Ordinanza cautelare 28 maggio 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01092/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Apollo CI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Martorana, Lucio Di Cicco, Nicola Balestieri e Alberto Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Provincia del Sud Sardegna e del Comune di CI, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota della Regione Sardegna, Direzione Generale dell’Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali – Prot. n. 30639 del 14.10.2024 avente ad oggetto “ Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato CI sito in loc.’Mitza Canna’ e ‘Coddu Sera Gureu’, nel Comune di CI (SU) – di Potenza Nominale Impianto FV pari a 18.589 MWp – integrato con Sistema di accumulo 8,5 MW e collegamento alla R.T.N. Proponente: Apollo CI S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Comunicazione ”;
- della nota della Direzione Generale dell’Ambiente, prot. D.G.A. n. 26528 del 3 settembre 2024 con la quale la Regione ha disposto la sospensione delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale presentate o in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024;
- del D.M. 21 giugno 2024, recante “ Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 153 del 2 luglio 2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale “ancorché non conosciuto”;
e per la condanna dell’Amministrazione al riavvio del procedimento e al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale entro i termini perentori previsti dalla legge;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6 maggio 2025:
- del D.M. 21 giugno 2024 recante “ Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 153 del 2 luglio 2024;
- della nota della Direzione Generale dell’Ambiente, prot. D.G.A. n. 7399 del 6 marzo 2025: “ Progetto di un impianto agrovoltaico avanzato denominato CI sito in loc. “Mitza Canna" e “Coddu Sera Gureu”, nel Comune di CI (SU) – di Potenza Nominale Impianto FV pari a 18.589 MWp – integrato con Sistema di accumulo 8,5 MW e collegamento alla RTN. Proponente: Apollo CI S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2 /2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Comunicazione improcedibilità ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale “ancorché non conosciuto”;
e per la condanna della Regione Sardegna a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dal TAR adito;
III) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22.7.2025:
- del D.M. 21 giugno 2024 recante “ Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ”, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024;
- della nota della Direzione Generale dell’Ambiente, prot. D.G.A. n. 7399 del 6 marzo 2025: “ Progetto di un impianto agrovoltaico avanzato denominato CI sito in loc. “Mitza Canna" e “Coddu Sera Gureu”, nel Comune di CI (SU) – di Potenza Nominale Impianto FV pari a 18.589 MWp – integrato con Sistema di accumulo 8,5 MW e collegamento alla RTN. Proponente: Apollo CI S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2 /2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Comunicazione improcedibilità ”;
- della nota della Direzione generale dell’Ambiente, prot. Uscita n. 15173 del 23.5.2025: “ Progetto di un impianto agrovoltaico avanzato denominato CI sito in loc. “Mitza Canna" e “Coddu Sera Gureu”, nel Comune di CI (SU) – di Potenza Nominale Impianto FV pari a 18.589 MWp – integrato con Sistema di accumulo 8,5 MW e collegamento alla R.T.N. Proponente: Apollo CI S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Conferma improcedibilità e archiviazione istanza ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale “ancorché non conosciuto”;
e per la condanna della Regione Sardegna a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dal TAR adito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. CA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Apollo CI S.r.l., odierna ricorrente, impresa operante nel settore della produzione di energia rinnovabile e impegnata nella realizzazione e gestione, tra l’altro, di impianti fotovoltaici e agrivoltaici sul territorio italiano in generale e nella Regione Sardegna in particolare, ha presentato un’istanza ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 all’Assessorato della difesa dell’ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali - della Regione Sardegna, al fine di ottenere il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di un progetto di impianto agrivoltaico denominato “CI”, di potenza pari a 18,589 MWp, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel comune di CI.
Ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 2/2021, nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, il relativo provvedimento - comprensivo, laddove necessario, della valutazione di incidenza ambientale (VIncA) di cui all’art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e delle altre autorizzazioni, ove necessarie, contemplate all’art. 1, comma 2, della l.r. n. 2/2021 - è rilasciato all’interno di un provvedimento unico (PAUR) ai sensi dell’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006.
1.1. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Regione Sardegna ha sospeso il procedimento autorizzativo di PAUR per la realizzazione del progetto in questione, in applicazione della l.r. n. 5/2024, che ha introdotto una moratoria di 18 mesi sulle autorizzazioni di nuovi impianti a fonti rinnovabili (FER), censurando contestualmente anche il D.M. 21 giugno 2024, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, recante la “ Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ” (c.d. “Decreto Aree Idonee”) e sollevando la questione di legittimità costituzionale e di compatibilità col diritto UE della l.r. n. 5/2024.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. 20/2024; DEGLI ARTT. 19 E SS. D.LGS. 152/2006 E DEGLIARTT. 1, 2, 3 E 21-OCTIES DELLA L. 241/1990. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ALLA LUCE DELL’INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA MORATORIA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA ED INTRINSECA ”, in quanto, nonostante nel frattempo, in data 6 dicembre 2024, sia entrata in vigore la legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2024, con la quale la Regione ha individuato le aree non idonee all’installazione degli Impianti FER, stabilendo l’abrogazione della “Moratoria”, la Regione non ha rimosso il provvedimento di sospensione né ha ridato avvio al procedimento autorizzativo, rimasto dunque sospeso;
II) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 23, 24, 25, 27-BIS D.LGS. 152/2006. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DGLI ARTT. 101, 102, 103, 104, 105, 106 TFUE, DELL’ART. 1, CO. 1, D.LGS. 79/1999. ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 D.LGS. 387/2003, DEGLI ARTT. 3, 4, 5, 6, 6-BIS, D.LGS. 28/2011, DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 18, 20 E 22 DEL D.LGS. 199/2021; DEL D.M. 10.09.2010, DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE, 2009/28/CE, 2018/2001/CE E 2023/2413/UE, DEI REGOLAMENTI (UE) 2021/1119; 2022/2577 E 2024/223, DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELL’ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1, 2 E 3 L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ”: il provvedimento di sospensione sarebbe manifestamente illegittimo in quanto in contrasto con l’articolo 20, comma 6, del d.lgs. n. 199/2021, a tenore del quale “ nelle more dell’individuazione delle aree idonee non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione ”, nonché con la disciplina europea e nazionale volta a garantire la massima diffusione delle energie rinnovabili, oltre ad essere viziato da difetto di motivazione;
III) “ RICHIESTA DI RIMESSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ DELLA L.R. 5/2024 ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 41, 117, CO. 1 E 3, E 97 COST.; DELL'ART. 10 DELLA L. COST. 3/2001 E DEGLI ARTT. 3 E 4 LETT. E) DELLA L. COST. 3/1948 DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 18, 20 E 22 DEL D.LGS. N. 199/2021; DELL’ART. 12 D.LGS. 387/2003, DEGLI ARTT. 4, 5, 6, 6-BIS D.LGS. 28/2011, DEL D.M. 10.09.2010, DELL’ART. 1 D.LGS. 79/1999; DEGLI ARTT. 1, 3 E 9 DELLA DIRETTIVA N. 2001/77/CE; DEGLI ARTT. 3 E 13 DELLA DIRETTIVA N. 2009/28/CE; DEGLI ARTICOLI 1, 3, 15, 16 E 36 DELLA DIRETTIVA 2018/2001/CE; DEGLI ARTT. 15, 15 BIS, 15 TER, 15 QUATER, 15 SEXIES, 16, 16 BIS, 16 TER, 16 QUINQUIES E 16 SEPTIES DELLA DIRETTIVA 2023/2413/UE, DEGLI ARTT. 1,2,3, 4 E 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119; DEGLI ARTICOLI 1,3,4 E 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 E DEGLI ARTICOLI 1, 3BIS E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2024/223, DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELL’ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA ”;
IV) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 41, 97 E 117 COST.; DELL’ART. 20 DEL D.LGS N. 199 DEL 2021; DELL’ART. 12 D.LGS. 387/2003, DEGLI ARTT. 4, 5, 6, 6-BIS D.LGS. 28/2011, DEL D.M. 10.09.2010, DELL’ART. 1 D.LGS. 79/1999;DEGLI ARTT. 1, 3 E 9 DELLA DIRETTIVA N. 2001/77/CE; DEGLI ARTICOLI 3 E 13 DELLA DIRETTIVA N. 2009/28/CE; DEGLI ARTICOLI 1, 3, 15, 16 E 36 DELLA DIRETTIVA 2018/2001/CE; DEGLI ARTICOLI 15, 15 BIS, 15 TER, 15 QUATER, 15 SEXIES, 16, 16 BIS, 16 TER, 16 QUINQUIES E 16 SEPTIES DELLA DIRETTIVA N. 2023/2413/UE, DEGLI ARTICOLI 1,2,3, 4 E 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119; DEGLI ARTICOLI 1,3,4 E 6 DEL REGOLAMENTO N. (UE) 2022/2577 E DEGLI ARTICOLI 1, 3BIS E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2024/223, DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELL’ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA; VIOLAZIONE DE PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA ”: anche il D.M. 21 giugno 2024, cui il provvedimento di sospensione impugnato dà applicazione seppure in via mediata, sarebbe illegittimo in quanto:
- da un lato, non pone alcun limite alla possibilità per le Regioni di modulare nel tempo l’efficacia delle leggi con cui esse identificheranno le aree idonee e non idonee, né detta alcuna disciplina tesa a salvaguardare l’applicazione della disciplina vigente nelle more dell’adozione di tali leggi regionali;
- dall’altro, prevede un criterio talmente ampio e generico per l’identificazione delle aree non idonee da parte delle Regioni che consente a queste ultime di dichiarare incompatibili con la realizzazione di Impianti FER il loro intero territorio;
- si pone non solo in patente contrasto con l’art. 20 d.lgs. n. 199/2021 ma anche con la normativa europea e in particolare con le direttive RED II (2018/2001) e RED III (2023/2413), le quali impongono agli Stati membri di semplificare e accelerare le procedure autorizzative degli impianti FER per promuoverne la diffusione (obiettivo per raggiungere il quale è stato introdotto il concetto stesso di aree idonee);
V) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 117, 3 E 97 COST - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONEDEGLI ARTT. 1, 3 E 9 DELLA DIRETTIVA N. 2001/77/CE; DEGLI ARTICOLI 3 E 13 DELLA DIRETTIVA N. 2009/28/CE; DEGLI ARTICOLI 1, 3, 15, 16 E 36 DELLA DIRETTIVA 2018/2001/CE; DEGLI ARTICOLI 15, 15 BIS, 15 TER, 15 QUATER, 15 SEXIES, 16, 16 BIS, 16 TER, 16 QUINQUIES E 16 SEPTIES DELLA DIRETTIVA N. 2023/2413/UE, DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 4 E 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119; DEGLI ARTICOLI 1,3,4 E 6 DEL REGOLAMENTO N. (UE) 2022/2577 E DEGLI ARTICOLI 1, 3BIS E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2024/223, DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELL’ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA ART. 1, CO. 1 D.LGS. N. 79/1999, DELL’ART. 12 D.LGS. N. 387/2003, DEGLI ARTT. 3, 4, 5, 6, 6-BIS, D.LGS. N. 28/2011 E DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 18, 20 E 22 DEL D.LGS. N. 199/2021; DELL’ART. 5 D.L. 63/2024; DEL D.M. 21 GIUGNO 2024; NONCHÉ DELL’ART. 65 D.L. 1/2012 E DEL D.M. 436/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 10.09.2010. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA MASSIMA DIFFUSIONE DELLE FER ”: la l.r. n. 5/2024 e il D.M. “Aree Idonee” rappresenterebbero due discipline intimamente connesse che nel complesso si porrebbero in aperto contrasto con l’intero complesso normativo europeo in quanto osterebbero al raggiungimento di tutti gli obbiettivi europei in materia volti al raggiungimento della neutralità climatica e della massima diffusione delle energie rinnovabili; da ciò la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia Europea della questione della compatibilità con il diritto UE di una disciplina nazionale e regionale che preveda la possibilità per le Regioni di classificare come non idonee per la realizzazione di impianti FER porzioni estremamente ampie del proprio territorio rendendo potenzialmente incompatibile con tale tipologia di impianti la quasi totalità del territorio italiano, senza prevedere criteri omogenei con la legge nazionale e senza dettare una disciplina transitoria relativa alle procedure autorizzative di impianti FER avviate sulla base della normativa in tema di aree idonee prevista dalla legge nazionale, come emerge dal combinato disposto dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021 e del decreto “Aree Idonee” e come sarebbe avvenuto in concreto nella Regione Sardegna per effetto della “Moratoria” e da ultimo della l.r. n. 20/2024 (“Legge Aree Idonee Sardegna”).
1.2. Nelle more del giudizio la Corte Costituzionale, con sentenza n. 28 dell’11 marzo 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l.r. n. 5/2024.
1.3. Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui la Regione Sardegna ha dapprima dichiarato improcedibile e successivamente archiviato il procedimento autorizzatorio relativo al progetto agrivoltaico “CI”, in applicazione della l.r. n. 20/2024 (nel frattempo, come visto, entrata in vigore), che ha introdotto un divieto generalizzato alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nel territorio della Regione Sardegna.
1.3.1. Il primo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso il “provvedimento di improcedibilità” del 6 marzo 2025, è affidato ai seguenti motivi:
A) “ SULLA ILLEGITTIMITÀ DIRETTA E DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO DI IMPROCEDIBILITÀ ”.
A.I) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 41, 117, CO. 1 E 3, E 97 COST.; DELL'ART. 10 DELLA L. COST. 3/2001 E DEGLI ARTT. 3 E 4 LETT. E) DELLA L. COST. 3/1948 DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 18, 20 E 22 DEL D.LGS. N. 199/2021; DELL’ART. 12 D.LGS. 387/2003, DEGLI ARTT. 4, 5, 6, 6-BIS D.LGS. 28/2011, DEL D.M. 10.09.2010, DELL’ART. 1 D.LGS. 79/1999; DEL D.LGS. 190/2024; DEGLI ARTT. 1, 3 E 9 DELLA DIRETTIVA N. 2001/77/CE; DEGLI ARTT. 3 E 13 DELLA DIRETTIVA N. 2009/28/CE; DEGLI ARTICOLI 1, 3, 15, 16 E 36 DELLA DIRETTIVA 2018/2001/CE; DEGLI ARTT. 15, 15 BIS, 15 TER, 15 QUATER, 15 SEXIES, 16, 16 BIS, 16 TER, 16 QUINQUIES E 16 SEPTIES DELLA DIRETTIVA 2023/2413/UE, DEGLI ARTT. 1,2,3, 4 E 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119; DEGLI ARTICOLI 1,3,4 E 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 E DEGLI ARTICOLI 1, 3BIS E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2024/223, DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELL’ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 21 GIUGNO 2024; NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, 2, 3 E 10-BIS L. 241/1990; VIOLAZIONE DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI STABILIMENTO EX ART. 49 TFUE E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI EX ART. 56 TFUE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 16 E 17 DELLA CARTA DI DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E DI NON DISCRIMINAZIONE ”;
B) “ SULLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA L.R. N. 20/2024 ”.
B.I) “ RICHIESTA DI RIMESSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ DELLA L.R. 20/2024 ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 41, 117, CO. 1 E 3, E 97 COST.; DELL'ART. 10 DELLA L. COST. 3/2001 E DEGLI ARTT. 3 E 4 LETT. E) DELLA L. COST. 3/1948 DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 18, 20 E 22 DEL D.LGS. N. 199/2021; DELL’ART. 12 D.LGS. 387/2003, DEGLI ARTT. 4, 5, 6, 6-BIS D.LGS. 28/2011, DEL D.M. 10.09.2010, DELL’ART. 1 D.LGS. 79/1999; DEL D.LGS. 190/2024; DEGLI ARTT. 1, 3 E 9 DELLA DIRETTIVA N. 2001/77/CE; DEGLI ARTT. 3 E 13 DELLA DIRETTIVA N. 2009/28/CE; DEGLI ARTICOLI 1, 3, 15, 16 E 36 DELLA DIRETTIVA 2018/2001/CE; DEGLI ARTT. 15, 15 BIS, 15 TER, 15 QUATER, 15 SEXIES, 16, 16 BIS, 16 TER, 16 QUINQUIES E 16 SEPTIES DELLA DIRETTIVA 2023/2413/UE, DEGLI ARTT. 1,2,3, 4 E 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119; DEGLI ARTICOLI 1, 3 ,4 E 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 E DEGLI ARTICOLI 1, 3BIS E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2024/223, DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELL’ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA; NONCHÉ DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 3 ”;
C) “ SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO AREE IDONEE ”.
C.I) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 41, 97 E 117 COST.; DELL’ART. 20 DEL D.LGS N. 199 DEL 2021; DELL’ART. 12 D.LGS. 387/2003, DEGLI ARTT. 4, 5, 6, 6-BIS D.LGS. 28/2011, DEL D.M. 10.09.2010, DELL’ART. 1 D.LGS. 79/1999; DEGLI ARTT. 1, 3 E 9 DELLA DIRETTIVA N. 2001/77/CE; DEGLI ARTICOLI 3 E 13 DELLA DIRETTIVA N. 2009/28/CE; DEGLI ARTICOLI 1, 3, 15, 16 E 36 DELLA DIRETTIVA 2018/2001/CE; DEGLI ARTICOLI15, 15 BIS, 15 TER, 15 QUATER, 15 SEXIES, 16, 16 BIS, 16 TER, 16 QUINQUIES E 16 SEPTIES DELLA DIRETTIVA N. 2023/2413/UE, DEGLI ARTICOLI 1,2,3, 4 E 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119; DEGLI ARTICOLI 1,3,4 E 6 DEL REGOLAMENTO N. (UE) 2022/2577 E DEGLI ARTICOLI 1, 3BIS E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2024/223, DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELL’ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA; VIOLAZIONE DE PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA ”;
D) “ SULLA VIOLAZIONE DIRETTA DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA ”.
D.I) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 9 DELLA DIRETTIVA N. 2001/77/CE; DEGLI ARTICOLI 3 E 13 DELLA DIRETTIVA N. 2009/28/CE; DEGLI ARTICOLI 1, 3, 15, 16 E 36 DELLA DIRETTIVA 2018/2001/CE; DEGLI ARTICOLI 15, 15 BIS, 15 TER, 15 QUATER, 15 SEXIES, 16, 16 BIS, 16 TER, 16 QUINQUIES E 16 SEPTIES DELLA DIRETTIVA N. 2023/2413/UE, DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 4 E 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119; DEGLI ARTICOLI 1,3,4 E 6 DEL REGOLAMENTO N. (UE) 2022/2577 E DEGLI ARTICOLI 1, 3BIS E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2024/223, DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELL’ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA ART. 1, CO. 1 D.LGS. N. 79/1999, DELL’ART. 12 D.LGS. N. 387/2003, DEGLI ARTT. 3, 4, 5, 6, 6-BIS, D.LGS. N. 28/2011 E DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 18, 20 E 22 DEL D.LGS. N. 199/2021; DELL’ART. 5 D.L. 63/2024; DEL D.M. 21 GIUGNO 2024; NONCHÉ DELL’ART. 65 D.L. 1/2012 E DEL D.M. 436/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 10.09.2010. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA MASSIMA DIFFUSIONE DELLE FER ”.
1.3.1.1. La ricorrente ha anche formulato domanda di condanna della Regione Sardegna a concludere il procedimento entro un congruo termine.
1.3.2. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è proposto avverso il provvedimento del 23 maggio 2025, con cui la Regione ha confermato l’improcedibilità dell’istanza e archiviato la stessa.
La ricorrente deduce che con tale atto la Regione, a seguito delle osservazioni con cui essa ha contestato l’applicazione della l.r. n. 20/2024 e ha sollecitato una valutazione effettiva del progetto, si sarebbe limitata a ribadire pedissequamente le determinazioni già assunte precedentemente, qualificando le osservazioni come “inconferenti” e confermando, in via del tutto automatica, l’improcedibilità dell’istanza in applicazione della l.r. n. 20/2024, senza alcun effettivo riesame né l’avvio di una nuova istruttoria o una riconsiderazione sostanziale degli interessi pubblici coinvolti, anche alla luce delle sopravvenienze giurisprudenziali.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
A) “ SULLA ILLEGITTIMITÀ DIRETTA E DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO DI IMPROCEDIBILITÀ (E DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO) ”.
A.I) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 41, 117, CO. 1 E 3, E 97 COST.; DELL'ART. 10 DELLA L. COST. 3/2001 E DEGLI ARTT. 3 E 4 LETT. E) DELLA L. COST. 3/1948 DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 18, 20 E 22 DEL D.LGS. N. 199/2021; DELL’ART. 12 D.LGS. 387/2003, DEGLI ARTT. 4, 5, 6, 6-BIS D.LGS. 28/2011, DEL D.M. 10.09.2010, DELL’ART. 1 D.LGS. 79/1999; DEL D.LGS. 190/2024; DEGLI ARTT. 1, 3 E 9 DELLA DIRETTIVA N. 2001/77/CE; DEGLI ARTT. 3 E 13 DELLA DIRETTIVA N. 2009/28/CE; DEGLI ARTICOLI 1, 3, 15, 16 E 36 DELLA DIRETTIVA 2018/2001/CE; DEGLI ARTT. 15, 15 BIS, 15 TER, 15 QUATER, 15 SEXIES, 16, 16 BIS, 16 TER, 16 QUINQUIES E 16 SEPTIES DELLA DIRETTIVA 2023/2413/UE, DEGLI ARTT. 1,2,3, 4 E 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119; DEGLI ARTICOLI 1,3,4 E 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 E DEGLI ARTICOLI 1, 3BIS E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2024/223, DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELL’ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 21 GIUGNO 2024; NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, 2, 3 E 10-BIS L. 241/1990; VIOLAZIONE DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI STABILIMENTO EX ART. 49 TFUE E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI EX ART. 56 TFUE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 16 E 17 DELLA CARTA DI DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E DI NON DISCRIMINAZIONE ”;
B) “ SULLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA L.R. N. 20/2024 ”.
B.I) “ RICHIESTA DI RIMESSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ DELLA L.R. 20/2024 ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 41, 117, CO. 1 E 3, E 97 COST.; DELL'ART. 10 DELLA L. COST. 3/2001 E DEGLI ARTT. 3 E 4 LETT. E) DELLA L. COST. 3/1948 DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 18, 20 E 22 DEL D.LGS. N. 199/2021; DELL’ART. 12 D.LGS. 387/2003, DEGLI ARTT. 4, 5, 6, 6-BIS D.LGS. 28/2011, DEL D.M. 10.09.2010, DELL’ART. 1 D.LGS. 79/1999; DEL D.LGS. 190/2024; DEGLI ARTT. 1, 3 E 9 DELLA DIRETTIVA N. 2001/77/CE; DEGLI ARTT. 3 E 13 DELLA DIRETTIVA N. 2009/28/CE; DEGLI ARTICOLI 1, 3, 15, 16 E 36 DELLA DIRETTIVA 2018/2001/CE; DEGLI ARTT. 15, 15 BIS, 15TER, 15QUATER, 15 SEXIES, 16, 16BIS, 16TER, 16QUINQUIES E 16 SEPTIES DELLA DIRETTIVA 2023/2413/UE, DEGLI ARTT. 1,2,3, 4 E 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119; DEGLI ARTICOLI 1, 3, 4 E 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 E DEGLI ARTICOLI 1, 3BIS E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2024/223, DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELL’ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA; NONCHÉ DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 3 ”;
C) “ SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO AREE IDONEE ”.
C.I) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 41, 97 E 117 COST.; DELL’ART. 20 DEL D.LGS N. 199 DEL 2021; DELL’ART. 12 D.LGS. 387/2003, DEGLI ARTT. 4, 5, 6, 6-BIS D.LGS. 28/2011, DEL D.M. 10.09.2010, DELL’ART. 1 D.LGS. 79/1999; DEGLI ARTT. 1, 3 E 9 DELLA DIRETTIVA N. 2001/77/CE; DEGLI ARTICOLI 3 E 13 DELLA DIRETTIVA N. 2009/28/CE; DEGLI ARTICOLI 1, 3, 15, 16 E 36 DELLA DIRETTIVA 2018/2001/CE; DEGLI ARTICOLI15, 15 BIS, 15 TER, 15 QUATER, 15 SEXIES, 16, 16 BIS, 16 TER, 16 QUINQUIES E 16 SEPTIES DELLA DIRETTIVA N. 2023/2413/UE, DEGLI ARTICOLI 1,2,3, 4 E 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119; DEGLI ARTICOLI 1,3,4 E 6 DEL REGOLAMENTO N. (UE) 2022/2577 E DEGLI ARTICOLI 1, 3BIS E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2024/223, DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELL’ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA ”;
D) “ SULLA VIOLAZIONE DIRETTA DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA ”.
D.I) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 9 DELLA DIRETTIVA N. 2001/77/CE; DEGLI ARTICOLI 3 E 13 DELLA DIRETTIVA N. 2009/28/CE; DEGLI ARTICOLI 1, 3, 15, 16 E 36 DELLA DIRETTIVA 2018/2001/CE; DEGLI ARTICOLI 15, 15 BIS, 15 TER, 15 QUATER, 15 SEXIES, 16, 16 BIS, 16 TER, 16 QUINQUIES E 16 SEPTIES DELLA DIRETTIVA N. 2023/2413/UE, DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 4 E 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119; DEGLI ARTICOLI 1,3,4 E 6 DEL REGOLAMENTO N. (UE) 2022/2577 E DEGLI ARTICOLI 1, 3BIS E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2024/223, DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELL’ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA ART. 1, CO. 1 D.LGS. N. 79/1999, DELL’ART. 12 D.LGS. N. 387/2003, DEGLI ARTT. 3, 4, 5, 6, 6-BIS, D.LGS. N. 28/2011 E DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 18, 20 E 22 DEL D.LGS. N. 199/2021; DELL’ART. 5 D.L. 63/2024; DEL D.M. 21 GIUGNO 2024; NONCHÉ DELL’ART. 65 D.L. 1/2012 E DEL D.M. 436/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 10.09.2010. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA MASSIMA DIFFUSIONE DELLE FER ”.
1.3.2.1. La ricorrente chiede inoltre che la Regione venga condannata a concludere il procedimento entro un congruo termine non superiore a 30 giorni.
1.3.3. I due ricorsi per motivi aggiunti evidenziano, in sintesi, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per aver fatto essi diretta applicazione dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20 del 2024, ove dispone che “ È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 ”.
1.3.3.1. Tale norma è ritenuta costituzionalmente illegittima dalla ricorrente, che ha richiesto la rimessione della relativa questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale:
a) per violazione dell’art. 117, commi 1, 2 e 3 della Costituzione, per: (i) invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e di tutela del paesaggio; (ii) esercizio eccentrico della potestà concorrente, attraverso l’introduzione di norme generali di esclusione non previste dalla legge statale; (iii) violazione dei vincoli euro-unitari e degli obblighi internazionali in materia di promozione delle fonti rinnovabili;
b) per violazione dell’art. 117, commi 1 e 2, Cost., in quanto interviene in materie - la tutela dell’ambiente e del paesaggio - riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e rispetto alle quali la Regione Sardegna non vanta alcuna competenza normativa primaria, nemmeno alla luce del proprio Statuto speciale;
b1) per violazione delle competenze esclusive dello Stato e dei principi fondamentali in materia di energia e ambiente, nella parte in cui impone limiti generalizzati alla realizzazione degli impianti FER, fondati su criteri paesaggistici e ambientali non previsti dalla normativa statale, esorbitando dalle prerogative statutarie della Regione Sardegna;
c) in quanto l’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20 del 2024 introduce un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle c.d. “aree non idonee”, snaturando completamente la funzione che la normativa statale assegna a tale classificazione e sovvertendo l’intero impianto autorizzativo delineato in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 c.d. (RED II): in questo modo la Regione non solo ha ecceduto la propria competenza concorrente in materia di energia (art. 117, comma 3, Cost.), ma ha violato i principi fondamentali statali, agendo in contrasto con la leale collaborazione e con il principio di proporzionalità;
d) in quanto la l.r. n. 20 del 2024 ha trasformato in aree non idonee anche le aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021, incidendo in senso restrittivo su una qualificazione già cristallizzata dal legislatore statale, con palese violazione dell’art. 117, commi 1 e 3, Cost., nonché della direttiva 2018/2001/UE;
e) perché la legge sarebbe manifestamente sproporzionata, irragionevolmente restrittiva, incoerente e profondamente distorsiva rispetto alle finalità della normativa statale ed europea in materia di energie rinnovabili, giacché la sommatoria dei vincoli sovrapposti e cumulativi renderebbe la l.r. n. 20/2024 intrinsecamente contraddittoria rispetto alla sua stessa finalità dichiarata, trasformandola in uno strumento di esclusione generalizzata e non di pianificazione;
f) perché la lesione del principio del legittimo affidamento si congiunge, in questo quadro, con una grave compromissione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. e della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost: l’operatore, pur avendo agito in conformità alla legge statale e avendo rispettato tutti gli oneri documentali e procedurali, si vede oggi colpito da una misura che lo esclude a priori dal procedimento, senza alcuna valutazione nel merito del progetto, e unicamente sulla base della sopravvenuta modifica legislativa regionale.
1.3.3.2. La ricorrente ha inoltre censurato il D.M. 21 giugno 2024, laddove da considerarsi atto presupposto della l.r. n. 20 del 2024, in quanto a sua volta affetto da profili di invalidità per contrasto con l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e con la normativa euro-unitaria di riferimento, tra cui in particolare le direttive RED II (2018/2001/UE) e RED III (2023/2413/UE).
1.3.3.3. L’esponente, inoltre, deduce che la l.r. n. 20 del 2024 si pone in palese e insanabile contrasto con la normativa europea in materia di promozione delle fonti rinnovabili, e in particolare con le direttive RED II (2018/2001/UE) e RED III (2023/2413/UE), con il Regolamento (UE) 2021/1119 e con la Raccomandazione (UE) 2024/1343, e ha perciò richiesto “ di voler rimettere la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per verificare la compatibilità della L.R. n. 20/2024, del Decreto Aree Idonee e dell’art. 20 D.lgs. 199/2021 con l’art. 198 TFUE, gli articoli 1, 3, 15, 16 e 36 della direttiva 2018/2001/UE (RED II), gli articoli 15-ter, 15-quater, 15-sexies, 16, 16-bis, 16-ter, 16-quinquies e 16-septies della direttiva 2023/2413/UE (RED III), gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 del Regolamento (UE) 2021/1119, nonché con gli articoli 1, 2, 3-bis e 8 del Regolamento (UE) 2024/223, nella parte in cui consentono alle Regioni di qualificare come non idonee porzioni estese del territorio, equiparando tale inidoneità ad un divieto assoluto senza alcuna funzione acceleratoria e semplificativa, senza prevedere criteri uniformi, senza alcuna disciplina transitoria, e senza garantire la salvaguardia dei procedimenti in corso ”.
1.4. Si sono costituite le Amministrazioni statali intimate e la Regione Autonoma della Sardegna, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.5. Con ordinanza n. 121 del 28 maggio 2025 è stata respinta l’istanza cautelare.
1.6. In vista dell’udienza di discussione la ricorrente e la Regione hanno depositato memorie per ribadire le proprie difese.
La ricorrente ha depositato una memoria di replica insistendo per l’accoglimento del gravame.
1.7. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti sono fondati, in considerazione:
- della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 28 dell’11 marzo 2025;
- della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025.
2.1. Anzitutto, con riguardo al ricorso introduttivo, osserva il Collegio che, avendo la Corte costituzionale dichiarato - con la citata sentenza n. 28/2025 - l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024, è venuto meno l’elemento ostativo posto a base del gravato provvedimento di sospensione del procedimento.
Come noto, in base al combinato disposto di cui all’art. 136 della Costituzione e all’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina, infatti, la cessazione della sua efficacia erga omnes e, sotto il profilo temporale, impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che la norma possa essere applicata ai rapporti pendenti - nei quali devono essere ricompresi quelli ancora sub iudice , come quello per cui è causa - in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti comunque rilevante, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, fermo restando il principio che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento al quale l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità.
Quanto ai provvedimenti che – come quello oggetto dell’odierno gravame - sono stati emanati sulla base di una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima nel corso del giudizio d’impugnazione, gli stessi devono, quindi, essere conseguentemente annullati, a nulla rilevando che essi fossero legittimi alla data in cui furono adottati, considerato che, ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, la declaratoria di incostituzionalità è efficace rispetto a situazioni pendenti, tra le quali sono da comprendere anche quelle relative a provvedimenti, correttamente adottati sul presupposto di fonti primarie oggetto della declaratoria di incostituzionalità e che – come avviene nella fattispecie in esame - non siano divenuti inoppugnabili o rispetto ai quali non sia intervenuto un giudicato di reiezione di eventuali impugnazioni.
Dall’applicazione di tali principi alla presente controversia discende l’illegittimità dell’atto avversato, siccome adottato sulla base della predetta norma ormai dichiarata incostituzionale con efficacia ex tunc (e anche a prescindere dal fatto che nelle more del giudizio la Regione ha adottato successivi atti - impugnati con i motivi aggiunti - in applicazione della sopravvenuta l.r. n. 20/2024).
2.2. Analogo discorso deve farsi con riguardo ai due ricorsi per motivi aggiunti, avuto riguardo alle implicazioni derivanti dalla citata sentenza n. 184/2025, con cui la Corte costituzionale, pronunciandosi sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello Statuto speciale della Regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
La Corte costituzionale ha, in tal senso, “ chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).
Tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “ Nimby ”: not in my back yard ), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER) ”.
2.2.1. Ora, da tale passaggio si desume che la non idoneità dell’area non può determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione nella fattispecie, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, poiché quest’ultima norma è stata espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla ridetta sentenza n. 184/2025 della Corte costituzionale.
Ne consegue che i provvedimenti impugnati con il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti sono illegittimi, non potendo la Regione far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza della assoluta irrealizzabilità del progetto.
Per converso, è invece necessario che la fattibilità del progetto venga verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi e pur non potendo ricorrere alla procedura semplificata applicabile per gli impianti da realizzarsi su area idonea.
2.2.2. Tale ultimo aspetto, peraltro, costituisce anche l’effetto conformativo della presente sentenza, che determina per la Regione l’obbligo di riavviare il procedimento interrotto per effetto del provvedimento di improcedibilità dell’istanza, siccome illegittimo poiché applicativo dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20 del 2024, dichiarato incostituzionale.
Sotto questo profilo, ad abundantiam , vale rilevare che non può comunque trovare ingresso in questo giudizio il sopravvenuto d.lgs. n. 175 del 2025.
Ciò perché esso non è parametro normativo valutato nel procedimento esitato con il provvedimento impugnato in questa sede ed è certamente inammissibile una domanda giudiziale di accertamento dell’applicabilità di una normativa sopravvenuta alla fattispecie concreta.
La questione dell’applicabilità di tale normativa sopravvenuta dovrà evidentemente porsi in sede di riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione regionale, che ne valuterà per la prima volta l’applicabilità – fattuale e giuridica – al caso che occupa, non potendo questo giudice svolgere in merito valutazioni anticipate rispetto all’esercizio - per la prima volta, rispetto alla sopravvenienza normativa - del potere, a ciò ostando l’art. 34, comma 2, c.p.a.
2.3. In conclusione, il ricorso introduttivo ed i due ricorsi per motivi aggiunti sono fondati, rispettivamente, per le assorbenti censure di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024 e dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20 del 2024, sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti impugnati che, per l’effetto, devono essere annullati con conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto della ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
2.4. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità e complessità, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui due ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, con gli effetti di cui al par. 2.3 della parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente
CA MA, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA MA | Marco EL |
IL SEGRETARIO