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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11767/22 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2024; promossa da
, in persona del curatore pro tempore Parte_1
(p.iva ) elettivamente domiciliata in Catania, Via Umberto I n. P.IVA_1
184, presso lo studio dell'avv. Rossella Pappalardo che la rappresentata e difende giusta procura versata in atti;
attrice;
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (p.iva CP_1
) elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 171 P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. Francesca Tambasco, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
convenuta;
OGGETTO: PAGAMENTO CANONI AFFITTO DI AZIENDA Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale
[...] CP_2
chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di €.
[...]
1.140.000,00 oltre IVA quali canoni dovuti, in virtù dell'accordo del
21.06.2018 (che prevedeva il canone annuo di €. 720.000,00 oltre IVA)
calcolati dal 01.03.2019 al 23.09.2020, chiedendo in subordine, la condanna alla ulteriore somma i €. 1.140.000,00 oltre IVA, a titolo di indebito arricchimento scaturito dal godimento dell'azienda della società fallita da parte della nel periodo che va dal 01.03.2019 al 23.09.2020, CP_2
oltre interessi moratori e con vittoria di spese e compensi.
In particolare esponeva che a) con atto del 26.02.2010, Rep. N. 2229 e
Racc. n. 1398, in Notar di Catania aveva concesso in Persona_1
affitto alla l'azienda composta dal complesso industriale Controparte_1
sito in AN Etnea via Ardichetto s.n. e in Ragusa, Zona industriale III
Fase, costituto dai beni (immobili, avviamento e impianti) meglio individuati negli allegati A e B del detto contratto;
il tutto per la durata di anni 12 - a decorrere dal 08.03.2010 e con scadenza al 07.03.2022 - al prezzo annuale di €.
2.100.000,00 oltre IVA, da pagarsi in rate trimestrali, e contestuale immissione della nel possesso dell'Azienda affittata;
b) in data 30.10.2017 CP_2
con atto autenticato in Notar Rep. N. 184414, Racc. n. 15767, Per_2
denominato “appendice alla scrittura privata di transazione in data 24.11.2014
Par Reg.ta a Giarre il 12.12.2014 al n. 1464 Serie 3”, la e la CP_1
(previamente dichiarando di voler reiterare le condizioni di cui alla
[...]
pagina 2 di 10 transazione reg.ta il 12.12.2014, volte a sospendere il detto contratto di affitto a partire dal 01.10.2014 e a concedere alla l'utilizzo dell'azienda in CP_2
comodato gratuito per la durata di anni 3, con obbligo della comodataria di efficientare l'azienda con investimenti che sarebbero rimasti in proprietà della
concordavano una proroga dell'utilizzo in comodato fino al CP_3
28.02.2019, ferme le altre pattuizioni;
c) con successiva appendice al contratto di affitto di azienda autenticata nelle firme a rogito del Notaio Rep. Per_2
Par N. 184845 del 21.06.2018 la e la convenivano di Controparte_1
rimodulare la durata del contratto di affitto (già con scadenza al 07.03.2022)
prolungandone il termine sino alla nuova scadenza del 07.03.2030, e - in considerazione della vendita all'asta dello stabilimento di Ragusa, trasferito in sede di esecuzione immobiliare conclusasi con aggiudicazione in favore di
. concordavano la riduzione del canone annuale di locazione CP_1
da € 900.000,00 al minore ammontare di € 720.000,00 con decorrenza del pagamento a far tempo dalla scadenza del termine di sospensione (28.02.2019)
sino alla nuova scadenza di affitto come prorogata del 07.03.2030; d) con ulteriore atto del 05.08.2019, autenticato dal Notaio Rep. N. 185527, Per_2
Racc. n. 16466 la richiamati gli atti di cui sopra, ed in ragione Controparte_4
della esecuzione immobiliare cui era stato sottoposto anche l'immobile di
AN (che veniva acquistato dalla in sede esecutiva, giusta CP_2
decreto di trasferimento del 19.12.2019, in esito all'asta del 05.04.201, cedeva a che acquistava, tutti i beni residuati quali componenti Controparte_1
dell'azienda , composti da macchinari, attrezzature, mobili, arredi CP_4
ed avviamento, come da allegato elenco, dietro corrispettivo di € 1.000.000,00
da pagarsi mediante n. 120 rate mensili costanti ed infruttifere decorrenti dal
01.01.2021 e sino al 01.12.2030; convenivano, inoltre, che la parte cedente
(ILC) si obbligava a rimborsare alla cessionaria ( quanto ella fosse CP_1
pagina 3 di 10 tenuta a pagare nei confronti di eventuali creditori della stessa e che tale pattuizione doveva intendersi come clausola risolutiva espressa, con facoltà di esercizio della risoluzione da parte della cessionaria;
e) con atto di accertamento della clausola risolutiva espressa di cessione di azienda autenticato in data 23/09/2020 dal Notaio Reg.to al n. Persona_3
Par 27410 la e la - premesso l'atto di cessione di cui sopra e la CP_1
clausola risolutiva espressa contenuta nel medesimo, ritenuto che il pagamento del corrispettivo della cessione di azienda era posticipato al 01.01.2021,
considerato che la , aveva ricevuto, in data 21/09/2020 CP_1
pignoramento presso terzi per € 7.403,39 su istanza di un creditore di CP_4
– prendevano “… atto dell'avvenuta risoluzione contrattuale con effetti ex
[...]
tunc…”, dell'atto di cessione di azienda del 05.08.2019, precisando che “…In
dipendenza della risoluzione per mutuo consenso, il contratto sopra citato è
risolto consensualmente ex tunc con effetto retroattivo alla data di stipula, avuto riguardo alle prestazioni oggetto del suddetto contratto e nei limiti di cui all'art.1458 c.c., per cui quanto oggetto di cessione deve essere considerato come se non fosse mai uscito dal patrimonio della parte cedente, fatti salvi eventuali diritti acquisiti dai terzi.”
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse CP_2
domande perché infondate in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto, con condanna della curatela al risaricimento dei danni ex art. 96 cpc, per manifesta infondatezza della domanda.
All'udienza del 17.06.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata per i motivi di cui infra.
pagina 4 di 10 Come esposto in fatto, dagli atti di causa è emerso che la fallita CP_4
con atto del 26.02.2010 aveva concesso in affitto alla CP_2
l'azienda composta dal complesso industriale sito in AN Etnea e in
Ragusa per la durata di anni 12 - a decorrere dal 08.03.2010 e con scadenza al 07.03.2022 - al prezzo annuale di €. 2.100.000,00 oltre IVA, da pagarsi in rate trimestrali, e contestuale immissione della nel possesso CP_2
dell'azienda affittata (cfr. contratto allegato in uno all'atto di citazione).
Con scrittura privata registrata del 12.12.2014, le odierne parti in causa concordavano una sospensione del contratto di affitto a partire dal
01.10.2014 per la durata di 3 anni concedendo alla l'utilizzo CP_2
dell'azienda in comodato gratuito, con l'obbligo della comodataria di efficientare l'azienda con investimenti che sarebbero rimasti in proprietà
della CP_3
In data 30.10.2017 con un ulteriore atto denominato “appendice alla
Par scrittura privata di transazione del 12.12.2014” la e la CP_1
previamente dichiarando di voler reiterare le condizioni di cui alla
[...]
transazione predetta, concordavano una proroga dell'utilizzo in comodato fino al 28.02.2019, confermando ferme le altre pattuizioni.
Con successiva appendice al contratto di affitto di azienda del 21.06.2018
Par la e la convenivano di rimodulare la durata del Controparte_1
contratto di affitto (già con scadenza al 07.03.2022) prolungandone il termine sino alla nuova scadenza del 07.03.2030, e - in considerazione della vendita all'asta dello stabilimento di Ragusa, trasferito in sede di esecuzione immobiliare conclusasi con aggiudicazione in favore di - CP_1
concordavano la riduzione del canone annuale di locazione da € 900.000,00
al minore ammontare di € 720.000,00 con decorrenza del pagamento a far pagina 5 di 10 tempo dalla scadenza del termine di sospensione (28.02.2019) sino alla nuova scadenza di affitto come prorogata del 07.03.2030.
Con ulteriore atto del 05.08.2019 la , ferme le Parte_1
pattuizioni di cui ai precendenti atti, ed in ragione della esecuzione immobiliare cui era stato sottoposto anche l'immobile di AN (che veniva acquistato dalla in sede esecutiva, giusta decreto di CP_2
trasferimento del 19.12.2019, in esito all'asta del 05.04.2019 (cfr. doc.11),
cedeva a che acquistava, tutti i beni residuati quali Controparte_1
componenti dell'azienda , dietro corrispettivo di € Parte_1
1.000.000,00 da pagarsi mediante n. 120 rate mensili costanti ed infruttifere decorrenti dal 01.01.2021 e sino al 01.12.2030; convenivano, inoltre, che la parte cedente (ILC) si obbligava a rimborsare alla cessionaria ( CP_1
quanto ella fosse tenuta a pagare nei confronti di eventuali creditori della stessa e che tale pattuizione doveva intendersi come clausola risolutiva espressa, con facoltà di esercizio della risoluzione da parte della cessionaria.
Con atto di accertamento della clausola risolutiva espressa di cessione di
Par azienda del 23/09/2020 la e la in virtù dell'atto di cessione CP_1
e della clausola risolutiva espressa contenuta nel medesimo, ritenuto che il pagamento del corrispettivo della cessione di azienda era posticipato al
01.01.2021, considerato che la aveva ricevuto in data CP_1
21/09/2020 pignoramento presso terzi per € 7.403,39 su istanza di un creditore di – prendevano “… atto dell'avvenuta Parte_1
risoluzione contrattuale con effetti ex tunc…”, dell'atto di cessione di azienda del 05.08.2019, precisando che “…In dipendenza della risoluzione
per mutuo consenso, il contratto sopra citato è risolto consensualmente ex
tunc con effetto retroattivo alla data di stipula, avuto riguardo alle
pagina 6 di 10 prestazioni oggetto del suddetto contratto e nei limiti di cui all'art.1458 c.c.,
per cui quanto oggetto di cessione deve essere considerato come se non
fosse mai uscito dal patrimonio della parte cedente, fatti salvi eventuali
diritti acquisiti dai terzi.”
Ne discende che la risoluzione del contratto di cessione del 05.08.2019
(avvenuta in data 23.09.2020), determinando lo scioglimento ex tunc del contratto stesso di cessione, ha fatto rivivere l'accordo di affitto già
concordato, con le pattuizioni di cui all'accordo del 21.06.2018. Pertanto, in virtù del predetto accordo, la deve corrispondere, per il CP_2
godimento e sfruttamento dell'azienda della liquidazione, il Parte_1
canone annuale di € 720.000,00 oltre IVA così determinato, dalla scadenza del termine di sospensione del canone di affitto, ovvero 28.02.2019 e,
dunque, a decorrere dal 01.03.2019 fino al 19.12.2019, data di emissione del decreto di trasferimento dell'immobile sito in AN Etnea e non già fino al rilascio dell'azienda avvenuto il 23.09.2020, come richiesto da parte attrice.
Difatti come emerso in corso di causa la a far data dal CP_1
21.06.2018 e fino al 28.02.2019 (giusta scrittura privata) ha goduto dell'intero complesso aziendale a titolo gratuito, così come da accordi contrattuali in essere, ma dal 01.03.2019 sino al 23.09.2020 (data di risoluzione della cessione) ha continuato a godere dell'intero complesso aziendale, compreso l'immobile di AN Etnea, ove veniva esercitata l'attività aziendale che però in data 19.12.2019 (giusto di trasferimento dell'immobile di AN Etnea all. doc. 11) veniva acquistato all'asta dalla stessa che pertanto è obbligata, in virtù degli accordi CP_2
contrattuali assunti, a pagare il canone di affitto concordato per il periodo pagina 7 di 10 intercorrente tra la data di sospensione del comodato gratuito (28.02.2019) e il decreto di trasferimento dell'immobile di AN (19.12.2019).
Né è possibile ritenere che la risoluzione del contratto di cessione abbia investito solo parzialmente lo stesso, non emergendo da alcun documento una tale risoluzione parziale del contratto (che ove mai avrebbe dovuto essere esplicitata in modo chiaro).
Sicchè, la domanda formulata dalla curatela del fallimento in CP_4
liquidazione, va parzialmente accolta e la convenuta è CP_2
condannata al pagamento in favore della attrice al pagamento della Pt_2
somma di € 576774.00 a titolo di canoni di affitto dal 1 marzo 2019 al 19
dicembre 2019 (9 mesi e 19 gg).
Né è possibile – ulteriorimente – ritenere che il canone vada limitata al
5.4.2019, data della aggiudicazione da parte della difatti la sola CP_2
aggiudicazione non comporta alcun trasferimento della proprietà in capo all'aggiudicatario finchè lo stesso non provveda al saldo del prezzo ed al pagamento di tutte le spese accessorie. Solo il decreto di trasferimento – a valle di tutti i pagamenti predetti – costituisce il titolo per il trasferimento della proprietà.
Le spese del giudizio vanno compensate per la metà, rimanendo la restante metà a carico di parte convenuta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 16.09.2022 dalla Parte_2
contro disattesa ogni ulteriore istanza, così
[...] CP_2
pagina 8 di 10 provvede:
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 576774.00 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
compensa per metà le spese tra le parti;
condanna parte convenuta al pagamento della restante metà delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate nella somma di € 12500.00
per compensi, € 856.50 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania addì 22 gennaio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11767/22 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2024; promossa da
, in persona del curatore pro tempore Parte_1
(p.iva ) elettivamente domiciliata in Catania, Via Umberto I n. P.IVA_1
184, presso lo studio dell'avv. Rossella Pappalardo che la rappresentata e difende giusta procura versata in atti;
attrice;
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (p.iva CP_1
) elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 171 P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. Francesca Tambasco, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
convenuta;
OGGETTO: PAGAMENTO CANONI AFFITTO DI AZIENDA Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale
[...] CP_2
chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di €.
[...]
1.140.000,00 oltre IVA quali canoni dovuti, in virtù dell'accordo del
21.06.2018 (che prevedeva il canone annuo di €. 720.000,00 oltre IVA)
calcolati dal 01.03.2019 al 23.09.2020, chiedendo in subordine, la condanna alla ulteriore somma i €. 1.140.000,00 oltre IVA, a titolo di indebito arricchimento scaturito dal godimento dell'azienda della società fallita da parte della nel periodo che va dal 01.03.2019 al 23.09.2020, CP_2
oltre interessi moratori e con vittoria di spese e compensi.
In particolare esponeva che a) con atto del 26.02.2010, Rep. N. 2229 e
Racc. n. 1398, in Notar di Catania aveva concesso in Persona_1
affitto alla l'azienda composta dal complesso industriale Controparte_1
sito in AN Etnea via Ardichetto s.n. e in Ragusa, Zona industriale III
Fase, costituto dai beni (immobili, avviamento e impianti) meglio individuati negli allegati A e B del detto contratto;
il tutto per la durata di anni 12 - a decorrere dal 08.03.2010 e con scadenza al 07.03.2022 - al prezzo annuale di €.
2.100.000,00 oltre IVA, da pagarsi in rate trimestrali, e contestuale immissione della nel possesso dell'Azienda affittata;
b) in data 30.10.2017 CP_2
con atto autenticato in Notar Rep. N. 184414, Racc. n. 15767, Per_2
denominato “appendice alla scrittura privata di transazione in data 24.11.2014
Par Reg.ta a Giarre il 12.12.2014 al n. 1464 Serie 3”, la e la CP_1
(previamente dichiarando di voler reiterare le condizioni di cui alla
[...]
pagina 2 di 10 transazione reg.ta il 12.12.2014, volte a sospendere il detto contratto di affitto a partire dal 01.10.2014 e a concedere alla l'utilizzo dell'azienda in CP_2
comodato gratuito per la durata di anni 3, con obbligo della comodataria di efficientare l'azienda con investimenti che sarebbero rimasti in proprietà della
concordavano una proroga dell'utilizzo in comodato fino al CP_3
28.02.2019, ferme le altre pattuizioni;
c) con successiva appendice al contratto di affitto di azienda autenticata nelle firme a rogito del Notaio Rep. Per_2
Par N. 184845 del 21.06.2018 la e la convenivano di Controparte_1
rimodulare la durata del contratto di affitto (già con scadenza al 07.03.2022)
prolungandone il termine sino alla nuova scadenza del 07.03.2030, e - in considerazione della vendita all'asta dello stabilimento di Ragusa, trasferito in sede di esecuzione immobiliare conclusasi con aggiudicazione in favore di
. concordavano la riduzione del canone annuale di locazione CP_1
da € 900.000,00 al minore ammontare di € 720.000,00 con decorrenza del pagamento a far tempo dalla scadenza del termine di sospensione (28.02.2019)
sino alla nuova scadenza di affitto come prorogata del 07.03.2030; d) con ulteriore atto del 05.08.2019, autenticato dal Notaio Rep. N. 185527, Per_2
Racc. n. 16466 la richiamati gli atti di cui sopra, ed in ragione Controparte_4
della esecuzione immobiliare cui era stato sottoposto anche l'immobile di
AN (che veniva acquistato dalla in sede esecutiva, giusta CP_2
decreto di trasferimento del 19.12.2019, in esito all'asta del 05.04.201, cedeva a che acquistava, tutti i beni residuati quali componenti Controparte_1
dell'azienda , composti da macchinari, attrezzature, mobili, arredi CP_4
ed avviamento, come da allegato elenco, dietro corrispettivo di € 1.000.000,00
da pagarsi mediante n. 120 rate mensili costanti ed infruttifere decorrenti dal
01.01.2021 e sino al 01.12.2030; convenivano, inoltre, che la parte cedente
(ILC) si obbligava a rimborsare alla cessionaria ( quanto ella fosse CP_1
pagina 3 di 10 tenuta a pagare nei confronti di eventuali creditori della stessa e che tale pattuizione doveva intendersi come clausola risolutiva espressa, con facoltà di esercizio della risoluzione da parte della cessionaria;
e) con atto di accertamento della clausola risolutiva espressa di cessione di azienda autenticato in data 23/09/2020 dal Notaio Reg.to al n. Persona_3
Par 27410 la e la - premesso l'atto di cessione di cui sopra e la CP_1
clausola risolutiva espressa contenuta nel medesimo, ritenuto che il pagamento del corrispettivo della cessione di azienda era posticipato al 01.01.2021,
considerato che la , aveva ricevuto, in data 21/09/2020 CP_1
pignoramento presso terzi per € 7.403,39 su istanza di un creditore di CP_4
– prendevano “… atto dell'avvenuta risoluzione contrattuale con effetti ex
[...]
tunc…”, dell'atto di cessione di azienda del 05.08.2019, precisando che “…In
dipendenza della risoluzione per mutuo consenso, il contratto sopra citato è
risolto consensualmente ex tunc con effetto retroattivo alla data di stipula, avuto riguardo alle prestazioni oggetto del suddetto contratto e nei limiti di cui all'art.1458 c.c., per cui quanto oggetto di cessione deve essere considerato come se non fosse mai uscito dal patrimonio della parte cedente, fatti salvi eventuali diritti acquisiti dai terzi.”
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse CP_2
domande perché infondate in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto, con condanna della curatela al risaricimento dei danni ex art. 96 cpc, per manifesta infondatezza della domanda.
All'udienza del 17.06.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata per i motivi di cui infra.
pagina 4 di 10 Come esposto in fatto, dagli atti di causa è emerso che la fallita CP_4
con atto del 26.02.2010 aveva concesso in affitto alla CP_2
l'azienda composta dal complesso industriale sito in AN Etnea e in
Ragusa per la durata di anni 12 - a decorrere dal 08.03.2010 e con scadenza al 07.03.2022 - al prezzo annuale di €. 2.100.000,00 oltre IVA, da pagarsi in rate trimestrali, e contestuale immissione della nel possesso CP_2
dell'azienda affittata (cfr. contratto allegato in uno all'atto di citazione).
Con scrittura privata registrata del 12.12.2014, le odierne parti in causa concordavano una sospensione del contratto di affitto a partire dal
01.10.2014 per la durata di 3 anni concedendo alla l'utilizzo CP_2
dell'azienda in comodato gratuito, con l'obbligo della comodataria di efficientare l'azienda con investimenti che sarebbero rimasti in proprietà
della CP_3
In data 30.10.2017 con un ulteriore atto denominato “appendice alla
Par scrittura privata di transazione del 12.12.2014” la e la CP_1
previamente dichiarando di voler reiterare le condizioni di cui alla
[...]
transazione predetta, concordavano una proroga dell'utilizzo in comodato fino al 28.02.2019, confermando ferme le altre pattuizioni.
Con successiva appendice al contratto di affitto di azienda del 21.06.2018
Par la e la convenivano di rimodulare la durata del Controparte_1
contratto di affitto (già con scadenza al 07.03.2022) prolungandone il termine sino alla nuova scadenza del 07.03.2030, e - in considerazione della vendita all'asta dello stabilimento di Ragusa, trasferito in sede di esecuzione immobiliare conclusasi con aggiudicazione in favore di - CP_1
concordavano la riduzione del canone annuale di locazione da € 900.000,00
al minore ammontare di € 720.000,00 con decorrenza del pagamento a far pagina 5 di 10 tempo dalla scadenza del termine di sospensione (28.02.2019) sino alla nuova scadenza di affitto come prorogata del 07.03.2030.
Con ulteriore atto del 05.08.2019 la , ferme le Parte_1
pattuizioni di cui ai precendenti atti, ed in ragione della esecuzione immobiliare cui era stato sottoposto anche l'immobile di AN (che veniva acquistato dalla in sede esecutiva, giusta decreto di CP_2
trasferimento del 19.12.2019, in esito all'asta del 05.04.2019 (cfr. doc.11),
cedeva a che acquistava, tutti i beni residuati quali Controparte_1
componenti dell'azienda , dietro corrispettivo di € Parte_1
1.000.000,00 da pagarsi mediante n. 120 rate mensili costanti ed infruttifere decorrenti dal 01.01.2021 e sino al 01.12.2030; convenivano, inoltre, che la parte cedente (ILC) si obbligava a rimborsare alla cessionaria ( CP_1
quanto ella fosse tenuta a pagare nei confronti di eventuali creditori della stessa e che tale pattuizione doveva intendersi come clausola risolutiva espressa, con facoltà di esercizio della risoluzione da parte della cessionaria.
Con atto di accertamento della clausola risolutiva espressa di cessione di
Par azienda del 23/09/2020 la e la in virtù dell'atto di cessione CP_1
e della clausola risolutiva espressa contenuta nel medesimo, ritenuto che il pagamento del corrispettivo della cessione di azienda era posticipato al
01.01.2021, considerato che la aveva ricevuto in data CP_1
21/09/2020 pignoramento presso terzi per € 7.403,39 su istanza di un creditore di – prendevano “… atto dell'avvenuta Parte_1
risoluzione contrattuale con effetti ex tunc…”, dell'atto di cessione di azienda del 05.08.2019, precisando che “…In dipendenza della risoluzione
per mutuo consenso, il contratto sopra citato è risolto consensualmente ex
tunc con effetto retroattivo alla data di stipula, avuto riguardo alle
pagina 6 di 10 prestazioni oggetto del suddetto contratto e nei limiti di cui all'art.1458 c.c.,
per cui quanto oggetto di cessione deve essere considerato come se non
fosse mai uscito dal patrimonio della parte cedente, fatti salvi eventuali
diritti acquisiti dai terzi.”
Ne discende che la risoluzione del contratto di cessione del 05.08.2019
(avvenuta in data 23.09.2020), determinando lo scioglimento ex tunc del contratto stesso di cessione, ha fatto rivivere l'accordo di affitto già
concordato, con le pattuizioni di cui all'accordo del 21.06.2018. Pertanto, in virtù del predetto accordo, la deve corrispondere, per il CP_2
godimento e sfruttamento dell'azienda della liquidazione, il Parte_1
canone annuale di € 720.000,00 oltre IVA così determinato, dalla scadenza del termine di sospensione del canone di affitto, ovvero 28.02.2019 e,
dunque, a decorrere dal 01.03.2019 fino al 19.12.2019, data di emissione del decreto di trasferimento dell'immobile sito in AN Etnea e non già fino al rilascio dell'azienda avvenuto il 23.09.2020, come richiesto da parte attrice.
Difatti come emerso in corso di causa la a far data dal CP_1
21.06.2018 e fino al 28.02.2019 (giusta scrittura privata) ha goduto dell'intero complesso aziendale a titolo gratuito, così come da accordi contrattuali in essere, ma dal 01.03.2019 sino al 23.09.2020 (data di risoluzione della cessione) ha continuato a godere dell'intero complesso aziendale, compreso l'immobile di AN Etnea, ove veniva esercitata l'attività aziendale che però in data 19.12.2019 (giusto di trasferimento dell'immobile di AN Etnea all. doc. 11) veniva acquistato all'asta dalla stessa che pertanto è obbligata, in virtù degli accordi CP_2
contrattuali assunti, a pagare il canone di affitto concordato per il periodo pagina 7 di 10 intercorrente tra la data di sospensione del comodato gratuito (28.02.2019) e il decreto di trasferimento dell'immobile di AN (19.12.2019).
Né è possibile ritenere che la risoluzione del contratto di cessione abbia investito solo parzialmente lo stesso, non emergendo da alcun documento una tale risoluzione parziale del contratto (che ove mai avrebbe dovuto essere esplicitata in modo chiaro).
Sicchè, la domanda formulata dalla curatela del fallimento in CP_4
liquidazione, va parzialmente accolta e la convenuta è CP_2
condannata al pagamento in favore della attrice al pagamento della Pt_2
somma di € 576774.00 a titolo di canoni di affitto dal 1 marzo 2019 al 19
dicembre 2019 (9 mesi e 19 gg).
Né è possibile – ulteriorimente – ritenere che il canone vada limitata al
5.4.2019, data della aggiudicazione da parte della difatti la sola CP_2
aggiudicazione non comporta alcun trasferimento della proprietà in capo all'aggiudicatario finchè lo stesso non provveda al saldo del prezzo ed al pagamento di tutte le spese accessorie. Solo il decreto di trasferimento – a valle di tutti i pagamenti predetti – costituisce il titolo per il trasferimento della proprietà.
Le spese del giudizio vanno compensate per la metà, rimanendo la restante metà a carico di parte convenuta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 16.09.2022 dalla Parte_2
contro disattesa ogni ulteriore istanza, così
[...] CP_2
pagina 8 di 10 provvede:
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 576774.00 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
compensa per metà le spese tra le parti;
condanna parte convenuta al pagamento della restante metà delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate nella somma di € 12500.00
per compensi, € 856.50 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania addì 22 gennaio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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