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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 198/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 198/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Polimeno
- ricorrente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: stato civile – rettificazione del nome e del sesso.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da ricorso, “autorizzare ad effettuare gli interventi di Parte_1
mastectomia totale bilaterale con ricostruzione del petto maschile e di istero-annessiectomia e disporre la contestuale rettificazione la rettificazione degli atti di stato civile ORDINANDO all'ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stato trascritto l'atto di nascita (Ponsacco (PI) -
Atto N. 45 parte 1 serie A - anno 2000) la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome da anagrafico da ”. Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso depositato in data 23/1/2025, ha adito il Tribunale per ottenere Parte_1
l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico necessario alla riassegnazione del sesso da femminile a maschile, nonché la contestuale rettificazione degli atti dello stato civile, mediante modifica dell'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” e del nome anagrafico da Pt_1
Part a .
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- di essere nata con caratteristiche biologiche, anatomiche e genitali femminili, ma di non essersi mai riconosciuta, sin dall'infanzia, nel ruolo femminile socialmente e culturalmente associato al proprio sesso biologico, sviluppando progressivamente una condizione di disagio nei confronti dei propri caratteri sessuali primari e secondari, nonché una profonda incongruenza tra il sesso assegnato alla nascita e la propria identità di genere, intesa come dimensione psicologica ed emotiva;
- di aver intrapreso, a causa della sofferenza maturata nel periodo dell'adolescenza, un percorso di psicoterapia individuale, orientato inizialmente verso la neutralità di genere e successivamente verso una progressiva mascolinizzazione dell'aspetto esteriore, percorso che ha coinvolto la cerchia familiare più stretta e, successivamente, nel 2023, anche quella allargata, nonché l'istituzione universitaria presso cui è iscritta, tramite richiesta di attivazione della carriera alias;
- di essersi sottoposta, nel corso del 2024, ad un percorso di valutazione psicologica presso il
Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini, all'esito del quale è stata formulata diagnosi di
“disforia/incongruenza di genere”, avviando, nel settembre dello stesso anno, una terapia ormonale a carattere mascolinizzante finalizzata alla modificazione dei caratteri sessuali secondari e all'adeguamento del corpo alla percezione soggettiva del proprio genere;
- di aver raggiunto, al termine del suddetto percorso, una piena consapevolezza circa la propria identità di genere, da intendersi quale soggettività non-binary a connotazione maschile, evidenziando come, in assenza di un riconoscimento giuridico del genere neutro nell'ordinamento italiano, risulti maggiormente corrispondente – sebbene non in modo assoluto – l'identificazione con il sesso maschile;
- di avvertire la necessità impellente di porre fine alla condizione di sofferenza derivante dalla persistente incongruenza tra l'aspetto fisico, progressivamente modificato dalla terapia ormonale, e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi, incongruenza che ha generato difficoltà pratiche e disagi in molteplici ambiti della vita quotidiana, ove è richiesto l'uso di documenti non conformi all'apparenza esteriore.
2. La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'audizione personale della parte ricorrente all'udienza del 2/4/2025, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al
Collegio, con espressa rinuncia ai termini per il deposito di note conclusionali da parte della difesa.
2 3. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Considerate le due distinte domande avanzate da parte ricorrente, questo Tribunale ritiene di potersi pronunciare nel merito esclusivamente in ordine alla richiesta di rettificazione dei documenti anagrafici, essendo l'autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non più sottoposta al vaglio giudiziale, in ossequio a quanto affermato dalla recente pronuncia della
Corte Costituzionale, con pronuncia n. 143/2024.
Per tale ragione, le domande si esaminano separatamente.
4.1. La domanda volta alla rettificazione dei dati anagrafici è fondata e deve, pertanto, essere accolta, essendo emerse, all'esito dell'istruttoria espletata, le condizioni previste dalla L. n. 164/1982.
4.1.1. Parte ricorrente, sentita personalmente dal Giudice delegato, ha confermato la volontà di proseguire e completare il percorso di transizione intrapreso, finalizzato all'adeguamento dei propri caratteri sessuali al genere maschile, nel quale sente di riconoscersi, al fine di riallineare la propria identità fisica con quella psichica.
In particolare, ha riferito di aver percepito fin dall'infanzia un persistente senso di disagio rispetto alla propria identità sessuale apparente, manifestando il desiderio di identificarsi nel genere neutro prevalentemente maschile, e di aver acquisito piena consapevolezza di sé e della discrasia fra la propria identità fisica e psichica durante il periodo di isolamento legato all'emergenza sanitaria da
Covid-19, che le ha consentito un'intensa riflessione personale.
A seguito di tale consapevolezza, ha intrapreso un percorso psicologico grazie al quale ha potuto esplorare la sua identità di genere non-binary a connotazione maschile in diversi contesti relazionali e sociali, traendone beneficio e raggiungendo una condizione di maggiore benessere psicologico (“sin da piccino ho sempre avuto un malessere fin dalle elementari e in particolare durante la pubertà, un malessere che ho iniziato a comprendere quando avevo circa 18 anni;
quando ho trovato una parola che potesse descrivere il mio stato, ho iniziato a mettere tutto posto;
verso gli ultimi anni ho iniziato ad informarmi ad attivarmi per un istruzione, piano piano mi ci riconoscevo;
durante il Covid c'è stato poi un momento in cui ho potuto riflettere su di me che mi ha portato a cercare un supporto psicologico specialistico”, cfr. verbale di udienza del 2/4/2025).
Con il sostegno della propria famiglia e degli amici, ha progressivamente maturato la volontà, avvertita come definitiva e coerente con il percorso terapeutico ed endocrinologico intrapreso presso il Consultorio Transgenere, di adeguare i propri caratteri fisici a quelli del genere maschile (“adesso continuo ad andare da una psicologa, ho iniziato il percorso con l'idea di affrontare questo, poi anche i temi sono cambiati;
poi ho iniziato a indossare il binder, il che mi ha portato molto più sollievo a andare in giro;
ho iniziato a presentarmi a giro con il nome “ , ho cambiato Part
3 abbigliamento, prima andavo per inerzia, stavo a disagio;
a livello di medicine, ho iniziato a prendere “alias”, una pillola anticoncezionale che evita il ciclo, perché mi dava disforia molto forte, avevo pensieri suicidiari;
la mia vita è molto cambiata da quando ho fatto questa cura;
ho sempre avuto un disagio molto forte, ma tutto questo percorso psicologico, di autoconsapevolezza mi ha portato a capire quali erano le questioni che mi davano disagio;
ho urgenza di eleminare il seno, mi crea problemi”, cfr. verbale di udienza del 2/4/2025).
La serietà di tale scelta trova conferma nella relazione medica in atti a firma del Dott. nella CP_1
quale si dà atto di come sia radicato e profondo il desiderio della parte ricorrente di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli del genere maschile, in esito ad un sentimento che progressivamente si è strutturato in tal senso e che non appare frutto di alterazioni del volere o della sfera razionale o cognitiva dell'interessato (“Dai dati esposti nella presente relazione, si evince che il paziente
[...]
(all'anagrafe , AFAB (Assigned Female At Birth), presenta Disforia di Genere in Pt_3 Pt_1
Adolescenti e Adulti, codice 64.1 del DSM-5 (2013), ovvero condizione di transessualismo
(transgenderismo, gender variant/gender nonconforming) di tipo FtM (Female-to-Male)”, cfr. p. 14, doc. 1, fascicolo di parte ricorrente).
4.1.2. La richiamata relazione, unitamente alle dichiarazioni rese dalla parte in udienza, conferma dunque il carattere serio, univoco e non estemporaneo della volontà manifestata di portare a compimento il processo di transizione della propria identità di genere, con l'assunzione di tutti i connotati propri del genere maschile.
Il percorso di transizione, avviato nell'anno 2024, risulta in larga misura già realizzato, come emerge dalla relazione clinica allegata, da cui si evince che la parte ha intrapreso un trattamento ormonale a carattere mascolinizzante, i cui effetti hanno inciso positivamente sulla qualità della vita, riducendo il disagio correlato all'incongruenza di genere e favorendo un primo riallineamento tra identità psichica e aspetto fisico.
Di contro, non si ravvisano elementi che possano indurre a dubitare della capacità di autodeterminazione della persona interessata, né sono emerse, alterazioni delle capacità critiche o valutative che facciano ritenere non pienamente consapevole la decisione assunta. Deve, anzi, ribadirsi come non si sia in presenza di una “scelta” in senso stretto, quanto piuttosto di una presa di coscienza della propria autentica identità di genere.
Dagli atti risulta altresì che, in ragione del livello di virilizzazione già raggiunto, il processo di transizione ha assunto carattere di irreversibilità, senza che parte ricorrente abbia mai espresso dubbi o ripensamenti circa il percorso intrapreso;
al contrario, nella relazione in atti è evidenziato come eventuali ostacoli o ritardi nella prosecuzione dello stesso potrebbero verosimilmente costituire un fattore di scompenso dell'equilibrio psicofisico della persona.
4 Pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni e degli esiti positivi del percorso psicoterapeutico ed endocrinologico intrapreso, deve riconoscersi come l'esigenza manifestata da parte ricorrente sia espressione di un bisogno autentico, consapevole e consolidato di vivere in conformità con il genere maschile, che si configura come dominante dal punto di vista emotivo, psicologico e sociale;
ne consegue, integrate le condizioni previste dall'art. 1, L. n. 164/1982,
l'accoglimento della domanda di rettifica degli atti dello stato civile.
Deve peraltro considerarsi irrilevante, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, la circostanza che la parte ricorrente non abbia ancora effettuato alcun intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, come espressamente affermato dalla Corte
Costituzionale nelle sentenze n. 221/2015 e n. 180/2017. Tale interpretazione è stata recepita dalla giurisprudenza maggioritaria, alla quale questo Tribunale aderisce, secondo cui, in presenza di un accertato percorso di transizione di genere, l'intervento medico-chirurgico non costituisce presupposto imprescindibile per la rettifica anagrafica, non potendosi configurare come conditio sine qua non per l'accoglimento della domanda.
4.1.3. Preme infine rappresentare che il Tribunale è consapevole del fatto che l'accoglimento della domanda nei termini della rettificazione del genere da “maschile” a “femminile”, sebbene conforme alla domanda formulata, non rispecchi integralmente la complessità e l'articolazione dell'identità di genere di parte ricorrente, che si configura, secondo quanto dichiarato, come non binary a connotazione maschile.
Tuttavia, tale opzione rappresenta una scelta giuridicamente necessitata, in quanto unica attualmente consentita dal sistema normativo vigente, strutturato sulla dicotomia binaria maschio/femmina, e dunque non idoneo a contemplare ufficialmente generi differenti o ulteriori rispetto a tale schema.
In tal senso si è espressa la stessa Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare l'inammissibilità della questione sollevata in merito alla possibilità di rettificazione verso un genere non binario, ha riconosciuto che “La percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.)”, che “Nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32
Cost.”, ma che, ciononostante, “l'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria” (cfr. Corte Cost.
n. 143/2024).
5 4.2. La domanda avente ad oggetto l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali deve, invece, essere dichiarata inammissibile, attesa la non sottoponibilità di tale intervento al vaglio giurisdizionale, in forza della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n.
143/2024, con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4 D.lgs. n. 150/2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost, nella parte in cui prevede che
“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Nel dettaglio, la Corte ha affermato che il regime autorizzatorio prescritto dalla norma oggetto di censura, seppur in origine non manifestamente irragionevole, data l'entità e l'irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici, “è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza del quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138 e, successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
Tale pronuncia si inserisce nel contesto di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più sensibile ai valori di libertà e dignità della a persona umana, e si pone in linea di continuità con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha offerto un'interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 164/1982, andando progressivamente a superare la necessità di un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali quale presupposto imprescindibile per ottenere la rettificazione anagrafica, riconoscendo che detto intervento rappresenta solo un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte Cost. n. 221/2015), essendo necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata” (Corte Cost. n. 180/2017).
Considerato che la recente pronuncia della Corte Costituzionale ha ritenuto la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale irragionevole, escludendone la necessità nei casi in cui siano intervenute modificazioni dei caratteri sessuali sufficienti per la rettifica dei dati anagrafici e ritenute sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica per le ragioni di cui sopra, il Tribunale ritiene di non dover procedere nell'esame del merito della domanda di autorizzazione avanzata da parte ricorrente.
5. Nulla sulle spese, avuto riguardo della natura della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
6 - accoglie la domanda di rettifica anagrafica e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso Part da “femminile” a “maschile” e del nome anagrafico da a;
Pt_1
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione al mutamento del sesso mediante intervento chirurgico;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del 26/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 198/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Polimeno
- ricorrente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: stato civile – rettificazione del nome e del sesso.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da ricorso, “autorizzare ad effettuare gli interventi di Parte_1
mastectomia totale bilaterale con ricostruzione del petto maschile e di istero-annessiectomia e disporre la contestuale rettificazione la rettificazione degli atti di stato civile ORDINANDO all'ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stato trascritto l'atto di nascita (Ponsacco (PI) -
Atto N. 45 parte 1 serie A - anno 2000) la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome da anagrafico da ”. Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso depositato in data 23/1/2025, ha adito il Tribunale per ottenere Parte_1
l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico necessario alla riassegnazione del sesso da femminile a maschile, nonché la contestuale rettificazione degli atti dello stato civile, mediante modifica dell'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” e del nome anagrafico da Pt_1
Part a .
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- di essere nata con caratteristiche biologiche, anatomiche e genitali femminili, ma di non essersi mai riconosciuta, sin dall'infanzia, nel ruolo femminile socialmente e culturalmente associato al proprio sesso biologico, sviluppando progressivamente una condizione di disagio nei confronti dei propri caratteri sessuali primari e secondari, nonché una profonda incongruenza tra il sesso assegnato alla nascita e la propria identità di genere, intesa come dimensione psicologica ed emotiva;
- di aver intrapreso, a causa della sofferenza maturata nel periodo dell'adolescenza, un percorso di psicoterapia individuale, orientato inizialmente verso la neutralità di genere e successivamente verso una progressiva mascolinizzazione dell'aspetto esteriore, percorso che ha coinvolto la cerchia familiare più stretta e, successivamente, nel 2023, anche quella allargata, nonché l'istituzione universitaria presso cui è iscritta, tramite richiesta di attivazione della carriera alias;
- di essersi sottoposta, nel corso del 2024, ad un percorso di valutazione psicologica presso il
Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini, all'esito del quale è stata formulata diagnosi di
“disforia/incongruenza di genere”, avviando, nel settembre dello stesso anno, una terapia ormonale a carattere mascolinizzante finalizzata alla modificazione dei caratteri sessuali secondari e all'adeguamento del corpo alla percezione soggettiva del proprio genere;
- di aver raggiunto, al termine del suddetto percorso, una piena consapevolezza circa la propria identità di genere, da intendersi quale soggettività non-binary a connotazione maschile, evidenziando come, in assenza di un riconoscimento giuridico del genere neutro nell'ordinamento italiano, risulti maggiormente corrispondente – sebbene non in modo assoluto – l'identificazione con il sesso maschile;
- di avvertire la necessità impellente di porre fine alla condizione di sofferenza derivante dalla persistente incongruenza tra l'aspetto fisico, progressivamente modificato dalla terapia ormonale, e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi, incongruenza che ha generato difficoltà pratiche e disagi in molteplici ambiti della vita quotidiana, ove è richiesto l'uso di documenti non conformi all'apparenza esteriore.
2. La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'audizione personale della parte ricorrente all'udienza del 2/4/2025, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al
Collegio, con espressa rinuncia ai termini per il deposito di note conclusionali da parte della difesa.
2 3. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
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4. Considerate le due distinte domande avanzate da parte ricorrente, questo Tribunale ritiene di potersi pronunciare nel merito esclusivamente in ordine alla richiesta di rettificazione dei documenti anagrafici, essendo l'autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non più sottoposta al vaglio giudiziale, in ossequio a quanto affermato dalla recente pronuncia della
Corte Costituzionale, con pronuncia n. 143/2024.
Per tale ragione, le domande si esaminano separatamente.
4.1. La domanda volta alla rettificazione dei dati anagrafici è fondata e deve, pertanto, essere accolta, essendo emerse, all'esito dell'istruttoria espletata, le condizioni previste dalla L. n. 164/1982.
4.1.1. Parte ricorrente, sentita personalmente dal Giudice delegato, ha confermato la volontà di proseguire e completare il percorso di transizione intrapreso, finalizzato all'adeguamento dei propri caratteri sessuali al genere maschile, nel quale sente di riconoscersi, al fine di riallineare la propria identità fisica con quella psichica.
In particolare, ha riferito di aver percepito fin dall'infanzia un persistente senso di disagio rispetto alla propria identità sessuale apparente, manifestando il desiderio di identificarsi nel genere neutro prevalentemente maschile, e di aver acquisito piena consapevolezza di sé e della discrasia fra la propria identità fisica e psichica durante il periodo di isolamento legato all'emergenza sanitaria da
Covid-19, che le ha consentito un'intensa riflessione personale.
A seguito di tale consapevolezza, ha intrapreso un percorso psicologico grazie al quale ha potuto esplorare la sua identità di genere non-binary a connotazione maschile in diversi contesti relazionali e sociali, traendone beneficio e raggiungendo una condizione di maggiore benessere psicologico (“sin da piccino ho sempre avuto un malessere fin dalle elementari e in particolare durante la pubertà, un malessere che ho iniziato a comprendere quando avevo circa 18 anni;
quando ho trovato una parola che potesse descrivere il mio stato, ho iniziato a mettere tutto posto;
verso gli ultimi anni ho iniziato ad informarmi ad attivarmi per un istruzione, piano piano mi ci riconoscevo;
durante il Covid c'è stato poi un momento in cui ho potuto riflettere su di me che mi ha portato a cercare un supporto psicologico specialistico”, cfr. verbale di udienza del 2/4/2025).
Con il sostegno della propria famiglia e degli amici, ha progressivamente maturato la volontà, avvertita come definitiva e coerente con il percorso terapeutico ed endocrinologico intrapreso presso il Consultorio Transgenere, di adeguare i propri caratteri fisici a quelli del genere maschile (“adesso continuo ad andare da una psicologa, ho iniziato il percorso con l'idea di affrontare questo, poi anche i temi sono cambiati;
poi ho iniziato a indossare il binder, il che mi ha portato molto più sollievo a andare in giro;
ho iniziato a presentarmi a giro con il nome “ , ho cambiato Part
3 abbigliamento, prima andavo per inerzia, stavo a disagio;
a livello di medicine, ho iniziato a prendere “alias”, una pillola anticoncezionale che evita il ciclo, perché mi dava disforia molto forte, avevo pensieri suicidiari;
la mia vita è molto cambiata da quando ho fatto questa cura;
ho sempre avuto un disagio molto forte, ma tutto questo percorso psicologico, di autoconsapevolezza mi ha portato a capire quali erano le questioni che mi davano disagio;
ho urgenza di eleminare il seno, mi crea problemi”, cfr. verbale di udienza del 2/4/2025).
La serietà di tale scelta trova conferma nella relazione medica in atti a firma del Dott. nella CP_1
quale si dà atto di come sia radicato e profondo il desiderio della parte ricorrente di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli del genere maschile, in esito ad un sentimento che progressivamente si è strutturato in tal senso e che non appare frutto di alterazioni del volere o della sfera razionale o cognitiva dell'interessato (“Dai dati esposti nella presente relazione, si evince che il paziente
[...]
(all'anagrafe , AFAB (Assigned Female At Birth), presenta Disforia di Genere in Pt_3 Pt_1
Adolescenti e Adulti, codice 64.1 del DSM-5 (2013), ovvero condizione di transessualismo
(transgenderismo, gender variant/gender nonconforming) di tipo FtM (Female-to-Male)”, cfr. p. 14, doc. 1, fascicolo di parte ricorrente).
4.1.2. La richiamata relazione, unitamente alle dichiarazioni rese dalla parte in udienza, conferma dunque il carattere serio, univoco e non estemporaneo della volontà manifestata di portare a compimento il processo di transizione della propria identità di genere, con l'assunzione di tutti i connotati propri del genere maschile.
Il percorso di transizione, avviato nell'anno 2024, risulta in larga misura già realizzato, come emerge dalla relazione clinica allegata, da cui si evince che la parte ha intrapreso un trattamento ormonale a carattere mascolinizzante, i cui effetti hanno inciso positivamente sulla qualità della vita, riducendo il disagio correlato all'incongruenza di genere e favorendo un primo riallineamento tra identità psichica e aspetto fisico.
Di contro, non si ravvisano elementi che possano indurre a dubitare della capacità di autodeterminazione della persona interessata, né sono emerse, alterazioni delle capacità critiche o valutative che facciano ritenere non pienamente consapevole la decisione assunta. Deve, anzi, ribadirsi come non si sia in presenza di una “scelta” in senso stretto, quanto piuttosto di una presa di coscienza della propria autentica identità di genere.
Dagli atti risulta altresì che, in ragione del livello di virilizzazione già raggiunto, il processo di transizione ha assunto carattere di irreversibilità, senza che parte ricorrente abbia mai espresso dubbi o ripensamenti circa il percorso intrapreso;
al contrario, nella relazione in atti è evidenziato come eventuali ostacoli o ritardi nella prosecuzione dello stesso potrebbero verosimilmente costituire un fattore di scompenso dell'equilibrio psicofisico della persona.
4 Pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni e degli esiti positivi del percorso psicoterapeutico ed endocrinologico intrapreso, deve riconoscersi come l'esigenza manifestata da parte ricorrente sia espressione di un bisogno autentico, consapevole e consolidato di vivere in conformità con il genere maschile, che si configura come dominante dal punto di vista emotivo, psicologico e sociale;
ne consegue, integrate le condizioni previste dall'art. 1, L. n. 164/1982,
l'accoglimento della domanda di rettifica degli atti dello stato civile.
Deve peraltro considerarsi irrilevante, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, la circostanza che la parte ricorrente non abbia ancora effettuato alcun intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, come espressamente affermato dalla Corte
Costituzionale nelle sentenze n. 221/2015 e n. 180/2017. Tale interpretazione è stata recepita dalla giurisprudenza maggioritaria, alla quale questo Tribunale aderisce, secondo cui, in presenza di un accertato percorso di transizione di genere, l'intervento medico-chirurgico non costituisce presupposto imprescindibile per la rettifica anagrafica, non potendosi configurare come conditio sine qua non per l'accoglimento della domanda.
4.1.3. Preme infine rappresentare che il Tribunale è consapevole del fatto che l'accoglimento della domanda nei termini della rettificazione del genere da “maschile” a “femminile”, sebbene conforme alla domanda formulata, non rispecchi integralmente la complessità e l'articolazione dell'identità di genere di parte ricorrente, che si configura, secondo quanto dichiarato, come non binary a connotazione maschile.
Tuttavia, tale opzione rappresenta una scelta giuridicamente necessitata, in quanto unica attualmente consentita dal sistema normativo vigente, strutturato sulla dicotomia binaria maschio/femmina, e dunque non idoneo a contemplare ufficialmente generi differenti o ulteriori rispetto a tale schema.
In tal senso si è espressa la stessa Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare l'inammissibilità della questione sollevata in merito alla possibilità di rettificazione verso un genere non binario, ha riconosciuto che “La percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.)”, che “Nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32
Cost.”, ma che, ciononostante, “l'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria” (cfr. Corte Cost.
n. 143/2024).
5 4.2. La domanda avente ad oggetto l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali deve, invece, essere dichiarata inammissibile, attesa la non sottoponibilità di tale intervento al vaglio giurisdizionale, in forza della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n.
143/2024, con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4 D.lgs. n. 150/2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost, nella parte in cui prevede che
“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Nel dettaglio, la Corte ha affermato che il regime autorizzatorio prescritto dalla norma oggetto di censura, seppur in origine non manifestamente irragionevole, data l'entità e l'irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici, “è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza del quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138 e, successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
Tale pronuncia si inserisce nel contesto di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più sensibile ai valori di libertà e dignità della a persona umana, e si pone in linea di continuità con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha offerto un'interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 164/1982, andando progressivamente a superare la necessità di un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali quale presupposto imprescindibile per ottenere la rettificazione anagrafica, riconoscendo che detto intervento rappresenta solo un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte Cost. n. 221/2015), essendo necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata” (Corte Cost. n. 180/2017).
Considerato che la recente pronuncia della Corte Costituzionale ha ritenuto la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale irragionevole, escludendone la necessità nei casi in cui siano intervenute modificazioni dei caratteri sessuali sufficienti per la rettifica dei dati anagrafici e ritenute sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica per le ragioni di cui sopra, il Tribunale ritiene di non dover procedere nell'esame del merito della domanda di autorizzazione avanzata da parte ricorrente.
5. Nulla sulle spese, avuto riguardo della natura della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
6 - accoglie la domanda di rettifica anagrafica e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso Part da “femminile” a “maschile” e del nome anagrafico da a;
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- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione al mutamento del sesso mediante intervento chirurgico;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del 26/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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