Art. 3.
All' articolo 89 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , sostituito dall' articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 39 , e dall' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Ai gestori delle ricevitorie cui e' aggregata una collettoria compete, sull'importo delle riscossioni della collettoria stessa, l'aggio lordo del 5 per cento, di cui gli otto decimi debbono essere corrisposti al collettore.
Restano a carico di quest'ultimo le spese per il locale, per mobili, trasporti ed ogni altra spesa di amministrazione.
Ai fini dell'applicazione delle ritenute e dei contributi prescritti a carico del gestore della ricevitoria, la base imponibile e' diminuita dell'importo dell'aggio corrisposto al collettore.
Agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, le riscossioni della collettoria non si cumulano con quelle della ricevitoria.
I ricevitori del lotto incaricati della gestione delle macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato sono retribuiti come segue:
a) quando le macchine sono installate in pubblici esercizi siti nello stesso comune dove ha sede la ricevitoria che ne cura la gestione, al ricevitore compete, Sull'importo delle riscossioni effettuate a mezzo della macchina, l'aggio lordo del 4 per cento, di cui il 75 per cento deve essere corrisposto dal ricevitore stesso all'esercente, a titolo forfettario di compenso e rimborso spese.
Sulla quota d'aggio corrisposta all'esercente, non si applicano le ritenute e i contributi prescritti a carico del gestore della ricevitoria.
Agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, le riscossioni effettuate a mezzo della macchina non si cumulano con quelle della ricevitoria.
La previsione di cui alla presente lettera, si applica, quando occorra, nei casi in cui le macchine siano installate in locali pubblici o aperti al pubblico;
b) quando il pubblico esercizio si trova in comune diverso dal luogo ove ha sede la ricevitoria, ovvero quando pur trovandosi nello stesso comune si renda necessaria la nomina del collettore, si applica quanto sopra disposto per il collettore. Se il collettore e' persona diversa dall'esercente, a questo ultimo compete a carico del collettore, a titolo forfettario di compenso e rimborso spese, il 75 per cento dell'aggio liquidato al collettore;
c) quando le macchine funzionano nell'interno delle ricevitorie, i ricevitori sono retribuiti ad aggio con le stesse modalita' vigenti per il giuoco raccolto a mano sugli ordinari bollettari, cumulandosi insieme le une e le altre riscossioni agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, nonche' della commisurazione dell'acconto che sull'aggio medesimo essi sono autorizzati a trattenere sui proventi di ciascuna estrazione.
In casi particolari, il Ministero delle finanze puo' autorizzare una diversa ripartizione dell'aggio previsto alle lettere a) e b), per cio' che concerne la parte spettante al titolare del locale".
All' articolo 89 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , sostituito dall' articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 39 , e dall' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Ai gestori delle ricevitorie cui e' aggregata una collettoria compete, sull'importo delle riscossioni della collettoria stessa, l'aggio lordo del 5 per cento, di cui gli otto decimi debbono essere corrisposti al collettore.
Restano a carico di quest'ultimo le spese per il locale, per mobili, trasporti ed ogni altra spesa di amministrazione.
Ai fini dell'applicazione delle ritenute e dei contributi prescritti a carico del gestore della ricevitoria, la base imponibile e' diminuita dell'importo dell'aggio corrisposto al collettore.
Agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, le riscossioni della collettoria non si cumulano con quelle della ricevitoria.
I ricevitori del lotto incaricati della gestione delle macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato sono retribuiti come segue:
a) quando le macchine sono installate in pubblici esercizi siti nello stesso comune dove ha sede la ricevitoria che ne cura la gestione, al ricevitore compete, Sull'importo delle riscossioni effettuate a mezzo della macchina, l'aggio lordo del 4 per cento, di cui il 75 per cento deve essere corrisposto dal ricevitore stesso all'esercente, a titolo forfettario di compenso e rimborso spese.
Sulla quota d'aggio corrisposta all'esercente, non si applicano le ritenute e i contributi prescritti a carico del gestore della ricevitoria.
Agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, le riscossioni effettuate a mezzo della macchina non si cumulano con quelle della ricevitoria.
La previsione di cui alla presente lettera, si applica, quando occorra, nei casi in cui le macchine siano installate in locali pubblici o aperti al pubblico;
b) quando il pubblico esercizio si trova in comune diverso dal luogo ove ha sede la ricevitoria, ovvero quando pur trovandosi nello stesso comune si renda necessaria la nomina del collettore, si applica quanto sopra disposto per il collettore. Se il collettore e' persona diversa dall'esercente, a questo ultimo compete a carico del collettore, a titolo forfettario di compenso e rimborso spese, il 75 per cento dell'aggio liquidato al collettore;
c) quando le macchine funzionano nell'interno delle ricevitorie, i ricevitori sono retribuiti ad aggio con le stesse modalita' vigenti per il giuoco raccolto a mano sugli ordinari bollettari, cumulandosi insieme le une e le altre riscossioni agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, nonche' della commisurazione dell'acconto che sull'aggio medesimo essi sono autorizzati a trattenere sui proventi di ciascuna estrazione.
In casi particolari, il Ministero delle finanze puo' autorizzare una diversa ripartizione dell'aggio previsto alle lettere a) e b), per cio' che concerne la parte spettante al titolare del locale".