Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 09/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 2/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LI
composta dai seguenti magistrati:
SS ER Presidente Riccardo PATUMI Consigliere Khelena NIKIFARAVA Primo Referendario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46539 proposto a istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di
BLOOMFIELD S.r.l. in liquidazione giudiziale (C.F. 4072910401), con sede legale in Forlì (FC), via Giovanni Marchini n. 5, indirizzo PEC f46.2020forli@pecfallimenti.it, in persona dei liquidatori giudiziali, Dott.ssa Silvia Romboli e Avv. Andrea Russo, non costituita,
EX ON (C.F. [...]), nato a [...] l’[...] ed ivi residente in [...], non costituito,
ED TR (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e residente in [...], non costituito;
VISTO l’atto di citazione;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI nella pubblica udienza dell’8 ottobre 2025:
il relatore Primo Ref. Khelena Nikifarava;
il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Antonio Senatore;
nessuno comparso per i convenuti.
FATTO
I. Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 16 aprile 2025, preceduto dalla regolare notifica dell’invito a dedurre, la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale la società EL S.r.l. in liquidazione giudiziale ed i suoi unici due soci, entrambi amministratori all’epoca dei fatti, Sigg.ri EX ON e ED BA, chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento del danno in favore di Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises, ora denominata Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e le PMI (in sigla all’epoca AS ed ora EISMEA), quantificato in misura di euro 475.972,42 (oltre rivalutazione monetaria, dalla data di erogazione delle singole tranche di finanziamento, ed interessi legali dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo, nonché in ogni caso le spese del presente giudizio), derivante da indebita percezione del finanziamento europeo nell’ambito di un consorzio coordinato dall’Università di Bologna quale proponente un progetto di ricerca rientrante nel programma di lavoro 2016-2017 della Commissione Europea denominato “Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of building through Public Private Partnership”.
In particolare, nell’ambito del consorzio coordinato dall’Università di Bologna, a EL S.r.l. veniva attribuita la posizione di team leader rispetto al progetto di ricerca che concerneva l’elaborazione di un modello in scala e la successiva effettiva realizzazione in Atene di un cantiere pilota per la produzione e la commercializzazione di energia in abitazioni di piccole dimensioni e per lo sviluppo del relativo efficientamento energetico.
La domanda di adesione all’accordo di finanziamento, firmata da EL S.r.l. in data 20 luglio 2017, prevedeva l’impegno di disporre di risorse proprie adeguate per la realizzazione del progetto (art. 8), con l’ulteriore impegno per le società che assumevano il ruolo di team leader (effettivamente assunto da EL S.r.l. in relazione a due progetti) di avvisare il Coordinatore (l’Università di Bologna) in relazione ad ogni rischio o problema futuro rilevato in relazione al programma di lavoro (all. 1 parte B).
L’accordo prevedeva l’erogazione di alcuni contributi in via anticipata a titolo di pre-finanziamento, seguiti da altri pagamenti intermedi a rimborso di costi ammissibili.
Una prima tranche di pre-finanziamento, pari ad € 231.624,00, veniva percepita da EL S.r.l. in data 3 agosto 2017, tramite l’Università di Bologna, mentre una seconda tranche di pre-finanziamento, pari ad € 154.416,00 veniva percepita dalla società in data 18 maggio 2018, sempre tramite l’Università di Bologna. Dalle indagini della Guardia di Finanza risulta che entrambi gli acconti venivano impiegati dal EL S.r.l. quasi interamente per la gestione ordinaria dell’attività d’impresa, senza alcun collegamento con il progetto di ricerca finanziato.
In data 2 ottobre 2019 EL S.r.l. percepiva, sempre tramite l’Università di Bologna, un pagamento intermedio per l’importo di € 84.932,42, a rimborso dei costi ammissibili dichiarati come sostenuti per la realizzazione del progetto durante il primo periodo di riferimento (dal 1 maggio 2017 al 31 ottobre 2018), corrispondente al 70% dell’importo complessivo indicato nell’Individual Financial Statement inviato dalla società a mezzo dell’apposito portale in data 14 dicembre 2018 con l’indicazione del valore totale pari ad € 121.332,04.
Con diffida del 24 febbraio 2020 l’Assemblea del Consorzio avviava la procedura di esclusione di EL S.r.l. per gravi inadempimenti sia agli obblighi dedotti nella convenzione di sovvenzione (cd. Grant Agreement) sia agli obblighi derivanti dall’accordo interno stipulato tra tutti i beneficiari dei contributi per la regolamentazione dei reciproci rapporti (cd. Consortium Agreement). L’esclusione di EL S.r.l. dal Consorzio – con la conseguente esclusione anche dalla prosecuzione delle attività del progetto – si perfezionava con delibera del 22 aprile 2020.
Successivamente, AS avviava nei confronti di EL S.r.l. le procedure per il recupero degli importi già versati alla medesima società, quantificati in € 386.039,99, pari alla differenza tra quanto corrisposto dal coordinatore del progetto (l’Università di Bologna) a EL S.r.l. (complessivi € 470.972,42) e l’importo del finanziamento accettato da AS (€ 84.932,43).
In data 2 novembre 2020, con sentenza n. 46/2020, il Tribunale di Forlì dichiarava il fallimento di EL S.r.l.; AS richiedeva l’ammissione al passivo fallimentare della società per € 386.039,99 con privilegio ex art. 106 regolamento EU EURATOM n. 2018/1046; l’ammissione allo stato passivo, reso esecutivo all’udienza del 25 febbraio 2021, seguiva per l’intero importo ma soltanto in via chirografaria, risultando documentata l’effettiva dazione delle somme in oggetto, con esclusione del privilegio richiesto, ritenendosi non rinvenibile nella normativa nazionale vigente una disposizione che attribuisse privilegi a forme di finanziamento come quelle del caso di specie.
Nella relazione redatta ex art. 33 legge fall., la curatela rappresentava al giudice delegato che EL S.r.l. versava in una continuativa tensione di liquidità già dal 2017 (pag. 23) e che una corretta rilevazione nella sua contabilità di tutti i costi di competenza avrebbe fatto emergere un risultato economico in perdita di € 49.796 per l’esercizio 2016 e un patrimonio netto negativo per € 88.112; la relazione in discorso concludeva, pertanto, nel senso che la società aveva operato fin dal 31 dicembre 2016 senza patrimonio e senza che lo stesso fosse ripristinato (pag. 27).
Nel corso delle indagini relative al procedimento penale n. 1002/2021 RGNR, promosso dalla Procura della Repubblica di Forlì nei confronti dei Sigg.ri EX ON e ED BA, rispettivamente presidente e vice-presidente del Consiglio d’Amministrazione di EL S.r.l., nonché soci della stessa nella misura del 50% per ciascuno, la curatela fallimentare, interpellata circa la manifestazione temporale dello stato di insolvenza o dissesto della medesima società, la indicava come certa a partire quantomeno dal 2018, non consentendo la documentazione contabile disponibile una ricostruzione delle movimentazioni degli affari relativi agli esercizi precedenti.
Il contesto di crisi irreversibile in cui versava EL S.r.l. spingeva i suoi amministratori, Sigg.ri ON e BA - nonostante la partecipazione al progetto europeo finanziato da AS fosse (ancora) in corso - a determinare la destrutturazione della società fino al punto di renderla, nei fatti, una “scatola vuota”. In data 23 ottobre 2019 EL S.r.l. concedeva in affitto il proprio ramo d’azienda operativo alla società Solarplay Industry S.r.l. di Torri di Quartesolo (VI), così trasferendo di fatto all’affittuaria, con decorrenza dal 1 novembre 2019, l’intero patrimonio aziendale: dai beni mobili ai rapporti contrattuali in essere, dal godimento dell’immobile già sede legale della società, ai dipendenti rimasti. Nel contratto di cessione d’azienda EL S.r.l. rappresentava di trovarsi in condizione di difficoltà economico-finanziaria e di essere intenzionata a presentare al Tribunale di Forlì la domanda di ammissione al concordato preventivo, nonché di trovarsi nella oggettiva difficoltà di portare a compimento gli impegni in relazione ad opere e forniture, assunte con la clientela, il tutto con il rischio di rendersi inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali e di esporsi concretamente al rischio di azioni risarcitorie da parte dei committenti con indubitabili riflessi negativi sulla situazione economica della stessa concedente. Tuttavia, la società non veniva ammessa al concordato preventivo, con la conseguente dichiarazione di fallimento della medesima.
Con sentenza n. 262/2023 del 25 maggio 2023, passata in giudicato, il GIP del Tribunale di Forlì applicava ai Sigg.ri ON e BA, dietro richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., la pena di reclusione per anni uno e sei mesi ciascuno in relazione alla contestazione di reati di bancarotta semplice e fraudolenta.
La Procura Europea, dal canto suo, all’esito del procedimento penale n. 197/2022-21 R.G.N.R. EPPO, ha emesso in data 30 ottobre 2024 l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415-bis c.p.p., e in data 21 gennaio 2025 la richiesta di rinvio a giudizio, ex art. 416 e 417 c.p.p., nei confronti dei Sigg.ri ON e BA, nonché, ex d.lgs. n. 231/2021, di EL S.r.l., per le seguenti fattispecie di illecito;
“1) in ordine ai delitti previsti e puniti dagli agli artt. 110 c.p., 81 comma 2 c.p., 640-640 bis c.p., perché, con più azioni esecutivi di un medesimo disegno criminoso, consiglieri di amministrazione della BLOOMFIELD S.r.l., società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Forlì in data 02.11.2020, con artifizi e raggiri inducevano in errore l’Agenzia esecutiva europea per le piccole e medie imprese (Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises), sulla sussistenza in capo alla predetta società dei requisiti legittimanti l'erogazione del contributo per la partecipazione al progetto di ricerca europeo HORIZON 2020 denominato Pro-GET-onE di cui alla Convenzione di sovvenzione cd. Grant agreement n. 723747 del 27.04.2017 tra la menzionata Agenzia ed il consorzio dei beneficiari rappresentati dall'Università di Bologna. In particolare, procedevano alla richiesta di c.d. prefinanziamento quale sovvenzione europea per supportare l'attività del progetto che avrebbe dovuto svolgere la BOOMFIELD S.r.l. e, successivamente, alla richiesta di erogazione della percentuale di contribuzione sull'attività realizzata, facendo credere che la società fosse in grado di concludere la parte di attività affidata nell'ambito del consorzio delle imprese beneficiarie. In realtà il prefinanziamento e la contribuzione sull'attività progettuale era indebitamente percepita in quanto la società al momento dell'incasso era in stato di insolvenza e priva di prospettiva di continuità aziendale, ciò che avrebbe determinato, come di fatto avvenuto, l’impossibilità di dare il previsto contributo alla realizzazione del progetto secondo quanto indicato nella convenzione e relativi atti esecutivi. Consistendo i raggiri:
- nel richiedere ed ottenere il prefinanziamento per l’attività progettuale che si sarebbe dovuta svolgere;
- nel presentare un report finanziario dal 01.05.2017 al 31. 10.2018 indicando le attività realizzate nel periodo in questione, omettendo di comunicare la reale situazione economico-finanziaria ed anzi avvalendosi di prospettazioni contabili che occultavano la perdita del patrimonio netto e del capitale, ciò che avrebbe determinato un incasso di contributi per una attività futura che mai sarebbe stata svolta con spese che avrebbero coperto quanto già ricevuto.
Conseguentemente a tale induzione in errore la società incassava:
A) € 154.416 in data 18.05.2018 a seguito di ordine di pagamento nr. 37716 quale prefinanziamento;
B) € 84.932,42 in data 2.10.2019 a seguito di ordine di pagamento nr. 82556 del 24.09.2079.
Fatti commessi in Forlì. Reato sub A) consumato il 18.05.2018. Reato sub B) consumato il 02.10.2019.
2) in ordine al reato di cui all'art. 376 bis c.p., perché consiglieri di amministrazione della BLOOMFIELD S.r.l., società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Forlì in data 2.11.2020, dopo aver ricevuto le somme sotto riportate a titolo di prefinanziamento per il successivo svolgimento da parte della menzionata società di attività inerenti alla partecipazione al progetto di ricerca europeo HORIZON 2020 denominato Pro - GET-onE di cui alla Convenzione di sovvenzione c.d. Grant agreement n. 723747 del 27.04.2017, stipulata tra la menzionata Agenzia ed il consorzio dei beneficiari rappresentati dall'Università di Bologna, non destinavano tali somme, per gli importi sotto indicati, ad attività riguardanti il progetto medesimo che la predetta società, quale beneficiaria, doveva svolgere:
€ 231.624 erano ricevuti in data 03.08.2017 a seguito di ordine di pagamento nr. 66158 del 27.07.2017, dei quali € 230.064 non erano destinati ad attività di cui al predetto Grant Agreement.
€ 154.416 erano ricevuti in data 18.05.2018 a seguito di ordine di pagamento nr. 37776, dei quali € 153.096,01 non erano destinati ad attività di cui al predetto Grant agreement. Fatti commessi in Forlì il 29.04.2020, data di recesso unilaterale da parte della BLOOMFIELD S.r.l. dal consorzio dei beneficiari del progetto, con conseguente impossibilità di destinare ad attività progettuali le somme ricevute e mai restituite.
3) in ordine all'illecito previsto dagli artt. 24, 5, comma 1 lett. A) e 6 del D.Lgs. 8.6.2001 nr. 231 in relazione ai reati sopra indicati ai punti 7) e 2) commessi dagli amministratori nell’interesse e in vantaggio anche della società, in assenza di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli stessi.”
La Procura erariale quantificava il danno conseguente, da risarcire all’Unione Europea e, per essa, all’Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises, in misura di € 475.972,42, corrispondente all’importo complessivo dei finanziamenti accreditati sulle coordinate bancarie di EL S.r.l. dal soggetto coordinatore del progetto (l’Università di Bologna), con gli ordinativi di pagamento in data 27 luglio 2017, 7 maggio 2018 e 2 ottobre 2019, rispettivamente dell’importo di € 231.624,00, € 154.416,00 ed € 84.932,42, in quanto, a fronte di condotte fraudolente dirette ad incamerare un contributo pubblico, il danno risulterebbe pari all’intera somma percepita.
II. I convenuti non si costituivano in giudizio, né presentavano controdeduzioni o chiedevano di essere sentiti personalmente, nonostante la regolare notifica sia dell’atto di citazione sia dell’invito a dedurre.
III. All’odierna udienza, nessuno comparso per i convenuti, il magistrato relatore Primo Ref. Khelena Nikifarava evidenziava la regolarità delle notifiche a tutti i convenuti e rappresentava un probabile errore di calcolo di € 5.000,00 nella quantificazione del danno contestato dalla Procura erariale, in quanto la somma dei tre pagamenti ricevuti dalla società risultava pari ad € 470.972,42 invece di € 475.972,42 indicato nelle conclusioni dell’atto di citazione.
Il PM Antonio Senatore confermava il mero errore materiale nel calcolo della posta di danno che ribadiva essere correttamente quantificato nella sommatoria delle tre tranches di finanziamento. Sempre in via preliminare, il PM evidenziava il cambiamento della denominazione dell’Agenzia europea interessata, indicando quale corretta denominazione attuale quella di Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e le PMI (EISMEA). Nel merito, il PM argomentava per la fondatezza dell’atto di citazione, insistendo per la condanna dei convenuti.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, stante la regolare notifica sia dell’invito a dedurre sia dell’atto di citazione, e la mancata costituzione in giudizio.
In particolare, la notifica dell’invito a dedurre a EL S.r.l. in liquidazione giudiziale veniva regolarmente eseguita all’indirizzo PEC della procedura in data 16 gennaio 2025, mentre l’atto di citazione veniva notificato allo stesso indirizzo in data 18 aprile 2025.
Le notifiche al convenuto ON sono state eseguite a cura dell’UNEP di Ravenna all’indirizzo risultante dal certificato di residenza in atti, con l’invio dell’invito a dedurre in data 24 gennaio 2025 e dell’atto di citazione in data 24 aprile 2025; in entrambi i casi le notifiche ex art. 140 c.p.c. si perfezionavano 10 giorni dopo l’invio delle rispettive raccomandate, in assenza del ritiro effettivo.
Le notifiche al convenuto BA sono state eseguite a cura dell’UNEP di Forlì all’indirizzo risultante dal certificato di residenza in atti, con l’invio dell’invito a dedurre in data 22 gennaio 2025 e dell’atto di citazione in data 23 aprile 2025; la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfezionava in data 24 gennaio 2025 per l’invito a dedurre, con il ritiro dell’atto da parte di un familiare convivente, ed in data 3 maggio 2025, alla scadenza del decimo giorno dall’invio raccomandata, per l’atto citazione (mentre l’effettivo ritiro dell’atto da parte di un familiare convivente sopravveniva in data 10 giugno 2025, a notifica già perfezionata anche per il destinatario).
2. Nel merito, la domanda attorea è fondata, nei limiti di quanto si dirà in prosieguo sul quantum del danno.
Infatti, reputa il Collegio che risulta ravvisabile nella fattispecie la sussistenza di tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio; la condotta antigiuridica, connotata da dolo; il pregiudizio finanziario pubblico; il nesso eziologico tra la condotta e l’evento dannoso.
3. Deve essere, innanzitutto, affermata la sussistenza del rapporto qualificato di servizio che legava all’Ente pubblico finanziatore sia la società EL S.r.l. sia i legali rappresentanti della stessa all’epoca dei fatti (in virtù dell’art. 17 dello Statuto), Sig. EX ON, Presidente del Consiglio di amministrazione, e Sig. ED BA, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Secondo giurisprudenza costante, infatti, il privato, estraneo alla compagine amministrativa, che abbia percepito fondi pubblici per la realizzazione di programmi di intervento in specifici settori economico–sociali, viene ad instaurare un rapporto funzionale di servizio con l’Ente erogante.
Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ricorda come anche “al privato che richiede ed ottiene il finanziamento sono evidentemente demandati puntuali doveri di correttezza che sottendono altrettanti obblighi di servizio e che involgono tanto la fase della domanda di finanziamento, quanto quella della gestione dei fondi una volta erogati, obblighi che a loro volta si inquadrano nell’ambito di un rapporto con la pubblica amministrazione concedente che non può, pertanto, più intendersi alla stregua del tradizionale rapporto organico, ma deve invece valutarsi come rapporto di servizio funzionale, appunto perché imperniato collettivo sotteso al finanziamento concesso”.
Rapporto di servizio che è “tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell’ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato”, sicché sussiste una responsabilità contabile “anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate” (ex multis, da ultimo, v. Cass. Civ., SS.UU., ord. n. 15893/2022).
A tale riguardo, dalla documentazione in atti risulta che entrambi i soci al 50% della società, odierni convenuti ON e BA, rispettivamente presidente e vice-presidente del Consiglio d’Amministrazione di EL S.r.l., erano a conoscenza che già al 31 dicembre 2016 la società aveva il patrimonio negativo (come ricostruito nella relazione ex art. 33 l. fall.). Tuttavia, invece di adottare le idonee misure di ricapitalizzazione della società medesima con risorse proprie o finanziamenti di terzi, hanno trovato la provvista di liquidità nei rilevanti contributi europei erogati a titolo di pre-ammortamento, previa adesione ad un consorzio coordinato dall’Università di Bologna, in violazione degli obblighi informativi in merito alla sufficienza delle risorse proprie previsti dall’accordo di finanziamento e, soprattutto, destinando le somme percepite non all’attività funzionale alla realizzazione del progetto ma alle spese ordinarie di gestione dell’impresa.
Infatti, non si ravvisa nella fattispecie una struttura societaria sufficientemente articolata – considerata la media di poco più di 10 dipendenti - tale da poter ritenere configurabile una delega di poteri decisionali e di controllo della situazione economico-finanziaria della società ad altre figure dirigenziali o manageriali interne all’azienda, peraltro non essendo stata tale circostanza nemmeno mai allegata dagli interessati, rimasti contumaci nell’ambito del presente giudizio senza presentare nemmeno le proprie controdeduzioni personali.
4. Quanto alla condotta antigiuridica e all’elemento soggettivo, in conformità alla prospettazione attorea, tali elementi sono da ravvisarsi nella consapevole e volontaria richiesta di contributi eurounitari - poi effettivamente percepiti a titolo di pre-ammortamento - previa adesione ad un accordo consortile, nella consapevolezza che la situazione finanziaria della società non permetteva la corretta esecuzione delle obbligazioni assunte nell’ambito di progetto di ricerca in cui EL s.r.l. si era incaricata del ruolo di team leader.
L’effettivo inadempimento agli impegni assunti nei confronti sia dell’Ente finanziatore sia delle altre società partecipanti al Consorzio ha poi portato all’esclusione di EL S.r.l. dal progetto prima della scadenza del termine per la conclusione del medesimo, essendo il procedimento per l’esclusione avviato con la diffida del 24 febbraio 2020, ma risultando dalla documentazione in atti che già dal 1 novembre 2019 EL S.r.l. era inattiva, avendo ceduto l’azienda in affitto ad un terzo cessionario.
Il successivo fallimento della società, dichiarato in data 2 novembre 2020, con sentenza n. 46/2020 del Tribunale di Forlì, ha fatto emergere l’inattendibilità delle scritture contabili di EL S.r.l. già a partire dall’anno 2016, ivi compresi i prospetti utilizzati per l’adesione al Consorzio ed al progetto finanziato dall’UE. In relazione a tali circostanze gli odierni convenuti ON e BA hanno “patteggiato” la pena per i reati di bancarotta semplice e fraudolenta.
Di conseguenza, la condotta antigiuridica degli odierni convenuti risulta dolosa sotto il profilo soggettivo.
5. Al descritto comportamento doloso è, dunque, riconducibile, sul piano eziologico, un danno erariale certo, concreto ed attuale cagionato dallo sviamento del finanziamento erogato dalla finalità pubblica assegnata.
Ciò in quanto la mancata realizzazione degli impegni assunti nell’ambito del progetto finanziato implica il mancato raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito con la concessione del finanziamento medesimo, sicché la spesa sostenuta si rivela priva di utilità e quindi dannosa per l’Ente erogatore, specie sotto il profilo dello sviamento di risorse dal finanziamento di altre attività imprenditoriali (Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 106/2025, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 28/2014; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 49/2017 e n. 1/2025).
6. Venendo alla quantificazione del danno erariale da risarcire, il Collegio lo reputa limitato all’importo effettivamente quantificato dall’Agenzia europea erogatrice in sede della domanda di ammissione al passivo fallimentare della società.
Infatti, dalla documentazione in atti risulta che EISMEA stessa abbia riconosciuto l’utilità ai fini della realizzazione del progetto dell’importo di € 84.932,43 (di cui € 84.932,42 effettivamente erogati a rimborso dei costi ammissibili).
Pertanto, il danno erariale alle finanze dell’UE deve essere quantificato sostanzialmente nella somma delle due rate erogate a titolo di pre-ammortamento:
- il primo pagamento per l’importo di € 231.624,00 ricevuto da EL S.r.l. in data 3 agosto 2017;
- il secondo pagamento per l’importo di € 154.416,00 ricevuto da EL S.r.l. in data 18 maggio 2018.
Sul punto si rileva, altresì, che la somma dei due importi risulta pari ad € 386.040,00, mentre l’insinuazione al passivo fallimentare da parte di EISMEA risulta effettuata per l’importo di € 386.039,99. La differenza appare dovuta al riconoscimento delle spese ammesse per l’importo di € 84.932,43, mentre la terza rata di pagamento è stata effettuata per l’importo di € 84.932,42.
A tale riguardo, il Collegio ritiene di dover ritenere corretta la quantificazione effettuata dalla stessa EISMEA, quindi con la quantificazione del danno erariale nell’importo di € 386.039,99.
7. Infine, il Collegio rileva che i convenuti non abbiano formulato, nel termine decadenziale ex art. 90, comma 3, c.g.c., alcuna eccezione sul tema della prescrizione, risultando pertanto superfluo approfondire quanto prospettato dalla Procura erariale sul punto nell’atto di citazione.
8. In relazione a tutto quanto sopra, la domanda azionata dalla Procura Regionale merita un parziale accoglimento, limitatamente all’importo di euro 386.039,99.
Tale importo deve essere aumentato della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data della percezione di ciascuna delle due tranche di pre-ammortamento (dal 3 agosto 2017 sull’importo di € 231.624,00 e dal 18 maggio 2018 sull’importo di € 154.416,00) al deposito della presente sentenza; sulla somma così rivalutata saranno corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE PARZIALMENTE
la domanda attorea come da motivazione,
previa la DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
dei convenuti BLOOMFIELD S.r.l. in liquidazione giudiziale, il Sig. EX ON ed il Sig. ED TR,
e, per l’effetto,
AN
BLOOMFIELD S.r.l. in liquidazione giudiziale, il Sig. EX ON ed il Sig. ED TR, in solido tra loro, a favore dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e le PMI (EISMEA), per l’importo di euro 356.039,99, oltre alla rivalutazione monetaria dalle date dei singoli pagamenti (come meglio specificato nella motivazione) fino al deposito della presente sentenza ed interessi legali dal deposito della sentenza fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato nella misura pari a euro 78,80 (euro settantotto/80).
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio dell’8 ottobre 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Khelena NIKIFARAVA SS ER
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 09 gennaio 2026 p. Il Direttore di Segreteria Dott.ssa Lucia Caldarelli
(f.to digitalmente)