Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , e' sostituito dal seguente:
"La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica in sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti"
Il primo comma dell'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , e' sostituito dal seguente:
"La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica in sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti"