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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 4.2.2025 dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11592/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
69, c.f. , rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Cristina Capodicasa C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania Corso Italia n. 85; Ricorrente
CONTRO
, con sede in Catania, via Controparte_1
Perrotta n. 12, c.f. in persona del Sovrintendente e legale rappresentante p.t., P.IVA_1
organicamente patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, nei cui uffici, siti in
Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, è domiciliato ex lege; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) che dal 28.11.1997 al 10.3.2022 ha prestato CP_ attività lavorativa alle dipendenze dell' convenuto in forza di una serie di contratti a termine, con rapporto di lavoro di natura subordinata e a tempo pieno, in qualità di Addetto alla Prevenzione
Incendi con inquadramento al livello 4° Area Tecnico - Amministrativa del CCNL delle Fondazioni
Lirico - Sinfoniche;
b) che, nonostante con sentenza n. 814/2020 emessa dall'Intestato Tribunale
(nel procedimento iscritto al n. 3247/2015 R.G.) sia stata dichiarata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine fino a quel momento intercorsi tra le parti, l'Ente datoriale ha persistito nella sua irragionevole condotta sino al mese di febbraio 2022, allorquando, con delibera n. 32 del 18 febbraio 2022, il Commissario Straordinario dell'Ente convenuto ne ha autorizzato l'immissione in ruolo insieme ad altri dipendenti precari in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del d.l. n.75/2017 e ss.mm.ii., così come individuati nel provvedimento del Sovrintendente n. 30 del
4.2.2022; c) che, pertanto, dopo l'illegittima reiterazione dei numerosi contratti a termine CP_ succedutisi negli anni, a far data dall'11.3.2022 è stato finalmente assunto alle dipendenze dell' convenuto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Addetto alla Prevenzione
Incendi con inquadramento al livello 4° Area Tecnico - Amministrativa del CCNL delle Fondazioni
Lirico - Sinfoniche, continuando a svolgere, di fatto, le medesime mansioni di addetto alla prevenzione incendi precedentemente espletate per l'amministrazione resistente;
d) che, non essendogli stata riconosciuta l'anzianità di servizio acquisita in virtù della successione dei suddetti contratti a termine, con missiva inviata tramite p.e.c. in data 13.6.2022 ha diffidato l'Ente a provvedere alla corretta ricostruzione della propria carriera e, quindi, al riconoscimento degli scatti di anzianità maturati sin dal primo dei contratti di lavoro stipulati a tempo determinato e, conseguentemente, di tutte le spettanze retributive all'uopo maturate e fino a quel momento non riconosciutegli;
e) che, in parziale ed insufficiente riscontro di tali richieste, in data 12.3.2023 l'Ente datore ha dichiarato di potere riconoscergli un numero di cinque scatti biennali di anzianità, ai sensi dell'art. 17 CCNL Fondazioni lirico sinfoniche, unitamente alla corresponsione del relativo trattamento economico, con decorrenza marzo 2022, cioè dalla data dell'avvenuta stabilizzazione, senza alcun riconoscimento retroattivo di quanto spettante, aggiungendo, altresì, che gli uffici di competenza avrebbero quantificando gli scatti stipendiali dovuti, riconoscendoli successivamente con delibera commissariale, ai fini del nuovo inquadramento economico del personale interessato;
f) che a marzo 2023 l'Ente gli ha riconosciuto a titolo di arretrati per l'anzianità di servizio maturata nell'intercorso rapporto di lavoro la somma di € 1.952,30, ritenuta dallo stesso insufficiente a risarcire il danno patito, nonché errata nell'ammontare sia a livello formale che sostanziale.
In diritto il ricorrente ha sottolineato, sostanzialmente, l'illegittimità, sotto ogni profilo e secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, dell'operato dell'Amministrazione resistente
– che, al momento di procedere alla ricostruzione della sua carriera, nell'attribuzione dell'anzianità di servizio determinata dalla somma di tutti i periodi lavorativi effettivamente prestati, ha omesso di contemplare integralmente quelli precedentemente espletati con rapporto di lavoro a tempo determinato, con il conseguente detrimento nel riconoscimento delle correlate differenze retributive e degli scatti di anzianità maturati -, reputandolo in palese contrasto con i principi fondamentali sanciti dal nostro ordinamento costituzionale e da quello europeo in materia di discriminazione in ambito lavorativo ed eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà di comportamento della Pubblica Amministrazione. Essendo le funzioni esercitate in veste di dipendente di ruolo rimaste praticamente identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato, ha ritenuto l'insussistenza di alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento integrale dell'anzianità maturata e del pagamento delle differenze retributive riferite ai periodi di servizio maturati con i contratti di lavoro a tempo determinato al momento dell'assunzione quale dipendente di ruolo;
e ciò anche in considerazione del fatto che l'Ente, a giustificazione del proprio diniego, non ha mai indicato alcun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valesse a distinguere l'attività lavorativa prestata nel periodo di assunzione a tempo determinato rispetto a quella poi svolta successivamente all'assunzione a tempo indeterminato.
Sulla base di tali premesse parte ricorrente ha, quindi, chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“A. nel merito, ritenuta la nullità della apposizione di termine sui singoli contratti a tempo determinato per totale inesistenza dei presupposti stabiliti dalla legge, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito e, dunque, alla ricostruzione della propria carriera dalla prima assunzione a tempo determinato e il diritto a vedersi riconoscere
l'anzianità di servizio maturata, i relativi aumenti stipendiali, gli scatti di anzianità, le relative differenze retributive e quant'altro spettante a norma del CCNL e di contrattazione integrativa aziendale per l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato e indeterminato presso l'
[...]
di Catania, come se il ricorrente fosse stato Controparte_1
assunto a tempo indeterminato dal 28.11.1997 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia;
CP_ condannare, pertanto, l' resistente a riconoscere al ricorrente l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato stipulati precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato, e per l'effetto a ricostruire l'intera carriera lavorativa del ricorrente tenendo conto di tutti i periodi di lavoro effettivamente svolti presso l'Ente; B. conseguentemente, condannare l'
[...]
, in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive dovute, in favore del GN , quantificate nella somma di € 40.797,94 Parte_1
(quarantamilasettecentonovantasette/94), di cui € 39.642,73, a titolo di differenze retributive per
l'anzianità di servizio maturata - pari alla differenza dovuta tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire dal 28.11.1997 ove il contratto fosse già stipulato a tempo indeterminato rispetto a quanto fino ad oggi effettivamente percepito - e relativi scatti di anzianità, e la somma di € 3.107,51 a titolo di differenze di TFR, detratta la somma di € 1.952,30 riconosciuta dall'Ente a titolo di arretrati o di quella, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di nominanda CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione al soddisfo. C. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
L'Ente datore di lavoro si è costituito tempestivamente il 30.3.2024, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, il resistente ha contrapposto la genericità e la mancanza di prova della domanda avversaria e, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle rivendicate differenze retributive a partire dalla data di deposito del ricorso, sostenendo la mancanza di richieste pregresse delle medesime o di altri atti interruttivi del decorso della prescrizione.
Ha concluso, quindi, chiedendo di “Rigettare integralmente il ricorso avversario;
In subordine, nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, quantificare le differenze retributive dovute in misura minore di quanto indicato da parte avversaria e negare comunque qualsiasi risarcimento del danno, non allegato o provato esattamente, comunque nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso;
Condannare alle spese del presente grado, che, in conformità ai parametri del D.M. 55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei valori medi”.
La causa è stata istruita documentalmente e, sostituita l'udienza del 4.2.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, viene definita come segue.
L'odierno thema decidendum investe l'accertamento del diritto del ricorrente, anche “ritenuta la nullità della apposizione di termine sui singoli contratti a tempo determinato per totale inesistenza dei presupposti stabiliti dalla legge”, al risarcimento del danno patrimoniale subito e, dunque, alla ricostruzione integrale della propria carriera, con il riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i CP_ servizi preruolo prestati dal 28.11.1997 al 10.3.2022 alle dipendenze dell convenuto in forza di una serie di contratti a termine stipulati in successione tra gli stessi, della progressione stipendiale conseguentemente maturata e del diritto al pagamento delle relative differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella fascia stipendiale derivante dall'intera e immediata valutazione del predetto servizio preruolo.
Con l'ordinanza n. 32904 del 27.11.2023 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di abusivo ricorso ai contratti di lavoro a termine cui sia succeduta l'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto al risarcimento del “danno comunitario”, che prescinde dalla prova di un effettivo pregiudizio economico, salvo che sia stato successivamente “stabilizzato”, ovverosia sia stato assunto a tempo indeterminato dalla medesima pubblica amministrazione e in rapporto causale diretto con il precedente abuso dei contratti a termine, non essendo a tal fine sufficiente che
l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dall'abuso”.
L'immissione in ruolo del ricorrente, pacificamente avvenuta l'11.3.2022, rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente richiesta ed è, quindi, idonea a cancellare tutte le conseguenze dell'abuso perpetrato dall'amministrazione.
Nessun risarcimento, dunque, può ritenersi dovuto a tale titolo al pubblico dipendente in questione, essendo l'illegittima precarizzazione denunciata sfociata nella conseguita stabilizzazione.
Venendo, quindi, alla domanda del ricorrente volta al riconoscimento integrale del servizio prestato a tempo determinato alle dipendenze dell'Ente e alla progressione stipendiale conseguentemente maturata, è incontestato ed emerge dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha svolto attività lavorativa per l'Ente resistente, in qualità di Addetto alla Prevenzione Incendi con inquadramento al livello 4° Area Tecnico - Amministrativa del CCNL delle Fondazioni Lirico -
Sinfoniche, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione per gli anni specificamente indicati in ricorso (cfr. doc. 1 “Certificato di servizio storico” allegato al ricorso)
e che ha sempre percepito lo stipendio iniziale previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, senza ottenere nel frattempo il riconoscimento dei vari passaggi stipendiali automatici normativamente previsti per i dipendenti di ruolo.
L'oggetto della presente causa, dunque, si incentra essenzialmente sulla annosa questione relativa alla compatibilità o meno con il diritto dell'Unione europea della normativa italiana che regola la rilevanza del servizio preruolo prestato dal dipendente pubblico e, comunque, dell'operato dell'amministrazione pubblica al riguardo.
Ciò posto, si ribadiscono le argomentazioni già espresse in fattispecie per certi versi simili dall'Ufficio
(cfr., ex plurimis, Trib. Catania, sez. lav. n. 2762/2023), che qui di seguito si riportano.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. La detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 ). Persona_1 CP_2
Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42).
Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). A tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi). La clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014, in causa C-152/14, ; “qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad Per_2
un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo
e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” (Corte di Giustizia 22.12.2010 nei procedimenti riuniti C444/09,
Gavierio e C-456/09, ). Persona_3
Al Giudice nazionale, dunque, spetta valutare in concreto se la norma comunitaria sia stata rispettata e se la corresponsione nel caso specifico al lavoratore a termine di un trattamento retributivo diverso rispetto a quello del lavoratore a tempo indeterminato sia sorretta da oggettive e specifiche esigenze nel senso sopra illustrato.
Nell'assenza di elementi che conducono a ritenere il contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego inducono a ritenere la posizione rivestita dalla parte ricorrente pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo di cui rivendica il trattamento e la progressione stipendiale.
Disapplicati, pertanto, ogni contrario provvedimento ed ogni difforme disposizione adottati dal resistente, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato e alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo e alle conseguenti differenze stipendiali, tenuto conto del servizio effettivamente prestato sulla base della documentazione in atti, oltre accessori nella misura di legge.
Del resto, come ampiamente argomentato e documentato con il ricorso introduttivo, le funzioni di
Addetto alla Prevenzione Incendi, con inquadramento al livello 4° Area Tecnico - Amministrativa del
CCNL, esercitate dal ricorrente in veste di dipendente di ruolo sono rimaste invariate e praticamente identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito dei numerosi contratti di lavoro a tempo determinato;
e tale identità di mansioni risulta comprovata dalla documentazione versata in atti
(cfr. doc. 9, 8 e 1 allegati al ricorso), oltre che dalla disciplina dettata dal CCNL di comparto (cfr. doc.
2 allegato al ricorso). Piu in particolare, nello stesso certificato storico di servizio (cfr. all. 1 del CP_ ricorso), l' resistente attesta in maniera chiara ed incontrovertibile che il ricorrente precedentemente all'assunzione in ruolo “ha avuto rapporti di lavoro presso questo Ente sempre quale Addetto alla Prevenzione Incendi con rapporti di lavoro di natura subordinata a tempo pieno”, elencando così i contratti di lavoro a tempo determinato (succedutisi dal 1997 al 2022).
Pertanto, si dimostra in palese contrasto alle disposizioni normative eurocomunitare vigenti e alla contrattazione collettiva del settore la dichiarazione, fatta dal resistente a marzo 2023, di poter riconoscere al ricorrente a titolo di arretrati n. 5 scatti biennali per l'anzianità di servizio, unitamente alla corresponsione del relativo trattamento economico, con decorrenza semplicemente dal marzo
2022, ossia dalla data dell'avvenuta stabilizzazione (cfr. doc. 6 allegato al riocorso), senza alcun effetto retroattivo. CP_ Tenendo conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dall' resistente e della natura retributiva delle somme richieste, le somme dovute vanno senza dubbio circoscritte al quinquennio antecedente alla ricezione da parte del resistente della “Diffida riconoscimento scatti di anzianità e ricostruzione carriera”, con pec del 13.6.2022 prodotta in atti, costituente valido atto interruttivo del decorso della prescrizione anteriore alla notifica del ricorso.
La notifica della diffida ha sortito, peraltro, l'effetto di restringere al quinquennio immediatamente precedente ad essa la possibilità di riconoscimento del diritto azionato dal ricorrente, non essendo più sostenibile la tesi dell'incompatibilità con il decorso della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto della reiterazione abusiva dei contratti a termine seguita da stabilizzazione.
Con sentenza n. 36197 del 28.12.2023, le Sezioni Unite hanno enucleato il seguente principio di diritto: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa
l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Le Sezioni Unite della Cassazione rilevano che, nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato, la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), sia nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato.
Ciò sul presupposto della stabilità del rapporto di lavoro pubblico - individuata in una disciplina che assicura normalmente la stabilità del rapporto e fornisce le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione - che differenzia lo stesso dall'impiego nel settore privato. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, è previsto un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi.
Alla luce di ciò, la Suprema Corte dichiara l'inconfigurabilità, in capo al pubblico dipendente, di una soggezione psicologia di perdere il posto di lavoro, tale da giustificare la decorrenza della prescrizione solo al termine del rapporto.
Va escluso, pertanto, dalla base del calcolo, il periodo lavorativo immediatamente precedente la data del 13.6.2017.
Peraltro, la prescrizione - anche ove ipoteticamente non fosse stata interrotta -, opererebbe solo ed esclusivamente sulle differenze retributive e non sulla maturazione del livello stipendiale, posto che l'anzianità del lavoratore, quale mero fatto giuridico, è insuscettibile di prescrizione autonoma (v.
Cass. n. 8228 del 23.5.2003, nonché Cass., 30.1.2020, n. 2232, Cass. n. 33226 del 10 novembre 2022,
Cass. n. 28271 del 28 settembre 2022, Cass. n. 310 del 5 gennaio 2024).
Quanto agli importi effettivamente dovuti in conseguenza del riconoscimento dell'anzianità maturata, posto che appare contrario al principio di economia processuale disporsi a cura dell'ufficio apposita consulenza tecnica, e “fermo restando che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma di denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa” (cfr. Cass. sez. lav., 18.2.2011, n. 4051; conf. Cass. sez. lav., 2.4.2002,
n. 4653), va pronunciata condanna al pagamento di quelle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dall'Amministrazione resistente alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti. CP_ Conseguentemente, l convenuto va condannato a corrispondere alla parte ricorrente le relative differenze retributive spettanti limitatamente al predetto periodo (decorrente a far data dal
13.6.2017), tenuto conto del servizio effettivamente prestato sulla base della documentazione in atti, oltre accessori nella misura di legge.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto nei termini sopra indicati e con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione.
In considerazione del parziale accoglimento delle domande formulate, le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno poste per metà a carico del resistente e per la restante metà compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell , nonché a Controparte_1
percepire i relativi incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato, gli scatti di anzianità e le differenze retributive conseguentemente maturati, oltre interessi legali sulla sorte capitale nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/94; condanna, per l'effetto, l'Amministrazione resistente alla rettifica della ricostruzione di carriera del ricorrente effettuata nel marzo 2023, considerando integralmente il periodo di servizio precedentemente prestato dal ricorrente a tempo determinato, nonché, alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti, al riconoscimento degli scatti stipendiali e al pagamento in favore del ricorrente della somma corrispondente alle differenze retributive maturate a decorrere dal 13 giugno 2017, tenuto conto del servizio effettivamente prestato sulla base della documentazione in atti, detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo, oltre accessori come per legge;
CP_ condanna l' resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di metà delle spese processuali, che, si liquidano, nell'intero, in € 3.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA;
compensa le spese di lite tra le parti per la restante metà del predetto importo.
Catania, 4.2.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi