TRIB
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1674/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1674/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Angela Esentato, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
12.07.1985 con il patrocinio dell'avv. Egidio Marullo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.02.2024, e CP_1 CP_2
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale ed in seguito in divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Roma in data 26.06.2022 e precisando che dall'unione non erano nati figli. Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e 2 spirituale tra gli stessi.
Con sentenza non definitiva n. 677/2024 pubblicata il 17.10.2024, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 10.07.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva trattenuta in decisione per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “-i coniugi, economicamente autonomi ed autosufficienti si manterranno del proprio;
-con compensazione integrale delle spese del presente giudizio”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1674/2024, preso atto della sentenza parziale n. 677/2024 intervenuta tra e , così provvede: CP_1 Controparte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 26.06.2022 tra e;
CP_1 Controparte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, atto n.
00279, parte 2, serie A03);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 21.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1674/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Angela Esentato, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
12.07.1985 con il patrocinio dell'avv. Egidio Marullo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.02.2024, e CP_1 CP_2
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale ed in seguito in divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Roma in data 26.06.2022 e precisando che dall'unione non erano nati figli. Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e 2 spirituale tra gli stessi.
Con sentenza non definitiva n. 677/2024 pubblicata il 17.10.2024, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 10.07.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva trattenuta in decisione per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “-i coniugi, economicamente autonomi ed autosufficienti si manterranno del proprio;
-con compensazione integrale delle spese del presente giudizio”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1674/2024, preso atto della sentenza parziale n. 677/2024 intervenuta tra e , così provvede: CP_1 Controparte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 26.06.2022 tra e;
CP_1 Controparte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, atto n.
00279, parte 2, serie A03);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 21.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI