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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/09/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1166/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1166/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
( ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Colleferro Via Cinque Giornate 8, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Pietrosanti
( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno E. Pontecorvo (c.f. fax 06- C.F._3
77382215) giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del Persona_1
22 marzo 2024, repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 27/2/2024, chiedeva al Tribunale di cui Parte_1 all'intestazione di: “a) Accertare la sussistenza dei requisiti sanitari, contributivi, lavorativi
e anagrafici della sig.ra ai fini della concessione della pensione di vecchiaia Parte_1 anticipata prevista dall'art. 1 comma 8 del D. L.vo n. 503/92;
b) Dichiarare, pertanto, il diritto della ricorrente al percepimento della pensione suddetta nella misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa oltre il differimento dei 12 mesi richiesti dalla normativa della cosiddetta finestra mobile e così a decorrere dal 01.10.2023 ovvero dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa;
c) Per l'effetto, ai sensi ed in forza dell'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.
112, condannare l' all'erogazione della prestazione in favore della ricorrente ed al CP_1 pagamento dei ratei maturati dal 01.10.2023 corrispondente al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda oltre il termine di un anno in applicazione della finestra mobile ovvero dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa con gli accessori di legge da calcolarsi dal 120° giorno sui ratei maturati dalle rispettive scadenze al saldo.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 147/22 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 lettera b, tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, per i motivi spiegati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 10/9/2024 per chiedere di: “rigettare il CP_1 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché sfornito di prova. Con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi ex D.M. n. 147 del 2022” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata l'1/10/2024 all'esito veniva emessa ordinanza istruttoria del 2/10/2024 con la quale veniva disposta CTU medico-legale; seguiva l'udienza del 21/11/2024 nella quale veniva conferito incarico peritale al dott.
che prestava giuramento e depositava la relazione peritale nei termini in Persona_2 data 8/6/2025; seguiva l'udienza del 18/9/2025 e, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti e nell'espletamento di CTU medico-legale, con relazione peritale a firma del dott. Per_2
[...]
2. In fatto e in diritto.
5. Dagli atti di causa è emerso che in data 16/9/2022 avanzava domanda di Parte_1 pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 co. 8 dlgs.vo n. 503/1992. La domanda veniva respinta dall' con provvedimento del 21/10/2022 per insussistenza del requisito CP_1 sanitario ossia perché non riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80%. Avverso detto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Comitato Provinciale dell' in data 9/2/2023, che veniva rigettato;
veniva così proposto l'odierno ricorso CP_1 giurisdizionale.
6. Si premette che per poter richiedere la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs.vo n. 503/1992, i lavoratori dipendenti del settore privato devono essere in possesso:
– del requisito sanitario, riconosciuto dall' , pari ad una invalidità non inferiore all'80%, CP_1
– del requisito amministrativo che è pari a 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini;
-del requisito contributivo con almeno 20 anni di contributi;
- dello stato inoccupazionale.
Per questa tipologia di pensionamento è prevista l'applicazione della finestra “mobile”, pari a
12 mesi per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 12, D.L. n. 78/2010, convertito in L.
122/2010.
3 7. Nel caso di specie non risultano contestati il requisiti anagrafico, contributivo e l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, avendo la ricorrente cessato ogni attività lavorativa in data
26/9/2023, come precisato in domanda del 16/9/2022.
8. In ordine al requisito sanitario, il CTU dott. ha accertato che la ricorrente ha Per_2 un'invalidità civile nella misura superiore all'80%, sin dalla domanda amministrativa, così precisando: “A) Si ritiene che la signora a causa delle patologie da cui è Parte_1 affetta sia “Invalida in misura superiore all'80%” con riferimento alla riduzione della propria capacità lavorativa generica, valutabile sulla base delle tabelle emanate con D.M. 5 febbraio 1992 per l'accertamento dell'invalidità civile (Corte di Cassazione: Sentenze n.
13495/2003 e n. 9081/2013).
B) Sussiste quindi diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 1, comma 8 del D. Lgs. n. 503/1992.
C) La decorrenza del beneficio può essere fissata a far data dalla domanda amministrativa presentata l'1.10.2022” (v. relazione peritale dott. pag. 10). Per_2
9. Si precisa ancora che, come affermato dalla Corte di legittimità, la decorrenza della
“pensione di vecchiaia, … per la quale la domanda amministrativa costituisce mero atto di impulso, … è ancorata esclusivamente alla maturazione dei relativi requisiti” (Cass. n.
24617/2023; Cass. n. 21189/2018).
Anche Cass con la sentenza n. 21189/18 aveva precisato che: “la peculiare condizione costitutiva della domanda distingue la pensione supplementare dalla pensione di vecchiaia
(L. n. 155 del 1981, art. 6), per la quale la domanda amministrativa costituisce mero atto di impulso e la decorrenza è ancorata esclusivamente alla maturazione dei relativi requisiti, tant'è che decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile;
le affinità si ritrovano, invece, con la pensione di anzianità (L. n. 153 del 1969, art. 22) che decorre, al pari della pensione supplementare, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7146, ed ivi il rilievo che la domanda amministrativa costituisce, per la pensione di anzianità, requisito costitutivo al pari delle altre condizioni normativamente indicate)”.
4 10. L' con la circolare n. 53/11 ha poi precisato che: “qualora l'invalidità non inferiore CP_1 all'80% venga accertata sussistente al compimento dell'età pensionabile, per la determinazione della decorrenza della pensione si dovrà tenere conto della data di compimento dell'età richiesta (55 anni per le donne, 60 per gli uomini) e da questa far trascorrere il periodo di 12 mesi. Qualora lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età pensionabile di cui sopra, si dovrà tenere conto del mese in cui è sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge e da questo applicare il differimento dei 12 mesi”.
11. Ciò posto, è stato accertato in giudizio che nei confronti della ricorrente risultano perfezionati i requisiti previsti dalla legge per la pensione di vecchiaia anticipata come segue:
- Requisito contributivo: 20 anni perfezionati alla data del 31.12.2010;
- Requisito anagrafico: 56 anni perfezionato in data 08.09.2018;
- Requisito inoccupazionale: perfezionato in data 01.10.2023;
- Requisito sanitario 80% di invalidità: dall'1/10/2022, come accertato dal CTU nel presente giudizio.
Ne consegue che la ricorrente ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata prevista dall'art. 2 del dlgs.vo 503/1992.
12. In ordine alla decorrenza della prestazione deve ritenersi che solo alla data dell'1/10/2023 la ricorrente ha perfezionato l'ultimo requisito ossia quello inoccupazionale.
Ciò posto, applicato lo slittamento di 12 mesi per via della finestra mobile di 12 mesi – prevista per i lavoratori dipendenti- dall'art. 12, D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010, la decorrenza della pensione deve essere individuata nel caso di specie alla data dell'1/10/2024.
13. Tutto ciò posto, in accoglimento della domanda, il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs.vo n.
503/1992 a decorrere dall'1/10/2024; per l'effetto condanna l' ad erogare in favore della CP_1 ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dall'1/10/2024, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo.
5
3. Le spese di lite
14. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore della ricorrente che vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1664,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
832,00 €
4) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 2695,50 €, oltre aumento del 10% = (269,55) ex art 4 co 1 bis DM
55/2014= 2965,05 €
15. Condanna, dunque, l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate nella misura di € 2965,05, oltre a € 444,75 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs.vo n. 503/1992 a decorrere dall'1/10/2024;
- condanna l' ad erogare in favore della ricorrente la pensione di vecchiaia CP_1 anticipata con decorrenza dall'1/10/2024, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo;
6 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate CP_1 nella misura di € 2965,05, oltre a € 444,75 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 18 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1166/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
( ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Colleferro Via Cinque Giornate 8, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Pietrosanti
( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno E. Pontecorvo (c.f. fax 06- C.F._3
77382215) giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del Persona_1
22 marzo 2024, repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 27/2/2024, chiedeva al Tribunale di cui Parte_1 all'intestazione di: “a) Accertare la sussistenza dei requisiti sanitari, contributivi, lavorativi
e anagrafici della sig.ra ai fini della concessione della pensione di vecchiaia Parte_1 anticipata prevista dall'art. 1 comma 8 del D. L.vo n. 503/92;
b) Dichiarare, pertanto, il diritto della ricorrente al percepimento della pensione suddetta nella misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa oltre il differimento dei 12 mesi richiesti dalla normativa della cosiddetta finestra mobile e così a decorrere dal 01.10.2023 ovvero dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa;
c) Per l'effetto, ai sensi ed in forza dell'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.
112, condannare l' all'erogazione della prestazione in favore della ricorrente ed al CP_1 pagamento dei ratei maturati dal 01.10.2023 corrispondente al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda oltre il termine di un anno in applicazione della finestra mobile ovvero dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa con gli accessori di legge da calcolarsi dal 120° giorno sui ratei maturati dalle rispettive scadenze al saldo.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 147/22 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 lettera b, tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, per i motivi spiegati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 10/9/2024 per chiedere di: “rigettare il CP_1 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché sfornito di prova. Con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi ex D.M. n. 147 del 2022” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata l'1/10/2024 all'esito veniva emessa ordinanza istruttoria del 2/10/2024 con la quale veniva disposta CTU medico-legale; seguiva l'udienza del 21/11/2024 nella quale veniva conferito incarico peritale al dott.
che prestava giuramento e depositava la relazione peritale nei termini in Persona_2 data 8/6/2025; seguiva l'udienza del 18/9/2025 e, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti e nell'espletamento di CTU medico-legale, con relazione peritale a firma del dott. Per_2
[...]
2. In fatto e in diritto.
5. Dagli atti di causa è emerso che in data 16/9/2022 avanzava domanda di Parte_1 pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 co. 8 dlgs.vo n. 503/1992. La domanda veniva respinta dall' con provvedimento del 21/10/2022 per insussistenza del requisito CP_1 sanitario ossia perché non riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80%. Avverso detto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Comitato Provinciale dell' in data 9/2/2023, che veniva rigettato;
veniva così proposto l'odierno ricorso CP_1 giurisdizionale.
6. Si premette che per poter richiedere la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs.vo n. 503/1992, i lavoratori dipendenti del settore privato devono essere in possesso:
– del requisito sanitario, riconosciuto dall' , pari ad una invalidità non inferiore all'80%, CP_1
– del requisito amministrativo che è pari a 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini;
-del requisito contributivo con almeno 20 anni di contributi;
- dello stato inoccupazionale.
Per questa tipologia di pensionamento è prevista l'applicazione della finestra “mobile”, pari a
12 mesi per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 12, D.L. n. 78/2010, convertito in L.
122/2010.
3 7. Nel caso di specie non risultano contestati il requisiti anagrafico, contributivo e l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, avendo la ricorrente cessato ogni attività lavorativa in data
26/9/2023, come precisato in domanda del 16/9/2022.
8. In ordine al requisito sanitario, il CTU dott. ha accertato che la ricorrente ha Per_2 un'invalidità civile nella misura superiore all'80%, sin dalla domanda amministrativa, così precisando: “A) Si ritiene che la signora a causa delle patologie da cui è Parte_1 affetta sia “Invalida in misura superiore all'80%” con riferimento alla riduzione della propria capacità lavorativa generica, valutabile sulla base delle tabelle emanate con D.M. 5 febbraio 1992 per l'accertamento dell'invalidità civile (Corte di Cassazione: Sentenze n.
13495/2003 e n. 9081/2013).
B) Sussiste quindi diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 1, comma 8 del D. Lgs. n. 503/1992.
C) La decorrenza del beneficio può essere fissata a far data dalla domanda amministrativa presentata l'1.10.2022” (v. relazione peritale dott. pag. 10). Per_2
9. Si precisa ancora che, come affermato dalla Corte di legittimità, la decorrenza della
“pensione di vecchiaia, … per la quale la domanda amministrativa costituisce mero atto di impulso, … è ancorata esclusivamente alla maturazione dei relativi requisiti” (Cass. n.
24617/2023; Cass. n. 21189/2018).
Anche Cass con la sentenza n. 21189/18 aveva precisato che: “la peculiare condizione costitutiva della domanda distingue la pensione supplementare dalla pensione di vecchiaia
(L. n. 155 del 1981, art. 6), per la quale la domanda amministrativa costituisce mero atto di impulso e la decorrenza è ancorata esclusivamente alla maturazione dei relativi requisiti, tant'è che decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile;
le affinità si ritrovano, invece, con la pensione di anzianità (L. n. 153 del 1969, art. 22) che decorre, al pari della pensione supplementare, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7146, ed ivi il rilievo che la domanda amministrativa costituisce, per la pensione di anzianità, requisito costitutivo al pari delle altre condizioni normativamente indicate)”.
4 10. L' con la circolare n. 53/11 ha poi precisato che: “qualora l'invalidità non inferiore CP_1 all'80% venga accertata sussistente al compimento dell'età pensionabile, per la determinazione della decorrenza della pensione si dovrà tenere conto della data di compimento dell'età richiesta (55 anni per le donne, 60 per gli uomini) e da questa far trascorrere il periodo di 12 mesi. Qualora lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età pensionabile di cui sopra, si dovrà tenere conto del mese in cui è sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge e da questo applicare il differimento dei 12 mesi”.
11. Ciò posto, è stato accertato in giudizio che nei confronti della ricorrente risultano perfezionati i requisiti previsti dalla legge per la pensione di vecchiaia anticipata come segue:
- Requisito contributivo: 20 anni perfezionati alla data del 31.12.2010;
- Requisito anagrafico: 56 anni perfezionato in data 08.09.2018;
- Requisito inoccupazionale: perfezionato in data 01.10.2023;
- Requisito sanitario 80% di invalidità: dall'1/10/2022, come accertato dal CTU nel presente giudizio.
Ne consegue che la ricorrente ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata prevista dall'art. 2 del dlgs.vo 503/1992.
12. In ordine alla decorrenza della prestazione deve ritenersi che solo alla data dell'1/10/2023 la ricorrente ha perfezionato l'ultimo requisito ossia quello inoccupazionale.
Ciò posto, applicato lo slittamento di 12 mesi per via della finestra mobile di 12 mesi – prevista per i lavoratori dipendenti- dall'art. 12, D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010, la decorrenza della pensione deve essere individuata nel caso di specie alla data dell'1/10/2024.
13. Tutto ciò posto, in accoglimento della domanda, il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs.vo n.
503/1992 a decorrere dall'1/10/2024; per l'effetto condanna l' ad erogare in favore della CP_1 ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dall'1/10/2024, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo.
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3. Le spese di lite
14. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore della ricorrente che vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1664,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
832,00 €
4) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 2695,50 €, oltre aumento del 10% = (269,55) ex art 4 co 1 bis DM
55/2014= 2965,05 €
15. Condanna, dunque, l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate nella misura di € 2965,05, oltre a € 444,75 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs.vo n. 503/1992 a decorrere dall'1/10/2024;
- condanna l' ad erogare in favore della ricorrente la pensione di vecchiaia CP_1 anticipata con decorrenza dall'1/10/2024, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo;
6 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate CP_1 nella misura di € 2965,05, oltre a € 444,75 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 18 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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