TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12212/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] ( LE), il 26/01/1977 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonella Bergamaschi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Antonietta Amenta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LECCE (LE) il 29 luglio 2010 trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Lecce n° 220, P 2 S. A anno 2010.
In separazione dei beni.
pagina 1 di 4 con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], C.F. Per_1 C.F._3 cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa fra loro, con collocamento Per_1 alternato presso l'uno o l'altro dei genitori , dal giovedì dall' uscita da scuola ( o presso altra attività), sino al riaccompagnamento a scuola (o presso altra attività), a cura del genitore settimanalmente collocatario, il giovedì successivo. Nel caso di impossibilità al riaccompagnamento/prelevamento a scuola (o presso altra attività), per qualsiasi motivo (festività, malattia, sciopero ecc. ), il minore verrà prelevato / riaccompagnato in modalità alternata presso i rispettivi domicili, salvo diverso accordo tra i genitori;
Entrambi i genitori potranno altresì partecipare ad eventi riguardanti il figlio (colloqui scolastici, feste scolastiche, visite mediche, saggi sportivi, partenze per viaggi/gite scolastiche, ecc) anche se in giorni della settimana di spettanza dell'altro genitore. I genitori dovranno comunicare il luogo in cui soggiornerà il minore nei periodi di vacanza con l'altro genitore.
3) Il figlio trascorrerà con ciascun genitore, due periodi di 15 giorni ciascuno tra il mese di giugno e settembre di ciascun anno, con prelevamento e riaccompagnamento del minore nel domicilio materno, salvo diverso accordo. I genitori si accorderanno entro il 30 aprile di ciascun anno quanto all'identificazione di ciascun periodo ed alle date materiali. Nel restante periodo di vacanze estive i genitori continueranno ad alternarsi il collocamento settimanale. Nel caso in cui i genitori decidessero di far partecipare ad un centro estivo, scelto di comune accordo, il relativo costo Per_1 verrà ripartito al 50% se il periodo ricadrà in modo paritario sulla settimana di alternanza;
diversamente, nel caso di periodo del centro estivo con differente ripartizione dei giorni fra i genitori, il relativo costo verrà suddiviso proporzionalmente.
4) Per quanto concerne le vacanze natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni, con l'uno e l'altro dei genitori, il periodo dal 23 dicembre sino alla mattina del 30/12 e dal 30/12 sino 6 gennaio sera. Per il periodo natalizio 2024 il primo periodo spetterà alla madre e il secondo periodo al padre.
Le vacanze pasquali intese come sospensione scolastica saranno trascorse per intero, ad anni alterni, con l'uno o l'altro dei genitori salvo diverso accordo. La Pasqua 2025 sarà di spettanza del padre. La successiva settimana sarà di spettanza del genitore che non ha trascorso la settimana pasquale con il figlio.
I ponti ed i giorni di sospensione dell'attività scolastica per il carnevale, in occasione di elezioni o per altri motivi, salvo diverso accordo, saranno godute dal figlio con l'uno o l'altro dei genitori, secondo un criterio di alternanza.
5) I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettivo Per_1 collocamento e si ripartiranno al 50% le spese extra come previste dalle Linee Guida del Tribunale di
Milano e nello specifico: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: pagina 2 di 4 a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con richiesta di prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
Ciascuno dei genitori affronterà direttamente le spese per il mantenimento del figlio durante i periodi di loro collocamento presso di sé ed inoltre affronterà direttamente o rimborserà all'altro che le abbia affrontate per intero, il 50% delle spese straordinarie concordate o necessarie, secondo i criteri evidenziati al Tribunale di Milano. Nel caso in cui le spese debbano essere preventivamente concordate, la mancata risposta scritta entro il termine di 7 dalla richiesta equivarrà ad accettazione ed il consenso dato non potrà essere revocato.se non per gravissimi e comprovati motivi. Laddove
l'importo della spesa sia consistente, ciascuno dei genitori potrà chiedere all'altro il versamento anticipato del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentarne successivamente l'avvenuto pagamento ed eventuali rimborsi.
6) La casa coniugale, sita in Milano, Via Ulisse Salis n. 8 di proprietà esclusiva della moglie, rimarrà pagina 3 di 4 in assegnazione alla stessa con tutto quanto ivi contenuto.
Il marito da atto di aver già reperito altro alloggio e di essersi trasferito in altra abitazione.
8) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del documento d'identità personale del figlio, valido per l'espatrio e di quelli di ciascuno, parimenti validi per l'espatrio e/o dei rispettivi passaporti.
9) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento .
10) Le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlo non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in LECCE (LE) il 29 luglio 2010;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecce perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 4 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG