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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1014/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4798/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 946/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 06/02/2024
Atti impositivi:
- INT. PAGAMENTO n. TYSIPPN00458-2019 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto telematicamente dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Catania in data
12.05.2020, Resistente_1 si opponeva all'intimazione di pagamento, notificata in data 3.12.2019, per sanzione pecuniaria Irpef anno 2008, a seguito di sentenza, favorevole all'Ufficio, emessa dalla CTP di
Catania, N. 9407/11/2019, per la somma di € 20.000,86.
Deduceva il difetto di motivazione e la insussistenza del credito.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato.
All'odierna udienza, il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, presente in aula, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente aderito alla definizione agevolata, con il pagamento della prima rata.
La causa veniva decisa all'udienza del 22.12.2023.
Affermava la Corte adita:
“Deve essere dichiarata la estinzione del processo, per cessata materia del contendere, essendo presenti, nella fattispecie, i requisiti previsti dall'art. 1 comma 198 Legge 197/2022, avendo il ricorrente aderito alla definizione agevolata-rottamazione delle cartelle, ed avendo pagato la prima rata. Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 7 Ottobre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Preliminarmente, si eccepisce che i giudici di primo grado, erroneamente, hanno indicato in motivazione che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata rottamazione delle cartelle. Nella fattispecie che ci riguarda, il contribuente ha rappresentato e documentato di aver presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ex art. 1 commi da 186 a 202 della l. n. 197/2022. Tale definizione è ben differente dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ex art. 1 commi da 231 a 252 della l. n. 197/2022, c.d. “rottamazione quater”. I giudici di primo grado, ritenendo applicabile il disposto di cui al comma 198 della predetta legge di bilancio 2023, hanno estinto il giudizio con la sentenza oggetto della presente impugnazione. In realtà, il comma 198 prevede che, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, (ovvero di deposito in giudizio di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata), il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
Nell'ambito della definizione agevolata delle controversie tributarie, il comma 200 prevede che l'eventuale diniego della domanda di definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre del 2024, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Nel caso in questione, l'appellante Ufficio ha proceduto all'esame della domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti presentata dal contribuente relativamente all'appello n. RGA 4485/2020. All'esito dell'esame l'Ufficio in data 10/07/2024 ha notificato all'indirizzo PEC del difensore procuratore, Email_3
, l'atto di diniego della domanda di definizione agevolata, prot. N. 2024/171218. Posto che l'atto di diniego, ai sensi del già citato comma 200, può essere impugnato entro sessanta giorni dalla sua notificazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia, l'appellante evidenzia che alla data di proposizione del presente appello non risulta alcuna impugnazione relativa al citato diniego. Relativamente all'appello n. RGA 4485/2020, proposto dal contribuente per l'impugnazione della sentenza di primo grado n. N. 9407/11/2019, lo stesso è stato rigettato con la sentenza n. 10049/05/22 depositata il 29/11/2022. Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 946/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 12 e depositata il 6
Febbraio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'asserito diniego relative alla definizione lite pendente relative all'avviso di accertamento n. TYS01B201950, sul quale è basato la iscrizione provvisoria, è successive alla sentenza di estinzione. La comunicazione di diniego del condono è stata impugnata e pende ricorso presso codesta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia sezione staccato di Catania, ricorso depositato sotto il numero RGA 5218/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 200 legge n. 197/2022, essendo la controversia, alla data di definizione della lite pendente presso codesta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. La trattazione del ricorso avverso il diniego della definizione lite anzidetta, è pregiudiziale alla decisione della presente controversia, pertanto, si chiede la riunione del presente procedimento d'appello con quello relative al ricorso avverso il diniego definizione lite fiscale pendente, essendo pregiudiziale la validità della definizione lite conseguente estinzione del presente provvedimento di cui è causa.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 16 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
In via preliminare, occorre esaminare l'istanza dell'appellato volta a ritenere pregiudiziale il ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata (RGA 5218/2024) e a chiederne la riunione al presente giudizio.
L'istanza non può essere accolta. Le due controversie hanno ad oggetto atti e petitum distinti: nel presente giudizio: la legittimità dell'intimazione di pagamento n. TYSIPPN00458/2019 e la correttezza della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'estinzione per cessata materia del contendere;
nel giudizio RGA 5218/2024: la legittimità del diniego di definizione agevolata della lite pendente relativa all'avviso di accertamento n.
TYS01B201950. Si tratta di cause certamente collegate, ma non inscindibili, in quanto: il titolo sostanziale della pretesa fiscale (l'avviso di accertamento n. TYS01B201950) risulta definitivamente confermato in sede giurisdizionale (rigetto dell'appello del contribuente); la definizione agevolata delle liti pendenti ex art.1, commi 186–202, L.197/2022 costituisce una facoltà discrezionale riconosciuta al contribuente, che interviene su un rapporto d'imposta già determinato, senza incidere sulla esistenza dell'obbligazione ma solo sulle modalità e misura della sua estinzione. L'eventuale accoglimento del ricorso contro il diniego di definizione agevolata potrebbe incidere ex post sulle somme da riscuotere o sui termini di pagamento, ma non priva l'Amministrazione del titolo e non paralizza, in via automatica, l'esigibilità del credito fondato su un accertamento definitivo. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per una riunione necessaria ai sensi dell'art.29
D. Lgs.546/1992, potendo le due cause seguire autonomamente il proprio corso, ferma restando la possibilità di coordinare gli effetti delle rispettive decisioni in fase esecutiva. L'eccezione di pregiudizialità e l'istanza di riunione vanno, dunque, rigettate.
La questione centrale dell'odierno gravame concerne la legittimità della declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere pronunciata dalla Corte di primo grado ex art.1, comma 198, L.197/2022. È pacifico che: il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dei commi 186–202 dell'art.1 L.197/2022, relativamente all'appello RGA 4485/2020; è stato effettuato un versamento a titolo di prima rata;
l'Agenzia delle Entrate ha successivamente emesso diniego della definizione agevolata, notificato in data 10.07.2024, per insufficienza del versamento, in quanto i pagamenti pregressi dichiarati dal contribuente (euro 12.884,00) non corrispondevano ai versamenti effettivamente riscontrati (euro 9.193,62). La Corte di primo grado, limitandosi a valorizzare il deposito della domanda e della ricevuta della prima rata, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'estinzione del processo per cessata materia del contendere ai sensi del comma 198. Tuttavia, detta conclusione non tiene conto del complessivo impianto normativo: il comma 198 prevede sì che, a fronte del deposito della domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti (o della prima rata), il processo è dichiarato estinto;
ma il successivo comma 200 stabilisce espressamente che: l'ente impositore deve verificare la sussistenza dei presupposti per la definizione e, in caso negativo, deve notificare un diniego, entro il 30 settembre 2024; tale diniego è impugnabile entro 60 giorni e, ove il processo sia stato dichiarato estinto, il diniego costituisce motivo di revocazione del provvedimento di estinzione, da chiedersi congiuntamente all'impugnazione del diniego.
Ne consegue che il meccanismo estintivo del comma 198 non può essere inteso in termini di automatismo irreversibile svincolato dall'esito del controllo demandato all'Amministrazione, ma come effetto condizionato alla effettiva sussistenza dei presupposti materiali della definizione (esatto calcolo dell'importo, corretta imputazione dei versamenti, tempestività, ecc. ). Nel caso di specie: la definizione è stata negata dall'Ufficio con atto motivato, per insufficienza della somma versata;
tale diniego, pur impugnato dal contribuente, non risulta allo stato superato da alcuna decisione favorevole;
l'avviso di accertamento n. TYS01B201950 è stato definitivamente confermato con sentenza di questa Corte (n.10049/05/22), divenuta passata in giudicato. In tale contesto, la premessa logica su cui poggia la sentenza di primo grado – ossia che la lite sia stata “definita” e che, quindi, la materia del contendere sia venuta meno – non è più (e, a rigore, non è mai stata) effettivamente realizzata: la definizione agevolata non si è perfezionata, perché il pagamento non corrispondeva a quanto dovuto;
il titolo impositivo è divenuto definitivo;
il credito erariale resta, quindi, integro ed esigibile. La Corte ritiene, pertanto, che l'estinzione del processo per cessata materia del contendere sia stata erroneamente dichiarata e che l'appello dell'Ufficio, su tale punto, debba essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Rimosso l'ostacolo processuale costituito dalla declaratoria di estinzione, occorre esaminare le doglianze che il contribuente aveva originariamente proposto avverso l'intimazione di pagamento.
L'intimazione di pagamento n. TYSIPPN00458/2019: indica il numero e l'annualità dell'avviso di accertamento presupposto (TYS01B201950, anno 2008); specifica il tributo (IRPEF – altro, 2008) e le relative componenti (imposta, interessi, sanzioni, spese); è espressamente collegata alla sentenza di primo grado favorevole all'Ufficio (n. 9407/11/2019), che ha confermato la legittimità dell'accertamento; contiene la quantificazione degli importi pretesi. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di riscossione, per gli atti di intimazione collegati ad un precedente atto impositivo già notificato, è sufficiente: il chiaro richiamo all'atto presupposto;
l'indicazione degli importi dovuti e della loro natura;
non essendo necessario riprodurre integralmente la motivazione dell'atto impositivo, che il contribuente ha già avuto modo di conoscere e contestare. Nel caso in esame, tali requisiti risultano soddisfatti. Il contribuente è posto in grado di identificare senza incertezze: il titolo della pretesa (avviso di accertamento n. TYS01B201950, confermato in giudizio); l'oggetto (IRPEF 2008 e accessori); il quantum richiesto. Non è quindi ravvisabile il dedotto difetto di motivazione.
Il contribuente contesta, in via generale, la legittimità della riscossione delle sanzioni “a titolo provvisorio” in pendenza del giudizio, invocando il principio di presunzione di innocenza. La censura non è condivisibile.
L'ordinamento tributario prevede espressamente un regime di riscossione frazionata e provvisoria in pendenza di giudizio: l'art.68, comma 1, D. Lgs.546/1992 stabilisce che: con la proposizione del ricorso si esegue l'iscrizione a ruolo di una quota dell'imposta (di regola, un terzo); a seguito della sentenza di primo grado favorevole all'Ufficio, è dovuto un ulteriore frazione (secondo terzo); l'art.19,comma 1, D. Lgs.472/1997 dispone che le sanzioni seguono, quanto a riscossione, le medesime regole di cui all'art.68 del D.
Lgs.546/1992. Tale meccanismo è stato ripetutamente ritenuto compatibile con i principi costituzionali e sovranazionali, in quanto: non si tratta di irrogazione penale definitiva, ma di anticipazione esecutiva di un debito tributario contestato, a fronte della garanzia, per il contribuente, della ripetizione dell'indebito in caso di successivo annullamento o riduzione della pretesa;
la riscossione provvisoria è proporzionata e frazionata, essendo ancorata allo sviluppo del giudizio (primo grado, secondo grado, ecc. ). Nel caso concreto, peraltro: l'avviso di accertamento n. TYS01B201950 è stato confermato in primo grado e, successivamente, in appello, con sentenza passata in giudicato;
la riscossione, da provvisoria che era, si è consolidata su un titolo definitivo. Non risulta, infine, che l'appellato abbia articolato specifiche contestazioni di merito sui singoli conteggi (quantificazione della base imponibile, calcolo delle sanzioni, ecc. ) nell'ambito del presente giudizio sull'intimazione di pagamento. Le doglianze avverso la riscossione provvisoria delle sanzioni devono, pertanto, essere rigettate.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) per il primo grado ed euro 1.000,00 (mille/00)
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'intimazione di pagamento opposta. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 Il Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4798/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 946/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 06/02/2024
Atti impositivi:
- INT. PAGAMENTO n. TYSIPPN00458-2019 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto telematicamente dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Catania in data
12.05.2020, Resistente_1 si opponeva all'intimazione di pagamento, notificata in data 3.12.2019, per sanzione pecuniaria Irpef anno 2008, a seguito di sentenza, favorevole all'Ufficio, emessa dalla CTP di
Catania, N. 9407/11/2019, per la somma di € 20.000,86.
Deduceva il difetto di motivazione e la insussistenza del credito.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato.
All'odierna udienza, il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, presente in aula, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente aderito alla definizione agevolata, con il pagamento della prima rata.
La causa veniva decisa all'udienza del 22.12.2023.
Affermava la Corte adita:
“Deve essere dichiarata la estinzione del processo, per cessata materia del contendere, essendo presenti, nella fattispecie, i requisiti previsti dall'art. 1 comma 198 Legge 197/2022, avendo il ricorrente aderito alla definizione agevolata-rottamazione delle cartelle, ed avendo pagato la prima rata. Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 7 Ottobre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Preliminarmente, si eccepisce che i giudici di primo grado, erroneamente, hanno indicato in motivazione che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata rottamazione delle cartelle. Nella fattispecie che ci riguarda, il contribuente ha rappresentato e documentato di aver presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ex art. 1 commi da 186 a 202 della l. n. 197/2022. Tale definizione è ben differente dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ex art. 1 commi da 231 a 252 della l. n. 197/2022, c.d. “rottamazione quater”. I giudici di primo grado, ritenendo applicabile il disposto di cui al comma 198 della predetta legge di bilancio 2023, hanno estinto il giudizio con la sentenza oggetto della presente impugnazione. In realtà, il comma 198 prevede che, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, (ovvero di deposito in giudizio di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata), il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
Nell'ambito della definizione agevolata delle controversie tributarie, il comma 200 prevede che l'eventuale diniego della domanda di definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre del 2024, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Nel caso in questione, l'appellante Ufficio ha proceduto all'esame della domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti presentata dal contribuente relativamente all'appello n. RGA 4485/2020. All'esito dell'esame l'Ufficio in data 10/07/2024 ha notificato all'indirizzo PEC del difensore procuratore, Email_3
, l'atto di diniego della domanda di definizione agevolata, prot. N. 2024/171218. Posto che l'atto di diniego, ai sensi del già citato comma 200, può essere impugnato entro sessanta giorni dalla sua notificazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia, l'appellante evidenzia che alla data di proposizione del presente appello non risulta alcuna impugnazione relativa al citato diniego. Relativamente all'appello n. RGA 4485/2020, proposto dal contribuente per l'impugnazione della sentenza di primo grado n. N. 9407/11/2019, lo stesso è stato rigettato con la sentenza n. 10049/05/22 depositata il 29/11/2022. Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 946/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 12 e depositata il 6
Febbraio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'asserito diniego relative alla definizione lite pendente relative all'avviso di accertamento n. TYS01B201950, sul quale è basato la iscrizione provvisoria, è successive alla sentenza di estinzione. La comunicazione di diniego del condono è stata impugnata e pende ricorso presso codesta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia sezione staccato di Catania, ricorso depositato sotto il numero RGA 5218/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 200 legge n. 197/2022, essendo la controversia, alla data di definizione della lite pendente presso codesta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. La trattazione del ricorso avverso il diniego della definizione lite anzidetta, è pregiudiziale alla decisione della presente controversia, pertanto, si chiede la riunione del presente procedimento d'appello con quello relative al ricorso avverso il diniego definizione lite fiscale pendente, essendo pregiudiziale la validità della definizione lite conseguente estinzione del presente provvedimento di cui è causa.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 16 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
In via preliminare, occorre esaminare l'istanza dell'appellato volta a ritenere pregiudiziale il ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata (RGA 5218/2024) e a chiederne la riunione al presente giudizio.
L'istanza non può essere accolta. Le due controversie hanno ad oggetto atti e petitum distinti: nel presente giudizio: la legittimità dell'intimazione di pagamento n. TYSIPPN00458/2019 e la correttezza della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'estinzione per cessata materia del contendere;
nel giudizio RGA 5218/2024: la legittimità del diniego di definizione agevolata della lite pendente relativa all'avviso di accertamento n.
TYS01B201950. Si tratta di cause certamente collegate, ma non inscindibili, in quanto: il titolo sostanziale della pretesa fiscale (l'avviso di accertamento n. TYS01B201950) risulta definitivamente confermato in sede giurisdizionale (rigetto dell'appello del contribuente); la definizione agevolata delle liti pendenti ex art.1, commi 186–202, L.197/2022 costituisce una facoltà discrezionale riconosciuta al contribuente, che interviene su un rapporto d'imposta già determinato, senza incidere sulla esistenza dell'obbligazione ma solo sulle modalità e misura della sua estinzione. L'eventuale accoglimento del ricorso contro il diniego di definizione agevolata potrebbe incidere ex post sulle somme da riscuotere o sui termini di pagamento, ma non priva l'Amministrazione del titolo e non paralizza, in via automatica, l'esigibilità del credito fondato su un accertamento definitivo. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per una riunione necessaria ai sensi dell'art.29
D. Lgs.546/1992, potendo le due cause seguire autonomamente il proprio corso, ferma restando la possibilità di coordinare gli effetti delle rispettive decisioni in fase esecutiva. L'eccezione di pregiudizialità e l'istanza di riunione vanno, dunque, rigettate.
La questione centrale dell'odierno gravame concerne la legittimità della declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere pronunciata dalla Corte di primo grado ex art.1, comma 198, L.197/2022. È pacifico che: il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dei commi 186–202 dell'art.1 L.197/2022, relativamente all'appello RGA 4485/2020; è stato effettuato un versamento a titolo di prima rata;
l'Agenzia delle Entrate ha successivamente emesso diniego della definizione agevolata, notificato in data 10.07.2024, per insufficienza del versamento, in quanto i pagamenti pregressi dichiarati dal contribuente (euro 12.884,00) non corrispondevano ai versamenti effettivamente riscontrati (euro 9.193,62). La Corte di primo grado, limitandosi a valorizzare il deposito della domanda e della ricevuta della prima rata, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'estinzione del processo per cessata materia del contendere ai sensi del comma 198. Tuttavia, detta conclusione non tiene conto del complessivo impianto normativo: il comma 198 prevede sì che, a fronte del deposito della domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti (o della prima rata), il processo è dichiarato estinto;
ma il successivo comma 200 stabilisce espressamente che: l'ente impositore deve verificare la sussistenza dei presupposti per la definizione e, in caso negativo, deve notificare un diniego, entro il 30 settembre 2024; tale diniego è impugnabile entro 60 giorni e, ove il processo sia stato dichiarato estinto, il diniego costituisce motivo di revocazione del provvedimento di estinzione, da chiedersi congiuntamente all'impugnazione del diniego.
Ne consegue che il meccanismo estintivo del comma 198 non può essere inteso in termini di automatismo irreversibile svincolato dall'esito del controllo demandato all'Amministrazione, ma come effetto condizionato alla effettiva sussistenza dei presupposti materiali della definizione (esatto calcolo dell'importo, corretta imputazione dei versamenti, tempestività, ecc. ). Nel caso di specie: la definizione è stata negata dall'Ufficio con atto motivato, per insufficienza della somma versata;
tale diniego, pur impugnato dal contribuente, non risulta allo stato superato da alcuna decisione favorevole;
l'avviso di accertamento n. TYS01B201950 è stato definitivamente confermato con sentenza di questa Corte (n.10049/05/22), divenuta passata in giudicato. In tale contesto, la premessa logica su cui poggia la sentenza di primo grado – ossia che la lite sia stata “definita” e che, quindi, la materia del contendere sia venuta meno – non è più (e, a rigore, non è mai stata) effettivamente realizzata: la definizione agevolata non si è perfezionata, perché il pagamento non corrispondeva a quanto dovuto;
il titolo impositivo è divenuto definitivo;
il credito erariale resta, quindi, integro ed esigibile. La Corte ritiene, pertanto, che l'estinzione del processo per cessata materia del contendere sia stata erroneamente dichiarata e che l'appello dell'Ufficio, su tale punto, debba essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Rimosso l'ostacolo processuale costituito dalla declaratoria di estinzione, occorre esaminare le doglianze che il contribuente aveva originariamente proposto avverso l'intimazione di pagamento.
L'intimazione di pagamento n. TYSIPPN00458/2019: indica il numero e l'annualità dell'avviso di accertamento presupposto (TYS01B201950, anno 2008); specifica il tributo (IRPEF – altro, 2008) e le relative componenti (imposta, interessi, sanzioni, spese); è espressamente collegata alla sentenza di primo grado favorevole all'Ufficio (n. 9407/11/2019), che ha confermato la legittimità dell'accertamento; contiene la quantificazione degli importi pretesi. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di riscossione, per gli atti di intimazione collegati ad un precedente atto impositivo già notificato, è sufficiente: il chiaro richiamo all'atto presupposto;
l'indicazione degli importi dovuti e della loro natura;
non essendo necessario riprodurre integralmente la motivazione dell'atto impositivo, che il contribuente ha già avuto modo di conoscere e contestare. Nel caso in esame, tali requisiti risultano soddisfatti. Il contribuente è posto in grado di identificare senza incertezze: il titolo della pretesa (avviso di accertamento n. TYS01B201950, confermato in giudizio); l'oggetto (IRPEF 2008 e accessori); il quantum richiesto. Non è quindi ravvisabile il dedotto difetto di motivazione.
Il contribuente contesta, in via generale, la legittimità della riscossione delle sanzioni “a titolo provvisorio” in pendenza del giudizio, invocando il principio di presunzione di innocenza. La censura non è condivisibile.
L'ordinamento tributario prevede espressamente un regime di riscossione frazionata e provvisoria in pendenza di giudizio: l'art.68, comma 1, D. Lgs.546/1992 stabilisce che: con la proposizione del ricorso si esegue l'iscrizione a ruolo di una quota dell'imposta (di regola, un terzo); a seguito della sentenza di primo grado favorevole all'Ufficio, è dovuto un ulteriore frazione (secondo terzo); l'art.19,comma 1, D. Lgs.472/1997 dispone che le sanzioni seguono, quanto a riscossione, le medesime regole di cui all'art.68 del D.
Lgs.546/1992. Tale meccanismo è stato ripetutamente ritenuto compatibile con i principi costituzionali e sovranazionali, in quanto: non si tratta di irrogazione penale definitiva, ma di anticipazione esecutiva di un debito tributario contestato, a fronte della garanzia, per il contribuente, della ripetizione dell'indebito in caso di successivo annullamento o riduzione della pretesa;
la riscossione provvisoria è proporzionata e frazionata, essendo ancorata allo sviluppo del giudizio (primo grado, secondo grado, ecc. ). Nel caso concreto, peraltro: l'avviso di accertamento n. TYS01B201950 è stato confermato in primo grado e, successivamente, in appello, con sentenza passata in giudicato;
la riscossione, da provvisoria che era, si è consolidata su un titolo definitivo. Non risulta, infine, che l'appellato abbia articolato specifiche contestazioni di merito sui singoli conteggi (quantificazione della base imponibile, calcolo delle sanzioni, ecc. ) nell'ambito del presente giudizio sull'intimazione di pagamento. Le doglianze avverso la riscossione provvisoria delle sanzioni devono, pertanto, essere rigettate.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) per il primo grado ed euro 1.000,00 (mille/00)
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'intimazione di pagamento opposta. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 Il Presidente