TRIB
Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2024, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al 18/10/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.6984 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE A., promossa DA
nato il giorno 21.07.1953 in CASTELLAMMARE di Parte_1 te, C.F.: , rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso, per mandato trasmesso t introduttivo di lite, dall'avv. Ilaria DI MAIO presso il cui studio resta elettivamente domiciliato, in CASTELLAMMARE di STABIA alla via FONTANELLE n.67 RICORRENTE
CONTRO
in persona del direttore regionale p.t., rappresentato e difeso CP_1 aria GOLIA, giusta procura generale alle liti per atto notarile, e con questa elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. S. LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale;
condanna alle relative provvidenze.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai pregressi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 09.11.2023 il sig. Pt_1
si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tri
[...]
◼ di avere lavorato, quale “manutentore” e “magazziniere”, alle dipendenze di e nei relativi Organizzazione_1 cantieri di CAS al dicembre 2003;
1 ◼ di essere venuto a contatto diretto con l'amianto a cagione delle mansioni disimpegnate, in ambienti in cui venivano contestualmente eseguite anche altre lavorazioni pure comportanti la manipolazione e la aerodispersione di asbesto;
◼ che, a cagione del protrarsi di quella specifica attività lavorativa, gli era stata riconosciuta dall con determina del 23 aprile 2021, CP_1
l'origine professionale tiziopatia da asbestosi polmonare con sindrome disventilatoria restrittiva di grado lieve e con riscontrata menomazione al 6%;
◼ che successivamente aveva denunciato all'Istituto assicuratore una ulteriore patologia asseritamente asbesto-correlata e cioè l'adenocarcinoma del colon retto;
◼ che l' con determina del 5/2/2022, aveva disatteso la domanda CP_1 amm per asserita assenza di nesso di causa fra attività lavorativa e malattia evocata;
◼ di avere invano proposto opposizione a detto provvedimento.
Sulla base di dette premesse in fatto l'istante chiedeva al Giudice di condannare l alla erogazione delle prestazioni di Legge per malattia CP_1 originatasi su lavoro e a causa delle mansioni espletate, individuata in commisurando le stesse ad un danno biologico permanente pari almeno al 25% e, quindi, complessivamente al 30% sommando anche la pregressa menomazione, comunque nella misura da accertarsi attraverso approfondimento peritale.
Si costituiva in Giudizio l convenuto che resisteva nel merito CP_2 alla avversa iniziativa giudiziale tando la fondatezza della pretesa attorea.
Disposta ed eseguita consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva mandata in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 18 ottobre 2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
- = = (2)
Il ricorso va -parzialmente- accolto per i motivi di seguito evidenziati.
Deve prioritariamente osservarsi, per quel che concerne i profili
“dimostrativi” della vicenda, come la questione eziologica manifesti un approccio eminentemente tecnico che sfugge dalla perimetrazione assertiva della parte. Su questa grava soltanto l'onere di allegare situazioni di fatto in grado di rappresentare storicamente la causale del danno lamentato e, se del caso, l'onere di comprovare le relative situazioni fenomeniche. I successivi approfondimenti non possono che essere condotti a livello medico-legale.
2 Nel caso di specie, il ricorrente ha illustrato le mansioni e le condizioni lavorative oltre che la tempistica della patologia denunciata, in tal modo sostenendo la evocata riconducibilità della malattia all'ambiente di lavoro. Da parte sua l non ha contestato nessuna delle allegazioni descrittive CP_2 di cui si nutr rso introduttivo, limitandosi a denunciare, peraltro in maniera ondivaga, il difetto di nesso di causa fra attività lavorativa e patologia denunciata, in tal modo ribadendo pedissequamente le decisioni assunte durante la fase “amministrativa”. Trattasi, evidentemente, di difese che lasciano impregiudicata la premessa in fatto da cui muove la prospettazione attorea, nessuna obiezione risultando formalizzata circa le mansioni disimpegnate nel tempo dall'istante e l'ambiente lavorativo di riferimento siccome descritte nell'atto introduttivo di lite.
Consegue che la perimetrazione storico-fenomenica della vicenda valorizzata con la domanda attorea si sottrae a qualsiasi censura a sponda dimostrativa per essere i fatti denunciati meritevoli dell'unico approfondimento possibile in ottica medico-legale. All'uopo mette conto di richiamare i seguenti passaggi della trama espositiva di cui si nutre l'atto introduttivo di lite, stante la loro obiettiva pregnanza ricostruttiva, -ripetesi- mai contestata in fatto da controparte.
Le attività di manutentore, nonché di magazziniere> -quelle cioè disimpegnate nel tempo dall'istante- sono state svolte dal ricorrente per circa vent'anni, nel corso dei quali lo stesso veniva costantemente esposto a significative dosi di fibre di amianto … . Tale sostanza, infatti, veniva utilizzata in particolare: - per la realizzazione di strutture di coibentato resistenti alle alte temperature;
- per creare collettori di scarico, compressore ad alta pressione, interruttori elettrici, turbine e motori di propulsione;
- per insonorizzare le cabine e creare dei buoni sistemi anticondensa;
- nel rivestimento delle tavole dei ponteggi allorquando altri lavoratori si trovassero a lavorare ai piani sottostanti sulla stessa verticale del saldatore;
- nei guanti utilizzati dai dipendenti;
- per rivestire le cabine delle gru, incluse quelle a carroponte, chiamate ad operare nelle aree a caldo durante le operazioni di saldatura, nonché nei sistemi frenanti delle stesse;
- per la protezione di parti da non rovinare con schizzi di metallo fusi – i quali una volta caduti, bruciavano i pannelli stessi liberando amianto nell'aria; - per la protezione di altri lavoratori chiamati ad operare nelle vicinanze dei saldatori. Per quanto appena esposto, è evidente che il sig. , nello svolgimento della propria attività Pt_1 lavorativa – e segnatam ltre vent'anni – ha avuto un duplice contatto con la predetta sostanza nociva, in quanto la stessa veniva direttamente manipolata dal ricorrente, il quale veniva altresì esposto, a causa degli ambienti ristretti in cui operava, all'inquinamento ambientale derivante dalle ulteriori e distinte mansioni svolte in contemporanea in zone limitrofe … In particolare, in qualità di manutentore presso il cantiere della societ il sig. , quando svolgeva la mansione di manutentore, provve d Pt_1 eseguire interventi di manutenzione meccanica, a carattere preventivo o su
3 chiamata per guasto, ed effettua attività di assistenza, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei macchinari/impianti destinati alla produzione e consentire il normale svolgimento delle lavorazioni. La suesposta mansione si svolgeva all'interno dei capannoni ove erano concentrate tutte le maestrane e di conseguenza la maggior parte delle polveri di amianto. L'amianto era utilizzato sia spruzzato sugli impianti, sia legato come cemento-amianto, sia sotto forma di pannelli sui quali venivano installati gli impianti, sia come costituente dei materassini per l'isolamento delle tubazioni e degli impianti elettrici, sia, infine, per realizzare le guarnizioni per l'accoppiamento di tubazioni e condotte venivano, costituite di fogli di amianto pressato. … Pertanto, il ricorrente si trovava costantemente a diretto contatto con l'amianto, il quale veniva utilizzato per rivestire le stesse tavole dei ponteggi, ciclicamente soggette a sgretolamento ed usura, con conseguente dispersione nell'aria di polvere nociva. Peraltro, tale polvere non solo veniva respirata dal dipendente, ma rimaneva altresì impressa sui suoi indumenti. Inoltre, su tali ponteggi spesso cadeva un composto di malto e amianto, composto utilizzato dai coibentatori per rivestire i tubi. Per tale motivo, gli operai erano costretti a capovolgere i predetti ponteggi per impedire lo scivolamento dei passeggeri e del personale, con conseguente caduta del materiale nocivo sul pavimento del capannone dove gli operai erano al lavoro. A ciò si aggiunga che sugli stessi ponteggi venivano, altresì, collocati dei ventilatori che disperdevano nell'aria le polveri d'amianto prodotte in notevoli quantità dalle lavorazioni promiscuamente compiute dalle altre maestranze. Ancora, il luogo di lavoro ove ha operato il Sig è stato Pt_1 inquinato anche dalle grandi quantità di scorte di amia ulate e parcheggiate nel cantiere. Difatti, il materiale nocivo di risulta, altamente tossico, non è stato decontaminato né è stato previsto il cd. confezionamento dei rifiuti con il metodo dell'isolamento, ma è stato semplicemente spazzato, accumulato e raccolto in contenitori a cielo aperto, da cui sono fuoriuscite le esalazioni per giorni prima che lo stesso fosse rimosso. La mansione del ricorrente, oltre che essere di per sé pericolosa, è stata svolta in contemporanea ad altre mansioni, quali la coibentazione e l'allestimento, atteso che la promiscuità lavorativa è stata necessaria al fine di ottenere una riduzione dei tempi di sosta, in tal modo saturando i locali di lavoro - soprattutto i più ristretti - della sostanza altamente cancerogena richiamata. Basti sul punto evidenziare che ad esempio la coibentazione veniva eseguita negli stessi locali e nelle stesse ore di lavoro in cui lavoravano dipendenti con altre mansioni della CMI, tra cui il ricorrente. La saturazione dei locali di lavoro con polveri di amianto è stata particolarmente nociva con riguardo al Sig. , in quanto quest'ultimo ha provveduto Pt_1 per tutta la durata del rappo ro a svolgere le proprie mansioni in tutte le aree dell'azienda.
… Con riguardo al consumo dei pasti, non di rado, accadeva che il sig Pt_1 ed i suoi colleghi, nei cantieri, consumassero pasti e spuntini negli stessi
4 ambienti (inquinati) della lavorazione, per non rallentarne l'esecuzione, duranti i lunghi turni, ed in particolare, nelle fasi di montaggio delle tubature, oppure tutte le volte che risultasse difficile raggiungere i locali della mensa;
tutto ciò avveniva in assenza di controllo e/o di adeguata informazione, da parte del datore, circa i rischi derivanti dalla possibilità di ingestione delle fibre di asbesto, attraverso saliva e bolo.> (3)
A fronte di tali analitici passaggi espositivi l'ente assicuratore -ripetesi- nulla ha contestato e/o obiettato lasciando incontroverso lo sforzo descrittivo attoreo.
Del resto, e a ben vedere, la correlazione fra attività/ambiente lavorativi ed asbesto-esposizione non è nemmeno astrattamente contestabile atteso che l ne ha già attestato la sussistenza nell'evadere CP_1 positivamente pratica da “tecnopatia” innescata dalla pregressa iniziativa del . Pt_1
Trattasi, pe ione, di una asbestosi polmonare positivamente riscontrata dall'ente assicuratore con grado inabilitante riconosciuto nella misura del 6%. Pare, infatti, del tutto evidente che, pur a fronte di patologie diverse, la premessa in fatto valorizzata dall'istante non può che essere la stessa. Ragione per la quale il riconoscimento della asbesto-esposizione insito nell'esito positivo della prima “denuncia” implica necessariamente l'adesione dell'Istituto alle premesse inerenti le mansioni svolte e l'ambiente lavorativo. Consegue l'obiettiva coerenza della posizione assunta dall nel CP_1 presente contesto processuale, l'unica questione realmen ibile restando quella eziologica inerente la patologia in concreto denunciata. (4)
Passando, quindi, all'analisi della questione “tecnica”, valgano le seguenti considerazioni.
Il C.T.U. ha accertato a carico del periziato un quadro clinico da
[...]
trattato in 2 tempi chirurgici (1° tempo: resezio Controparte_3 ileostomia - 2' tempo: chiusura dell'ileostomia), il primo preceduto da radioterapia e concomitante chemioterapia adiuvante, il secondo seguito da chemioterapia adiuvante precisando che la patologia è dimostrata a far data dal 09.04.2021.
Quanto alla derivazione “professionale” della riscontrata patologia il dr. ha veicolato le seguenti osservazioni. Persona_1
Il ita lavorativa è stato esposto ad amianto, per lo stesso fatto che gli è stata riconosciuta patologia fibrotica benigna a carico dell'apparato respiratorio. Il periziato espletava attività lavorativa quale operaio del in Castellammare di Organizzazione_1
Stabia, ind In essa il periziato ha lavorato dal 01.01.1980 al 31.12.2003, utilizzando almeno fino al 1992 materiali contenenti asbesto/amianto. …
5 L'insieme degli studi riportati dimostrano che il tumore intestinale ha una maggiore possibilità d'insorgenza nella popolazione esposta all'amianto rispetto alle probabilità di comparsa nelle coorti non esposte. Nel nostro caso, la neoplasia è insorta in un paziente con riconosciuta malattia professionale da amianto per esposizione prolungata nel tempo. … In definitiva si può affermare che l'esposizione all'amianto, generando rischio incombente su persone esposte a carcinoma dell'intestino, determina un giudizio positivo causale di probabilità “ex ante” medico-legale di probabilità scientifica, e individuale oggettivo, vista l'attività lavorativa svolta e il riconoscimento dell'esposizione. Per quanto riguarda, poi, la citata CP_1 causalità “indiv egata alla verifica della genesi del danno concreto del
, vale a dire se la malattia sia eziologicamente collegabile Pt_1 mente al rischio professionale del lavoro da esposizione all'amianto, oppure esclusivamente a quello extra professionale (dieta, fattori genetici eredo-familiari, fattori non genetici); ovvero a entrambi, si ritiene di poter affermare con giudizio di comparazione complessiva degli elementi confermativi/ alternativi, che non sia tecnicamente possibile escludere nessuno dei due fattori, professionale ed extra professionali: essi sono da considerare entrambi di probabile/possibile efficienza lesiva. … Si può dire che, essendo soddisfatti i criteri cronologico, modale, di efficienza quali-quantitativa, nonché di continuità fenomenica, possa essere riconosciuto il nesso di causalità materiale tra la malattia diagnosticata al signor in data 09 aprile 2021 e le mansioni esercitate Parte_1 presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia di lavoratore Org_2 esposto ad amianto, rite 'esposizione fatte concausale. … L'attività lavorativa svolta è da considerare fattore concausale a produrre la patologia verificatosi. …>
Resta, dunque, riconosciuta la genesi professionale dell'adenocarcinoma del colon retto. (5)
Segnalato che il responso licenziato dal dr. non è stato Per_1 contestato dall'Istituto assicuratore, e per vero nem orrente, va solo aggiunto che l'iter logico-argomentativo e tecnico-medico legale seguito nell'elaborato consulenziale si palesa di evidente rigore scientifico e si lascia apprezzare per un approccio processuale condivisibile anche in ottica prettamente eziologica, o se si preferisce, nell'ottica dell'analisi della questione causale. E ciò vale pure in ordine alle argomentazioni spese dal perito per addivenire alla quantificazione del danno invalidante, argomentazioni a loro volta non contrastate dal ricorrente. Questi i passaggi salienti dedicati alla questione specifica nell'elaborato peritale.
… si ritiene che possano essere riconosciute le seguenti menomazioni a. duplice esito cicatriziale della parete addominale della parete addominale, non interessante il volto ed il collo, che, si ritiene debba essere valutata
6 considerando il codice 37 della “Tabella delle menomazioni relative al danno biologico si fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, pubblicata sul Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000, nella misura del dieci per cento di riduzione dell'integrità psico-fisica; b. laparocele mediano sotto-ombelico pubico che, si ritiene debba essere valutata considerando il codice 126 della “Tabella delle menomazioni relative al danno biologico si fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, pubblicata sul Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000, nella misura del cinque per cento;
ed essendo entrambi le menomazioni incidenti sulla parete addominale del periziato, esse, ritenendole concorrenti, non coesistenti, vale a dire per la loro valutazione complessiva si somma algebricamente i singoli D.B. si ritiene complessivamente equo riconoscere per la richiesta di malattia professionale numero 518204031 posta alla Sede di Castellammare di Stabia, CP_1 asbesto-correlata, si ritiene da tal , 10 giugno 2024, congruo riconoscere una riduzione dell'integrità psico-fisica, cosiddetto danno biologico, pari al quindici per cento;
in precedenza, dalla data della domanda amministrativa del 20.01.2022, essendo da riconoscere solo la menomazione
“a”, è da riconoscere una riduzione dell'integrità psico-fisica, cosiddetto danno biologico, pari al dieci per cento.
… Si può determinare una valutazione unitaria delle malattie professionali, che essendo incidenti su diversi organi e/o apparati del paziente, essendo coesistenti vanno valutate complessivamente con formula riduzionistica. Pertanto si ritiene complessivamente equo riconoscere dalla data della domanda amministrativa del 20.01.2022, una riduzione dell'integrità psico- fisica, cosiddetto danno biologico, pari al {6 + [(100 - 6) x 10/100]} = { 6 + [94 x 0.1]} = {6 + 9,4} = 14,4 = quattordici per cento. Successivamente, si ritiene dal 10 giugno 2024, si abbia un danno biologico pari a {6 + [(100 - 6) x 15/100]} = { 6 + [94 x 0.15]} = {6 + 14,1} = 20,1 = venti per cento.>
Consegue che, nella invocata perimetrazione unitaria del vulnus da esposizione ad amianto, generato dalle due diverse patologie riscontrate, il resistente deve rivisitare per il futuro le prestazioni già corrisposte CP_2 modelland lla percentuale inabilitante complessiva pari al 14% a decorrere dall'1 febbraio 2022 e pari al 20% a decorrere dal 10 giugno 2024 con erogazione del differenziale maturato da tali date. Sul differenziale andranno corrisposti gli interessi come per Legge.
La domanda attorea va, pertanto, accolta nei limiti appena tratteggiati.
Le spese processuali possono essere compensate nella misura del 30% avuto riguardo all'iter argomentativo seguito e alla pronunzia conclusiva, entrambi attestatisi su un formale accoglimento della domanda attorea ma su una percentuale diversa ed inferiore rispetto a quella evocata dal ricorrente. Per il resto vanno poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_2
7 Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, restano a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE A., in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell ogni diversa deduzione, Parte_1 CP_1 reietta, così provve
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato che dalla denunciata malattia professionale descritta in termini di “k retto in follow” è derivato al ricorrente un danno biologico permanente che, sommato a quello già accertato per pregressa asbestosi polmonare, resta fissato nella misura complessiva del 14% a decorrere dall'1 febbraio 2022 e del 20% a decorrere dal 10 giugno 2024, condanna l' resistente a rimodellare le provvidenze economiche già erogate CP_2 te sulla base di dette progressive percentuali inabilitanti e a liquidare per il futuro le relative prestazioni in armonia con le stesse;
2) condanna altresì l a corrispondere al ricorrente il differenziale CP_1 maturato a decorr braio 2022 prima e dal 10 giugno 2024 poi fino all'aggiornamento della percentuale invalidante, oltre gli interessi legali sul maggiore importo, con medesima duplice decorrenza;
3) condanna l alle spese processuali che, già compensate nella CP_1 misura del uidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in complessivi euro 1.150,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
4) pone definitivamente a carico dell' resistente le spese di CP_2 consulenza tecnica, liquidate come da to decreto.
TORRE ANNUNZIATA, 28/10/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al 18/10/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.6984 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE A., promossa DA
nato il giorno 21.07.1953 in CASTELLAMMARE di Parte_1 te, C.F.: , rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso, per mandato trasmesso t introduttivo di lite, dall'avv. Ilaria DI MAIO presso il cui studio resta elettivamente domiciliato, in CASTELLAMMARE di STABIA alla via FONTANELLE n.67 RICORRENTE
CONTRO
in persona del direttore regionale p.t., rappresentato e difeso CP_1 aria GOLIA, giusta procura generale alle liti per atto notarile, e con questa elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. S. LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale;
condanna alle relative provvidenze.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai pregressi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 09.11.2023 il sig. Pt_1
si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tri
[...]
◼ di avere lavorato, quale “manutentore” e “magazziniere”, alle dipendenze di e nei relativi Organizzazione_1 cantieri di CAS al dicembre 2003;
1 ◼ di essere venuto a contatto diretto con l'amianto a cagione delle mansioni disimpegnate, in ambienti in cui venivano contestualmente eseguite anche altre lavorazioni pure comportanti la manipolazione e la aerodispersione di asbesto;
◼ che, a cagione del protrarsi di quella specifica attività lavorativa, gli era stata riconosciuta dall con determina del 23 aprile 2021, CP_1
l'origine professionale tiziopatia da asbestosi polmonare con sindrome disventilatoria restrittiva di grado lieve e con riscontrata menomazione al 6%;
◼ che successivamente aveva denunciato all'Istituto assicuratore una ulteriore patologia asseritamente asbesto-correlata e cioè l'adenocarcinoma del colon retto;
◼ che l' con determina del 5/2/2022, aveva disatteso la domanda CP_1 amm per asserita assenza di nesso di causa fra attività lavorativa e malattia evocata;
◼ di avere invano proposto opposizione a detto provvedimento.
Sulla base di dette premesse in fatto l'istante chiedeva al Giudice di condannare l alla erogazione delle prestazioni di Legge per malattia CP_1 originatasi su lavoro e a causa delle mansioni espletate, individuata in commisurando le stesse ad un danno biologico permanente pari almeno al 25% e, quindi, complessivamente al 30% sommando anche la pregressa menomazione, comunque nella misura da accertarsi attraverso approfondimento peritale.
Si costituiva in Giudizio l convenuto che resisteva nel merito CP_2 alla avversa iniziativa giudiziale tando la fondatezza della pretesa attorea.
Disposta ed eseguita consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva mandata in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 18 ottobre 2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
- = = (2)
Il ricorso va -parzialmente- accolto per i motivi di seguito evidenziati.
Deve prioritariamente osservarsi, per quel che concerne i profili
“dimostrativi” della vicenda, come la questione eziologica manifesti un approccio eminentemente tecnico che sfugge dalla perimetrazione assertiva della parte. Su questa grava soltanto l'onere di allegare situazioni di fatto in grado di rappresentare storicamente la causale del danno lamentato e, se del caso, l'onere di comprovare le relative situazioni fenomeniche. I successivi approfondimenti non possono che essere condotti a livello medico-legale.
2 Nel caso di specie, il ricorrente ha illustrato le mansioni e le condizioni lavorative oltre che la tempistica della patologia denunciata, in tal modo sostenendo la evocata riconducibilità della malattia all'ambiente di lavoro. Da parte sua l non ha contestato nessuna delle allegazioni descrittive CP_2 di cui si nutr rso introduttivo, limitandosi a denunciare, peraltro in maniera ondivaga, il difetto di nesso di causa fra attività lavorativa e patologia denunciata, in tal modo ribadendo pedissequamente le decisioni assunte durante la fase “amministrativa”. Trattasi, evidentemente, di difese che lasciano impregiudicata la premessa in fatto da cui muove la prospettazione attorea, nessuna obiezione risultando formalizzata circa le mansioni disimpegnate nel tempo dall'istante e l'ambiente lavorativo di riferimento siccome descritte nell'atto introduttivo di lite.
Consegue che la perimetrazione storico-fenomenica della vicenda valorizzata con la domanda attorea si sottrae a qualsiasi censura a sponda dimostrativa per essere i fatti denunciati meritevoli dell'unico approfondimento possibile in ottica medico-legale. All'uopo mette conto di richiamare i seguenti passaggi della trama espositiva di cui si nutre l'atto introduttivo di lite, stante la loro obiettiva pregnanza ricostruttiva, -ripetesi- mai contestata in fatto da controparte.
Le attività di manutentore, nonché di magazziniere> -quelle cioè disimpegnate nel tempo dall'istante- sono state svolte dal ricorrente per circa vent'anni, nel corso dei quali lo stesso veniva costantemente esposto a significative dosi di fibre di amianto … . Tale sostanza, infatti, veniva utilizzata in particolare: - per la realizzazione di strutture di coibentato resistenti alle alte temperature;
- per creare collettori di scarico, compressore ad alta pressione, interruttori elettrici, turbine e motori di propulsione;
- per insonorizzare le cabine e creare dei buoni sistemi anticondensa;
- nel rivestimento delle tavole dei ponteggi allorquando altri lavoratori si trovassero a lavorare ai piani sottostanti sulla stessa verticale del saldatore;
- nei guanti utilizzati dai dipendenti;
- per rivestire le cabine delle gru, incluse quelle a carroponte, chiamate ad operare nelle aree a caldo durante le operazioni di saldatura, nonché nei sistemi frenanti delle stesse;
- per la protezione di parti da non rovinare con schizzi di metallo fusi – i quali una volta caduti, bruciavano i pannelli stessi liberando amianto nell'aria; - per la protezione di altri lavoratori chiamati ad operare nelle vicinanze dei saldatori. Per quanto appena esposto, è evidente che il sig. , nello svolgimento della propria attività Pt_1 lavorativa – e segnatam ltre vent'anni – ha avuto un duplice contatto con la predetta sostanza nociva, in quanto la stessa veniva direttamente manipolata dal ricorrente, il quale veniva altresì esposto, a causa degli ambienti ristretti in cui operava, all'inquinamento ambientale derivante dalle ulteriori e distinte mansioni svolte in contemporanea in zone limitrofe … In particolare, in qualità di manutentore presso il cantiere della societ il sig. , quando svolgeva la mansione di manutentore, provve d Pt_1 eseguire interventi di manutenzione meccanica, a carattere preventivo o su
3 chiamata per guasto, ed effettua attività di assistenza, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei macchinari/impianti destinati alla produzione e consentire il normale svolgimento delle lavorazioni. La suesposta mansione si svolgeva all'interno dei capannoni ove erano concentrate tutte le maestrane e di conseguenza la maggior parte delle polveri di amianto. L'amianto era utilizzato sia spruzzato sugli impianti, sia legato come cemento-amianto, sia sotto forma di pannelli sui quali venivano installati gli impianti, sia come costituente dei materassini per l'isolamento delle tubazioni e degli impianti elettrici, sia, infine, per realizzare le guarnizioni per l'accoppiamento di tubazioni e condotte venivano, costituite di fogli di amianto pressato. … Pertanto, il ricorrente si trovava costantemente a diretto contatto con l'amianto, il quale veniva utilizzato per rivestire le stesse tavole dei ponteggi, ciclicamente soggette a sgretolamento ed usura, con conseguente dispersione nell'aria di polvere nociva. Peraltro, tale polvere non solo veniva respirata dal dipendente, ma rimaneva altresì impressa sui suoi indumenti. Inoltre, su tali ponteggi spesso cadeva un composto di malto e amianto, composto utilizzato dai coibentatori per rivestire i tubi. Per tale motivo, gli operai erano costretti a capovolgere i predetti ponteggi per impedire lo scivolamento dei passeggeri e del personale, con conseguente caduta del materiale nocivo sul pavimento del capannone dove gli operai erano al lavoro. A ciò si aggiunga che sugli stessi ponteggi venivano, altresì, collocati dei ventilatori che disperdevano nell'aria le polveri d'amianto prodotte in notevoli quantità dalle lavorazioni promiscuamente compiute dalle altre maestranze. Ancora, il luogo di lavoro ove ha operato il Sig è stato Pt_1 inquinato anche dalle grandi quantità di scorte di amia ulate e parcheggiate nel cantiere. Difatti, il materiale nocivo di risulta, altamente tossico, non è stato decontaminato né è stato previsto il cd. confezionamento dei rifiuti con il metodo dell'isolamento, ma è stato semplicemente spazzato, accumulato e raccolto in contenitori a cielo aperto, da cui sono fuoriuscite le esalazioni per giorni prima che lo stesso fosse rimosso. La mansione del ricorrente, oltre che essere di per sé pericolosa, è stata svolta in contemporanea ad altre mansioni, quali la coibentazione e l'allestimento, atteso che la promiscuità lavorativa è stata necessaria al fine di ottenere una riduzione dei tempi di sosta, in tal modo saturando i locali di lavoro - soprattutto i più ristretti - della sostanza altamente cancerogena richiamata. Basti sul punto evidenziare che ad esempio la coibentazione veniva eseguita negli stessi locali e nelle stesse ore di lavoro in cui lavoravano dipendenti con altre mansioni della CMI, tra cui il ricorrente. La saturazione dei locali di lavoro con polveri di amianto è stata particolarmente nociva con riguardo al Sig. , in quanto quest'ultimo ha provveduto Pt_1 per tutta la durata del rappo ro a svolgere le proprie mansioni in tutte le aree dell'azienda.
… Con riguardo al consumo dei pasti, non di rado, accadeva che il sig Pt_1 ed i suoi colleghi, nei cantieri, consumassero pasti e spuntini negli stessi
4 ambienti (inquinati) della lavorazione, per non rallentarne l'esecuzione, duranti i lunghi turni, ed in particolare, nelle fasi di montaggio delle tubature, oppure tutte le volte che risultasse difficile raggiungere i locali della mensa;
tutto ciò avveniva in assenza di controllo e/o di adeguata informazione, da parte del datore, circa i rischi derivanti dalla possibilità di ingestione delle fibre di asbesto, attraverso saliva e bolo.> (3)
A fronte di tali analitici passaggi espositivi l'ente assicuratore -ripetesi- nulla ha contestato e/o obiettato lasciando incontroverso lo sforzo descrittivo attoreo.
Del resto, e a ben vedere, la correlazione fra attività/ambiente lavorativi ed asbesto-esposizione non è nemmeno astrattamente contestabile atteso che l ne ha già attestato la sussistenza nell'evadere CP_1 positivamente pratica da “tecnopatia” innescata dalla pregressa iniziativa del . Pt_1
Trattasi, pe ione, di una asbestosi polmonare positivamente riscontrata dall'ente assicuratore con grado inabilitante riconosciuto nella misura del 6%. Pare, infatti, del tutto evidente che, pur a fronte di patologie diverse, la premessa in fatto valorizzata dall'istante non può che essere la stessa. Ragione per la quale il riconoscimento della asbesto-esposizione insito nell'esito positivo della prima “denuncia” implica necessariamente l'adesione dell'Istituto alle premesse inerenti le mansioni svolte e l'ambiente lavorativo. Consegue l'obiettiva coerenza della posizione assunta dall nel CP_1 presente contesto processuale, l'unica questione realmen ibile restando quella eziologica inerente la patologia in concreto denunciata. (4)
Passando, quindi, all'analisi della questione “tecnica”, valgano le seguenti considerazioni.
Il C.T.U. ha accertato a carico del periziato un quadro clinico da
[...]
trattato in 2 tempi chirurgici (1° tempo: resezio Controparte_3 ileostomia - 2' tempo: chiusura dell'ileostomia), il primo preceduto da radioterapia e concomitante chemioterapia adiuvante, il secondo seguito da chemioterapia adiuvante precisando che la patologia è dimostrata a far data dal 09.04.2021.
Quanto alla derivazione “professionale” della riscontrata patologia il dr. ha veicolato le seguenti osservazioni. Persona_1
Il ita lavorativa è stato esposto ad amianto, per lo stesso fatto che gli è stata riconosciuta patologia fibrotica benigna a carico dell'apparato respiratorio. Il periziato espletava attività lavorativa quale operaio del in Castellammare di Organizzazione_1
Stabia, ind In essa il periziato ha lavorato dal 01.01.1980 al 31.12.2003, utilizzando almeno fino al 1992 materiali contenenti asbesto/amianto. …
5 L'insieme degli studi riportati dimostrano che il tumore intestinale ha una maggiore possibilità d'insorgenza nella popolazione esposta all'amianto rispetto alle probabilità di comparsa nelle coorti non esposte. Nel nostro caso, la neoplasia è insorta in un paziente con riconosciuta malattia professionale da amianto per esposizione prolungata nel tempo. … In definitiva si può affermare che l'esposizione all'amianto, generando rischio incombente su persone esposte a carcinoma dell'intestino, determina un giudizio positivo causale di probabilità “ex ante” medico-legale di probabilità scientifica, e individuale oggettivo, vista l'attività lavorativa svolta e il riconoscimento dell'esposizione. Per quanto riguarda, poi, la citata CP_1 causalità “indiv egata alla verifica della genesi del danno concreto del
, vale a dire se la malattia sia eziologicamente collegabile Pt_1 mente al rischio professionale del lavoro da esposizione all'amianto, oppure esclusivamente a quello extra professionale (dieta, fattori genetici eredo-familiari, fattori non genetici); ovvero a entrambi, si ritiene di poter affermare con giudizio di comparazione complessiva degli elementi confermativi/ alternativi, che non sia tecnicamente possibile escludere nessuno dei due fattori, professionale ed extra professionali: essi sono da considerare entrambi di probabile/possibile efficienza lesiva. … Si può dire che, essendo soddisfatti i criteri cronologico, modale, di efficienza quali-quantitativa, nonché di continuità fenomenica, possa essere riconosciuto il nesso di causalità materiale tra la malattia diagnosticata al signor in data 09 aprile 2021 e le mansioni esercitate Parte_1 presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia di lavoratore Org_2 esposto ad amianto, rite 'esposizione fatte concausale. … L'attività lavorativa svolta è da considerare fattore concausale a produrre la patologia verificatosi. …>
Resta, dunque, riconosciuta la genesi professionale dell'adenocarcinoma del colon retto. (5)
Segnalato che il responso licenziato dal dr. non è stato Per_1 contestato dall'Istituto assicuratore, e per vero nem orrente, va solo aggiunto che l'iter logico-argomentativo e tecnico-medico legale seguito nell'elaborato consulenziale si palesa di evidente rigore scientifico e si lascia apprezzare per un approccio processuale condivisibile anche in ottica prettamente eziologica, o se si preferisce, nell'ottica dell'analisi della questione causale. E ciò vale pure in ordine alle argomentazioni spese dal perito per addivenire alla quantificazione del danno invalidante, argomentazioni a loro volta non contrastate dal ricorrente. Questi i passaggi salienti dedicati alla questione specifica nell'elaborato peritale.
… si ritiene che possano essere riconosciute le seguenti menomazioni a. duplice esito cicatriziale della parete addominale della parete addominale, non interessante il volto ed il collo, che, si ritiene debba essere valutata
6 considerando il codice 37 della “Tabella delle menomazioni relative al danno biologico si fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, pubblicata sul Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000, nella misura del dieci per cento di riduzione dell'integrità psico-fisica; b. laparocele mediano sotto-ombelico pubico che, si ritiene debba essere valutata considerando il codice 126 della “Tabella delle menomazioni relative al danno biologico si fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, pubblicata sul Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000, nella misura del cinque per cento;
ed essendo entrambi le menomazioni incidenti sulla parete addominale del periziato, esse, ritenendole concorrenti, non coesistenti, vale a dire per la loro valutazione complessiva si somma algebricamente i singoli D.B. si ritiene complessivamente equo riconoscere per la richiesta di malattia professionale numero 518204031 posta alla Sede di Castellammare di Stabia, CP_1 asbesto-correlata, si ritiene da tal , 10 giugno 2024, congruo riconoscere una riduzione dell'integrità psico-fisica, cosiddetto danno biologico, pari al quindici per cento;
in precedenza, dalla data della domanda amministrativa del 20.01.2022, essendo da riconoscere solo la menomazione
“a”, è da riconoscere una riduzione dell'integrità psico-fisica, cosiddetto danno biologico, pari al dieci per cento.
… Si può determinare una valutazione unitaria delle malattie professionali, che essendo incidenti su diversi organi e/o apparati del paziente, essendo coesistenti vanno valutate complessivamente con formula riduzionistica. Pertanto si ritiene complessivamente equo riconoscere dalla data della domanda amministrativa del 20.01.2022, una riduzione dell'integrità psico- fisica, cosiddetto danno biologico, pari al {6 + [(100 - 6) x 10/100]} = { 6 + [94 x 0.1]} = {6 + 9,4} = 14,4 = quattordici per cento. Successivamente, si ritiene dal 10 giugno 2024, si abbia un danno biologico pari a {6 + [(100 - 6) x 15/100]} = { 6 + [94 x 0.15]} = {6 + 14,1} = 20,1 = venti per cento.>
Consegue che, nella invocata perimetrazione unitaria del vulnus da esposizione ad amianto, generato dalle due diverse patologie riscontrate, il resistente deve rivisitare per il futuro le prestazioni già corrisposte CP_2 modelland lla percentuale inabilitante complessiva pari al 14% a decorrere dall'1 febbraio 2022 e pari al 20% a decorrere dal 10 giugno 2024 con erogazione del differenziale maturato da tali date. Sul differenziale andranno corrisposti gli interessi come per Legge.
La domanda attorea va, pertanto, accolta nei limiti appena tratteggiati.
Le spese processuali possono essere compensate nella misura del 30% avuto riguardo all'iter argomentativo seguito e alla pronunzia conclusiva, entrambi attestatisi su un formale accoglimento della domanda attorea ma su una percentuale diversa ed inferiore rispetto a quella evocata dal ricorrente. Per il resto vanno poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_2
7 Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, restano a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE A., in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell ogni diversa deduzione, Parte_1 CP_1 reietta, così provve
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato che dalla denunciata malattia professionale descritta in termini di “k retto in follow” è derivato al ricorrente un danno biologico permanente che, sommato a quello già accertato per pregressa asbestosi polmonare, resta fissato nella misura complessiva del 14% a decorrere dall'1 febbraio 2022 e del 20% a decorrere dal 10 giugno 2024, condanna l' resistente a rimodellare le provvidenze economiche già erogate CP_2 te sulla base di dette progressive percentuali inabilitanti e a liquidare per il futuro le relative prestazioni in armonia con le stesse;
2) condanna altresì l a corrispondere al ricorrente il differenziale CP_1 maturato a decorr braio 2022 prima e dal 10 giugno 2024 poi fino all'aggiornamento della percentuale invalidante, oltre gli interessi legali sul maggiore importo, con medesima duplice decorrenza;
3) condanna l alle spese processuali che, già compensate nella CP_1 misura del uidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in complessivi euro 1.150,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
4) pone definitivamente a carico dell' resistente le spese di CP_2 consulenza tecnica, liquidate come da to decreto.
TORRE ANNUNZIATA, 28/10/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
8