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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1127/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica: MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 727/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200118762710000 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 493/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale numero 097 2020 01187627 10000 (il cui ruolo veniva formato il 17/01/2020) nei confronti della società
Società 1 S.R.L.S. cancellata dal registro delle imprese, e notificata il 21.11.2024 a Ricorrente_1 nella sua qualità di socio in quota di partecipazione del complessivo importo di € 1.778,02 e conseguente a rettifica Redditi anno 2016, operata a seguito di controllo della Dichiarazione Modello REDDITI/2017.
Eccepiva la decadenza del potere dell'amministrazione. Ed infatti parte ricorrente, dopo un breve excursus legislativo individua in tre anni (31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) il termine ultimo entro il quale la cartella avrebbe dovuto essere notificata, in attuazione della normativa emergenziale covid, nella data del 25 marzo 2024.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che replicava alle argomentazioni di parte sostenendo che al termine del 31.12.2023 andrebbero aggiunti ulteriori 478 giorni e non 84 (per un totale di 571 giorni) come argomentato dal ricorrente portando il termine al 21 novembre 2024.
Il giudizio veniva nuovamente chiamato all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince dalla cartella impugnata nella fattispecie il ruolo (n. 2020/250269) è stato formato nel
2020 e reso esecutivo il 17.01.2020 ed avrebbe dovuto essere consegnato/notificato entro il 31.12.2020.
Ed infatti ai sensi del Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159, il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. n.600 del 1973 entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il termine in questione deve però tener conto della legislazione emanata nel periodo emergenziale Covid 2019.
In particolare, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), comma 1, ha previsto la sospensione con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Il medesimo art. 68 citato richiamando l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, ha altresì previsto che " I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione" e cioè fino al 31.12.2023. Inoltre, sempre l'art. 68 al comma 4-bis prevede che "Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 (...) sono prorogati: (...) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate "
Va evidenziato come le proroghe illustrate non siano cumulabili, come anche stabilito dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 17668 del 30 giugno 2025.
Pertanto, applicando le norme soprariportate alle diverse fattispecie si ha che:
Ipotesi a): Per i termini di prescrizione o decadenza che sarebbero scaduti in data successiva al periodo di sospensione (cioè dopo il 31 agosto 2021), si applica unicamente la sospensione per un periodo pari a quello del blocco delle attività di riscossione (542/543 giorni), come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.
Lgs. n. 159/2015.
Ipotesi b): Per i termini che sarebbero scaduti nel corso del periodo di sospensione (cioè negli anni 2020
e 2021), si applica la proroga fissa al 31 dicembre 2023, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs.
n. 159/2015.
Ipotesi c): Per i carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021), si applica la proroga speciale di 24 mesi prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, sentenza n. 7223/2023 affronta direttamente la questione, spiegando la logica dell'alternatività in modo molto netto affermando:
"In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021. Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023; se la risposta è negativa i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Ebbene, applicando i principi sopra esposti al caso concreto, nella fattispecie il termine per la notifica della cartella sarebbe scaduto il 31.12.2020. in tal caso, si rientra nell'ipotesi sub b) e pertanto tale termine va prorogato sino al 31.12.2023. il principio di alternatività esclude che a detto termine possa applicarsi ulteriore proroga, sia di 84 giorni che di 571 come vuole far intendere l'Agenzia delle entrate nel proprio atto di costituzione.
Il ricorso va pertanto accolto essendo stata notificata la cartella solo il 21.11.2024.
La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica: MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 727/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200118762710000 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 493/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale numero 097 2020 01187627 10000 (il cui ruolo veniva formato il 17/01/2020) nei confronti della società
Società 1 S.R.L.S. cancellata dal registro delle imprese, e notificata il 21.11.2024 a Ricorrente_1 nella sua qualità di socio in quota di partecipazione del complessivo importo di € 1.778,02 e conseguente a rettifica Redditi anno 2016, operata a seguito di controllo della Dichiarazione Modello REDDITI/2017.
Eccepiva la decadenza del potere dell'amministrazione. Ed infatti parte ricorrente, dopo un breve excursus legislativo individua in tre anni (31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) il termine ultimo entro il quale la cartella avrebbe dovuto essere notificata, in attuazione della normativa emergenziale covid, nella data del 25 marzo 2024.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che replicava alle argomentazioni di parte sostenendo che al termine del 31.12.2023 andrebbero aggiunti ulteriori 478 giorni e non 84 (per un totale di 571 giorni) come argomentato dal ricorrente portando il termine al 21 novembre 2024.
Il giudizio veniva nuovamente chiamato all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince dalla cartella impugnata nella fattispecie il ruolo (n. 2020/250269) è stato formato nel
2020 e reso esecutivo il 17.01.2020 ed avrebbe dovuto essere consegnato/notificato entro il 31.12.2020.
Ed infatti ai sensi del Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159, il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. n.600 del 1973 entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il termine in questione deve però tener conto della legislazione emanata nel periodo emergenziale Covid 2019.
In particolare, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), comma 1, ha previsto la sospensione con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Il medesimo art. 68 citato richiamando l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, ha altresì previsto che " I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione" e cioè fino al 31.12.2023. Inoltre, sempre l'art. 68 al comma 4-bis prevede che "Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 (...) sono prorogati: (...) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate "
Va evidenziato come le proroghe illustrate non siano cumulabili, come anche stabilito dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 17668 del 30 giugno 2025.
Pertanto, applicando le norme soprariportate alle diverse fattispecie si ha che:
Ipotesi a): Per i termini di prescrizione o decadenza che sarebbero scaduti in data successiva al periodo di sospensione (cioè dopo il 31 agosto 2021), si applica unicamente la sospensione per un periodo pari a quello del blocco delle attività di riscossione (542/543 giorni), come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.
Lgs. n. 159/2015.
Ipotesi b): Per i termini che sarebbero scaduti nel corso del periodo di sospensione (cioè negli anni 2020
e 2021), si applica la proroga fissa al 31 dicembre 2023, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs.
n. 159/2015.
Ipotesi c): Per i carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021), si applica la proroga speciale di 24 mesi prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, sentenza n. 7223/2023 affronta direttamente la questione, spiegando la logica dell'alternatività in modo molto netto affermando:
"In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021. Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023; se la risposta è negativa i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Ebbene, applicando i principi sopra esposti al caso concreto, nella fattispecie il termine per la notifica della cartella sarebbe scaduto il 31.12.2020. in tal caso, si rientra nell'ipotesi sub b) e pertanto tale termine va prorogato sino al 31.12.2023. il principio di alternatività esclude che a detto termine possa applicarsi ulteriore proroga, sia di 84 giorni che di 571 come vuole far intendere l'Agenzia delle entrate nel proprio atto di costituzione.
Il ricorso va pertanto accolto essendo stata notificata la cartella solo il 21.11.2024.
La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.