TAR Cagliari, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 203
TAR
Ordinanza cautelare 28 maggio 2025
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026
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CS
Ordinanza cautelare 20 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di sospensione alla luce dell'intervenuta abrogazione della moratoria

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale che aveva disposto la moratoria, venendo meno l'elemento ostativo alla prosecuzione del procedimento.

  • Accolto
    Violazione della normativa europea e nazionale in materia di energie rinnovabili

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso anche in considerazione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale che aveva disposto la moratoria.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale della legge regionale di moratoria

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale di moratoria.

  • Accolto
    Illegittimità del Decreto Aree Idonee

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso anche in relazione alle censure mosse al Decreto Aree Idonee, sebbene la decisione si sia concentrata sull'illegittimità delle leggi regionali.

  • Accolto
    Obbligo di riavvio del procedimento

    L'annullamento del provvedimento di sospensione comporta l'obbligo per la Regione di riavviare il procedimento.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di improcedibilità

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5 della l.r. n. 20/2024, rendendo illegittimi i provvedimenti adottati sulla sua base.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale della legge regionale che vieta impianti nelle aree non idonee

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5 della l.r. n. 20/2024, ritenendo che l'inidoneità dell'area non possa equivalere a un divieto assoluto.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di archiviazione

    L'illegittimità del provvedimento di improcedibilità, basato su norma incostituzionale, si estende al successivo provvedimento di archiviazione.

  • Accolto
    Obbligo di concludere il procedimento entro termine perentorio

    Il Tribunale ordina alla Regione di riavviare il procedimento e di concluderlo entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 203
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 203
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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