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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5968 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16372/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16372/2020 promossa da:
, a mezzo suo procuratore generale dott.ssa Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Faillace, domiciliata presso
[...] lo studio dell'avv. Adele Gabriella Parziale in Roma, Piazza Monteleone di
Spoleto n.8, come da procura in atti;
ATTRICE contro in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale America n.
93, presso lo studio dell'Avv. Francesca Crivellari che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 19.03.2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, la IG.ra a mezzo suo procuratore CP_1 generale dott.ssa , ha convenuto in giudizio l' Controparte_2 [...]
(“ ) per vedere, previa sospensione dell'esecutività, Controparte_3 CP_3 annullare e comunque dichiarare inefficace ed illegittima l'ingiunzione prot. N.352 del 7.01.2020 emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 14.04.1910 e notificata in data
24.01.2020 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
15.737,66, ed in via subordinata, ridurre l'importo alla luce delle considerazioni esposte.
Al riguardo ha dedotto, secondo quanto riportato nell'atto introduttivo, che “In data
29.07.2013 veniva notificata all'attrice ordinanza-ingiunzione PROT. 125122 da parte della , con la quale veniva ordinato il pagamento della Controparte_4 somma di € 11.958,55 quale sanzione amministrativa derivante da inadempienze riferite all'art.2 della legge n.898/86 e sanzionato dall'art.3 della stessa legge.
Veniva proposta opposizione a detta ordinanza, che veniva accolta dal Giudice di
Pace competente. Tuttavia, in data 24.01.2020 l' , Controparte_3 notificava atto di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639 del 14.04.1910, qui impugnato, con cui veniva ingiunto il pagamento, quale somma da restituire, di €
11.958,55 (pari alla sanzione) a titolo di sorte ed € 3.779,11 per interessi per un totale di € 15.737,66“.
Tanto premesso ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda la restituzione dei contributi erogati a favore del IG. nel Controparte_5 periodo dal 1997 e fino alla data di subentro dell'attrice avvenuta nel 2002 a seguito del decesso del IG. non essendo peraltro erede di questi. CP_5
Inoltre, ha contestato il dedotto inadempimento agli obblighi per la non conformità della superficie effettivamente eleggibile all'aiuto rispetto alla superficie per cui sono stati richiesti i contributi, deducendo che la domanda di ammissione agli aiuti comunitari era stata proposta sulla base di documentazione proveniente da fonti ufficiali e che, pertanto, non era nelle sue possibilità verificare la difformità delle superfici dichiarate rispetto a quelle accertate con i nuovi strumenti tecnologici.
Con un successivo motivo ha dedotto la prescrizione del credito e la carenza di legittimazione attiva di , non potendosi considerare valida ai fini CP_6 dell'interruzione della prescrizione la richiesta di restituzione della somma percepita inviata in data 10.05.2013 da , poiché a quella data le funzioni di CP_6 autorizzazione, esecuzione e riscossione erano state trasferite ad . CP_3
In subordine ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale e comunque la prescrizione delle annualità percepite prima del 2003.
Con un quarto motivo l'attrice ha dedotto il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito fatto valere con l'ingiunzione fiscale ex R.D. n.639/1910.
Con un ulteriore motivo ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di ad CP_3 emettere ingiunzioni fiscali, trattandosi di ente deputato esclusivamente alla erogazione dei contributi in esame, spettando invece al Ministero delle Politiche
Agricole l'emissione dell'ordinanza ingiunzione per il recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Infine, in via subordinata, ha dedotto l'errato conteggio degli interessi sulle somme richieste, giacché erroneamente calcolate dalla data della erogazione dei contributi e non già da quella della domanda.
Con comparsa del 18.05.2020 si costituiva l' Controparte_3
che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dei motivi di
[...] opposizione relativi al merito della revoca parziale degli aiuti percepiti dalla IG.ra poiché già stabiliti con la Determina Dirigenziale n. 77AQ.2013/D.00030 CP_1 del 5 febbraio 2013, emessa dalla Parte_1
e non impugnata dinanzi al giudice amministrativo.
[...]
Pertanto, l'ordinanza ingiunzione sarebbe stata opponibile solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione inerente l'accertamento.
Deduceva altresì la piena legittimazione passiva della IG.ra la quale, CP_1 subentrante nell'impegno ventennale assunto in origine dal IG. Controparte_5 aveva assunto formalmente gli impegni facenti capo al cedente ed era divenuta responsabile verso l'amministrazione dell'intero progetto ventennale. Quanto alla legittimazione attiva di , rappresentava come solo con legge CP_6 regionale n. 4 del 15 aprile 2014 è stata prevista la cessazione di ogni attività dell' a decorrere dal 31 luglio 2014 e come, pertanto, alla data dell'invio CP_3 della prima richiesta di restituzione dell'indebito, la stessa fosse nel pieno delle funzioni di gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, assegnate in forza della Legge Regionale n.15 del 2001.
Contestava altresì l'asserito difetto di legittimazione attiva di , CP_3 rappresentando che l'obbligo di recupero dell'indebito da parte degli organismi pagatori è previsto sia dal Regolamento delegato UE n. 907/2014, che dal D.M.
n.159/1998 di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze e che spetta ad , quale ente di diritto pubblico non economico CP_3 responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, il compito di erogare le provvidenze comunitarie e, nel caso di verifica dell'insussistenza dei requisiti necessari per poterne fruire, quello di sospendere le stesse, ai sensi del D.Lgs n.
228/2001, e procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.
Tale procedura recuperatoria viene attuata mediante gli ordinari strumenti di recupero, compreso lo strumento di riscossione dei crediti erariali e della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato ex R.D. n. 639/1910.
Contestava altresì l'eccepita prescrizione del credito, da ritenersi soggetta al termine ordinatorio decennale trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c., ed il cui termine comincia a decorrere dal giorno in cui è stata definitivamente accertata l'insussistenza originaria della causa di pagamento e pertanto dalla data di comunicazione ad del provvedimento di decadenza CP_3 parziale prot. n. 77AQ.2013/D.00030 emesso dalla in data 5 Controparte_4 febbraio 2013.
Inoltre, il decorso della prescrizione era stato interrotto dalle molteplici comunicazioni di contestazione inviate alla sig.ra CP_1
Quanto al merito, ribadiva che l'accertamento delle irregolarità riscontrate era ormai consacrato nella Determinazione Dirigenziale prot.n.77AQ.2013/D.00030 della Regione , e che l'irregolarità aveva avuto ad oggetto lo scostamento CP_4 tra la superficie dichiarata in domanda e quella accertata in sede di controllo, con conseguente revoca dell'agevolazione concessa che, come noto, è ragguagliata all'estensione del terreno a vocazione seminativa che il produttore di impegna a ritirare dalla produzione.
Dall'esame delle norme in materia deriva inoltre che l'eventuale assenza di colpa del dichiarante in ordine alla diversa superficie riscontrata può determinare l'esenzione dalla sanzione, così come avvenuto nella fattispecie in esame, ma non incide sul ricalcolo del contributo e per l'effetto sul recupero dell'indebito.
Contestava, infine, le eccezioni relative al calcolo degli interessi, deducendo che, trattandosi di azione di recupero dell'indebito, il termine deve decorrere dal giorno del pagamento, ai sensi dell'art.2033 c.c. o comunque, dalla costituzione in mora.
Si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della ordinanza ingiunzione. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 19 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione. L'opposizione proposta dalla IG.ra può trovare accoglimento solo CP_1 parzialmente, per le ragioni che di seguito si espongono.
- La IG.ra a seguito di domanda n.24111114328 del 6.06.2002, Controparte_1 subentrava al IG. deceduto in data 22 aprile 2002, a decorrere Controparte_5 dalla Campagna 2002 nel programma di adesione all'impegno di cui al
Regolamento (CEE) 2078/92, Misura-F- Ritiro Ventennale dei seminativi dalla produzione per le annualità dal 1997 al 2016;
- dalla relazione redatta da , quale Ente delegato da , a seguito di CP_6 CP_3 controllo operato in data 25 giugno 2008, emergeva che la superficie effettivamente eleggibile all'aiuto di cui al regolamento CEE summenzionato era inferiore di Ha
1.9732 rispetto alla superficie richiesta a premio e liquidata in relazione alle dal 1997 al 2006; Pt_2
- pertanto, con nota prot. 2012-0008637 del 7.12.2012, comunicava alla CP_6
IG.ra l'esito dell'istruttoria e la proposta di decadenza parziale e recupero CP_1 delle somme indebitamente percepite per le annualità dal 1997 al 2007 per un importo complessivo di € 11.958,55;
- con successiva Determina Dirigenziale prot. n. 77AQ.2013/D.00030 del
5.02.2013, notificata alla IG.ra il 14 febbraio 2013, la CP_1 [...]
emanava il provvedimento di decadenza Parte_1 parziale dell'aiuto di recupero del contributo sino alla concorrenza dell'importo suindicato;
- veniva successivamente notificato all'odierna opponente, in data 2.04.2013, il verbale di contestazione della sanzione amministrativa di cui all'art.3 della L. 898/1986 per l'importo di € 11.958,55, nonché inviata lettera raccomandata del 10.05.2013 di richiesta della complessiva somma di € 15.208,73, di cui € 3.250,19 per interessi sulla sorte citata;
- con Ordinanza Ingiunzione prot. n. 125122 del 22 luglio 2013, notificata in data
29.07.2013, la , . Controparte_4 Parte_1 irrogava la sanzione amministrativa di € 11.958,55 contestata ai sensi dell'art.3 della Legge n.898/86. Detta ordinanza, impugnata dinanzi al Giudice di Pace di
Rotondella (MT) veniva annullata con sentenza del 24.10.2014, depositata in atti, per difetto di legittimazione attiva della;
Controparte_4
- infine, con l'atto che qui si impugna, l' emetteva ingiunzione di CP_3 pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910 per il recupero dell'indebito, ordinando il versamento della complessiva somma di € 15.208,73, di cui € 11.958,55 per sorte e
€ 3.250,19 per interessi.
Innanzitutto, devono ritenersi infondate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva di e di . CP_6 CP_3
Quanto alla prima, si evidenzia infatti come la revoca, avvenuta con D.M. del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5166 del 12.05.2010, delle funzioni di organismo pagatore con riferimento al territorio della Regione
non abbia inciso sul legittimo svolgimento delle funzioni di controllo, CP_4 verifica e recupero dell'indebito, fino alla cessazione di ogni attività disposta con legge regionale n. 4 del 15 aprile 2014.
Ed infatti tali funzioni sono state assegnate con Legge Regionale n.15 del 2001 che all'art. 18, comma 5, ha individuato quale organismo regionale di cui CP_6
può servirsi per “lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli CP_3 aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune” (D.
Lgs.n.165/1999 art.5 co. 3).
Le stesse non si esauriscono nella mera erogazione dei contributi ma comprendono le attività di controllo ed eventuale recupero dell'indebito. Da quanto esposto deriva l'infondatezza della eccezione relativa al presunto difetto di legittimazione attiva di . CP_6
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione del credito si osserva innanzitutto che trova applicazione, al caso di specie, il termine decennale di prescrizione, trattandosi di pretesa da ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. ed inoltre che tale termine decorre dal momento della revoca del contributo e non già dall'erogazione:
“In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/05/2024, n. 12362;
Cass.Sez. VI n.23603 del 9.10.2017).
Tanto premesso si osserva che il diritto alla restituzione dell'indebito deve ritenersi sorto non prima della data del 5 febbraio 2013 in cui è stata emessa dalla
[...]
la Determinazione Dirigenziale avente per oggetto la decadenza parziale CP_4 dai contributi della ricorrente.
Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi erogati deve essere disattesa.
In ordine al dedotto difetto di legittimazione di ad emettere ingiunzioni, in CP_3 quanto mero organo erogatore degli aiuti, si osserva che ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.n. 165/1999 : “ L' è l'organismo di coordinamento di cui all'articolo CP_3
4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del
Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995. L è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli CP_3 adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché' degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA”. Inoltre, l'attribuzione del potere di accertamento dell'indebito percepimento e dichiarazione di decadenza dal beneficio ad è riconosciuta dalla CP_3 giurisprudenza amministrativa: “la legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi da nei quali si è cristallizzata la sua attività amministrativa – di CP_3 invito alla restituzione di somme indebitamente percepite e di sospensione dell'erogazione di ulteriori contributi comunitari – discende direttamente dal quadro normativo di riferimento come sopra delineato” (Cons.Stato n.7377/2010).
“In materia di agricoltura oltre a erogare le provvidenze comunitarie, ha CP_3 anche il compito di sospendere le erogazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, e, in via definitiva, accertare se i destinatari siano o meno in possesso dei requisiti necessari per poterne fruire. Da ciò deriva che è competente ad avviare tutte CP_3 le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite nei confronti di coloro che hanno posto in essere condotte indebite, finalizzate al riconoscimento di contributi comunitari” (TAR Lazio Sez. II Ter Sent. n. 4325/2011).
Quanto al merito della causa, ed alla luce di quanto esposto in precedenza, non può dubitarsi, né d'altro canto viene contestato da parte opponente, dell'esistenza della difformità tra la superficie dei terreni seminativi dichiarati e quella effettivamente eleggibile all'aiuto di cui al regolamento CEE così come emerso in seguito al controllo del 25.06.2008.
A tal proposito si evidenzia che la Misura F - Reg. CE 1698/2005 ex Reg. CE
2078/1992, di cui alla domanda del IG. e del subentro dell'opponente, CP_5 prevede la corresponsione di un premio annuale commisurato all'estensione della superficie a vocazione seminativa che il produttore si impegna a ritirare per un ventennio dalla produzione.
Dal controllo citato è emerso che una porzione della superficie dichiarata, pari ad
Ha 1.9732 risultava coperta da bosco e pertanto non possedeva i requisiti oggettivi per poter accedere ad un contributo che rappresenta una compensazione per la collocazione a riposo di terre precedentemente coltivate.
Da ciò deriva il pieno diritto di recupero dell'indebito, quantificato negli atti depositati nel complessivo importo di € 11.958,55. L'invocato stato soggettivo di “buona fede” al momento della domanda di subentro non può assumere alcuna rilevanza in questa sede poiché non si verte dell'applicazione di sanzioni ma del recupero di contributi pubblici oggettivamente non dovuti.
Deve invece trovare accoglimento l'eccezione di parte attrice di difetto della propria legittimazione passiva relativamente ai contributi erogati a favore del IG.
dal 1997 e fino alla data di subentro. Controparte_5
Correttamente, infatti, è stato osservato che l'attrice, non essendo erede del
IG. , non sia onerata da alcun obbligo restitutorio;
ciò in virtù della natura CP_5 giuridica dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta da la quale CP_7 implica che, per le somme indebitamente corrisposte, il solvens debba rivolgersi al percipiente o, in caso di decesso di questi, ai suoi eredi.
La circostanza che l'attrice abbia espressamente assunto, con l'atto di subentro del
3.06.02 gli impegni relativi al programma ventennale, necessariamente unitario, di cui alla Misura F - Reg. CE 1698/2005 ex Reg. CE 2078/1992, non implica una responsabilità solidale per i debiti contratti dal pregresso beneficiario, né alcuna previsione in tal senso emerge dalla domanda di subentro né da disposizioni normative.
Per l'effetto, il debito della IG.ra dev'essere ricalcolato nella misura di €. CP_1
5.956,10, pari alle erogazioni indebite dall'anno 2002, data del subentro, fino al
2006, termine delle stesse.
Quanto infine al calcolo degli interessi sulle somme erogate, deve osservarsi che con sentenza n.15895 del 21.05.2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, superando la propria precedente giurisprudenza, hanno stabilito che “ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine
“domanda” di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.”.
Pertanto, nel caso in esame, gli interessi dovuti decorrono dalla data di notifica della Determina Dirigenziale prot. n. 77AQ.2013/D.00030 del 5 febbraio 2013.
La reciproca soccombenza, infine, legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) annulla l'ingiunzione di pagamento prot. N.352 del 7.01.2020 emessa dall notificata in data 24.01.2020, dell'importo di euro 11.958,55, oltre CP_3 interessi legali;
2) condanna la IG.ra al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
Parte_3 della somma di € 5.956,10 oltre interessi legali a decorrere dal 14 febbraio
2013;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 18/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16372/2020 promossa da:
, a mezzo suo procuratore generale dott.ssa Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Faillace, domiciliata presso
[...] lo studio dell'avv. Adele Gabriella Parziale in Roma, Piazza Monteleone di
Spoleto n.8, come da procura in atti;
ATTRICE contro in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale America n.
93, presso lo studio dell'Avv. Francesca Crivellari che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 19.03.2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, la IG.ra a mezzo suo procuratore CP_1 generale dott.ssa , ha convenuto in giudizio l' Controparte_2 [...]
(“ ) per vedere, previa sospensione dell'esecutività, Controparte_3 CP_3 annullare e comunque dichiarare inefficace ed illegittima l'ingiunzione prot. N.352 del 7.01.2020 emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 14.04.1910 e notificata in data
24.01.2020 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
15.737,66, ed in via subordinata, ridurre l'importo alla luce delle considerazioni esposte.
Al riguardo ha dedotto, secondo quanto riportato nell'atto introduttivo, che “In data
29.07.2013 veniva notificata all'attrice ordinanza-ingiunzione PROT. 125122 da parte della , con la quale veniva ordinato il pagamento della Controparte_4 somma di € 11.958,55 quale sanzione amministrativa derivante da inadempienze riferite all'art.2 della legge n.898/86 e sanzionato dall'art.3 della stessa legge.
Veniva proposta opposizione a detta ordinanza, che veniva accolta dal Giudice di
Pace competente. Tuttavia, in data 24.01.2020 l' , Controparte_3 notificava atto di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639 del 14.04.1910, qui impugnato, con cui veniva ingiunto il pagamento, quale somma da restituire, di €
11.958,55 (pari alla sanzione) a titolo di sorte ed € 3.779,11 per interessi per un totale di € 15.737,66“.
Tanto premesso ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda la restituzione dei contributi erogati a favore del IG. nel Controparte_5 periodo dal 1997 e fino alla data di subentro dell'attrice avvenuta nel 2002 a seguito del decesso del IG. non essendo peraltro erede di questi. CP_5
Inoltre, ha contestato il dedotto inadempimento agli obblighi per la non conformità della superficie effettivamente eleggibile all'aiuto rispetto alla superficie per cui sono stati richiesti i contributi, deducendo che la domanda di ammissione agli aiuti comunitari era stata proposta sulla base di documentazione proveniente da fonti ufficiali e che, pertanto, non era nelle sue possibilità verificare la difformità delle superfici dichiarate rispetto a quelle accertate con i nuovi strumenti tecnologici.
Con un successivo motivo ha dedotto la prescrizione del credito e la carenza di legittimazione attiva di , non potendosi considerare valida ai fini CP_6 dell'interruzione della prescrizione la richiesta di restituzione della somma percepita inviata in data 10.05.2013 da , poiché a quella data le funzioni di CP_6 autorizzazione, esecuzione e riscossione erano state trasferite ad . CP_3
In subordine ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale e comunque la prescrizione delle annualità percepite prima del 2003.
Con un quarto motivo l'attrice ha dedotto il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito fatto valere con l'ingiunzione fiscale ex R.D. n.639/1910.
Con un ulteriore motivo ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di ad CP_3 emettere ingiunzioni fiscali, trattandosi di ente deputato esclusivamente alla erogazione dei contributi in esame, spettando invece al Ministero delle Politiche
Agricole l'emissione dell'ordinanza ingiunzione per il recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Infine, in via subordinata, ha dedotto l'errato conteggio degli interessi sulle somme richieste, giacché erroneamente calcolate dalla data della erogazione dei contributi e non già da quella della domanda.
Con comparsa del 18.05.2020 si costituiva l' Controparte_3
che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dei motivi di
[...] opposizione relativi al merito della revoca parziale degli aiuti percepiti dalla IG.ra poiché già stabiliti con la Determina Dirigenziale n. 77AQ.2013/D.00030 CP_1 del 5 febbraio 2013, emessa dalla Parte_1
e non impugnata dinanzi al giudice amministrativo.
[...]
Pertanto, l'ordinanza ingiunzione sarebbe stata opponibile solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione inerente l'accertamento.
Deduceva altresì la piena legittimazione passiva della IG.ra la quale, CP_1 subentrante nell'impegno ventennale assunto in origine dal IG. Controparte_5 aveva assunto formalmente gli impegni facenti capo al cedente ed era divenuta responsabile verso l'amministrazione dell'intero progetto ventennale. Quanto alla legittimazione attiva di , rappresentava come solo con legge CP_6 regionale n. 4 del 15 aprile 2014 è stata prevista la cessazione di ogni attività dell' a decorrere dal 31 luglio 2014 e come, pertanto, alla data dell'invio CP_3 della prima richiesta di restituzione dell'indebito, la stessa fosse nel pieno delle funzioni di gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, assegnate in forza della Legge Regionale n.15 del 2001.
Contestava altresì l'asserito difetto di legittimazione attiva di , CP_3 rappresentando che l'obbligo di recupero dell'indebito da parte degli organismi pagatori è previsto sia dal Regolamento delegato UE n. 907/2014, che dal D.M.
n.159/1998 di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze e che spetta ad , quale ente di diritto pubblico non economico CP_3 responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, il compito di erogare le provvidenze comunitarie e, nel caso di verifica dell'insussistenza dei requisiti necessari per poterne fruire, quello di sospendere le stesse, ai sensi del D.Lgs n.
228/2001, e procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.
Tale procedura recuperatoria viene attuata mediante gli ordinari strumenti di recupero, compreso lo strumento di riscossione dei crediti erariali e della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato ex R.D. n. 639/1910.
Contestava altresì l'eccepita prescrizione del credito, da ritenersi soggetta al termine ordinatorio decennale trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c., ed il cui termine comincia a decorrere dal giorno in cui è stata definitivamente accertata l'insussistenza originaria della causa di pagamento e pertanto dalla data di comunicazione ad del provvedimento di decadenza CP_3 parziale prot. n. 77AQ.2013/D.00030 emesso dalla in data 5 Controparte_4 febbraio 2013.
Inoltre, il decorso della prescrizione era stato interrotto dalle molteplici comunicazioni di contestazione inviate alla sig.ra CP_1
Quanto al merito, ribadiva che l'accertamento delle irregolarità riscontrate era ormai consacrato nella Determinazione Dirigenziale prot.n.77AQ.2013/D.00030 della Regione , e che l'irregolarità aveva avuto ad oggetto lo scostamento CP_4 tra la superficie dichiarata in domanda e quella accertata in sede di controllo, con conseguente revoca dell'agevolazione concessa che, come noto, è ragguagliata all'estensione del terreno a vocazione seminativa che il produttore di impegna a ritirare dalla produzione.
Dall'esame delle norme in materia deriva inoltre che l'eventuale assenza di colpa del dichiarante in ordine alla diversa superficie riscontrata può determinare l'esenzione dalla sanzione, così come avvenuto nella fattispecie in esame, ma non incide sul ricalcolo del contributo e per l'effetto sul recupero dell'indebito.
Contestava, infine, le eccezioni relative al calcolo degli interessi, deducendo che, trattandosi di azione di recupero dell'indebito, il termine deve decorrere dal giorno del pagamento, ai sensi dell'art.2033 c.c. o comunque, dalla costituzione in mora.
Si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della ordinanza ingiunzione. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 19 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione. L'opposizione proposta dalla IG.ra può trovare accoglimento solo CP_1 parzialmente, per le ragioni che di seguito si espongono.
- La IG.ra a seguito di domanda n.24111114328 del 6.06.2002, Controparte_1 subentrava al IG. deceduto in data 22 aprile 2002, a decorrere Controparte_5 dalla Campagna 2002 nel programma di adesione all'impegno di cui al
Regolamento (CEE) 2078/92, Misura-F- Ritiro Ventennale dei seminativi dalla produzione per le annualità dal 1997 al 2016;
- dalla relazione redatta da , quale Ente delegato da , a seguito di CP_6 CP_3 controllo operato in data 25 giugno 2008, emergeva che la superficie effettivamente eleggibile all'aiuto di cui al regolamento CEE summenzionato era inferiore di Ha
1.9732 rispetto alla superficie richiesta a premio e liquidata in relazione alle dal 1997 al 2006; Pt_2
- pertanto, con nota prot. 2012-0008637 del 7.12.2012, comunicava alla CP_6
IG.ra l'esito dell'istruttoria e la proposta di decadenza parziale e recupero CP_1 delle somme indebitamente percepite per le annualità dal 1997 al 2007 per un importo complessivo di € 11.958,55;
- con successiva Determina Dirigenziale prot. n. 77AQ.2013/D.00030 del
5.02.2013, notificata alla IG.ra il 14 febbraio 2013, la CP_1 [...]
emanava il provvedimento di decadenza Parte_1 parziale dell'aiuto di recupero del contributo sino alla concorrenza dell'importo suindicato;
- veniva successivamente notificato all'odierna opponente, in data 2.04.2013, il verbale di contestazione della sanzione amministrativa di cui all'art.3 della L. 898/1986 per l'importo di € 11.958,55, nonché inviata lettera raccomandata del 10.05.2013 di richiesta della complessiva somma di € 15.208,73, di cui € 3.250,19 per interessi sulla sorte citata;
- con Ordinanza Ingiunzione prot. n. 125122 del 22 luglio 2013, notificata in data
29.07.2013, la , . Controparte_4 Parte_1 irrogava la sanzione amministrativa di € 11.958,55 contestata ai sensi dell'art.3 della Legge n.898/86. Detta ordinanza, impugnata dinanzi al Giudice di Pace di
Rotondella (MT) veniva annullata con sentenza del 24.10.2014, depositata in atti, per difetto di legittimazione attiva della;
Controparte_4
- infine, con l'atto che qui si impugna, l' emetteva ingiunzione di CP_3 pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910 per il recupero dell'indebito, ordinando il versamento della complessiva somma di € 15.208,73, di cui € 11.958,55 per sorte e
€ 3.250,19 per interessi.
Innanzitutto, devono ritenersi infondate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva di e di . CP_6 CP_3
Quanto alla prima, si evidenzia infatti come la revoca, avvenuta con D.M. del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5166 del 12.05.2010, delle funzioni di organismo pagatore con riferimento al territorio della Regione
non abbia inciso sul legittimo svolgimento delle funzioni di controllo, CP_4 verifica e recupero dell'indebito, fino alla cessazione di ogni attività disposta con legge regionale n. 4 del 15 aprile 2014.
Ed infatti tali funzioni sono state assegnate con Legge Regionale n.15 del 2001 che all'art. 18, comma 5, ha individuato quale organismo regionale di cui CP_6
può servirsi per “lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli CP_3 aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune” (D.
Lgs.n.165/1999 art.5 co. 3).
Le stesse non si esauriscono nella mera erogazione dei contributi ma comprendono le attività di controllo ed eventuale recupero dell'indebito. Da quanto esposto deriva l'infondatezza della eccezione relativa al presunto difetto di legittimazione attiva di . CP_6
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione del credito si osserva innanzitutto che trova applicazione, al caso di specie, il termine decennale di prescrizione, trattandosi di pretesa da ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. ed inoltre che tale termine decorre dal momento della revoca del contributo e non già dall'erogazione:
“In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/05/2024, n. 12362;
Cass.Sez. VI n.23603 del 9.10.2017).
Tanto premesso si osserva che il diritto alla restituzione dell'indebito deve ritenersi sorto non prima della data del 5 febbraio 2013 in cui è stata emessa dalla
[...]
la Determinazione Dirigenziale avente per oggetto la decadenza parziale CP_4 dai contributi della ricorrente.
Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi erogati deve essere disattesa.
In ordine al dedotto difetto di legittimazione di ad emettere ingiunzioni, in CP_3 quanto mero organo erogatore degli aiuti, si osserva che ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.n. 165/1999 : “ L' è l'organismo di coordinamento di cui all'articolo CP_3
4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del
Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995. L è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli CP_3 adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché' degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA”. Inoltre, l'attribuzione del potere di accertamento dell'indebito percepimento e dichiarazione di decadenza dal beneficio ad è riconosciuta dalla CP_3 giurisprudenza amministrativa: “la legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi da nei quali si è cristallizzata la sua attività amministrativa – di CP_3 invito alla restituzione di somme indebitamente percepite e di sospensione dell'erogazione di ulteriori contributi comunitari – discende direttamente dal quadro normativo di riferimento come sopra delineato” (Cons.Stato n.7377/2010).
“In materia di agricoltura oltre a erogare le provvidenze comunitarie, ha CP_3 anche il compito di sospendere le erogazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, e, in via definitiva, accertare se i destinatari siano o meno in possesso dei requisiti necessari per poterne fruire. Da ciò deriva che è competente ad avviare tutte CP_3 le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite nei confronti di coloro che hanno posto in essere condotte indebite, finalizzate al riconoscimento di contributi comunitari” (TAR Lazio Sez. II Ter Sent. n. 4325/2011).
Quanto al merito della causa, ed alla luce di quanto esposto in precedenza, non può dubitarsi, né d'altro canto viene contestato da parte opponente, dell'esistenza della difformità tra la superficie dei terreni seminativi dichiarati e quella effettivamente eleggibile all'aiuto di cui al regolamento CEE così come emerso in seguito al controllo del 25.06.2008.
A tal proposito si evidenzia che la Misura F - Reg. CE 1698/2005 ex Reg. CE
2078/1992, di cui alla domanda del IG. e del subentro dell'opponente, CP_5 prevede la corresponsione di un premio annuale commisurato all'estensione della superficie a vocazione seminativa che il produttore si impegna a ritirare per un ventennio dalla produzione.
Dal controllo citato è emerso che una porzione della superficie dichiarata, pari ad
Ha 1.9732 risultava coperta da bosco e pertanto non possedeva i requisiti oggettivi per poter accedere ad un contributo che rappresenta una compensazione per la collocazione a riposo di terre precedentemente coltivate.
Da ciò deriva il pieno diritto di recupero dell'indebito, quantificato negli atti depositati nel complessivo importo di € 11.958,55. L'invocato stato soggettivo di “buona fede” al momento della domanda di subentro non può assumere alcuna rilevanza in questa sede poiché non si verte dell'applicazione di sanzioni ma del recupero di contributi pubblici oggettivamente non dovuti.
Deve invece trovare accoglimento l'eccezione di parte attrice di difetto della propria legittimazione passiva relativamente ai contributi erogati a favore del IG.
dal 1997 e fino alla data di subentro. Controparte_5
Correttamente, infatti, è stato osservato che l'attrice, non essendo erede del
IG. , non sia onerata da alcun obbligo restitutorio;
ciò in virtù della natura CP_5 giuridica dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta da la quale CP_7 implica che, per le somme indebitamente corrisposte, il solvens debba rivolgersi al percipiente o, in caso di decesso di questi, ai suoi eredi.
La circostanza che l'attrice abbia espressamente assunto, con l'atto di subentro del
3.06.02 gli impegni relativi al programma ventennale, necessariamente unitario, di cui alla Misura F - Reg. CE 1698/2005 ex Reg. CE 2078/1992, non implica una responsabilità solidale per i debiti contratti dal pregresso beneficiario, né alcuna previsione in tal senso emerge dalla domanda di subentro né da disposizioni normative.
Per l'effetto, il debito della IG.ra dev'essere ricalcolato nella misura di €. CP_1
5.956,10, pari alle erogazioni indebite dall'anno 2002, data del subentro, fino al
2006, termine delle stesse.
Quanto infine al calcolo degli interessi sulle somme erogate, deve osservarsi che con sentenza n.15895 del 21.05.2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, superando la propria precedente giurisprudenza, hanno stabilito che “ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine
“domanda” di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.”.
Pertanto, nel caso in esame, gli interessi dovuti decorrono dalla data di notifica della Determina Dirigenziale prot. n. 77AQ.2013/D.00030 del 5 febbraio 2013.
La reciproca soccombenza, infine, legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) annulla l'ingiunzione di pagamento prot. N.352 del 7.01.2020 emessa dall notificata in data 24.01.2020, dell'importo di euro 11.958,55, oltre CP_3 interessi legali;
2) condanna la IG.ra al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
Parte_3 della somma di € 5.956,10 oltre interessi legali a decorrere dal 14 febbraio
2013;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 18/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia