Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1548/2023 R.G.A.C., decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), nella qualità di titolare e legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della omonima impresa individuale corrente in Fuscaldo (CS), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Diomede Marvasi n. 6/A, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Paviglianiti, il quale lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(già “ Controparte_1 Controparte_2
) società unipersonale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
[...]
di Napoli: (R.E.A. NA-458737), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
e per essa (già , codice fiscale e partita I.V.A., Controparte_3 Controparte_4
, giusta procura autenticata nella firma dal Notaio di Milano conferita P.IVA_2 Persona_1
in data 17 gennaio 2023, repertorio n. 57305/26761, in persona del procuratore e rappresentante dott. , elettivamente domiciliate in Catania, alla Via Vittorio Emanuele Orlando n. CP_5
56, presso lo studio dell'Avv. Tito Monterosso, il quale le rappresenta e le difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATE
1
Per : Parte_1
via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 191/2023 del Tribunale di Paola, Sezione Civile,
Giudice Dr. Antonio Scortecci, depositata in data 11.03.2023, nell'ambito del giudizio N.R.G.
1510/2018, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado per come di seguito rimodulate a seguito della CTU e delle osservazioni contenute nella CTP:
1) accertare, dichiarare e statuire l' è un elemento del contratto su cui si forma la Pt_2 volontà contrattuale delle parti ed anzi può anche dirsi che si tratti dell'elemento fondamentale tra tutte le previsioni del contratto in quanto indica il costo complessivo dell'operazione; Pa
2) per l'effetto, dichiarare e statuire che la mancata/inesatta indicazione dell' rende il contratto difforme dal modello legale con conseguente nullità ai sensi dell'art. 117 c. 8 TUB, con rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo BOT, come previsto dall'art 117
TUB;
3) dichiarare e statuire che il contratto, essendo stato stipulato nel periodo 2005/2009, è nullo per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato (applicazione art. 1284 c.c.) e per contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico (applicazione combinato disposto artt. 1418 2° comma e 1346 c.c.) ed alla banca va restituita la sola sorte capitale, al netto di ogni spesa e competenza, dilazionata secondo il piano di ammortamento allegato al contratto;
4) dichiarare e statuire che il sig. ha corrisposto alla convenuta la Parte_1 CP_6 complessiva somma di € 154.746,09 di cui € 42.300,17 per interessi non dovuti;
5) per l'effetto, dichiarare e statuire che gli interessi ad oggi versati dovranno essere ricontabilizzati in conto capitale con rideterminazione del piano di rimborso rateale.
Pa 6) accertare, dichiarare e statuire che l' (3,443%) dichiarato nel contratto è inferiore all'ISC verificato (3,530%);
7) per l'effetto, dichiarare e statuire che la nullità della clausola di determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 117 comma 6 del TUB, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale con il Tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal Tasso Minimo dei Bot emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
2 8) in conseguenza, dichiarare e statuire che il sig. ha versato a titolo di interessi Parte_1 la complessiva somma di € 42.300,17, a fronte di € 16.994,09 dovuti a titolo di interessi al tasso minimo dei BOT, con una differenza a credito dell'istante di € 25.306,08;
9) per l'effetto, dichiarare e statuire che gli interessi ad oggi versati in più rispetto al tasso minimo dei Bot, pari ad €. 25.306,08, dovranno essere ricontabilizzati in conto capitale con rideterminazione del piano di rimborso rateale;
10) accertare, dichiarare e statuire che nel contratto è previsto un tasso alternativo indeterminato;
11) accertare, dichiarare e statuire che il contratto prevede un tasso variabile basato sul parametro euribor, che è stato manipolato al momento della stipula (Decisione della Commissione
Europea del 04/12/2013);
12) per l'effetto, dichiarare e statuire che, in applicazione dell'art. 1346 C.C., al contratto va applicato il tasso legale di interessi;
13) in conseguenza, dichiarare e statuire che il sig. ha versato a titolo di interessi Parte_1 la complessiva somma di € 42.300,17, a fronte di € 25.294,89 dovuti a titolo di interessi legali, con una differenza a credito dell'istante di € 17.005,28;
14) per l'effetto, dichiarare e statuire che gli interessi ad oggi versati in più rispetto al tasso legale, pari ad €. 17.005,28, dovranno essere ricontabilizzati in conto capitale con rideterminazione del piano di rimborso rateale;
In particolare, con riferimento alla lamentata indeterminatezza della pattuizione degli interessi e dei tassi relativi, atteso che la diversa qualificazione giuridica della richiesta basata sugli stessi fatti non costituisce domanda nuova (Cass. 4384/2016), riguardando la stessa vicenda sostanziale già dedotta tra le stesse parti e tende alla realizzazione, almeno in parte, della stessa utilità finale
(salva la differenza di petitum mediato), risultando compatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio:
15) accertare e dichiarare che nelle condizioni contrattuali non risulta dichiarato il TAE applicato al finanziamento che è invece obbligatorio ai sensi della Delibera CICR 2000, ai fini della comprensione dell'effettivo costo della capitalizzazione applicata;
16) dichiarare e statuire che la mancata indicazione del regime finanziario genera indeterminatezza e comporta il ricalcolo del mutuo al tasso sostitutivo BOT di cui all'117 TUB, con storno a credito del cliente degli interessi versati ed eccedenti il tasso minimo BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
17) accertare, dichiarare che non è indicato in contratto il tipo di ammortamento, con conseguente indeterminatezza dello stesso;
3 18) accertare, dichiarare che il piano di ammortamento alla francese genera anatocismo ed indeterminatezza;
19) per l'effetto, dichiarare e statuire che il piano di ammortamento va rideterminato al tasso sostitutivo BOT, come previsto dall'art 117 TUB, con storno a credito del cliente degli interessi versati ed eccedenti il tasso minimo BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
20) in subordine, dichiarare e statuire che il piano di ammortamento venga rideterminato al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, c. 3, C. C.;
21) accertare, dichiarare e statuire che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel calcolo del TEG, quindi nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro;
22) accertare l'eventuale natura usuraria dell'operazione e, in caso positivo, dichiarare e statuire la nullità della dell'operazione stessa e/o della relativa clausola, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815, co. 2, c.p.c. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di rilevare le denunciate anomalie e accertare il corretto rapporto di dare e avere tra la e i ricorrenti sulla base di quanto su CP_6
esposto e che qui si abbia per integralmente richiamato.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambe i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Con ogni più ampia riserva >.
Per e per essa Controparte_7 Controparte_3
Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) dichiarare la tardività dell'appello ex art.327 c.p.c. per i motivi sub.I del presente atto;
2) dichiarare la inammissibilità dell'appello ex artt.345 e 342 c.p.c. per i motivi II) e III) del presente atto e la decadenza dell'art.346 c.p.c. delle domande non riproposte;
3) rigettare l'appello proposto dal sig. siccome inammissibile ed infondato, in Parte_1
fatto ed in diritto, per tutti le ragioni infra argomentate.
Per l'effetto:
- confermare la sentenza n.191/2023 del 13/03/2023 emessa dal Tribunale di Paola nel giudizio n. 1510/2018 R.G.
- rigettare la inammissibile richiesta di nomina di CTU.
4 Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite >.
Fatto e diritto
Con sentenza n. 191/2023 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata il 13 marzo 2023, il
Tribunale di Paola, giudicando sull'opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615 comma II
c.p.c. promossa da ha rigettato tutte le domande spiegate ha condannato Parte_1
l'opponente al pagamento delle spese di giudizio,
Avverso la suddetta sentenza, non notificata, nella qualità di titolare e legale Parte_1
rappresentante della omonima impresa individuale corrente in Fuscaldo (CS), ha proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 6 ottobre 2023, per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe pedissequamente riprodotte e trascritte.
Con comparsa depositata in data 8.03.2024, si è costituita in giudizio Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa in
[...] Controparte_3
persona del procuratore e rappresentante pro tempore dott. , eccependo CP_5
preliminarmente la inammissibilità dell'appello, perché notificato oltre il termine massimo dei sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. Nel merito, ha dedotto l'assoluta infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 5.04.2024, il Consigliere Istruttore (Presidente dott.ssa Carmela Ruberto) ha ritenuto che, in ragione dell'eccezione di tardività dell'appello, la causa possa essere decisa ex art
281 sexies c.p.c. mediante discussione orale innanzi al collegio e ha pertanto fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 350 bis c.p.c., per il giorno 2.10.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c.
Solo parte appellata ha depositato le note con cui ha precisato le conclusioni ed è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 12.02.2025, con termine alle parti fino a 15 giorni prima per il deposito di note.
Con le note depositate in data 31.01.2025, il difensore dell'appellante, Avv. Francesco Paviglianiti, ha dichiarato di avere rinunciato al mandato difensivo e per tale ragione ha chiesto un congruo rinvio onde consentire la costituzione di altro difensore.
L'udienza del 12.02.2025 è stata rinviata d'ufficio per i medesimi incombenti al 12.03.2025, stante l'assenza della Presidente, dott.ssa Carmela Ruberto, per congedo ordinario.
L'udienza del 12.03.2025 è stata poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., che solo parte appellata ha ritualmente depositato e la Corte ha deciso la causa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
5 L'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto è fondata e va accolta.
Versandosi in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nella proposizione dell'appello deve essere seguito il corrispondente regime quanto al rispetto del termine di decadenza dall'impugnazione, che, in difetto di notifica della sentenza, è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, come prevede l'art. 327 c.p.c., e non gode della sospensione feriale dei termini processuali.
Ne discende, pertanto, che attesa la pubblicazione della sentenza avvenuta il 13 marzo 2023, il termine per impugnare è scaduto il 13 settembre 2023 mentre l'appello è stato notificato solo il 6 ottobre 2023.
L'appello risulta, quindi, proposto oltre il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Esso va, dunque, dichiarato inammissibile perché tardivo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Le spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento - individuato in ragione dell'importo del precetto ( € 135.616,33
) e ridotti della metà in ragione della semplicità delle questioni affrontate e del rito adottato.
Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di inammissibilità dell'appello), va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
per essa vverso la sentenza n. 191/2023 resa ai sensi dell'art. 281 sexies Controparte_3
c.p.c. dal Tribunale di Paola e pubblicata in data 13.03.2023, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
e per essa delle spese di lite del grado che liquida in € 7160 per compenso Controparte_3
professionale oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
6 3. dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L.
228 del 2012.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello, Seconda Sezione
Civile, in data 14.03.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Silvana Ferriero
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