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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 7714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7714 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49252/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49252/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1
dell'avv. SARACCHI SILVIA ( ) VIA PRINCIPE AMEDEO N. 3 C.F._2
20122 MILANO;
con elezione di domicilio in presso l'avvocato suddetto
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGANO Controparte_1 P.IVA_1
IE LO VI e con elezione di domicilio in VIA BOCCACCIO, 27 20123
MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 12.12.2022 la dott.ssa ha convenuto in giudizio la Parte_1 società formulando le seguenti domande: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, contrariis reiectis:
NEL MERITO 1) accertare e dichiarare che ha violato le obbligazioni previste Controparte_1 dall'art.5, 2° e 3° capoverso, del contratto di consulenza del 12.04.2021 ossia il diritto alla liquidazione, entro il 31.03.2022, a favore della Dott.ssa del saldo del corrispettivo Parte_1 fisso per i primi 12 mesi di durata del rapporto pari all'importo imponibile di €.30.000,00, oltre accessori di legge;
2) conseguentemente: A) in via principale, condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Mecenate n.76/36, previo espletamento
a propria cura e spese di tutte le attività e gli incombenti necessari, a trasferire all'attrice lo 0,875% del capitale sociale a saldo del corrispettivo fisso dovuto per il primo anno di durata del contratto di consulenza del 12.04.2021, come previsto all'art.5, 2° e 3° capoverso, del citato contratto, oltre agli interessi legali maturati dalla data dello 01.4.2021 alla data dell'effettivo trasferimento;
B) in subordine, in caso di indisponibilità di al trasferimento all'attrice della quota dello Controparte_1
0,875% del capitale sociale, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Milano, Via Mecenate n.76/36, a corrispondere all'attrice l'importo imponibile di
€.30.000,00, oltre accessori di legge, a saldo del corrispettivo fisso dovuto per il primo anno di durata del contratto di consulenza del 12.04.2021, come previsto all'art.5, 2° e 3° capoverso, quale controvalore della suddetta quota contrattualmente determinato in tale misura, oltre agli interessi legali dallo 01.04.2022 al saldo;
C) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.2041 c.c., l'arricchimento senza giusta causa di ai danni della Dott.ssa Controparte_1
e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_1 tempore, con sede in Milano, Via Mecenate n. 76/36, a corrispondere all'attrice l'importo imponibile di €.30.000,00, o altro importo di giustizia, oltre interessi legali maturati dallo 01.04.2021 al saldo;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa e del procedimento di mediazione espletato. “
L'attrice, sulla premessa di avere lavorato presso la società convenuta in qualità di consulente esterno dal 12.4.2021 fino al 31.5.2022, data di cessazione del contratto di collaborazione per effetto del recesso comunicato dalla società il 28.2.2022, assume che la società alla cessazione del contratto non le ha pagato la somma di euro 30.000, corrispondente alla parte del compenso fisso annuale ( pari a complessivi euro 85.000,00 ) che, secondo gli accordi contrattuali, avrebbe dovuto essere pagato pagina 2 di 6 mediante la procedura c.d. work for equity che consiste nella cessione in favore del consulente di una partecipazione del capitale della società per un ammontare concordato del 0, 875% dello stesso. Più precisamente afferma l'attrice che la società convenuta non le ha consentito di accedere alla procedura work for equity per la liquidazione dei compensi ancora dovuti, né le ha pagato la corrispondente somma in denaro.
Si è costituita la società convenuta resistendo all'accoglimento delle domande proposte dall'attrice e formulando le seguenti domande : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare, in rito - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o comunque infondatezza delle domande attoree per carenza di interesse ad agire dell'attrice per tutti i motivi meglio esposti nella presente comparsa;
In via preliminare, nel merito -accertare e dichiarare l'impossibilità oggettiva e definitiva di procedere all'aumento di capitale di B4 secondo la procedura del Work For Equity di cui al contratto di prestazione d'opera a causa dell'espressa rinuncia di parte attrice che, pur avendone la facoltà e pur essendo stata messa nelle condizioni di aderire a detta procedura, non ha altresì dato corso al contratto di W.F.E. né ha sottoscritto detto contratto di e accertare e dichiarare che CP_2
l'attrice non ha eseguito la prestazione secondo le modalità di esecuzione previste dall'art. 3 co. 3° del contratto di prestazione d'opera dal novembre 2021 alla data di recesso;
il tutto, come meglio esposto
e motivato nella presente comparsa, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
Nel merito - rigettare tutte le domande formulate dall'attrice in via principale, subordinata e ulteriormente subordinata, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio esposti nella presente comparsa. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
E' stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 V comma c.p.c. e sono state assunte le prove orali.
All'udienza del 10.6.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande proposte dall'attrice vanno respinte per le ragioni di seguito esposte.
Con contratto d'opera stipulato in data 12.4.2021 la società convenuta conferiva all'attrice l'incarico di
“sviluppare il programma di sviluppo competitivo e precompetitivo della Società, supporterà la direzione aziendale nelle attività finalizzate alla creazione di valore, sia economico che finanziario e patrimoniale ” e di svolgere le prestazioni e le attività descritte nel contratto ( art. 2 del contratto ). La durata del rapporto era stata pattuita in trentasei mesi, decorrenti dal 12.04.2021 e termine allo
11.04.2024 ( art. 4 del contratto ). Il corrispettivo annuale per lo svolgimento dell'incarico era stato pagina 3 di 6 concordato in complessivi €.150.000,00, oltre accessori di legge, suddiviso in una componente fissa di
€.85.000,00 ed una variabile di importo imponibile massimo di €.65.000,00 condizionata al raggiungimento di determinati obiettivi definiti di comune accordo tra le parti all'inizio di ciascun anno
( art 5 del contratto ). Le parti convenivano, inoltre, che per i primi dodici mesi di durata del rapporto
(12.04.2021/11.04.2022) il compenso fisso di €.85.000,00 fosse corrisposto alla consulente con le seguenti modalità e termini: quanto ad €.55.000,00, mediante il pagamento di n.12 rate mensili di uguale importo e, quanto all'importo di €.30.000,00 secondo il meccanismo c.d. Work for Equity consistente nella cessione di una partecipazione del capitale sociale di , fissata e Controparte_1 concordata tra le parti nello 0,875% del capitale sociale, operazione da effettuarsi previa stipulazione di un apposito contratto , emissione di regolari fatture ed aumento di capitale da effettuarsi entro il termine del 31.3.2022 ( cfr art. 5 del contratto ).
La procedura di "Work for Equity" , introdotta dal D.L. 179/2012 e successivamente esteso dal D.L.
3/2015 e che costituisce uno strumento giuridico pensato per le start up e per le PMI innovative, consente di remunerare professionisti, consulenti o collaboratori esterni con quote societarie (azioni, stock option o strumenti finanziari partecipativi) anziché con denaro ( art. 27 comma 7° d.l. cit ) e presuppone, come espressamente previsto all'art. 5 del contratto d'opera, la stipulazione di apposito contratto nel quale indicare, oltre alle prestazioni a carico del professionista ed il loro valore, il rapporto di cambio tra l'emolumento concordato e le quote sociali cedute e le modalità ed i tempi di assegnazione delle stesse.
L'attrice non ha mai stipulato il contratto in parola con la società convenuta.
Il testo del contratto “ work for equity “, da firmarsi contestualmente alla stipulazione del contratto di consulenza, è stata trasmesso all'attrice in data 12.3.2021 ( doc. 1 di parte convenuta ) che non lo ha firmato. Il contenuto di tale contratto ed il suo funzionamento è stato spiegato all'attrice in una video call in data 7.4.2021 alla quale era presente anche il suo difensore ( cfr dep. ) ma Testimone_1
l'attrice non lo ha firmato. Tanto meno lo ha fatto in occasione dell'aumento di capitale deliberato dalla società convenuta a fine 2021 , cui l'attrice è stata invitata a partecipare, così da ottenere la liquidazione del compenso fisso maturato per i primi sette mesi, da pagarsi con il meccanismo del “ work for equity” , opportunità che ha rifiutato a differenza degli altri due consulenti della società convenuta e ( cfr delibera di aumento di capitale sub. doc. 2 di Persona_1 Persona_2 parte convenuta e doc. 4 di parte attrice ). Non vi ha provveduto neppure dopo il recesso dal contratto di consulenza comunicato dalla convenuta in data 28.2.2022. Infatti solo in data 23.3.2022 ha richiesto alla società convenuta la liquidazione in denaro dell'importo di euro 30.000,00, corrispondente alla parte fissa del corrispettivo non ancora pagato, o in alternativa di esercitare il diritto di opzione entro il pagina 4 di 6 31.3.2022 ( cfr doc. 6 di parte attrice ). La società convenuta , su richiesta dell'attrice ( cfr lettera del
28.3.2022 doc. 8 di parte attrice ) , ha trasmesso la versione ultima condivisa del contratto “ work for equity “ ( cfr doc. 8 attrice ) che non è stata sottoscritta. Sulla base di tale contratto, che l'attrice non ha sottoscritto, ha chiesto al notaio la disponibilità per l'aumento del capitale della società convenuta
( cfr mail del 28.3.2022 sub. doc. 9 attrice ).
Il contratto prevedeva quale termine ultimo per effettuare l'aumento di capitale per la liquidazione dei compensi mediante la proceduta c.d. Work for Equity quello del 31.3.2022 ( cfr art. 5 del contratto ), posto che per l'anno successivo era previsto che il pagamento dei consulenti sarebbe avvenuto esclusivamente in denaro.
Dunque, difettando la stipulazione tra le parti del contratto “ work for equity “ entro la data indicata,
l'attrice non avrebbe potuto accedere alla procedura di liquidazione dei compensi fissi secondo il meccanismo contrattuale indicato né la società convenuta avrebbe potuto procedere a tale liquidazione deliberando l'aumento di capitale.
Inoltre l'attrice aveva omesso fatturare le prestazioni rese, come previsto dall'art. 5 del contratto, e non aveva redatto i time sheet orari propedeutici all'emissione delle fatture per il periodo intercorso tra il novembre 2021 ed il marzo 2022 , come previsto dall'art 3 del contratto. Quanto a questi ultimi si precisa che non è provata la loro trasmissione con comunicazione e-mail del 21.5.2022 non risultando dimostrato che a tale mail sia stato allegato il corrispondente time sheet non recando la mail l'indicazione della presenza di allegati ( cfr doc. 14 di parte attrice ). Del resto, come si evince dalle mail del dicembre 2021 prodotte dall'attrice e riferite all'invio dei time sheet relativi al periodo da aprile ad ottobre 2021 ( cfr. doc. 13 di parte attrice ), i time sheet dovevano recare la firma del prestatore d'opera e la controfirma della società, mentre i time sheet asseritamente trasmessi dall'attrice il 21.5.2022 sono privi di entrambe le firme.
Gli anzidetti inadempimenti contrattuali hanno reso impossibile la compensazione del credito maturato dalla consulente nei confronti della società convenuta per i servizi prestati con il debito assunto dal prestatore d'opera in seguito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, essendo necessario per potere effettuare l'aumento del capitale secondo il meccanismo work for equity , oltre la sottoscrizione del contratto work for equity, l'emissione delle fatture, l'iscrizione a bilancio del corrispondente debito e la sua approvazione ( cfr dep. notaio ud 8.5.2025 ) Per_3
In conclusione l'attrice in prossimità della scadenza contrattuale del 31.3.2022 ha chiesto di applicare la procedura Work for Equity senza avere posto in essere quelle condotte prescritte dal contratto - sottoscrizione del contratto Work for Equity, rendicontazione dell'attività ed emissione delle fatture – che avrebbero consentito di effettuare l'aumento del capitale sociale ed all'attrice di acquisire le quote pagina 5 di 6 sociali quale corrispettivo della propria attività di consulente nella misura determinata nel contratto d'opera. In proposito si richiama la comunicazione via mail della società convenuta in data 29.3.3022 in risposta alla richiesta dell'attrice di procedere ad un nuovo aumento del capitale sociale: la società convenuta ribadiva che l'attrice avrebbe dovuto sottoscrivere il contratto work for equity, fornire al notaio la documentazione attestante l'attività svolta in modo da rendere determinabile il valore in equity e procedere alla fatturazione della attività rendicontate ( doc. 9 di parte attrice ). Nessuno di tali adempimenti è stato svolto dall'attrice.
Per le ragioni esposte va respinta la domanda proposta in via principale dall'attrice.
Parimenti va disattesa la domanda subordinata diretta al pagamento in denaro della somma di euro
30.000, ostandovi il contratto di consulenza che prevedeva che, con riferimento al primo anno di durata del rapporto ( vale a dire fino al 31.3.2022 ), parte dei compensi fissi, per una quota di euro
30.000,00, sarebbero stati pagati esclusivamente con il meccanismo c.d. work for equity per la percentuale di partecipazione nel capitale della società indicato nel contratto.
La domanda diretta ad ottenere il pagamento della somma di euro 30.000 a titolo di arricchimento senza causa va respinta per difetto del requisito della residualità ( art. 2042 c.c. ) essendo la domanda proposta dall'attrice fondata su un titolo contrattuale.
Per le ragioni esposte, vanno respinte tutte le domande proposte dall'attrice.
In applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'attrice le spese del giudizio nella misura liquidata in dispositivo, a norma del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 247/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia ( 26.000/52.000 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge tutte le domande proposte dall'attrice Parte_1 condanna l'attrice a rifondere alla società convenuta le spese del giudizio che liquida in Controparte_1 euro 7.616,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali e gli accessori di legge.
Milano, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49252/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1
dell'avv. SARACCHI SILVIA ( ) VIA PRINCIPE AMEDEO N. 3 C.F._2
20122 MILANO;
con elezione di domicilio in presso l'avvocato suddetto
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGANO Controparte_1 P.IVA_1
IE LO VI e con elezione di domicilio in VIA BOCCACCIO, 27 20123
MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 12.12.2022 la dott.ssa ha convenuto in giudizio la Parte_1 società formulando le seguenti domande: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, contrariis reiectis:
NEL MERITO 1) accertare e dichiarare che ha violato le obbligazioni previste Controparte_1 dall'art.5, 2° e 3° capoverso, del contratto di consulenza del 12.04.2021 ossia il diritto alla liquidazione, entro il 31.03.2022, a favore della Dott.ssa del saldo del corrispettivo Parte_1 fisso per i primi 12 mesi di durata del rapporto pari all'importo imponibile di €.30.000,00, oltre accessori di legge;
2) conseguentemente: A) in via principale, condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Mecenate n.76/36, previo espletamento
a propria cura e spese di tutte le attività e gli incombenti necessari, a trasferire all'attrice lo 0,875% del capitale sociale a saldo del corrispettivo fisso dovuto per il primo anno di durata del contratto di consulenza del 12.04.2021, come previsto all'art.5, 2° e 3° capoverso, del citato contratto, oltre agli interessi legali maturati dalla data dello 01.4.2021 alla data dell'effettivo trasferimento;
B) in subordine, in caso di indisponibilità di al trasferimento all'attrice della quota dello Controparte_1
0,875% del capitale sociale, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Milano, Via Mecenate n.76/36, a corrispondere all'attrice l'importo imponibile di
€.30.000,00, oltre accessori di legge, a saldo del corrispettivo fisso dovuto per il primo anno di durata del contratto di consulenza del 12.04.2021, come previsto all'art.5, 2° e 3° capoverso, quale controvalore della suddetta quota contrattualmente determinato in tale misura, oltre agli interessi legali dallo 01.04.2022 al saldo;
C) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.2041 c.c., l'arricchimento senza giusta causa di ai danni della Dott.ssa Controparte_1
e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_1 tempore, con sede in Milano, Via Mecenate n. 76/36, a corrispondere all'attrice l'importo imponibile di €.30.000,00, o altro importo di giustizia, oltre interessi legali maturati dallo 01.04.2021 al saldo;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa e del procedimento di mediazione espletato. “
L'attrice, sulla premessa di avere lavorato presso la società convenuta in qualità di consulente esterno dal 12.4.2021 fino al 31.5.2022, data di cessazione del contratto di collaborazione per effetto del recesso comunicato dalla società il 28.2.2022, assume che la società alla cessazione del contratto non le ha pagato la somma di euro 30.000, corrispondente alla parte del compenso fisso annuale ( pari a complessivi euro 85.000,00 ) che, secondo gli accordi contrattuali, avrebbe dovuto essere pagato pagina 2 di 6 mediante la procedura c.d. work for equity che consiste nella cessione in favore del consulente di una partecipazione del capitale della società per un ammontare concordato del 0, 875% dello stesso. Più precisamente afferma l'attrice che la società convenuta non le ha consentito di accedere alla procedura work for equity per la liquidazione dei compensi ancora dovuti, né le ha pagato la corrispondente somma in denaro.
Si è costituita la società convenuta resistendo all'accoglimento delle domande proposte dall'attrice e formulando le seguenti domande : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare, in rito - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o comunque infondatezza delle domande attoree per carenza di interesse ad agire dell'attrice per tutti i motivi meglio esposti nella presente comparsa;
In via preliminare, nel merito -accertare e dichiarare l'impossibilità oggettiva e definitiva di procedere all'aumento di capitale di B4 secondo la procedura del Work For Equity di cui al contratto di prestazione d'opera a causa dell'espressa rinuncia di parte attrice che, pur avendone la facoltà e pur essendo stata messa nelle condizioni di aderire a detta procedura, non ha altresì dato corso al contratto di W.F.E. né ha sottoscritto detto contratto di e accertare e dichiarare che CP_2
l'attrice non ha eseguito la prestazione secondo le modalità di esecuzione previste dall'art. 3 co. 3° del contratto di prestazione d'opera dal novembre 2021 alla data di recesso;
il tutto, come meglio esposto
e motivato nella presente comparsa, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
Nel merito - rigettare tutte le domande formulate dall'attrice in via principale, subordinata e ulteriormente subordinata, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio esposti nella presente comparsa. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
E' stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 V comma c.p.c. e sono state assunte le prove orali.
All'udienza del 10.6.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande proposte dall'attrice vanno respinte per le ragioni di seguito esposte.
Con contratto d'opera stipulato in data 12.4.2021 la società convenuta conferiva all'attrice l'incarico di
“sviluppare il programma di sviluppo competitivo e precompetitivo della Società, supporterà la direzione aziendale nelle attività finalizzate alla creazione di valore, sia economico che finanziario e patrimoniale ” e di svolgere le prestazioni e le attività descritte nel contratto ( art. 2 del contratto ). La durata del rapporto era stata pattuita in trentasei mesi, decorrenti dal 12.04.2021 e termine allo
11.04.2024 ( art. 4 del contratto ). Il corrispettivo annuale per lo svolgimento dell'incarico era stato pagina 3 di 6 concordato in complessivi €.150.000,00, oltre accessori di legge, suddiviso in una componente fissa di
€.85.000,00 ed una variabile di importo imponibile massimo di €.65.000,00 condizionata al raggiungimento di determinati obiettivi definiti di comune accordo tra le parti all'inizio di ciascun anno
( art 5 del contratto ). Le parti convenivano, inoltre, che per i primi dodici mesi di durata del rapporto
(12.04.2021/11.04.2022) il compenso fisso di €.85.000,00 fosse corrisposto alla consulente con le seguenti modalità e termini: quanto ad €.55.000,00, mediante il pagamento di n.12 rate mensili di uguale importo e, quanto all'importo di €.30.000,00 secondo il meccanismo c.d. Work for Equity consistente nella cessione di una partecipazione del capitale sociale di , fissata e Controparte_1 concordata tra le parti nello 0,875% del capitale sociale, operazione da effettuarsi previa stipulazione di un apposito contratto , emissione di regolari fatture ed aumento di capitale da effettuarsi entro il termine del 31.3.2022 ( cfr art. 5 del contratto ).
La procedura di "Work for Equity" , introdotta dal D.L. 179/2012 e successivamente esteso dal D.L.
3/2015 e che costituisce uno strumento giuridico pensato per le start up e per le PMI innovative, consente di remunerare professionisti, consulenti o collaboratori esterni con quote societarie (azioni, stock option o strumenti finanziari partecipativi) anziché con denaro ( art. 27 comma 7° d.l. cit ) e presuppone, come espressamente previsto all'art. 5 del contratto d'opera, la stipulazione di apposito contratto nel quale indicare, oltre alle prestazioni a carico del professionista ed il loro valore, il rapporto di cambio tra l'emolumento concordato e le quote sociali cedute e le modalità ed i tempi di assegnazione delle stesse.
L'attrice non ha mai stipulato il contratto in parola con la società convenuta.
Il testo del contratto “ work for equity “, da firmarsi contestualmente alla stipulazione del contratto di consulenza, è stata trasmesso all'attrice in data 12.3.2021 ( doc. 1 di parte convenuta ) che non lo ha firmato. Il contenuto di tale contratto ed il suo funzionamento è stato spiegato all'attrice in una video call in data 7.4.2021 alla quale era presente anche il suo difensore ( cfr dep. ) ma Testimone_1
l'attrice non lo ha firmato. Tanto meno lo ha fatto in occasione dell'aumento di capitale deliberato dalla società convenuta a fine 2021 , cui l'attrice è stata invitata a partecipare, così da ottenere la liquidazione del compenso fisso maturato per i primi sette mesi, da pagarsi con il meccanismo del “ work for equity” , opportunità che ha rifiutato a differenza degli altri due consulenti della società convenuta e ( cfr delibera di aumento di capitale sub. doc. 2 di Persona_1 Persona_2 parte convenuta e doc. 4 di parte attrice ). Non vi ha provveduto neppure dopo il recesso dal contratto di consulenza comunicato dalla convenuta in data 28.2.2022. Infatti solo in data 23.3.2022 ha richiesto alla società convenuta la liquidazione in denaro dell'importo di euro 30.000,00, corrispondente alla parte fissa del corrispettivo non ancora pagato, o in alternativa di esercitare il diritto di opzione entro il pagina 4 di 6 31.3.2022 ( cfr doc. 6 di parte attrice ). La società convenuta , su richiesta dell'attrice ( cfr lettera del
28.3.2022 doc. 8 di parte attrice ) , ha trasmesso la versione ultima condivisa del contratto “ work for equity “ ( cfr doc. 8 attrice ) che non è stata sottoscritta. Sulla base di tale contratto, che l'attrice non ha sottoscritto, ha chiesto al notaio la disponibilità per l'aumento del capitale della società convenuta
( cfr mail del 28.3.2022 sub. doc. 9 attrice ).
Il contratto prevedeva quale termine ultimo per effettuare l'aumento di capitale per la liquidazione dei compensi mediante la proceduta c.d. Work for Equity quello del 31.3.2022 ( cfr art. 5 del contratto ), posto che per l'anno successivo era previsto che il pagamento dei consulenti sarebbe avvenuto esclusivamente in denaro.
Dunque, difettando la stipulazione tra le parti del contratto “ work for equity “ entro la data indicata,
l'attrice non avrebbe potuto accedere alla procedura di liquidazione dei compensi fissi secondo il meccanismo contrattuale indicato né la società convenuta avrebbe potuto procedere a tale liquidazione deliberando l'aumento di capitale.
Inoltre l'attrice aveva omesso fatturare le prestazioni rese, come previsto dall'art. 5 del contratto, e non aveva redatto i time sheet orari propedeutici all'emissione delle fatture per il periodo intercorso tra il novembre 2021 ed il marzo 2022 , come previsto dall'art 3 del contratto. Quanto a questi ultimi si precisa che non è provata la loro trasmissione con comunicazione e-mail del 21.5.2022 non risultando dimostrato che a tale mail sia stato allegato il corrispondente time sheet non recando la mail l'indicazione della presenza di allegati ( cfr doc. 14 di parte attrice ). Del resto, come si evince dalle mail del dicembre 2021 prodotte dall'attrice e riferite all'invio dei time sheet relativi al periodo da aprile ad ottobre 2021 ( cfr. doc. 13 di parte attrice ), i time sheet dovevano recare la firma del prestatore d'opera e la controfirma della società, mentre i time sheet asseritamente trasmessi dall'attrice il 21.5.2022 sono privi di entrambe le firme.
Gli anzidetti inadempimenti contrattuali hanno reso impossibile la compensazione del credito maturato dalla consulente nei confronti della società convenuta per i servizi prestati con il debito assunto dal prestatore d'opera in seguito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, essendo necessario per potere effettuare l'aumento del capitale secondo il meccanismo work for equity , oltre la sottoscrizione del contratto work for equity, l'emissione delle fatture, l'iscrizione a bilancio del corrispondente debito e la sua approvazione ( cfr dep. notaio ud 8.5.2025 ) Per_3
In conclusione l'attrice in prossimità della scadenza contrattuale del 31.3.2022 ha chiesto di applicare la procedura Work for Equity senza avere posto in essere quelle condotte prescritte dal contratto - sottoscrizione del contratto Work for Equity, rendicontazione dell'attività ed emissione delle fatture – che avrebbero consentito di effettuare l'aumento del capitale sociale ed all'attrice di acquisire le quote pagina 5 di 6 sociali quale corrispettivo della propria attività di consulente nella misura determinata nel contratto d'opera. In proposito si richiama la comunicazione via mail della società convenuta in data 29.3.3022 in risposta alla richiesta dell'attrice di procedere ad un nuovo aumento del capitale sociale: la società convenuta ribadiva che l'attrice avrebbe dovuto sottoscrivere il contratto work for equity, fornire al notaio la documentazione attestante l'attività svolta in modo da rendere determinabile il valore in equity e procedere alla fatturazione della attività rendicontate ( doc. 9 di parte attrice ). Nessuno di tali adempimenti è stato svolto dall'attrice.
Per le ragioni esposte va respinta la domanda proposta in via principale dall'attrice.
Parimenti va disattesa la domanda subordinata diretta al pagamento in denaro della somma di euro
30.000, ostandovi il contratto di consulenza che prevedeva che, con riferimento al primo anno di durata del rapporto ( vale a dire fino al 31.3.2022 ), parte dei compensi fissi, per una quota di euro
30.000,00, sarebbero stati pagati esclusivamente con il meccanismo c.d. work for equity per la percentuale di partecipazione nel capitale della società indicato nel contratto.
La domanda diretta ad ottenere il pagamento della somma di euro 30.000 a titolo di arricchimento senza causa va respinta per difetto del requisito della residualità ( art. 2042 c.c. ) essendo la domanda proposta dall'attrice fondata su un titolo contrattuale.
Per le ragioni esposte, vanno respinte tutte le domande proposte dall'attrice.
In applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'attrice le spese del giudizio nella misura liquidata in dispositivo, a norma del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 247/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia ( 26.000/52.000 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge tutte le domande proposte dall'attrice Parte_1 condanna l'attrice a rifondere alla società convenuta le spese del giudizio che liquida in Controparte_1 euro 7.616,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali e gli accessori di legge.
Milano, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
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