Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Terza Civile
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
letti gli atti del procedimento n. 870/2025 R.G. e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 18 marzo 2025;
osserva:
ritenuto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222/2023 ha dichiarato “incostituzionale l'art. 696 -bis, comma 1, primo periodo,
c.p.c., nella parte in cui non prevede, tra le fattispecie per le quali può
essere esperito l'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi,
«ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico»” dovendo negarsi che il legislatore, nel menzionare il “contratto” e il “fatto illecito”, abbia inteso escludere dall'ambito applicativo dell'istituto le obbligazioni di fonte diversa, non costituendo l'origine causale una valida ragione giustificativa del trattamento processuale differenziato;
ritenuto che, pertanto, il ricorso di cui in epigrafe appare ammissibile;
ritenuto che, a fronte della compiuta prospettazione di parte ricorrente con la finalità conciliativa perseguita, la parte resistente costituita non ha sollevato eccezioni che escludano l'utilità dell'accertamento tecnico richiesto;
della procedura la contestazione da parte del resistente dell'esistenza del diritto della ricorrente e, quindi, dell'an della pretesa di quest'ultimo,
dovendo la formula dell'art. 696 bis c.p.c. – secondo cui la consulenza
è ammessa “ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione
dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” – essere intesa nel senso che detta procedura risulta ammissibile ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull'an e sul quantum, e ciò sia possibile in quanto gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità;
ritenuto che, pertanto, occorre espletare consulenza tecnica di ufficio, innanzitutto, per esperire il tentativo di conciliazione tra le parti e, all'uopo, assegna al consulente, dopo il giuramento di rito, il termine di giorni trenta per lo studio del fascicolo, la verifica dello stato dei luoghi, la convocazione delle parti e l'acquisizione, da parte delle stesse, di una proposta transattiva e, in caso di conciliazione, per la redazione di apposito verbale, mentre, nel caso in cui la conciliazione non riesca, assegna al consulente ulteriore termine di giorni sessanta per procedere alla relazione scritta diretta a
- descrivere lo stato dei luoghi indicati in ricorso, la sussistenza, o meno, dei danni lamentati da parte ricorrente e le cause degli stessi,
distinguendo le cause attribuite a ciascuna delle parti resistenti e/o eventualmente anche alla stessa parte ricorrente;
- verificare se siano, o meno, riconducibili alla parte resistente e, in caso positivo, - indicare in quale misura, distinguendo in percentuale l'incidenza delle varie causa, e i lavori necessari ad eliminarli e il loro costo, sempre distinguendo i lavori da eseguirsi a cura dell'una o dell'altra parte;
P.Q.M.
nomina consulente tecnico di ufficio l'ing. , a cui Testimone_1
affida l'incarico di cui alla motivazione;
Visto l'art. 193 c.p.c., assegna termine di giorni dieci, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma dell'art. 193 cit.
Autorizza
il consulente tecnico di ufficio ad eseguire le indagini richieste in assenza dell'Ufficio nei tempi di cui alla parte motiva e dispone che entro l'ultimo termine di cui alla motivazione la detta relazione venga trasmessa dal consulente alle parti costituite e fissa alle parti termine di giorni venti entro il quale trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e fissa al consulente ulteriore termine di giorni venti per il deposito in cancelleria della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse.
Concede al consulente l'anticipo di euro 800,00 in conto spese che pone a carico di parte ricorrente, anticipo da versare prima dell'inizio delle operazioni;
autorizza altresì il C.T.U. a prendere visione degli atti di causa e a servirsi di mezzo proprio;
autorizza le parti a ritirare i propri fascicoli ed a nominare consulenti di parte fino al giorno di inizio delle operazioni;
onera il consulente tecnico di ufficio di comunicare alle parti il luogo, la data e l'ora dell'inizio delle operazioni.
Invita il consulente tecnico di ufficio a specificare, al momento del deposito della relazione scritta se sia, o meno, pubblico dipendente.
Dichiara chiuso il procedimento al deposito in cancelleria della relazione e della appendice con le risposte ai rilievi da parte del c.t.u., e al deposito del decreto di liquidazione del compenso al c.t.u.
Catania, 20 marzo 2025
Il Presidente in funzione di Giudice unico
(dott.ssa Grazia Longo)