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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 122/2020 R.G.
C O R T E D'A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr.ssa Viviana CUSOLITO Consigliera
3) dr.ssa Ivana ACACIA Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 122/2020 R.G., vertente
TRA
(deceduta) C.F. rappresentata e difesa, giusta procura Persona_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Di Vece Biagio (C.F. , PEC C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Reggio Calabria, via C. Battisti n.18; APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore;
APPELLATO–CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni (epatite C da emotrasfusione) - appello avverso la sentenza n. 535/14 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa il 26.03.2014, nel proc. RG n. 1466/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nel 2013 aveva chiesto in primo grado il risarcimento Persona_1 dei danni occorsile per aver contratto l'epatite C in occasione d'una emotrasfusione cui era stata sottoposta (presso il P.O. convenuto) ad appena tre mesi d'età , patologia slatentizzatasi solo successivamente.
La controversia in primo grado era decisa con la sentenza n. 535/14 del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva respinto la domanda. Con citazione in appello notificata il 10.11.2014 la ha impugnato la decisione , Per_1 chiedendone la riforma.
E' stata emessa in corso di causa da questa Corte la sentenza non definitiva n 172 del 2020 , con la quale la Corte ha dichiarato non prescritto il diritto azionato e con separata ordinanza rimesso al prosieguo per l'accertamento tecnico necessario , nominando un CTU.
Tuttavia il difensore dell'appellante avv. Di Vece con note depositate in data 18.01.2023 in vista dell'udienza del 02.02.2023, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha dichiarato la morte della propria assistita . Persona_1
Conseguentemente, con ordinanza pubblicata il 06.02.2023 e comunicata in pari data alle parti costituite , la Corte di Appello dichiarava interrotto il giudizio ex articolo 301 c.p.c.;
Successivamente, non risultando depositato alcun atto di riattivazione del processo, con decreto presidenziale del giorno 01.11.2025 la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24.11.2025 sottoponendo la circostanza al contraddittorio, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
Tanto premesso, e rilevato: che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009; che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.; che, non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro avverso la sentenza n. Persona_1 Controparte_1
535/14 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 26.03.2014, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25.11.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D'A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr.ssa Viviana CUSOLITO Consigliera
3) dr.ssa Ivana ACACIA Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 122/2020 R.G., vertente
TRA
(deceduta) C.F. rappresentata e difesa, giusta procura Persona_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Di Vece Biagio (C.F. , PEC C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Reggio Calabria, via C. Battisti n.18; APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore;
APPELLATO–CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni (epatite C da emotrasfusione) - appello avverso la sentenza n. 535/14 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa il 26.03.2014, nel proc. RG n. 1466/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nel 2013 aveva chiesto in primo grado il risarcimento Persona_1 dei danni occorsile per aver contratto l'epatite C in occasione d'una emotrasfusione cui era stata sottoposta (presso il P.O. convenuto) ad appena tre mesi d'età , patologia slatentizzatasi solo successivamente.
La controversia in primo grado era decisa con la sentenza n. 535/14 del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva respinto la domanda. Con citazione in appello notificata il 10.11.2014 la ha impugnato la decisione , Per_1 chiedendone la riforma.
E' stata emessa in corso di causa da questa Corte la sentenza non definitiva n 172 del 2020 , con la quale la Corte ha dichiarato non prescritto il diritto azionato e con separata ordinanza rimesso al prosieguo per l'accertamento tecnico necessario , nominando un CTU.
Tuttavia il difensore dell'appellante avv. Di Vece con note depositate in data 18.01.2023 in vista dell'udienza del 02.02.2023, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha dichiarato la morte della propria assistita . Persona_1
Conseguentemente, con ordinanza pubblicata il 06.02.2023 e comunicata in pari data alle parti costituite , la Corte di Appello dichiarava interrotto il giudizio ex articolo 301 c.p.c.;
Successivamente, non risultando depositato alcun atto di riattivazione del processo, con decreto presidenziale del giorno 01.11.2025 la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24.11.2025 sottoponendo la circostanza al contraddittorio, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
Tanto premesso, e rilevato: che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009; che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.; che, non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro avverso la sentenza n. Persona_1 Controparte_1
535/14 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 26.03.2014, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25.11.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito