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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/10/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 5240/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MIGLIORE ANTONIO attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR US convenuto
CONCLUSIONI: come in atti
Con proprio atto di citazione ritualmente notificato nei termini di legge formalizzava opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
2611/2019 ( nel procedimento r.g. 9316/2019) emesso in data 20.11.2019, notificato a mezzo posta in data 26.05.2020, con il quale il Tribunale di
SMCV, in persona del dott. Emanuele Alcidi ha ingiunto ad esso al sig.
di pagare l'importo di € 17.895,32 oltre interessi di mora Parte_1 come da contratto sulla sorta capitale dalla domanda al soddisfo., nonché il pagamento delle spese della procedura liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali del 15
%., chiedendone la revoca.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
opposizione e la conferma del DI opposto.
Con ordinanza del 21.10.2021 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto
In corso di giudizio veniva disposta la procedura di mediazione il cui esito negativo è stato acquisito e documentato in atti.
In assenza di attività istruttoria la causa era assegnata in decisione e le parti hanno concluso come da verbali e memorie in atti.
Conclusioni: come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente Magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
pag. 2/16 Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISONE
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2611/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore di della somma di € 17.895,32 oltre interessi di mora e Controparte_1
spese legali e della procedura monitoria.
L'opponente ha dedotto in giudizio:
pag. 3/16 - La tardività della notifica del DI opposto in quanto il decreto ingiuntivo n. 2611/2019, pronunciato il 20.11.2019, sarebbe stato notificato solo in data 26.05.2020 in violazione dei termini ex art. 644 c.p.c., con conseguente richiesta di revoca del decreto
- La carenza di legittimazione in capo alla opposta per mancanza di prova della cessione del credito;
- La prescrizione del credito oggetto della ingiunzione per essere la risoluzione contrattuale risalente al 22.12.2008, scadenza della prima rata non pagata
- La nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza della clausola afferente gli interessi di mora.
- La riduzione della penale (interessi di mora) ex art. 1384 c.c.
Si è costituita in giudizio la opposta contestando quanto dedotto dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione la causa è stata rinviata per la precisazione dele conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata , limitatamente alle ragioni di seguito evidenziate e, pertanto, deve essere accolta.
In punto di diritto si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e pag. 4/16 validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (ex plurimis Cass. n. 419/06). Quanto al riparto degli oneri probatori in caso di inadempimento contrattuale, trova applicazione il noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della
Cassazione, secondo il quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera pag. 5/16 allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento…” (Cass. Sez. Un. N. 30 ottobre 2001, n.
13533).
Tale principio non è derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha la funzione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Prima di procedere all'esame della eccezione afferente la carenza di legittimazione attiva in capo alla vanno affrontate le Controparte_1
questioni sollevate da parte opponente circa la prescrizione del diritto vantato nei suoi confronti e la tardività della notifica del DI opposto.
1) sulla eccezione di prescrizione
Parte opponente ha eccepito la prescrizione decennale del diritto di credito vantato dalla per il pagamento delle residue rate di Controparte_1
finanziamento scadute e non pagate.
Ebbene, sul punto si osserva che nel contratto di mutuo, così come nel caso di un finanziamento, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, come viceversa sostenuto dall'opponente.
pag. 6/16 Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, 06.02.2004, n. 2301; Cass. Civ., Sez. III, 10.09.2010, n. 19291;
Cass. Civ., Sez. III, 30.08.2011, n. 17798). Secondo l'insegnamento della
Suprema Corte: “la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero” (Cfr.
Cass. n. 2301/2004). L'obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 c.c., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome e indipendenti le une pag. 7/16 dalle altre (come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro), bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria.
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata (Cfr. Cassazione Civile Ordinanza del 10 febbraio 2023, n. 4232).
Ciò posto, nel caso di specie, il contratto di finanziamento sottoscritto dal prevedeva il rimborso della somma mutuata in 72 Parte_1
rate mensili (6 anni) dal 01.02.2008 con scadenza dunque nel 2014.
Si evidenzia, sul punto, che il contratto di finanziamento con prodotto in atti rechi la data di sottoscrizione dello Parte_2
stesso e dunque delle scadenze rateali, restando non contestato tra le parti l'anno del contratto, ossia il 2008.
Pertanto, il momento da prendere in considerazione per la verifica del decorso del termine decennale di prescrizione è la scadenza dell'ultima rata di finanziamento nel marzo 2014 con la conseguenza che l'inizio della procedura monitoria nel 2019 può e deve essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione.
pag. 8/16 Deve infatti ritenersi valido atto interruttivo della dedotta prescrizione la notificazione del ricorso ed annesso decreto ingiuntivo.
Secondo la giurisprudenza invero: “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto. (Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 23/09/2022, n. 27944). Ed ancora: “Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.”(Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
15/02/2023, n. 4676).
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente va dunque rigettata.
2) Sulla tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Come detto in premessa, l'opponente ha anche eccepito la tardività della notifica del DI opposto per violazione dei termini di cui all'art. 644 cpc in quanto il decreto ingiuntivo n. 2611/2019, pronunciato il 20.11.2019, sarebbe stato notificato solo in data 26.05.2020 in violazione dei termini ex pag. 9/16 art. 644 c.p.c.. Ne è seguita conseguente richiesta di revoca del decreto impugnato.
ha sostenuto e provato in giudizio di avere CP_1 CP_1
tempestivamente consegnato per la notifica il ricorso ed il pedissequo decreto ingiuntivo all'Ufficiale Unep nel pieno rispetto dei termini di legge e di avere dovuto rinotificare l'atto in un successivo momento per essere stato il dichiarato irreperibile. Pt_1
Va evidenziato, in proposito, come abbia Controparte_1
correttamente consegnato all Unep gli atti da notificare in data CP_2
06.12.2019 ed abbia nuovamente avviato a notifica gli atti non consegnati per “irreperibilità” del destinatario al medesimo indirizzo del Pt_1
ove lo stesso è stato reperito tanto che la notifica si è
[...]
perfezionata in data 28/05/2020.
Ebbene, a prescindere dalle ragioni per le quali allo stesso indirizzo il
è stato prima dichiarato irreperibile poi invece è stato Pt_1
regolarmente trovato dal notificatore resta provata la circostanza della regolarità e tempestività della notifica già a far data dal primo inoltro del dicembre 2019. La errata dichiarazione di irreperibilità non può infatti ricadere su che correttamente aveva individuato Controparte_1
l'indirizzo esatto per la notifica, come tale dimostratosi in occasione della rinotifica dell'atto.
Ne consegue il rigetto della eccezione dell'opponente.
3) Sulla carenza di legittimazione della opposta
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società opposta.
Sul punto va osservato quanto segue.
pag. 10/16 Nell'ambito delle c.d. “cessioni in blocco” la società che afferma di essere titolare del credito assumendo di essere cessionaria di crediti bancari ceduti in blocco da altra società ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385 del 1993.
Depongono in tal senso la prova di avere notificato per iscritto l'avviso di cessione al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità : “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta pag. 11/16 cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. Civ. sez. III - 22/06/2023, n. 17944).
Ancora in tal senso la giurisprudenza di legittimità più recente : “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, la prova dell'avvenuta cessione non può essere fornita esclusivamente attraverso l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
D.Lgs., ma è necessaria la produzione del contratto di cessione”. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/02/2024, n. 3405).
pag. 12/16 Ebbene, nel caso che ci occupa parte opposta ha prodotto unicamente copia della Gazzetta Ufficiale n. 143 II serie speciale dell'11.12.2018 depositata nella fase monitoria e copia di un atto notarile di deposito di elenco dei crediti da parte di datato 01.02.2021. Controparte_1
Manca, tuttavia, la prova della cessione del credito tra l'originaria creditrice, e dunque, Parte_2 Controparte_1
dell'effettiva titolarità del credito di cui all'ingiunzione di pagamento in capo al cessionario.
Nella circostanza vi è stata contestazione dell'opponente fin dal primo atto giudiziario sulla cessione (eccezione poi reiterata negli altri atti di causa), ed in mancanza di prova del contratto tra e Parte_2
con l'elenco delle partite trasferite , ne deriva che la Controparte_1
legittimazione dell'opposta non risulti documentalmente provata.
In materia di cessione dei crediti bancari ex art. 58TUB, qualora l'opponente contesti in modo specifico l'esistenza del credito azionato e la sua inclusione tra quelli oggetto di cessione, è onere della opposta produrre integralmente il contratto di cessione.
Non è idonea a fornire piena prova della titolarità del credito la mera produzione della certificazione notarile, corredata dall'elenco dei crediti e dagli estratti del contratto, trattandosi di elementi privi di autonoma efficacia probatoria e qualificabili come meri indizi.
In difetto della prova piena del diritto azionato, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. (cfr. Tribunale di Lucca con la sentenza del 6 maggio
2025)
Con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2780/19 si richiede ai fini della prova della legittimazione attiva la produzione in giudizio del pag. 13/16 contratto di cessione in originale corredato dai rispettivi elenchi dei debitori ceduti.
In alternativa va prodotta una dichiarazione di avvenuta cessione da parte del cedente relativa allo specifico credito.
Ebbene, i documenti prodotti dalla opposta in giudizio non sono idonei a fornire la prova della richiesta legittimazione attiva.
Non risulta prodotto il contratto di cessioni in originale e neanche un suo estratto;
non risulta una dichiarazione unilaterale di cessione dei crediti.
Si ricava solo l'esistenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che non consente però di risalire allo specifico contratto di parte opponente poiché la descrizione generica della qualità e delle caratteristiche dei crediti ceduti non conduce al puntuale elenco delle posizioni oggetto di cessione.
Insufficiente è inoltre l'atto notarile prodotto da parte opposta e che si sostanzia, per stessa dichiarazione del notaio, in un elenco di crediti depositato da al notaio senza però alcun riferimento neanche CP_1
alla operazione di cessione dei crediti in blocco evocata dalla parte opposta.
Manca ogni riferimento alla operazione di cessione dei crediti in blocco e la stessa non è allegata in copia e neanche per stralcio.
L'opposta non ha prodotto in giudizio, nonostante la sollecitazione e le eccezioni di parte opponente fin dal primo atto nel presente giudizio, i documenti necessari a provare la sua legittimazione attiva quali ad esempio, come detto, il contratto di cessione dei crediti in blocco in originale corredato dagli elenchi dei crediti ceduti o la dichiarazione di intervenuta cessione dello specifico credito per cui è causa resa dal cedente.
Alla luce della documentazione offerta da parte opposta risulta assolutamente carente la prova della cessione effettiva in capo alla stessa pag. 14/16 degli specifici crediti pretesi nei confronti degli opponenti e dunque della sussistenza della titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio dalla CP_1
In definitiva, per tutte le ragioni sopraesposte, l'opposizione va accolta , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2611/2019 (r.g.
9316/2019) del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I sez. Civ. GU dott. Emanuele ALCIDI.
La declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo alla CP_1
solleva il Giudice dall'affrontare le residue questioni sollevate da
[...]
parte opponente restandone assorbite.
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nella liquidazione si farà applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/14, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
L'assenza di complessità delle questioni trattate ed il tenore dell'attività concretamente svolta dal difensore costituito, nonché l'assenza di attività istruttoria, consentono, a parere di questo giudice, di applicare una decurtazione del 50% dei valori minimi previsti dal citato D.M. per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il GOP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta le eccezioni di prescrizione e di tardività della notifica del
D.I. opposto formalizzate da parte opponente;
pag. 15/16 b) accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e, per l'effetto, accoglie l'opposizione spiegata da Parte_1
e revoca il decreto ingiuntivo n. 2611/2019 del 20.11.2019.
c) condanna in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
codice fiscale e partita IVA , e per essa la procuratrice P.IVA_1
codice fiscale , a tanto Controparte_3 P.IVA_2
legittimata dalla prima mandataria Controparte_4
in persona del direttore generale legale rapp.te p.t. alla
[...]
rifusione, in favore di parte opponente , delle spese processuali, che liquida in euro 2100,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., come per legge se dovuti, in favore dei legali di parte opponente dichiaratisi antistatari.
Così è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 29.10.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 5240/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MIGLIORE ANTONIO attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR US convenuto
CONCLUSIONI: come in atti
Con proprio atto di citazione ritualmente notificato nei termini di legge formalizzava opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
2611/2019 ( nel procedimento r.g. 9316/2019) emesso in data 20.11.2019, notificato a mezzo posta in data 26.05.2020, con il quale il Tribunale di
SMCV, in persona del dott. Emanuele Alcidi ha ingiunto ad esso al sig.
di pagare l'importo di € 17.895,32 oltre interessi di mora Parte_1 come da contratto sulla sorta capitale dalla domanda al soddisfo., nonché il pagamento delle spese della procedura liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali del 15
%., chiedendone la revoca.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
opposizione e la conferma del DI opposto.
Con ordinanza del 21.10.2021 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto
In corso di giudizio veniva disposta la procedura di mediazione il cui esito negativo è stato acquisito e documentato in atti.
In assenza di attività istruttoria la causa era assegnata in decisione e le parti hanno concluso come da verbali e memorie in atti.
Conclusioni: come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente Magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
pag. 2/16 Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISONE
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2611/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore di della somma di € 17.895,32 oltre interessi di mora e Controparte_1
spese legali e della procedura monitoria.
L'opponente ha dedotto in giudizio:
pag. 3/16 - La tardività della notifica del DI opposto in quanto il decreto ingiuntivo n. 2611/2019, pronunciato il 20.11.2019, sarebbe stato notificato solo in data 26.05.2020 in violazione dei termini ex art. 644 c.p.c., con conseguente richiesta di revoca del decreto
- La carenza di legittimazione in capo alla opposta per mancanza di prova della cessione del credito;
- La prescrizione del credito oggetto della ingiunzione per essere la risoluzione contrattuale risalente al 22.12.2008, scadenza della prima rata non pagata
- La nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza della clausola afferente gli interessi di mora.
- La riduzione della penale (interessi di mora) ex art. 1384 c.c.
Si è costituita in giudizio la opposta contestando quanto dedotto dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione la causa è stata rinviata per la precisazione dele conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata , limitatamente alle ragioni di seguito evidenziate e, pertanto, deve essere accolta.
In punto di diritto si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e pag. 4/16 validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (ex plurimis Cass. n. 419/06). Quanto al riparto degli oneri probatori in caso di inadempimento contrattuale, trova applicazione il noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della
Cassazione, secondo il quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera pag. 5/16 allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento…” (Cass. Sez. Un. N. 30 ottobre 2001, n.
13533).
Tale principio non è derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha la funzione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Prima di procedere all'esame della eccezione afferente la carenza di legittimazione attiva in capo alla vanno affrontate le Controparte_1
questioni sollevate da parte opponente circa la prescrizione del diritto vantato nei suoi confronti e la tardività della notifica del DI opposto.
1) sulla eccezione di prescrizione
Parte opponente ha eccepito la prescrizione decennale del diritto di credito vantato dalla per il pagamento delle residue rate di Controparte_1
finanziamento scadute e non pagate.
Ebbene, sul punto si osserva che nel contratto di mutuo, così come nel caso di un finanziamento, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, come viceversa sostenuto dall'opponente.
pag. 6/16 Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, 06.02.2004, n. 2301; Cass. Civ., Sez. III, 10.09.2010, n. 19291;
Cass. Civ., Sez. III, 30.08.2011, n. 17798). Secondo l'insegnamento della
Suprema Corte: “la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero” (Cfr.
Cass. n. 2301/2004). L'obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 c.c., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome e indipendenti le une pag. 7/16 dalle altre (come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro), bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria.
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata (Cfr. Cassazione Civile Ordinanza del 10 febbraio 2023, n. 4232).
Ciò posto, nel caso di specie, il contratto di finanziamento sottoscritto dal prevedeva il rimborso della somma mutuata in 72 Parte_1
rate mensili (6 anni) dal 01.02.2008 con scadenza dunque nel 2014.
Si evidenzia, sul punto, che il contratto di finanziamento con prodotto in atti rechi la data di sottoscrizione dello Parte_2
stesso e dunque delle scadenze rateali, restando non contestato tra le parti l'anno del contratto, ossia il 2008.
Pertanto, il momento da prendere in considerazione per la verifica del decorso del termine decennale di prescrizione è la scadenza dell'ultima rata di finanziamento nel marzo 2014 con la conseguenza che l'inizio della procedura monitoria nel 2019 può e deve essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione.
pag. 8/16 Deve infatti ritenersi valido atto interruttivo della dedotta prescrizione la notificazione del ricorso ed annesso decreto ingiuntivo.
Secondo la giurisprudenza invero: “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto. (Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 23/09/2022, n. 27944). Ed ancora: “Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.”(Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
15/02/2023, n. 4676).
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente va dunque rigettata.
2) Sulla tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Come detto in premessa, l'opponente ha anche eccepito la tardività della notifica del DI opposto per violazione dei termini di cui all'art. 644 cpc in quanto il decreto ingiuntivo n. 2611/2019, pronunciato il 20.11.2019, sarebbe stato notificato solo in data 26.05.2020 in violazione dei termini ex pag. 9/16 art. 644 c.p.c.. Ne è seguita conseguente richiesta di revoca del decreto impugnato.
ha sostenuto e provato in giudizio di avere CP_1 CP_1
tempestivamente consegnato per la notifica il ricorso ed il pedissequo decreto ingiuntivo all'Ufficiale Unep nel pieno rispetto dei termini di legge e di avere dovuto rinotificare l'atto in un successivo momento per essere stato il dichiarato irreperibile. Pt_1
Va evidenziato, in proposito, come abbia Controparte_1
correttamente consegnato all Unep gli atti da notificare in data CP_2
06.12.2019 ed abbia nuovamente avviato a notifica gli atti non consegnati per “irreperibilità” del destinatario al medesimo indirizzo del Pt_1
ove lo stesso è stato reperito tanto che la notifica si è
[...]
perfezionata in data 28/05/2020.
Ebbene, a prescindere dalle ragioni per le quali allo stesso indirizzo il
è stato prima dichiarato irreperibile poi invece è stato Pt_1
regolarmente trovato dal notificatore resta provata la circostanza della regolarità e tempestività della notifica già a far data dal primo inoltro del dicembre 2019. La errata dichiarazione di irreperibilità non può infatti ricadere su che correttamente aveva individuato Controparte_1
l'indirizzo esatto per la notifica, come tale dimostratosi in occasione della rinotifica dell'atto.
Ne consegue il rigetto della eccezione dell'opponente.
3) Sulla carenza di legittimazione della opposta
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società opposta.
Sul punto va osservato quanto segue.
pag. 10/16 Nell'ambito delle c.d. “cessioni in blocco” la società che afferma di essere titolare del credito assumendo di essere cessionaria di crediti bancari ceduti in blocco da altra società ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385 del 1993.
Depongono in tal senso la prova di avere notificato per iscritto l'avviso di cessione al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità : “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta pag. 11/16 cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. Civ. sez. III - 22/06/2023, n. 17944).
Ancora in tal senso la giurisprudenza di legittimità più recente : “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, la prova dell'avvenuta cessione non può essere fornita esclusivamente attraverso l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
D.Lgs., ma è necessaria la produzione del contratto di cessione”. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/02/2024, n. 3405).
pag. 12/16 Ebbene, nel caso che ci occupa parte opposta ha prodotto unicamente copia della Gazzetta Ufficiale n. 143 II serie speciale dell'11.12.2018 depositata nella fase monitoria e copia di un atto notarile di deposito di elenco dei crediti da parte di datato 01.02.2021. Controparte_1
Manca, tuttavia, la prova della cessione del credito tra l'originaria creditrice, e dunque, Parte_2 Controparte_1
dell'effettiva titolarità del credito di cui all'ingiunzione di pagamento in capo al cessionario.
Nella circostanza vi è stata contestazione dell'opponente fin dal primo atto giudiziario sulla cessione (eccezione poi reiterata negli altri atti di causa), ed in mancanza di prova del contratto tra e Parte_2
con l'elenco delle partite trasferite , ne deriva che la Controparte_1
legittimazione dell'opposta non risulti documentalmente provata.
In materia di cessione dei crediti bancari ex art. 58TUB, qualora l'opponente contesti in modo specifico l'esistenza del credito azionato e la sua inclusione tra quelli oggetto di cessione, è onere della opposta produrre integralmente il contratto di cessione.
Non è idonea a fornire piena prova della titolarità del credito la mera produzione della certificazione notarile, corredata dall'elenco dei crediti e dagli estratti del contratto, trattandosi di elementi privi di autonoma efficacia probatoria e qualificabili come meri indizi.
In difetto della prova piena del diritto azionato, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. (cfr. Tribunale di Lucca con la sentenza del 6 maggio
2025)
Con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2780/19 si richiede ai fini della prova della legittimazione attiva la produzione in giudizio del pag. 13/16 contratto di cessione in originale corredato dai rispettivi elenchi dei debitori ceduti.
In alternativa va prodotta una dichiarazione di avvenuta cessione da parte del cedente relativa allo specifico credito.
Ebbene, i documenti prodotti dalla opposta in giudizio non sono idonei a fornire la prova della richiesta legittimazione attiva.
Non risulta prodotto il contratto di cessioni in originale e neanche un suo estratto;
non risulta una dichiarazione unilaterale di cessione dei crediti.
Si ricava solo l'esistenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che non consente però di risalire allo specifico contratto di parte opponente poiché la descrizione generica della qualità e delle caratteristiche dei crediti ceduti non conduce al puntuale elenco delle posizioni oggetto di cessione.
Insufficiente è inoltre l'atto notarile prodotto da parte opposta e che si sostanzia, per stessa dichiarazione del notaio, in un elenco di crediti depositato da al notaio senza però alcun riferimento neanche CP_1
alla operazione di cessione dei crediti in blocco evocata dalla parte opposta.
Manca ogni riferimento alla operazione di cessione dei crediti in blocco e la stessa non è allegata in copia e neanche per stralcio.
L'opposta non ha prodotto in giudizio, nonostante la sollecitazione e le eccezioni di parte opponente fin dal primo atto nel presente giudizio, i documenti necessari a provare la sua legittimazione attiva quali ad esempio, come detto, il contratto di cessione dei crediti in blocco in originale corredato dagli elenchi dei crediti ceduti o la dichiarazione di intervenuta cessione dello specifico credito per cui è causa resa dal cedente.
Alla luce della documentazione offerta da parte opposta risulta assolutamente carente la prova della cessione effettiva in capo alla stessa pag. 14/16 degli specifici crediti pretesi nei confronti degli opponenti e dunque della sussistenza della titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio dalla CP_1
In definitiva, per tutte le ragioni sopraesposte, l'opposizione va accolta , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2611/2019 (r.g.
9316/2019) del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I sez. Civ. GU dott. Emanuele ALCIDI.
La declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo alla CP_1
solleva il Giudice dall'affrontare le residue questioni sollevate da
[...]
parte opponente restandone assorbite.
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nella liquidazione si farà applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/14, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
L'assenza di complessità delle questioni trattate ed il tenore dell'attività concretamente svolta dal difensore costituito, nonché l'assenza di attività istruttoria, consentono, a parere di questo giudice, di applicare una decurtazione del 50% dei valori minimi previsti dal citato D.M. per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il GOP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta le eccezioni di prescrizione e di tardività della notifica del
D.I. opposto formalizzate da parte opponente;
pag. 15/16 b) accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e, per l'effetto, accoglie l'opposizione spiegata da Parte_1
e revoca il decreto ingiuntivo n. 2611/2019 del 20.11.2019.
c) condanna in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
codice fiscale e partita IVA , e per essa la procuratrice P.IVA_1
codice fiscale , a tanto Controparte_3 P.IVA_2
legittimata dalla prima mandataria Controparte_4
in persona del direttore generale legale rapp.te p.t. alla
[...]
rifusione, in favore di parte opponente , delle spese processuali, che liquida in euro 2100,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., come per legge se dovuti, in favore dei legali di parte opponente dichiaratisi antistatari.
Così è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 29.10.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 16/16