Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 09/01/2026, n. 2
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Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Sussistenza del rapporto di servizio

    La giurisprudenza costante afferma che il privato che percepisce fondi pubblici instaura un rapporto funzionale di servizio con l'ente erogante, con conseguenti doveri di correttezza e obblighi di servizio.

  • Accolto
    Condotta antigiuridica e dolo

    La condotta è dolosa in quanto i convenuti erano a conoscenza della situazione di patrimonio negativo della società fin dal 2016 e hanno utilizzato i contributi europei per la gestione ordinaria anziché per il progetto, portando all'esclusione della società dal consorzio e al successivo fallimento. La condanna per bancarotta semplice e fraudolenta conferma la dolosa condotta.

  • Accolto
    Danno erariale

    La mancata realizzazione degli impegni del progetto finanziato implica il mancato raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito, rendendo la spesa priva di utilità e dannosa per l'ente erogatore, con sviamento di risorse.

  • Accolto
    Quantificazione del danno

    Il Collegio limita il danno all'importo effettivamente riconosciuto dall'Agenzia europea in sede di ammissione al passivo fallimentare, corrispondente alla somma delle due rate di pre-finanziamento, escludendo la terza tranche relativa al rimborso dei costi ammissibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 09/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna
    Numero : 2
    Data del deposito : 9 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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