Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai signori dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 212/2023 R.G., vertente TRA
, in persona della Dott. Parte_1 Parte_2 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 179856 raccolta Persona_1 nr 12275 del 20/04/2023, rilasciata da , con sede in Parte_1 Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) P.IVA_1 ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, è subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_1 Controparte_2
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1,
[...] del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, elettivamente domiciliata in Catania, Viale Libertà n. 212 presso lo studio dell'Avv. Luigi Tambone ( ) dal C.F._1 quale è rappresentata e difesa pec o al seguente di fax: n. 095 Email_1 2931553. appellante CONTRO
(CF: ) nata a [...] il [...], CP_3 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Taccone, CF - fax C.F._3 0966.610511 –pec giusta procura in atti ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio legale Taccone sito in Taurianova (RC) alla Piazza Libertà n.16 appellata E
, CF anche Controparte_4 P.IVA_2 quale mandatario della Controparte_5
con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della legge n.448/98, giusta procura a rogito
[...] del notaio in Roma del 03.07.2014 rep. n. 37521) con sede in Roma, in persona Persona_2 del rappresentante legale pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Domenico Romeo 15, Sede , presso l'Avv. Rossella Quarta del Foro di Lucca, che lo CP_5 rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del 23.01.2023, pec t Email_3 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 24.01.2022 la sig.ra conveniva in giudizio CP_3 l , la Società dei crediti Controparte_4 Controparte_5 CP_5 e l chiedendo dichiarare estinto/caducato CP_5 Parte_1 il debito contributivo previdenziale sotteso all'intimazione di pagamento n. 094 2021 90015034 19/000, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale;
dichiarare che nessuna somma era dovuta per contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per gli anni dal 2000 al 2006, gestione lavoratore autonomo, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o accertare in corso di causa;
dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dalle cartelle di pagamento e contestuali ruoli esattoriale in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore difensore dichiaratosi antistatario. La ricorrente esponeva di avere ricevuto la notifica, in data 29.11.2021, di una intimazione di pagamento da parte dell' . Parte_1 La pretesa creditoria dell' contenuta nell'intimazione n. 094 2021 90015034 Pt_1 19/000 era sottesa a due cartelle esattoriali: numero 094 2008 0000404040 000 e numero 094 2008 0021843974 000 per mezzo delle quali era stata richiesta la corresponsione della somma complessiva di € 29.634,28. Nel dettaglio, la prima cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento (n. 094 2008 0000404040 000), notificata il 26.03.2008, aveva ad oggetto contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, gestione lavoratori autonomi, per gli anni dal 2000 al 2006, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
la seconda (n. 094 CP_5 2008 0021843974 000), notificata il 12.01.2009, riguardava la medesima categoria di contributi ed annualità, anch'essa in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_5 La ricorrente, preliminarmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, ex art. 3 commi 9 e 10 L. 335/199, a norma dei quali, a decorrere dal giorno 01.01.1996, questa era stata ridotta a 5 anni, fatta eccezione per le procedure già oggetto di atti interruttivi e per le procedure esecutive già intraprese. L' non aveva posto in essere alcun atto interruttivo Parte_1 della prescrizione nel termine quinquennale e, alla data di notifica della intimazione di pagamento (29.11.2021), il debito della ricorrente era già abbondantemente prescritto. Più precisamente (come precisato nelle note scritte depositata il 18.12.2022, n.d.e.) la prescrizione quinquennale della cartella recante n. 094 2008 0000404040 000 era maturata dal 26.03.2008 (notificazione della cartella di pagamento) al 27.03.2013 (notificazione di intimazione) ed anche in epoca successiva dal 27.03.2013 al 29.11.2021; la prescrizione della seconda cartella esattoriale n. 094 2008 0021843974 000 era maturata dal 27.03.2013 (notificazione di intimazione di pagamento) al 29.11.2021 (notificazione di intimazione oggetto di giudizio).
Si costituiva in giudizio l che, preliminarmente, eccepiva Parte_1 l'inammissibilità della domanda giudiziale perché tardiva per violazione dell'art. 24, c. V, del D. lgs. 46/99. La ricorrente, infatti, iscritto il ricorso giudiziale quando era già spirato il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Nel merito, eccepiva la corretta notificazione degli atti interruttivi della prescrizione. Con riguardo alla cartella n. 094 2008 0000404040 000, l'Agente della Riscossione esponeva che questa era stata regolarmente notificata il 26.03.2008 e poi, quali atti 3
interruttivi della prescrizione, erano stati notificati: l'intimazione di pagamento n. 09420109020445500000 in data 15/12/2010,l'intimazione di pagamento n. 09420139006320256000 in data 27/03/2013; l'intimazione di pagamento n. 09420179006855843000 in data 11/10/2017; l'intimazione di pagamento n. 09420199013793104000 in data 29/11/2019 e, infine, l'intimazione n. 09420219001503419000, oggetto di giudizio. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 094 2008 0021843974 000, questa era stata regolarmente notificata il 12.01.2009 e, quali atti interruttivi della prescrizione, erano stati notificati: intimazione di pagamento n. 09420139006320357000 in data 27/03/2013; intimazione di pagamento n. 09420179006855843000 in data 11/10/2017; intimazione di pagamento n. 09420199013793104000 in data 29/11/2019 e intimazione n. 09420219001503419000, oggi impugnata. Tra l'altro, per procedere ad una corretta quantificazione del termine prescrizionale, era necessario tenere conto della sospensione dei termini sancita, ope legis, sancita dall'art. 1 c. 623, della L. 147/13 (legge di stabilità per l'anno 2014) che prevedeva la sospensione della riscossione coattiva delle somme e dei relativi termini di prescrizione dal 01.01.2014 al 15.06.2014 (166 giorni). La prescrizione non era decorsa e, pertanto, il ricorso era infondato e doveva essere rigettato. Si costituiva l , eccependo il corretto operato dell' con riguardo CP_5 CP_4 all'emissione degli avvisi di pagamento. L'eccezione di nullità degli avvisi di pagamento era tardiva e l'ente della riscossione doveva provare di aver notificato al ricorrente gli atti interruttivi della prescrizione. In tal senso, doveva provvedere il giudice ex artt. 210 -2013 c.c.. L'appello andava rigettato in quanto infondato e parte ricorrente doveva essere condannata al pagamento della contribuzione dovuta. Con vittoria delle spese di lite.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1564/2022 pubblicata in data 08.11.2022, il Tribunale di Palmi, accoglieva la domanda della ricorrente e condannava la resistente alla rifusione delle spese di lite. Il giudice di prime cure dichiarava prescritto il credito portato dalle cartelle di pagamento n. 09420080000404040000 notificata il 26.03.2008, rinotificata il 15 dicembre 2010, afferente contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, gestione lavoratori autonomi, per gli anni dal 2000 al 2006, in carico presso la sede di Reggio CP_5 Calabria, e n. 09420080021843974000 notificata il 12.01.2009 afferente contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, gestione lavoratori autonomi per gli anni dal 2000 al 2006, in carico presso la sede di Reggio Calabria. Dichiarava altresì CP_5 illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n. 09420219001503419/000, notificata in data 29.11.2021, nella parte in cui intima il pagamento delle somme portate dalle suddette cartelle di pagamento, relative a somme CP_ iscritte a ruolo dall' a titolo di omesso versamento contributi IVS- gestione lavoratori autonomi, riferite agli anni 2000 al 2006. Preliminarmente, qualificava la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla giurisprudenza, all'atto di precetto e quindi non soggetta a termini di decadenza. Rigettava il richiesto ordine di esibizione perché sprovvisto dei presupposti di legge e procedeva all'esame dei documenti versati in atti, in particolare le copie, depositate dall' , degli avvisi di ricevimento riferiti a diversi atti e, con riferimento Parte_1 allo stesso atto, a date diverse. 4
Il Tribunale riportava le difese di entrambe le parti con riguardo all'eccezione di prescrizione. In relazione alla cartella di pagamento n. 09420080021843974000 la prescrizione quinquennale era maturata dal 27.03.2013, data di notifica dell'intimazione di pagamento al 29.11.2021, data di notificazione dell'intimazione oggetto di giudizio. Rilevava che l'avviso di ricevimento attestante la notifica del 10.10.2017 non era corredato dall'intimazione di pagamento nello stesso contenuta;
quindi, non era possibile verificare se essa costituisse interruzione dei termini di prescrizione. L'intimazione di pagamento n. 09420139006320357000, notificata il 27 marzo 2013, costituiva atto interruttivo della prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420080021843974000, notificata il 12 gennaio 2009, posta a fondamento dell'intimazione di pagamento, notificata il 29 novembre 2021, opposta nel presente giudizio. Dal 27 marzo 2013 al 29 novembre 2021, considerando anche la sospensione del calcolo dei termini prevista dall'art. 1, comma 623, della L. 147/13 (legge di stabilità per l'anno 2014), la prescrizione quinquennale del credito era maturata. Costituiva atto interruttivo della prescrizione quinquennale la cartella di pagamento n. 09420080000404040000, notificata il 14 aprile 2008 e rinotificata il 15 dicembre 2010, l'intimazione di pagamento n. 09420139006320256000, notificata il 27 marzo 2013. Anche per tale cartella di pagamento, dal 27 marzo 2013 al 29 novembre 2021, considerata anche la sospensione di cui all'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013, la prescrizione era maturata. Accoglieva, quindi, la domanda della ricorrente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' Parte_3
, che ne invocava la riforma, chiedendo di: riformare la sentenza appellata là
[...] dove ha ritenuto prescritti i crediti portati dalle cartelle n. 094 2008 0000404040 000 e n. 094 2008 0021843974 000 sottese all'intimazione n. 09420219001503419000; ritenere e dichiarare il collegamento tra l'intimazione n. 09420179006855843000, notificata il 11/10/2017, e le sottese cartelle n. 094 2008 0000404040 000 e n. 094 2008 0021843974 000 e, per l'effetto, acclarare la non intervenuta prescrizione delle medesime; 3. con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del presente procuratore aumentate del 30% a norma dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/20144. Il giudice di primo grado aveva commesso un errore nel non ritenere sussistente il collegamento tra l'intimazione di pagamento n. 09420179006855843000, notificata in data 11/10/2017, e le cartelle di pagamento n. 094 2008 0000404040 000 e n. 094 2008 0021843974 000. In particolare, dall'“l'Inquiry Documenti” risultava il collegamento tra la contestata intimazione e le due cartelle esattoriali. Tuttavia, ritenendola prova indispensabile, l'agente della riscossione depositava l'intimazione di pagamento, nel testo integrale, dal quale si evinceva chiaramente il nesso tra le due cartelle. Ribadiva, quindi, le medesime argomentazioni già svolte in primo grado sia con riguardo al decorso della prescrizione quinquennale, sia con riguardo agli atti interruttivi della stessa, sia con riguardo alla sospensione della riscossione coattiva delle somme e dei relativi termini di prescrizione dal 01.01.14 al 15.06.14 ex art. t. 1 c. 623, l. n. 147/13. Riepilogando, affermava l'appellante, che la cartella di pagamento n. 094 2008 0000404040 000 era stata regolarmente notificata il 26.03.2008. Successivamente, quali atti interruttivi della prescrizione, erano stati notificati: l'intimazione di pagamento n. 09420109020445500000 in data 15/12/2010; l'intimazione di pagamento n. 5
09420139006320256000 in data 27/03/2013; l'intimazione di pagamento n. 094201790068558430002 in data 11/10/2017; l'intimazione di pagamento n. 09420199013793104000 in data 29/11/2019 e, infine, l'intimazione n. 09420219001503419000. La cartella di pagamento n. 094 2008 0021843974 000 era stata regolarmente notificata il 12.01.2009. Successivamente, quali atti interruttivi della prescrizione, erano stati notificati: l'intimazione di pagamento n. 09420139006320357000 in data 27/03/2013; l'intimazione di pagamento n. 094201790068558430003 in data 11/10/2017; l'intimazione di pagamento n. 09420199013793104000 in data 29/11/2019 e l'intimazione n. 09420219001503419000. Chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'appello.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna CP_3 dell'appellante alla rifusione delle spese del grado. L' , in giudizio, non aveva fornito alcuna prova Parte_1 concreta degli atti interruttivi della prescrizione, che asseriva di aver compiuto nei confronti dell'appellata. Si era limitata a produrre in giudizio un atto interno all'amministrazione, l'“Inquiry Documenti”, al quale non poteva essere attribuito alcun valore probatorio. La documentazione conferita dall' solo in appello non era valutabile dal giudice, CP_6 perché tardivamente depositata. La mancata allegazione tempestiva delle prove era dipesa esclusivamente dalla condotta dell'ente, che non poteva essere in alcun modo scusabile. L'ingresso dei nuovi documenti, depositati solo in appello, era precluso, poiché l CP_6 era incorsa nella decadenza prevista dall'art. 416 c.p.c., con l'effetto dell'impossibilità di avvalersi degli stessi per ottenere la riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva l aderendo e facendo proprie tutte le argomentazioni e deduzioni CP_5 contenute nell'atto di appello proposto da , nella qualità, ex lege, di Parte_1
Agente per la Riscossione dei contributi previdenziali di cui l era creditore. CP_5 L'ente previdenziale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per tutta l'attività successiva alla iscrizione dei propri crediti a ruolo. Specificava che le citate cartelle esattoriali non erano state opposte nel termine perentorio di 40 gg. dalla notifica, ex art. 24 del D. Lgs. 46/99, con la conseguenza che il ruolo, era ormai divenuto definitivo ed incontrovertibile, non potendosi porre in discussione sotto il profilo del merito la pretesa creditoria dell'ente previdenziale. Non poteva prospettarsi alcuna eccezione di prescrizione del debito posto in capo all'appellata perché l aveva posto in essere tutti i necessari atti interruttivi della CP_6 prescrizione. L'appello, quindi, doveva trovare accoglimento.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appellante, nel presente grado di giudizio, ha prodotto documentazione attestante tutti gli atti interruttivi della prescrizione di cui aveva sempre sostenuto l'esistenza, correlati delle relative relate di notifica. L'appellata ha contestato la negligente tardività dell' la conseguente decadenza CP_6 della stessa dalla possibilità di produrre i documenti e acquisirli al compendio decisorio. L'eccepita inammissibilità della produzione documentale è infondata avuto riguardo alla peculiare natura del processo del lavoro, retto dal principio di verità cui è collegato un 6
potere istruttorio del giudice maggiormente incisivo rispetto a quello riconosciuto nell'ambito del giudizio ordinario: “Nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass. civ. sez. lav.,
04.05.2012, n.6753, già precedentemente Cass. civ. sez. lav., 26.05.2010, n.12856; Cass.
5 febbraio 2007 n. 2379; Cass. 10 gennaio 2005 n. 278). Secondo tale orientamento ormai consolidato, il giudice del lavoro, nel legittimo esercizio del potere dispositivo riconosciuto dalla legge, può acquisire, anche d'ufficio, le prove che ritiene indispensabili ai fini della decisione. La documentazione prodotta dall' è, quindi, ammissibile ex art. 437 c.p.c., in CP_6 quanto attinente a questioni e elementi di prova già ritualmente introdotti al processo e che, tuttavia, non avevano conseguito piena efficacia probatoria perché incompleti e necessitanti di integrazione. Gli atti oggetto di produzione documentale afferiscono a fatti già ritualmente dedotti ed assolvono, in questo giudizio, alla funzione di completare il quadro probatorio emerso in primo grado. In ragione del loro valore probatorio, scriminante ai fini della decisione, non rilevano le preclusioni dedotte dall'appellata, posto che, trattandosi di documenti indispensabili per la decisione, seppure già in possesso della parte e non depositati in primo grado, la loro produzione, secondo costante giurisprudenza, è ammessa anche in grado di appello, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo (Cass. n. 12574 del 10.5.2019; Cass. 15.05.2018, n. 11845). In altre parole, l ha fornito le prove indispensabili per l'accertamento del principio CP_6 di verità che caratterizza il processo del lavoro (Cass. 4 maggio 2012 nr. 6753; Cass. 26 maggio 2010 nr. 12856; Cass. 5 febbraio 2007 nr. 2379). Acquisito ed esaminato il compendio documentale portato in giudizio dall'appellante, l'iter fattuale può essere ricostruito come di seguito.
5. L' ha depositato, all'atto di iscrizione del ricorso Parte_1 in appello, l'atto costituente Intimazione di pagamento n. 094201790068558430001. Dalla relativa disamina emerge univocamente il collegamento sia con la cartella n. 094 2008 0000404040 000, sia con la cartella esattoriale n. 094 2008 0021843974 000. La cartella 094 2008 0000404040 000è la prima fra quelle riportate nella tabella recata dall'intimazione, cfr. pag. 1, e alle pagg. 3 - 5, è riportato il dettaglio del debito della cartella n. 094 2008 0000404040 000, notificata il 26.03.2008, come risultante dal doc. n.
3. Analogamente deve dirsi per la cartella n. 094 2008 0021843974 000, che è la seconda riportata in tabella, con dettaglio debito analiticamente indicato alle pagg.5- 6. Il dubbio postulato dalla sentenza appellata è, dunque, risolto, essendo stato accertato in questo grado di giudizio che la notifica del 10.10.2017 corredata dall'intimazione di pagamento dallo stesso indicata, costituisce atto interruttivo dei termini di prescrizione. Orbene, la cartella di pagamento n. 094 2008 0000404040 000, afferente ai contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, gestione lavoratori autonomi, per gli anni dal 2000 al 2006, in carico presso la sede di Reggio Calabria, era stata CP_5 regolarmente notificata il 26.03.2008 (doc. 3). Successivamente, quali atti interruttivi della prescrizione, sono stati notificati: l'intimazione di pagamento n. 094 2010 9020445500000 in data 15/12/2010 (doc. 4); 7
l'intimazione di pagamento n. 094 2013 9006320256000 in data 27/03/2013 (doc. 5); l'intimazione di pagamento n. 094 2017 90068558430002 in data 11/10/2017 (doc. 6); l'intimazione di pagamento n. 094 2019 9013793104000 in data 29/11/2019 (doc. 8) e, infine, l'intimazione n. 09420219001503419000 (doc. 1). La cartella di pagamento n. 094 2008 0021843974 000, afferente ai contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, gestione lavoratori autonomi per gli anni dal 2000 al 2006, in carico presso la sede di Reggio Calabria, è stata regolarmente CP_5 notificata il 12.01.2009 (doc.2). Successivamente, quali atti interruttivi della prescrizione, sono stati notificati: l'intimazione di pagamento n. 094 2013 9006320357000 in data 27/03/2013 (doc. 7); l'intimazione di pagamento n. 094 2017 90068558430003 in data 11/10/2017 (doc. 6); l'intimazione di pagamento n. 094 2019 9013793104000 in data 29/11/2019 (doc. 8) e l'intimazione n. 094 2021 9001503419000 (doc. 1). Da quanto esposto, emerge che l ha correttamente posto in Controparte_7 essere gli atti interruttivi della prescrizione del credito e parimenti, risulta che la notifica di tali atti si è regolarmente perfezionata. La prescrizione, dunque, non si era verificata e, per conseguenza, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va CP_3 rigettato. L'appellata , soccombente, va condannata al pagamento, in favore in CP_3 favore dell' , delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 4.638,00 – valore € CP_5 29.634,28, applicando i valori minimi per ciascuno scaglione stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte - oltre accessori come per legge, e in favore del difensore distrattario di , liquidate in € 6.029,40 (comprensivo dell'aumento Parte_1 del 30% per utilizzo tecniche informatiche), oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in favore dell' in complessivi € 4.996,00, oltre CP_5 accessori come per legge, e in favore del difensore distrattario di Parte_1
in € 388,50 per spese e € 6.494,80 per onorario (comprensivo dell'aumento del
[...]
30% per utilizzo tecniche informatiche), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' contro e Parte_1 CP_3 [...]
, anche quale mandatario della Controparte_4 [...] avverso la sentenza n.1564/2022 Controparte_5 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 08.11.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'appellata sentenza, rigetta la domanda proposta da . CP_3
2. Condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio CP_3 CP_5 di primo grado, liquidate in € 4.638,00, oltre accessori come per legge, e in favore del difensore distrattario di , liquidate in € 6.029,40, oltre Parte_1 accessori come per legge
3. Condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di questo CP_3 CP_5 grado di giudizio, liquidate in € 4.996,00, oltre accessori come per legge, e in favore del difensore distrattario di , liquidate in € 388,50 per spese Parte_1 e € 6.494,80 per onorario, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti