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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 383/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025, vertente
TRA
(P.IVA ), i.p.l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Catanzaro Lido, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pizzari che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 giusta procura speciale conferita per atto notarile e allegata al fascicolo monitorio di primo grado, dall' Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo sito in Livorno alla Via CP_3 Controparte_4 dell'Artigianato n. 39/B;
APPELLATA
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria richiesta, argomentazione e deduzione, con salvezza di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, IN RIFORMA TOTALE DELLA SENTENZA N. 101/20 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANZARO A CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE N 6433/2017, - accertare e dichiarare l'infondatezza del credito azionato, per non essere stato provato nel suo esatto ammontare, e che pertanto nulla è dovuto dall'appellante odierna alla società ; - accertare CP_1 CP_1 e dichiarare che, in ogni caso, il credito azionato, risalente al primo quadrimestre del 2007, è oramai estinto per intervenuta prescrizione e che pertanto nulla è dovuto dall'appellante odierna alla società ; per l'effetto - revocare il decreto ingiuntivo opposto, o Controparte_1 comunque dichiaralo inefficace;
- con condanna al pagamento delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi, per entrambi le fasi”
Per l'appellata: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adito così giudicare: In via pregiudiziale: Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da (P. IVA Parte_1
), in persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_1
(Cod. Fisc. , per tutti i motivi ex ante rappresentati. Nel Parte_2 C.F._1 merito, in via principale: rigettare l'appello proposto da (P. IVA Parte_1
), in persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_1
(Cod. Fisc. , in quanto infondato in fatto e in diritto, Parte_2 C.F._1 confermando integralmente la sentenza di primo grado n. 101/2020 (R.G. 6433/2017) emessa dal Tribunale di Catanzaro. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario in entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado 1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo richiedeva ed otteneva la Controparte_1 condanna della al pagamento dell'importo di euro 23.538,42, relativo Parte_1 alle fatture nr. 2003993319 del 10.01.2012 e nr. 230200052658 del 18.04.2013, quale saldo relativo al periodo gennaio-aprile 2007, dovuto a titolo di conguaglio in ragione di un contratto di fornitura di energia elettrica erogata in Settingiano (CZ) alla
[...]
Parte_3
[...
. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1361/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro, al fine di ottenerne la revoca ritenendo non dovuto il credito di euro 23.538,42, oltre interessi ed accessori, in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e contestando nel merito, l'insussistenza dei vizi eccepiti. Il Tribunale di Catanzaro, dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito dell'istruttoria (esclusivamente documentale), con la sentenza n. 101/2020, pubblicata il 16/01/2020, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto ritenendo infondata la eccezione di prescrizione del credito al pari delle censure relative alla mancata conoscenza dei titoli sottesi allo stesso ed alla
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
sproporzione tra i consumi conguagliati ed il periodo di riferimento della fornitura di energia elettrica.
§ 2. L'appello Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 21/02/2020, la Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza in parola affidato a due motivi di gravame
[...]
(di cui si dirà dettagliatamente infra) contestando: 1) la prescrizione del credito azionato;
2) la sussistenza del credito stesso. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/05/2020, si è costituita in giudizio la eccependo l'improcedibilità/inammissibilità Controparte_1 dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese, diritti ed onorari. Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile e acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 12.12.2023, rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 28.01.2025. Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla seconda sezione civile e veniva fissata l'udienza del 22.10.2025. All'udienza del 22.10.2025, sulle note di trattazione scritte depositate dall'appellante, la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale;
l'appellante ha depositato anche la memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte 3.1 Preliminarmente va rigettata, poiché infondata, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata. Invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto. 3.2. Va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essendo assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021). 3.3. Con un primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non prescritto l'azionato credito in ragione dell'emissione della fattura di pagamento del 25/12/2012, quale momento di decorrenza dell'eccepita prescrizione. Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure, ha articolato un apparato motivazionale in parte contraddittorio ed in parte apparente laddove, dapprima, specifica che il fornitore
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avrebbe potuto e dovuto pretendere le somme nei cinque anni prima dell'emissione della fattura, mentre poi considera non prescritto il credito indicato nella fattura del 25/01/2012. L'appellante censura, ancora, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, riconosce la sussistenza di validi atti interruttivi dell'invocata prescrizione. 3.3.1. Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti, si osserva quanto segue. Ferma la legittimità della fatturazione sulla base di consumi stimati, ritiene la Corte che, ai fini della prescrizione, occorra fare riferimento all'epoca dei consumi poi oggetto di futuro conguaglio, essendo irrilevante il momento, a volte successivo anche di anni -come nel caso di specie-, in cui si effettua il conguaglio e si richiede il pagamento delle relative somme all'utente, ciò in linea con la funzione della prescrizione, che è quella di garantire la certezza dei rapporti giuridici facendo presumere che, decorso un certo periodo di tempo da quando poteva essere fatto valere, il credito sia estinto. Il regime della prescrizione non può subire modifiche per effetto del comportamento del creditore che ometta di richiedere alle singole scadenze (o comunque nel quinquennio dalla scadenza) l'intero importo dovutogli, rilevando la condotta del distributore (che non ha proceduto alla lettura nei termini previsti) ai soli fini del rapporto interno tra i predetti, fatta eccezione per l'ipotesi (qui mai neppure dedotta) in cui il distributore comunichi di non aver potuto procedere alla lettura per l'impossibilità di accedere al misuratore per causa imputabile all'utente. Concludendo, la prescrizione decorre dal momento in cui il fornitore avrebbe dovuto emettere il conguaglio a seguito della lettura periodica obbligatoria del contatore da parte del distributore, in quanto, per costante giurisprudenza, la decorrenza della prescrizione risulta impedita solo da cause giuridiche che impediscano l'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto. Ciò chiarito, nel caso di specie, la fattura di conguaglio è stata emessa il 25.01.2012 e quindi ha (astrattamente) valore interruttivo della prescrizione con riguardo ai consumi relativi al periodo gennaio-aprile 2007, risultando emessa entro il termine quinquennale di prescrizione. Del resto, è la stessa tesi sostenuta dall'appellante che avvalora tale conclusione. Ed invero, volendo aderire pedissequamente all'assunto difensivo secondo cui il credito matura dal mese successivo a quello di emissione della bolletta (quindi marzo e maggio 2007), è evidente che al momento dell'inoltro della bolletta del gennaio 2012 il relativo credito non fosse prescritto, Non può, quindi, sotto questo profilo accogliersi la censura difensiva. 3.3.2. Ciò detto, tuttavia, non vi è prova in atti che la fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto sia stata comunicata alla società Parte_1
Dagli atti allegati al fascicolo processuale -segnatamente dagli atti prodotti in primo grado dalla società opposta- si ricava quanto segue:
-- le fatture nr. 2003993319 del 10.01.2012 e nr. 230200052658 del 18.04.2013 risultano indirizzate (e quindi spedite) alla “Piazza Anita Garibaldi 15, 88100 Parte_1
Catanzaro” per una fornitura erogata in “C.da Campo snc, 88040 Settingiano”;
4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
-- la diffida del 22.06.2016 risulta indirizzata a “Spett.le Dan Cables Spa, Via Nazario Sauro Catanzaro 88100 – CZ”;
-- la cartolina della raccomandata A/R -verosimilmente relativa alla diffida del 22.06.2016 (dato, tuttavia, non certo essendo spedita il giorno precedente rispetto alla datazione della diffida)- risulta spedita a “Piazza Anita Garibaldi 15, 88100 Catanzaro”;
-- dal documento n. 4 del fascicolo di parte in primo grado dell' (rubricato CP_1
“bollettini pagamenti”) emerge che i precedenti pagamenti relativi alla fornitura risultano effettuati dalla “via Nazario Sauro”. Parte_1
Ebbene, vero è, come dedotto dall'appellata, che le fatture relative ai consumi di energia non vengono generalmente spediti dalla società erogatrice con lettera raccomandata A/R ma, tuttavia, a fronte di tali dati, tutt'altro che univoci, considerato che risultano più e diversi indirizzi della società beneficiaria della fornitura di energia e, soprattutto, che non risulta nemmeno versato in atti il contratto di fornitura di energia elettrica (per cui non è possibile accertare se fosse contrattualmente previsto, e quale fosse, l'indirizzo di spedizione delle fatture), non può ritenersi raggiunta la prova che le fatture nr. 2003993319 del 10.01.2012 e nr. 230200052658 del 18.04.2013 siano state effettivamente comunicate e conosciute dalla società opponente. Ed invero, neutralizzando l'argomento speso dalla società opposta a riprova dell'assunto che le fatture siano state conosciute dalla non può non rilevarsi che Parte_1 mentre le due fatture in esame risultano essere spedite a “Piazza Anita Garibaldi”, dal documento 4 del fascicolo di parte in primo grado dell' (rubricato “bollettini CP_1 pagamenti”) emerge che i precedenti pagamenti risultano effettuati dalla Parte_1
“via Nazario Sauro”, quindi da un indirizzo diverso da quello di inoltro delle fatture
[...] stesse. Ed allora, l'unico atto di cui sembra esservi la prova che sia venuta a conoscenza la società appellante (originaria opponente) è la diffida del 22.06.2016 (fermo restando il dubbio espresso circa la certa riconducibilità alla stessa delle ricevute della raccomandata A/R, all. 6 e 7 del fascicolo di parte in primo grado dell' ): tuttavia la stessa risulta essere CP_1 stata inoltrata quando il credito era ormai certamente prescritto. Né, tantomeno, può valere per giungere ad una diversa soluzione il fatto che la diffida citata del 22.06.2016 sia stata ricevuta a “piazza Anita Garibaldi 15” ossia allo stesso indirizzo riportato nelle fatture di cui si discute. In merito, non può non rilevarsi, infatti - prescindendo dal fatto che tra le fatture e la diffida intercorre un lasso temporale di quasi quattro anni- che, come detto, manca in atti copia del contratto di fornitura (per cui, come detto, si disconosce se fosse contrattualmente previsto, e quale fosse, l'indirizzo di spedizione delle fatture) e, pertanto, a fronte dei dubbi espressi, desumere da tale circostanza la prova dell'avvenuta comunicazione e conoscenza delle fatture è, francamente, assertivo e ipotetico. In definitiva, in assenza di prova della tempestiva comunicazione delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, il credito azionato deve ritenersi prescritto. Consegue l'accoglimento dell'appello e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
3.4. Il secondo motivo di gravame deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo motivo di censura.
§ 4. Le spese processuali 4.1 L'accoglimento dell'appello impone alla Corte di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della riforma della decisione impugnata, in quanto il relativo onere deve essere distribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. civ.,29 ottobre 2019, n. 27606). Le spese di lite seguono, dunque, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (valore compreso tra €5.200,01 e €26.000,00), avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese ad eccezione della fase istruttoria/trattazione del giudizio di appello per la quale si ritiene di dover applicare i valori minimi non essendosi proceduto ad attività di assunzione di prove.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla , nei confronti della Parte_1 [...] con atto di citazione notificato in data 21/02/2020, avverso la sentenza CP_1
n. 101/2020 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 16/01/2020, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna pagamento in favore della , Controparte_5 Parte_1 delle spese di lite che liquida, per il primo grado di giudizio, in € 5.077,00 quale onorario ed in € 147,74 quali spese documentate oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge e per il grado di appello, in € 4.888,00 quale onorario ed in € 384,54 quali spese documentate oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
6
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 383/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025, vertente
TRA
(P.IVA ), i.p.l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Catanzaro Lido, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pizzari che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 giusta procura speciale conferita per atto notarile e allegata al fascicolo monitorio di primo grado, dall' Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo sito in Livorno alla Via CP_3 Controparte_4 dell'Artigianato n. 39/B;
APPELLATA
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria richiesta, argomentazione e deduzione, con salvezza di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, IN RIFORMA TOTALE DELLA SENTENZA N. 101/20 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANZARO A CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE N 6433/2017, - accertare e dichiarare l'infondatezza del credito azionato, per non essere stato provato nel suo esatto ammontare, e che pertanto nulla è dovuto dall'appellante odierna alla società ; - accertare CP_1 CP_1 e dichiarare che, in ogni caso, il credito azionato, risalente al primo quadrimestre del 2007, è oramai estinto per intervenuta prescrizione e che pertanto nulla è dovuto dall'appellante odierna alla società ; per l'effetto - revocare il decreto ingiuntivo opposto, o Controparte_1 comunque dichiaralo inefficace;
- con condanna al pagamento delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi, per entrambi le fasi”
Per l'appellata: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adito così giudicare: In via pregiudiziale: Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da (P. IVA Parte_1
), in persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_1
(Cod. Fisc. , per tutti i motivi ex ante rappresentati. Nel Parte_2 C.F._1 merito, in via principale: rigettare l'appello proposto da (P. IVA Parte_1
), in persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_1
(Cod. Fisc. , in quanto infondato in fatto e in diritto, Parte_2 C.F._1 confermando integralmente la sentenza di primo grado n. 101/2020 (R.G. 6433/2017) emessa dal Tribunale di Catanzaro. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario in entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado 1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo richiedeva ed otteneva la Controparte_1 condanna della al pagamento dell'importo di euro 23.538,42, relativo Parte_1 alle fatture nr. 2003993319 del 10.01.2012 e nr. 230200052658 del 18.04.2013, quale saldo relativo al periodo gennaio-aprile 2007, dovuto a titolo di conguaglio in ragione di un contratto di fornitura di energia elettrica erogata in Settingiano (CZ) alla
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Parte_3
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. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1361/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro, al fine di ottenerne la revoca ritenendo non dovuto il credito di euro 23.538,42, oltre interessi ed accessori, in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e contestando nel merito, l'insussistenza dei vizi eccepiti. Il Tribunale di Catanzaro, dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito dell'istruttoria (esclusivamente documentale), con la sentenza n. 101/2020, pubblicata il 16/01/2020, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto ritenendo infondata la eccezione di prescrizione del credito al pari delle censure relative alla mancata conoscenza dei titoli sottesi allo stesso ed alla
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sproporzione tra i consumi conguagliati ed il periodo di riferimento della fornitura di energia elettrica.
§ 2. L'appello Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 21/02/2020, la Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza in parola affidato a due motivi di gravame
[...]
(di cui si dirà dettagliatamente infra) contestando: 1) la prescrizione del credito azionato;
2) la sussistenza del credito stesso. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/05/2020, si è costituita in giudizio la eccependo l'improcedibilità/inammissibilità Controparte_1 dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese, diritti ed onorari. Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile e acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 12.12.2023, rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 28.01.2025. Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla seconda sezione civile e veniva fissata l'udienza del 22.10.2025. All'udienza del 22.10.2025, sulle note di trattazione scritte depositate dall'appellante, la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale;
l'appellante ha depositato anche la memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte 3.1 Preliminarmente va rigettata, poiché infondata, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata. Invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto. 3.2. Va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essendo assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021). 3.3. Con un primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non prescritto l'azionato credito in ragione dell'emissione della fattura di pagamento del 25/12/2012, quale momento di decorrenza dell'eccepita prescrizione. Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure, ha articolato un apparato motivazionale in parte contraddittorio ed in parte apparente laddove, dapprima, specifica che il fornitore
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
avrebbe potuto e dovuto pretendere le somme nei cinque anni prima dell'emissione della fattura, mentre poi considera non prescritto il credito indicato nella fattura del 25/01/2012. L'appellante censura, ancora, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, riconosce la sussistenza di validi atti interruttivi dell'invocata prescrizione. 3.3.1. Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti, si osserva quanto segue. Ferma la legittimità della fatturazione sulla base di consumi stimati, ritiene la Corte che, ai fini della prescrizione, occorra fare riferimento all'epoca dei consumi poi oggetto di futuro conguaglio, essendo irrilevante il momento, a volte successivo anche di anni -come nel caso di specie-, in cui si effettua il conguaglio e si richiede il pagamento delle relative somme all'utente, ciò in linea con la funzione della prescrizione, che è quella di garantire la certezza dei rapporti giuridici facendo presumere che, decorso un certo periodo di tempo da quando poteva essere fatto valere, il credito sia estinto. Il regime della prescrizione non può subire modifiche per effetto del comportamento del creditore che ometta di richiedere alle singole scadenze (o comunque nel quinquennio dalla scadenza) l'intero importo dovutogli, rilevando la condotta del distributore (che non ha proceduto alla lettura nei termini previsti) ai soli fini del rapporto interno tra i predetti, fatta eccezione per l'ipotesi (qui mai neppure dedotta) in cui il distributore comunichi di non aver potuto procedere alla lettura per l'impossibilità di accedere al misuratore per causa imputabile all'utente. Concludendo, la prescrizione decorre dal momento in cui il fornitore avrebbe dovuto emettere il conguaglio a seguito della lettura periodica obbligatoria del contatore da parte del distributore, in quanto, per costante giurisprudenza, la decorrenza della prescrizione risulta impedita solo da cause giuridiche che impediscano l'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto. Ciò chiarito, nel caso di specie, la fattura di conguaglio è stata emessa il 25.01.2012 e quindi ha (astrattamente) valore interruttivo della prescrizione con riguardo ai consumi relativi al periodo gennaio-aprile 2007, risultando emessa entro il termine quinquennale di prescrizione. Del resto, è la stessa tesi sostenuta dall'appellante che avvalora tale conclusione. Ed invero, volendo aderire pedissequamente all'assunto difensivo secondo cui il credito matura dal mese successivo a quello di emissione della bolletta (quindi marzo e maggio 2007), è evidente che al momento dell'inoltro della bolletta del gennaio 2012 il relativo credito non fosse prescritto, Non può, quindi, sotto questo profilo accogliersi la censura difensiva. 3.3.2. Ciò detto, tuttavia, non vi è prova in atti che la fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto sia stata comunicata alla società Parte_1
Dagli atti allegati al fascicolo processuale -segnatamente dagli atti prodotti in primo grado dalla società opposta- si ricava quanto segue:
-- le fatture nr. 2003993319 del 10.01.2012 e nr. 230200052658 del 18.04.2013 risultano indirizzate (e quindi spedite) alla “Piazza Anita Garibaldi 15, 88100 Parte_1
Catanzaro” per una fornitura erogata in “C.da Campo snc, 88040 Settingiano”;
4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
-- la diffida del 22.06.2016 risulta indirizzata a “Spett.le Dan Cables Spa, Via Nazario Sauro Catanzaro 88100 – CZ”;
-- la cartolina della raccomandata A/R -verosimilmente relativa alla diffida del 22.06.2016 (dato, tuttavia, non certo essendo spedita il giorno precedente rispetto alla datazione della diffida)- risulta spedita a “Piazza Anita Garibaldi 15, 88100 Catanzaro”;
-- dal documento n. 4 del fascicolo di parte in primo grado dell' (rubricato CP_1
“bollettini pagamenti”) emerge che i precedenti pagamenti relativi alla fornitura risultano effettuati dalla “via Nazario Sauro”. Parte_1
Ebbene, vero è, come dedotto dall'appellata, che le fatture relative ai consumi di energia non vengono generalmente spediti dalla società erogatrice con lettera raccomandata A/R ma, tuttavia, a fronte di tali dati, tutt'altro che univoci, considerato che risultano più e diversi indirizzi della società beneficiaria della fornitura di energia e, soprattutto, che non risulta nemmeno versato in atti il contratto di fornitura di energia elettrica (per cui non è possibile accertare se fosse contrattualmente previsto, e quale fosse, l'indirizzo di spedizione delle fatture), non può ritenersi raggiunta la prova che le fatture nr. 2003993319 del 10.01.2012 e nr. 230200052658 del 18.04.2013 siano state effettivamente comunicate e conosciute dalla società opponente. Ed invero, neutralizzando l'argomento speso dalla società opposta a riprova dell'assunto che le fatture siano state conosciute dalla non può non rilevarsi che Parte_1 mentre le due fatture in esame risultano essere spedite a “Piazza Anita Garibaldi”, dal documento 4 del fascicolo di parte in primo grado dell' (rubricato “bollettini CP_1 pagamenti”) emerge che i precedenti pagamenti risultano effettuati dalla Parte_1
“via Nazario Sauro”, quindi da un indirizzo diverso da quello di inoltro delle fatture
[...] stesse. Ed allora, l'unico atto di cui sembra esservi la prova che sia venuta a conoscenza la società appellante (originaria opponente) è la diffida del 22.06.2016 (fermo restando il dubbio espresso circa la certa riconducibilità alla stessa delle ricevute della raccomandata A/R, all. 6 e 7 del fascicolo di parte in primo grado dell' ): tuttavia la stessa risulta essere CP_1 stata inoltrata quando il credito era ormai certamente prescritto. Né, tantomeno, può valere per giungere ad una diversa soluzione il fatto che la diffida citata del 22.06.2016 sia stata ricevuta a “piazza Anita Garibaldi 15” ossia allo stesso indirizzo riportato nelle fatture di cui si discute. In merito, non può non rilevarsi, infatti - prescindendo dal fatto che tra le fatture e la diffida intercorre un lasso temporale di quasi quattro anni- che, come detto, manca in atti copia del contratto di fornitura (per cui, come detto, si disconosce se fosse contrattualmente previsto, e quale fosse, l'indirizzo di spedizione delle fatture) e, pertanto, a fronte dei dubbi espressi, desumere da tale circostanza la prova dell'avvenuta comunicazione e conoscenza delle fatture è, francamente, assertivo e ipotetico. In definitiva, in assenza di prova della tempestiva comunicazione delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, il credito azionato deve ritenersi prescritto. Consegue l'accoglimento dell'appello e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
3.4. Il secondo motivo di gravame deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo motivo di censura.
§ 4. Le spese processuali 4.1 L'accoglimento dell'appello impone alla Corte di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della riforma della decisione impugnata, in quanto il relativo onere deve essere distribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. civ.,29 ottobre 2019, n. 27606). Le spese di lite seguono, dunque, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (valore compreso tra €5.200,01 e €26.000,00), avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese ad eccezione della fase istruttoria/trattazione del giudizio di appello per la quale si ritiene di dover applicare i valori minimi non essendosi proceduto ad attività di assunzione di prove.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla , nei confronti della Parte_1 [...] con atto di citazione notificato in data 21/02/2020, avverso la sentenza CP_1
n. 101/2020 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 16/01/2020, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna pagamento in favore della , Controparte_5 Parte_1 delle spese di lite che liquida, per il primo grado di giudizio, in € 5.077,00 quale onorario ed in € 147,74 quali spese documentate oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge e per il grado di appello, in € 4.888,00 quale onorario ed in € 384,54 quali spese documentate oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
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