Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PRATO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesca Vanni,
Giudice Onorario, ha pronunciato ex art. 419 c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1614/2023 promossa da:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(Avv. ti Filippo Toccafondi e Sara
Raimondo,
)
PARTE OPPONENTE
Contro
:
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
(Avv. Giulia Marcheschi)
PARTE OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
Parte opponente: “«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- in via preliminare di rito, sospendere, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 649 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 678/2023 del 21 maggio 2023, poiché emesso in assoluta carenza di prova della pretesa creditoria ex adverso avanzata, anche in considerazione della fondatezza, per contro, della promossa opposizione, risultante per tabulas dalla documentazione versata in atti, costituente prova scritta ai sensi dell'articolo 648 c.p.c.;
- nel merito, in tesi, previo espletamento della procedura di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 28/2010, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 678/2023 del 21 maggio 2023, emesso dal Tribunale di Prato, per i motivi di cui in parte narrativa;
- sempre nel merito, in via riconvenzionale, ancora previo espletamento della procedura di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 28/2010, accertare, dichiarare e determinare il credito in favore del Dottor per tutte le ragioni esposte in Parte_1 parte narrativa, condannando così la signora al pagamento in Controparte_1 favore dell'odierno opponente della complessiva somma di Euro =2.437,07= ovvero alla minore o maggiore somma che sarà provata in corso di causa ovvero che sarà ritenuta di giustizia;
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via preliminare fissare nuova udienza di discussione nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 415 c.p.c. V comma;
sempre in via preliminare concedere a parte resistente opposta termine per l'introduzione del procedimento di mediazione previsto obbligatoriamente per legge. Sempre in via preliminare non sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 678/2023 RG 1198/2023 emesso dal Tribunale di Prato in data 21/05/2023; sempre nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale formulata da controparte essendo la stessa infondata in fatto e in diritto e non provata;
nel merito e in denegata ipotesi, accertare il diritto della Sig.ra Controparte_1 alla restituzione del deposito cauzionale versato e per l'effetto condannare il Sig. Pt_1 al pagamento della somma di € 1.260,00 in linea capitale oltre gli interessi legali
[...] come per legge a titolo di deposito cauzionale o di quella somma minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia dovuta, anche operando eventuali compensazioni,all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di onorari e spese anche della fase monitoria..”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 4/7/2023, proponeva opposizione al Parte_1
d.i. n. 678/2023 emesso – immediatamente esecutivo- da questo Tribunale nei suoi confronti su istanza di per il pagamento di € 1.260,00 Controparte_1
costituenti il deposito cauzionale (pari a due mensilità di canone) da quest'ultima versato contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione concluso tra le parti il 17/9/2018 ed avente ad oggetto l'immobile posto in Prato alla via Grassi n.16, di proprietà dell'opponente. Questi contestava la pretesa azionata in monitorio,
rilevando che la conduttrice, aveva ritardato la riconsegna Controparte_1
dell'immobile locato rispetto al termine convenuto con la comunicazione di recesso e pertanto era tenuta al pagamento di una mensilità di canone e, inoltre, proponeva domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di € 1.437,07 ritenuto che la stessa fosse tenuta -oltre che a pagargli un canone mensile per il ritardo nella riconsegna- a rimborsargli gli oneri condominiali a suo carico, rimasti impagati, del complessivo importo di € 407,07 ed altresì a risarcirgli i danni riscontrati all'interno
Pag. 2 di 6 dell'immobile (per omessa o inadeguata riverniciatura delle pareti) quantificati in complessivi € 1.400,00. Chiedeva inoltre la sospensione del d.i. opposto.
Costituitasi l'opposta preliminarmente eccepiva l'inosservanza del termine dilatorio a comparire stabilito dal Giudice nel decreto di fissazione di udienza e chiedeva la concessione di un termine per introdurre il procedimento di mediazione, contestando in ogni sua parte l'opposizione ed eccependo l'irritualità ed inammissibilità delle produzioni effettuate dall'opponente in data 12/9/23 e 19/9/23, ovvero in data susccessiva alla costituzione in giudizio.
All'udienza di comparizione il Giudice, ritenuta fondata l'eccezione sollevata dall'opposta relativa all'inosservanza del termine dilatorio per la comparizione delle parti, ritenuto sussistente l'obbligo di avvio di procedimento di mediazione a cura e carico dell'opposta e ritenuto che, allo stato, risultasse liquido ed esigibile il controcredito eccepito dall'opponente, nella minor somma riconosciuta dall'opposta e
, pertanto, sussistenti i 'gravi motivi' giustificanti la revoca della provvisoria esecuzione di cui all'art. 649 c.p.c., sospendeva la provvisoria esecutività del d.i. opposto, assegnava all'opposta termine di giorni quindici per avviare procedimento di mediazione avanti ad organismo abilitato e rinviava la causa ad udienza successiva per la verifica dell'esito della mediazione e per la discussione, nel rispetto del termine a comparire.
All'udienza di rinvio i procuratori delle parti davano atto dell'esito negativo della mediazione;
l'opponente proponeva al Giudice istanza (non contestata dall'opposta) di formulazione di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Il Giudice proponeva quindi alle parti di definire la lite mediante pagamento in favore dell'opposta della somma onnicomprensiva di € 630, 00 e spese compensate e rinviava ad udienza successiva, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per consentire alle parti di valutare la proposta conciliativa.
Pag. 3 di 6 Dalle note scritte sostitutive di udienza depositate dalle parti risultava l'accettazione della proposta conciliativa da parte dell'opposto e la mancata accettazione da parte dell'opponente, per cui il Giudice fissava la discussione della causa, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.
Entrambe le parti depositavano note conclusive.
In data odierna, si è svolta, infine, l'udienza di discussione.
Il Giudice,
ritenuto dimostrata, dalle comunicazioni via email e per messaggi whatsapp versati in atti, l'esistenza di un pacifico accordo tra le parti in relazione alla data di rilascio dell'immobile ed altrettanto dimostrato che il rilascio sia avvenuto nella data concordata;
ritenuto altresì dimostrato documentalmente che gli oneri condominiali dovuti dalla conduttrice ammontassero, alla data del recesso, alla cifra complessiva di € 300,00 ;
ritenuto infine che non sia stata dimostrata la sussistenza dei danni lamentati da parte opposta e riferiti alla omessa o inadeguata verniciatura delle pareti, posto che dalle fotografie prodotte in allegato al ricorso non emergono difetti di grado apprezzabile e che i documenti versati in atti successivamente (fattura, contabile bonifico e preventivo, peraltro apparentemente scaturiti da lavori eseguiti nell'ambito di 'CILA per edilizia libera dell'aprile 23' e non strettamente riferiti alla mancata e/o incompleta riverniciatura dell'immobile da parte della conduttrice) devono ritenersi inammissibili in quanto tardivi;
rilevato, altresì, che non è risultata sollevata alcuna contestazione, da parte dell'opponente, in merito alla verniciatura se non dopo la formale diffida a restituire la cauzione, pur essendo trascorso un lasso di tempo (oltre un mese) che avrebbe ampiamente consentito la verifica dello stato dell'immobile a termini di contratto (art.
Pag. 4 di 6 3 (…) il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa
verifica dello stato dell'unità immobiliare…)
rilevato che, d'altra parte, risulta -dalle dichiarazioni rese dal teste che Testimone_1
si reputa attendibile e veritiero- essere stata eseguita la verniciatura dell'immobile;
rilevato, inoltre, che non è dimostrato che la verniciatura eseguita dal predetto teste,
per quanto non imbianchino professionista, fosse di standard inferiore a quella esistente all'inizio del contratto di locazione, non essendo in esso precisato nulla in merito (vi si legge soltanto che 'l'immobile viene consegnato interamente verniciato');
ritenuto, quindi, che l'opposizione non sia fondata e che la domanda riconvenzionale possa essere accolta solo in parte, con conseguente regolamentazione delle spese sulla base della reciproca soccombenza;
ritenuta infondata la domanda di condanna per lite temeraria, stante l'esito del giudizio,
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per i motivi di cui in narrativa,
revoca il d.i n. 678/2023,
accerta e dichiara sussistente il credito di € 1.260,00 a titolo di deposito cauzionale in favore dell'opposta ed a carico dell'opponente;
accerta e dichiara sussistente, altresì, il credito di € 300,00 in favore dell'opponente ed a carico dell'opposta, a titolo di oneri condominiali, quindi, operata la compensazione tra i predetti due crediti, condanna a Parte_1 pagare a la somma complessiva di € 960,00 oltre interessi legali Controparte_1 dalla domanda al saldo;
condanna l'opponente, a rimborsare all'opposta, Parte_1 [...]
i 2/3 (compensato il rimanente terzo), delle spese del presente giudizio, CP_1
Pag. 5 di 6 che liquida, per l'intero, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi, applicata la riduzione del 50% alla fase decisionale, svolta mediante discussione) di cui all'art. 4 del
D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione per valore in complessivi € 2.127,00 per compensi, oltre al 15% per rimborsi forfettari ed oneri di legge.
Così deciso.
Prato, 13/3/2025
Il Giudice dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 6 di 6