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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2916/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2916/2019 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito di trattazione scritta in data 8/01/2025
TRA
(c.f.: , residente in [...] C.F._1
Madonnella n. 18, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'avv. Ciro Casoria (c.f.: ), con il quale elettivamente C.F._2
domicilia in Camposano (Na) alla via Provinciale 5ª traversa n. 2
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (c.f.: ) in C.F._3
virtù di procura generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del Persona_1
14/3/2018 rep. N. 33646 e provvedimento autorizzativo, elettivamente domiciliata in
Napoli alla via S. Lucia n. 81, Palazzo della Regione
Resistente Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
E
(c.f.: Controparte_2
), con sede legale in Caserta alla via Roma n. 80, in persona del P.IVA_2
2 Commissario Straordinario nonché legale rappresentante pro tempore CP_3
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di
[...]
costituzione e in forza di deliberazione d'incarico n. 519/CM del Commissario
Straordinario Regionale del 16/03/2023, dall'avv. Angela Ferrara (c.f.:
, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla piazza C.F._4
Carità n. 32, presso lo studio dell'avv. Alessandro Lipani
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 18/06/2019 e poi rinotificato ai sensi dell'art. 176 R.D. n. 1775/33 il 19/02/2020, ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
affinché l'adito Tribunale, previo accertamento della sua responsabilità per
[...]
l'esondazione dell ) verificatasi a Cicciano (Na) il giorno Controparte_4
19/06/2014, la condanni al pagamento della complessiva somma di € 26.000,00, ovvero dell'importo che l'adito Tribunale in via equitativa riterrà dovuto, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal fondo agricolo di sua proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
-- di essere proprietaria e conduttrice del terreno agricolo sito nel tenimento del Comune di Cicciano, località “Limmatola”, riportato nel catasto terreni di detto Comune al foglio
3, particelle nn. 116-134-173-48-96, della estensione di Ha 2, coltivato a noceto;
-- che il giorno 19/06/2014, l'argine sinistro idrografico dell'alveo " ha CP_4 tracimato, causando la fuoriuscita e conseguente immissione dell'acqua nei terreni adiacenti;
-- in particolare, che “a seguito delle piogge di stagione verificatesi soprattutto nei territori a monte del Comune di Cicciano, l'ingente massa d'acqua portata dall'alveo non avendo libero deflusso a causa […] della occlusione del letto del lagno per i detriti,
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 Controparte_2
Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
rifiuti e vegetazione spontanea, è esondato ed immettendo sugli stessi tutto ciò che trasportava” (pag. 2 dell'atto di citazione);
-- che l'esondazione ha provocato l'inquinamento del terreno e degli alberi ivi insistenti, 3 in quanto l'acqua che ha allagato il terreno era mista a liquami per gli scarichi che vengono immessi nel lagno CP_4
-- che i danni complessivamente verificatisi ammontano a € 26.000,00, come quantificati nella perizia di parte in atti.
2. All'udienza di comparizione delle parti del 5/11/2019, non essendo costituita la il Giudice designato ha autorizzato la ricorrente alla rinnovazione Controparte_1
della notificazione ex art. 176 R.D. n. 1775 del 1933.
2.1. Con comparsa di costituzione depositata in data 2/07/2020, si è costituita la eccependo: Controparte_1
-- l'incompetenza del Tribunale delle Acque Pubbliche in favore del Giudice Ordinario, in quanto, avendo la ricorrente dedotto la cattiva manutenzione degli alvei, senza contestare alcun atto o scelta amministrativa, il giudizio avrebbe ad oggetto la delibazione della violazione delle comuni regole di prudenza, di competenza del
Giudice Ordinario, per costante giurisprudenza della Cassazione;
-- la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, poiché la visura catastale per giurisprudenza costante non farebbe fede ai fini per dimostrare il titolo di proprietà;
-- il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'alveo (o rientrerebbe CP_4 CP_4
nel bacino idrografico del . Controparte_2
Nello specifico, il Piano di Classifica del Controparte_2
menzionerebbe espressamente il carattere artificiale del bacino dei Regi Lagni, di cui l'alveo fa parte e tale carattere dell'alveo risulterebbe anche dal Piano stralcio CP_4
Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino Campania Centrale. Di conseguenza, la manutenzione, la gestione e la vigilanza sugli alvei e sui bacini indicati nel Piano di
Classifica competerebbero al detto , come stabilito anche dalla Legge CP_2
Regionale n. 4 del 25/2/2003. Tutto cio' troverebbe conferma nell'incompetenza in materia di polizia idraulica e gestionale di cui all'art. 90 c. 2 lett. e) del DPR 616/1977 in quanto “ai sensi del TU Ambiente, la non ha più competenza in materia di CP_1
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 [...]
Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
polizia idraulica che spetta alle Autorità di Bacino che hanno altresì competenze pianificatorie sulla sistemazione idrogeologica ed idraulica nonché il controllo e la vigilanza sui (così a pag. 14 della comparsa di costituzione); CP_2
4
-- nel merito, la mancata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti affinché si possa configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in particolare, la mancata prova in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra la condotta tenuta dall'Amministrazione ed il danno;
-- il concorso colposo ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., in quanto la ricorrente avrebbe concorso alla causazione del danno in violazione sia della normativa che pone in capo ai proprietari dei fondi confinanti con l'alveo specifici obblighi di manutenzione, sia dell'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento al fine di scongiurare i danni, per l'inerzia nel non aver avvisato gli Enti competenti ( e CP_2 CP_6
della sussistenza della situazione di pericolo determinata dalla presenza dei rifiuti solidi e dalla vegetazione;
--il difetto di prova della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, poichè tutti i lavori e le spese elencate andrebbero provate con l'esibizione delle fatture relative ai pagamenti effettuati da parte attrice.
3. Con provvedimento del 5/04/2022, il Giudice designato ha autorizzato la chiamata in causa del , rinviando Controparte_2 all'udienza del 4/10/2022, poi rinviata al 4/04/2023.
Il si è costituto il 30/03/2023, eccependo: CP_2
-- in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, alla data dell'evento, l'intero territorio del Comune di Cicciano non faceva parte del comprensorio del , come si desume dal piano di classifica del 1998, approvato CP_2 con delibera n. 929/AC del 25.9.1998 vigente all'epoca dell'evento; solo con il piano di classifica approvato con delibera del 2016 il territorio di Cicciano è stato ricompreso nel cd. comprensorio di ampliamento;
-- la legittimazione passiva del in quanto unico soggetto Controparte_7
responsabile di eventuali omissioni nella rimozione dei rifiuti presenti nel lagno;
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 [...]
Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
-- la prescrizione dell'azione risarcitoria (ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c.), per l'intervenuto decorso del termine quinquennale, dal momento che la chiamata in causa è stata notificata al il 23/09/2022, ad oltre otto anni di distanza CP_2
5 dall'esondazione del 19/06/2014 e la richiesta di risarcimento del 28/12/2022 è stata inviata mediante pec in data 4/01/2022, dopo circa 7 anni dall'esondazione;
-- la carenza di legittimazione attiva, perché la ricorrente deduce di essere proprietaria e, al tempo stesso, conduttrice del fondo, due qualità inconciliabili fra loro, il che determina un'indeterminatezza dell'azione;
-- la mancata prova da parte del ricorrente dell'evento causativo dei danni e del nesso eziologico tra tale evento ed i danni occorsi quale sua conseguenza;
-- l'errata quantificazione dei danni prospettata da parte ricorrente, priva di sostegno probatorio.
4. Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti all'emergenza Covid ed al carico del ruolo, all'udienza del 6/02/2024 il Giudice designato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Nola per l'espletamento della prova delegata e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 5/11/2024.
Acquisita la prova delegata, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza dell'8/01/2025, in modalità di trattazione scritta.
Acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate, all'udienza dell'8/01/2025 il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Competenza del Trap
In limine litis, va disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, come sollevata all'atto della propria costituzione in giudizio da parte della Controparte_1
Ed invero, premesso che il rapporto tra il giudice ordinario e quello delle acque si pone in termini di competenza e non di giurisdizione (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 25949 del
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 [...]
Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
30/10/2024; Cass., Sezioni Unite, n. 9534/2013; Cass., Sezioni Unite, n. 5057/2013;
Cass., Sezioni Unite. n. 145/2013; Cass., Sezioni Unite, n. 16535/2012), va osservato che la prospettazione della domanda è assolutamente chiara nel porre a fondamento 6 della pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di manutenzione del corso d'acqua in questione, che avrebbero provocato la sua esondazione e, quindi,
l'inondazione dei terreni di proprietà della ricorrente.
La detta prospettazione radica senz'altro la competenza per materia del Tribunale adito.
La domanda risulta, quindi, perfettamente riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett.
e) R.D. 1775/1933 e ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto (cfr. Cass. 27392/14; Cass. 172/12; Cass. ord. 8722/11; Cass.
368/07; Cass. S.U. 1066/06 ed altre), secondo la quale “quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente”.
§§§
6. La legittimazione attiva
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente sollevata sia dal Parte_1 [...]
che dalla Controparte_2 Controparte_1
Per quanto riguarda l'eccezione della l'asserita mancanza di valore Controparte_1
probatorio delle visure non risulta sufficientemente argomentata nè suffragata da adeguata giurisprudenza.
Anche l'eccezione del sull'incompatibilità delle qualità di proprietaria e CP_2
conduttrice della ricorrente risulta superata dalla circostanza che dalle visure catastali allegate si evince che alla data del 19/06/2014 era proprietaria dei terreni Parte_1
di cui al foglio 3 particelle nn. 116-134-173-48-96, trasferiti solo successivamente, in data 11/09/2014, a . Controparte_8
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 Controparte_2
del Volturno
[...] Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
Inoltre, la titolarità del diritto di proprietà in capo alla ricorrente sui terreni per cui è causa è corroborata dalle dichiarazioni del teste , il quale ha Testimone_1 confermato indirettamente tale circostanza, affermando che “i figli della mi CP_5
7 chiamarono in quanto anche la proprietà della madre era interessata dall'inondazione.
La proprietà della è posta tra i comuni di Camposano e Cicciano”. CP_5
Pertanto, la legittimazione attiva della ricorrente è provata sia dai documenti in atti che dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio.
§§§
7. Sulla prescrizione
È del pari infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
[...]
. Controparte_2
Infatti, il ricorrente in data 4/01/2017 ha notificato al una lettera di messa in CP_2
mora a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cf in atti allegata alle note del 5.02.2024), a cui ha fatto seguito una successiva lettera di messa in mora, notificata a mezzo pec in data 4/01/2022 (cfr. nella produzione di parte del ricorrente).
Pertanto, le suddette comunicazioni, regolarmente ricevute dal , CP_2 rappresentano atti idonei a determinare l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale.
§§§
8. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati al proprio fondo agricolo e alle colture su di esso presenti, derivanti dall'esondazione dell'alveo avvenuta il 19/06/2014, come descritti e quantificati nella relazione tecnico- CP_4 peritale dell'agronomo del 13/09/2014, depositata nel fascicolo Persona_2
telematico unitamente al ricorso.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 [...]
Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello CP_9
soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; CP_10
8 Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 19/06/2014 l'alveo è esondato, CP_4 provocando l'allagamento del fondo per cui è causa, è stata confermata dalla relazione tecnico-peritale dell'agronomo e dai testi escussi, mentre nessuna Persona_2
prova contraria è stata offerta dalla e dal . Controparte_1 CP_2
Infatti, il cattivo stato di manutenzione dell'alveo è stato provato attraverso le CP_4 fotografie prodotte e le dichiarazioni testimoniali, dalle quali si evince che l'alveo si presentava invaso da detriti e vegetazione. Peraltro, la ed in , quali CP_1 CP_2
enti istituzionalmente competenti in ragione di quanto si dirà infra, non hanno documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo medesimo con la necessaria regolarità.
Allo stesso tempo, è da escludersi che abbia concorso alla causazione Parte_1
dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito genericamente sia dal CP_11
che dalla in quanto non è stato provato che la ricorrente abbia
[...] CP_2 CP_1 violato specifici obblighi di manutenzione o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento posto a carico dei proprietari dei terreni confinanti con l'alveo.
Ad modo, si risolve in un'ammissione di responsabilità, da parte della la CP_1 pretesa che la proprietaria facesse un'informativa agli enti competenti per la rimozione di rifiuti e vegetazione, circostanza che evidenzia l'omissione dei compiti di vigilanza e controllo sulle acque pubbliche spettanti certamente alla CP_1
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 Controparte_2
del
[...] CP_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
Egualmente generica e del tutto sfornita di prova si palesa – all'esito dell'istruttoria -
l'affermazione della che la ricorrente abbia violato l'obbligo di rispetto di fasce CP_1
distanza delle coltivazioni oltre 4 metri dall'argine ex art. 96 lett f) del RD 523/1904. 9
***
9. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
La prova dei danni subiti può essere ricavata dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte redatta dal tecnico e dalla deposizione dei testi escussi. Persona_2
9.1. Dopo aver effettuato vari sopralluoghi nell'immediatezza dei fatti e nei giorni successivi, il perito di parte ha constatato che il fondo della ricorrente era stato invaso da melma per uno spessore di circa 20 cm per tutta la sua estensione.
In particolare, il perito ha sostenuto nel suo elaborato che “l'ulteriore e più ingente danno è dovuto all'avvelenamento e comunque, all'inquinamento del terreno e delle piante ivi insistenti dovuto alla stessa acqua riversatasi sul suolo che è risultata essere mista a liquami per gli scarichi che vengono immessi nel predetto lagno. Di tanto si è avuta ulteriore prova nei giorni successivi all'evento con riferimento all'odore nauseabondo insistente in zona e sui terreni allagati. Ai fini, quindi, di rimediare ai danni innanzi descritti, a parere dello scrivente, il terreno di proprietà del committente necessita in primo luogo della rimozione dello strato di detriti su di esso convogliato dall'acqua, mediante asporto dello stesso con utilizzo di pala meccanica e trasporto a rifiuto, poi, di una disinfezione, disinfestazione e riammonizzazione del terreno con idonei prodotti chimici”.
Nell'identificare e quantificare i danni, il perito ha calcolato la somma di € 5.250,00 per sterri e riporti, € 7.000,00 per lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale all'esecuzione della semina, € 3.445,00 per trattamento insetticida – nematocida con
Ethoprophos, € 22.500,00 per trattamento del terreno con fungocidi specifici ed €
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42.000,00 per riammonizzazione ed umificazione con “sangue ps” o similare, per un totale di € 80.195,00.
9.2. Ebbene, occorre innanzitutto evidenziare la non coincidenza tra la quantificazione
10 dei danni effettuata nella perizia, pari alla cifra di € 80.195,00, e la somma richiesta dalla ricorrente a titolo di risarcimento dei danni, pari a € 26.000,00, differenza sulla quale la ricorrente non fornisce alcuna motivazione.
9.3. In ogni caso, le cifre indicate nella perizia per le attività di pulizia e bonifica del suolo e per la somministrazione di concimi organici non possono essere riconosciute in toto, in quanto la perizia è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che dovrebbero essere svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti di tipo ultra-specialistico.
Tale deficit non è colmato dalle dichiarazioni testimoniali, che non riferiscono nulla riguardo le attività menzionate nella perizia.
Peraltro, il difetto di prova di pagamento alle aziende specializzate per i lavori di pulizia menzionati nella CTP, oltre alle dichiarazioni testimoniali riguardanti l'invasione di melma sui terreni, rendono verosimile la possibilità che la ricorrente abbia dovuto compiere tali attività quantomeno in economia e probabilmente in autonomia.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dal CTP, dalla prova testimoniale emerge che i lavori di pulizia certamente furono fatti in economia e con l'aiuto dei familiari e di amici. Infatti, il teste dichiara “Mi sono recato circa 10 giorni dopo sul Tes_1
fondo della insieme ai figli. Abbiamo proceduto a liberarlo da tutti i detriti, CP_5 come plastica, cassettine e quant'altro”.
Pare il caso di rimarcare che pur a distanza di ben 10 anni dall'evento alluvionale non risultano documentate spese di pulizia, concimazione, fertilizzazione e sistemazione del fondo.
Per quanto esposto, tenuto conto dell'estensione del terreno e della verosimile necessità di utilizzare dei concimi per ripristinare la corretta fertilità del fondo, ma anche dell'assoluto difetto di prova del ricorso a imprese specializzate e dell'assoluto difetto di prova documentale degli esborsi occorsi per il ripristino, appare congruo riconoscere per l'esecuzione dei lavori di pulizia e sistemazione, in via equitativa, la somma
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complessiva di € 9.000,00, ovvero poco più del 10% dell'intero importo richiesto con la
CTP.
9.4. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 11 9.000,00 in favore di Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
10. La legittimazione passiva
Ciò posto, è necessario verificare quale tra gli enti convenuti debba rispondere della citata somma, atteso che entrambi i convenuti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo tenuti, a loro avviso, alla manutenzione del corso d'acqua in questione.
Sul punto, questo Tribunale in conformità con sue precedenti decisioni, rileva quanto segue.
I Regi Lagni rappresentano un sistema idraulico di bonifica di origine borbonica per la regimentazione e lo smaltimento delle acque superficiali della pianura campana. Il loro bacino si estende per circa 1.398 kmq e raccoglie le acque alte di un ampio comprensorio montano che comprende i versanti dei Monti Tifatini, dei Monti di
Avella, dei Monti di Sarno e del rivestendo così per il territorio il ruolo CP_12
di importante infrastruttura di bonifica e raccolta delle acque, anche per il recapito in essa dei cinque impianti di depurazione comprensoriali (Nola, Acerra, Napoli Nord,
Marcianise e Foce Regi Lagni) e di molti scarichi di acque di pioggia.
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Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
Per la sua funzione, il bacino dei Regi Lagni rientra tra i grandi colatori, ovvero opere idrauliche su acque pubbliche, e, pertanto, al medesimo può essere riconosciuta la duplice natura di acqua pubblica ed opera di bonifica. 12 Sussiste, dunque, la legittimazione passiva della poiché ai sensi Controparte_1
degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con specifico riguardo all'attività di manutenzione, e, in particolare, alla sistemazione degli alvei ed al contenimento delle acque dei grandi colatori.
Anche l'art. 10, lett. f) della legge n. 183/89 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.
152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86
D.Lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico.
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, permane Controparte_1
certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque pubbliche nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori
(quali quelli in oggetto).
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 32730 del 18/12/2018 e Cass., Sezioni Unite,
n. 25928 del 05/12/2011).
Accertata così la responsabilità della quale ente titolare della Controparte_1
proprietà demaniale precostituito per legge alla conservazione, manutenzione e gestione
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Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
delle risorse idriche e delle acque in generale, va affermata, altresì, la responsabilità del in quanto i Regi Controparte_2
Lagni rientrano nelle opere idrauliche che costituiscono il comprensorio di competenza 13 del stesso. CP_2
Essendo la gestione dei Regi Lagni pacificamente compito del , è del tutto CP_2
irrilevante il fatto che alla data del 19/06/2014 il Comune di Cicciano non faceva parte del comprensorio del secondo il piano di classifica del 1998. Non può CP_2 derivarne l'irresponsabilità del . La difesa del su questo punto è del CP_2 CP_2
tutto errata, proprio perché la sua competenza si estende a tutto il bacino idrografico dei
Regi Lagni, di cui fa parte l'alveo CP_4
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha più volte affermato (cfr. sentenze nn.
134/2019, 157/2019, 213/2019) che l'art. 33, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 4/2003 ha espressamente ricompreso il bacino dei Regi Lagni nel CP_1
comprensorio di bonifica Volturno-Garigliano. Per cui, in virtù di tale previsione legislativa (e tenuto conto che la ben può delegare ai Consorzi di le CP_1 CP_2
sue funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura), gli oneri di manutenzione dei Regi Lagni gravano sul Consorzio di bonifica
Volturno-Garigliano, senza necessità di un apposito atto di consegna da parte della e senza necessità di un piano di classifica (che rappresenta una sorta di tabella CP_1
millesimale di contribuzione con cui vengono ripartite le spese sostenute dal CP_2
per i lavori di bonifica), fatti salvi i soli casi in cui vi sia un espresso provvedimento del
Presidente della Giunta Regionale che, ai sensi degli artt. 2, 3 e 12 della citata legge regionale, abbia dichiarato l'opera di preminente interesse regionale, con conseguente onere di manutenzione e gestione a carico esclusivo della CP_1
Tali principi sono stati ora confermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 15574/2021.
Pertanto, i principi che si ricavano dalle citate sentenze del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche e da quella delle Sezioni Unite sono i seguenti:
- le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, ed i conseguenti poteri di manutenzione e custodia, che l'art. 89, comma 1, lett.
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 [...]
Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
a) del D.Lgs. n. 112/98 ha trasferito dallo Stato alle Regioni, possono da queste ultime essere delegate ai o ai concessionari delle relative opere;
Controparte_2
- in attuazione di questa facoltà la con la legge regionale n. 4/2003, Controparte_1
14 ha ridefinito, all'art. 33, comma 2, gli attuali comprensori di bonifica integrale e, nel far questo, ha espressamente ricompreso nel comprensorio di bonifica
[...]
" i Regi Lagni e, conseguentemente, tutti i canali che rientrano nel loro Parte_2
bacino;
- dalla stessa ricognizione legislativa di cui al citato art. 33 della legge regionale e dalla norma fondamentale di cui all'art. 54 R.D. n. 215/1933 (in base al quale “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”) discende automaticamente l'attribuzione al di della funzione di manutenzione dei corsi d'acqua CP_2 CP_2
rientranti nel bacino dei Regi Lagni, senza la necessità di un apposito atto di consegna da parte della e senza che abbia altresì rilievo se, in concreto, il CP_1 CP_2
abbia o meno proceduto alla predisposizione di un piano di classifica e di contribuzione consortile, esigendone il pagamento.
In conclusione, nel caso che qui occupa, essendo pacifico che il sistema idraulico dei
Regi Lagni rientra nella zona di ampliamento del comprensorio di competenza del
, quest'ultimo ne ha Controparte_2
per ciò solo l'obbligo di manutenzione e custodia, pur in assenza di un apposito atto di consegna da parte della discendendo tale obbligo direttamente dalla CP_1 ricognizione legislativa operata dall'art. 33 delle legge regionale (cosi questo Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche sentenza n. cron 3321/2022 decisa in data 8.06.2022 e pubblicata il 14.07.2022 a definizione del giudizio n. r.g. 4232/2016, rel dott. Del
Franco).
Infine, la ed il non hanno fornito adeguata allegazione e Controparte_1 CP_2
prova della concorrente responsabilità del , non essendo a ciò Controparte_7
sufficiente la circostanza della mancata rimozione dei rifiuti, comunque non provata né dalla né dal , atteso lo strutturale e risalente stato di cattiva CP_1 CP_2
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 [...]
Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
manutenzione nel quale risultano all'epoca dei fatti tenuti gli alvei, come risulta dal complesso dell'istruttoria svolta.
Peraltro nessuna domanda risulta formulata verso il CP_6
15 Alla stregua delle considerazioni che precedono la ed il Controparte_1 [...]
vanno condannati, in Controparte_2
solido, al pagamento in favore del ricorrente della somma sopra indicata.
***
11. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste in solido a carico della CP_1
e del e liquidate in
[...] Controparte_2
dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore dell'avv. Ciro Casoria per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2916/2019 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie la domanda di risarcimento proposta da e, per l'effetto, Parte_1
condanna la e il Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore della ricorrente ed in solido tra di loro, dell'importo
[...] complessivo di € 9.000,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
(19/06/2014) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la e il Controparte_1 [...]
in solido a pagare alla ricorrente la residua Controparte_2 parte, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed euro 1.500,00 per onorario,
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 [...]
Controparte_2 Tribunale Pubbliche Controparte_13
Corte d'Appello di Napoli
oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Ciro Casoria per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli addì 8/01/2025 16 Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 [...]
Controparte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2916/2019 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito di trattazione scritta in data 8/01/2025
TRA
(c.f.: , residente in [...] C.F._1
Madonnella n. 18, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'avv. Ciro Casoria (c.f.: ), con il quale elettivamente C.F._2
domicilia in Camposano (Na) alla via Provinciale 5ª traversa n. 2
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (c.f.: ) in C.F._3
virtù di procura generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del Persona_1
14/3/2018 rep. N. 33646 e provvedimento autorizzativo, elettivamente domiciliata in
Napoli alla via S. Lucia n. 81, Palazzo della Regione
Resistente Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
E
(c.f.: Controparte_2
), con sede legale in Caserta alla via Roma n. 80, in persona del P.IVA_2
2 Commissario Straordinario nonché legale rappresentante pro tempore CP_3
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di
[...]
costituzione e in forza di deliberazione d'incarico n. 519/CM del Commissario
Straordinario Regionale del 16/03/2023, dall'avv. Angela Ferrara (c.f.:
, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla piazza C.F._4
Carità n. 32, presso lo studio dell'avv. Alessandro Lipani
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 18/06/2019 e poi rinotificato ai sensi dell'art. 176 R.D. n. 1775/33 il 19/02/2020, ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
affinché l'adito Tribunale, previo accertamento della sua responsabilità per
[...]
l'esondazione dell ) verificatasi a Cicciano (Na) il giorno Controparte_4
19/06/2014, la condanni al pagamento della complessiva somma di € 26.000,00, ovvero dell'importo che l'adito Tribunale in via equitativa riterrà dovuto, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal fondo agricolo di sua proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
-- di essere proprietaria e conduttrice del terreno agricolo sito nel tenimento del Comune di Cicciano, località “Limmatola”, riportato nel catasto terreni di detto Comune al foglio
3, particelle nn. 116-134-173-48-96, della estensione di Ha 2, coltivato a noceto;
-- che il giorno 19/06/2014, l'argine sinistro idrografico dell'alveo " ha CP_4 tracimato, causando la fuoriuscita e conseguente immissione dell'acqua nei terreni adiacenti;
-- in particolare, che “a seguito delle piogge di stagione verificatesi soprattutto nei territori a monte del Comune di Cicciano, l'ingente massa d'acqua portata dall'alveo non avendo libero deflusso a causa […] della occlusione del letto del lagno per i detriti,
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 Controparte_2
Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
rifiuti e vegetazione spontanea, è esondato ed immettendo sugli stessi tutto ciò che trasportava” (pag. 2 dell'atto di citazione);
-- che l'esondazione ha provocato l'inquinamento del terreno e degli alberi ivi insistenti, 3 in quanto l'acqua che ha allagato il terreno era mista a liquami per gli scarichi che vengono immessi nel lagno CP_4
-- che i danni complessivamente verificatisi ammontano a € 26.000,00, come quantificati nella perizia di parte in atti.
2. All'udienza di comparizione delle parti del 5/11/2019, non essendo costituita la il Giudice designato ha autorizzato la ricorrente alla rinnovazione Controparte_1
della notificazione ex art. 176 R.D. n. 1775 del 1933.
2.1. Con comparsa di costituzione depositata in data 2/07/2020, si è costituita la eccependo: Controparte_1
-- l'incompetenza del Tribunale delle Acque Pubbliche in favore del Giudice Ordinario, in quanto, avendo la ricorrente dedotto la cattiva manutenzione degli alvei, senza contestare alcun atto o scelta amministrativa, il giudizio avrebbe ad oggetto la delibazione della violazione delle comuni regole di prudenza, di competenza del
Giudice Ordinario, per costante giurisprudenza della Cassazione;
-- la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, poiché la visura catastale per giurisprudenza costante non farebbe fede ai fini per dimostrare il titolo di proprietà;
-- il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'alveo (o rientrerebbe CP_4 CP_4
nel bacino idrografico del . Controparte_2
Nello specifico, il Piano di Classifica del Controparte_2
menzionerebbe espressamente il carattere artificiale del bacino dei Regi Lagni, di cui l'alveo fa parte e tale carattere dell'alveo risulterebbe anche dal Piano stralcio CP_4
Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino Campania Centrale. Di conseguenza, la manutenzione, la gestione e la vigilanza sugli alvei e sui bacini indicati nel Piano di
Classifica competerebbero al detto , come stabilito anche dalla Legge CP_2
Regionale n. 4 del 25/2/2003. Tutto cio' troverebbe conferma nell'incompetenza in materia di polizia idraulica e gestionale di cui all'art. 90 c. 2 lett. e) del DPR 616/1977 in quanto “ai sensi del TU Ambiente, la non ha più competenza in materia di CP_1
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 [...]
Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
polizia idraulica che spetta alle Autorità di Bacino che hanno altresì competenze pianificatorie sulla sistemazione idrogeologica ed idraulica nonché il controllo e la vigilanza sui (così a pag. 14 della comparsa di costituzione); CP_2
4
-- nel merito, la mancata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti affinché si possa configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in particolare, la mancata prova in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra la condotta tenuta dall'Amministrazione ed il danno;
-- il concorso colposo ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., in quanto la ricorrente avrebbe concorso alla causazione del danno in violazione sia della normativa che pone in capo ai proprietari dei fondi confinanti con l'alveo specifici obblighi di manutenzione, sia dell'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento al fine di scongiurare i danni, per l'inerzia nel non aver avvisato gli Enti competenti ( e CP_2 CP_6
della sussistenza della situazione di pericolo determinata dalla presenza dei rifiuti solidi e dalla vegetazione;
--il difetto di prova della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, poichè tutti i lavori e le spese elencate andrebbero provate con l'esibizione delle fatture relative ai pagamenti effettuati da parte attrice.
3. Con provvedimento del 5/04/2022, il Giudice designato ha autorizzato la chiamata in causa del , rinviando Controparte_2 all'udienza del 4/10/2022, poi rinviata al 4/04/2023.
Il si è costituto il 30/03/2023, eccependo: CP_2
-- in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, alla data dell'evento, l'intero territorio del Comune di Cicciano non faceva parte del comprensorio del , come si desume dal piano di classifica del 1998, approvato CP_2 con delibera n. 929/AC del 25.9.1998 vigente all'epoca dell'evento; solo con il piano di classifica approvato con delibera del 2016 il territorio di Cicciano è stato ricompreso nel cd. comprensorio di ampliamento;
-- la legittimazione passiva del in quanto unico soggetto Controparte_7
responsabile di eventuali omissioni nella rimozione dei rifiuti presenti nel lagno;
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 [...]
Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
-- la prescrizione dell'azione risarcitoria (ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c.), per l'intervenuto decorso del termine quinquennale, dal momento che la chiamata in causa è stata notificata al il 23/09/2022, ad oltre otto anni di distanza CP_2
5 dall'esondazione del 19/06/2014 e la richiesta di risarcimento del 28/12/2022 è stata inviata mediante pec in data 4/01/2022, dopo circa 7 anni dall'esondazione;
-- la carenza di legittimazione attiva, perché la ricorrente deduce di essere proprietaria e, al tempo stesso, conduttrice del fondo, due qualità inconciliabili fra loro, il che determina un'indeterminatezza dell'azione;
-- la mancata prova da parte del ricorrente dell'evento causativo dei danni e del nesso eziologico tra tale evento ed i danni occorsi quale sua conseguenza;
-- l'errata quantificazione dei danni prospettata da parte ricorrente, priva di sostegno probatorio.
4. Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti all'emergenza Covid ed al carico del ruolo, all'udienza del 6/02/2024 il Giudice designato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Nola per l'espletamento della prova delegata e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 5/11/2024.
Acquisita la prova delegata, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza dell'8/01/2025, in modalità di trattazione scritta.
Acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate, all'udienza dell'8/01/2025 il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Competenza del Trap
In limine litis, va disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, come sollevata all'atto della propria costituzione in giudizio da parte della Controparte_1
Ed invero, premesso che il rapporto tra il giudice ordinario e quello delle acque si pone in termini di competenza e non di giurisdizione (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 25949 del
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 [...]
Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
30/10/2024; Cass., Sezioni Unite, n. 9534/2013; Cass., Sezioni Unite, n. 5057/2013;
Cass., Sezioni Unite. n. 145/2013; Cass., Sezioni Unite, n. 16535/2012), va osservato che la prospettazione della domanda è assolutamente chiara nel porre a fondamento 6 della pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di manutenzione del corso d'acqua in questione, che avrebbero provocato la sua esondazione e, quindi,
l'inondazione dei terreni di proprietà della ricorrente.
La detta prospettazione radica senz'altro la competenza per materia del Tribunale adito.
La domanda risulta, quindi, perfettamente riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett.
e) R.D. 1775/1933 e ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto (cfr. Cass. 27392/14; Cass. 172/12; Cass. ord. 8722/11; Cass.
368/07; Cass. S.U. 1066/06 ed altre), secondo la quale “quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente”.
§§§
6. La legittimazione attiva
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente sollevata sia dal Parte_1 [...]
che dalla Controparte_2 Controparte_1
Per quanto riguarda l'eccezione della l'asserita mancanza di valore Controparte_1
probatorio delle visure non risulta sufficientemente argomentata nè suffragata da adeguata giurisprudenza.
Anche l'eccezione del sull'incompatibilità delle qualità di proprietaria e CP_2
conduttrice della ricorrente risulta superata dalla circostanza che dalle visure catastali allegate si evince che alla data del 19/06/2014 era proprietaria dei terreni Parte_1
di cui al foglio 3 particelle nn. 116-134-173-48-96, trasferiti solo successivamente, in data 11/09/2014, a . Controparte_8
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 Controparte_2
del Volturno
[...] Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
Inoltre, la titolarità del diritto di proprietà in capo alla ricorrente sui terreni per cui è causa è corroborata dalle dichiarazioni del teste , il quale ha Testimone_1 confermato indirettamente tale circostanza, affermando che “i figli della mi CP_5
7 chiamarono in quanto anche la proprietà della madre era interessata dall'inondazione.
La proprietà della è posta tra i comuni di Camposano e Cicciano”. CP_5
Pertanto, la legittimazione attiva della ricorrente è provata sia dai documenti in atti che dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio.
§§§
7. Sulla prescrizione
È del pari infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
[...]
. Controparte_2
Infatti, il ricorrente in data 4/01/2017 ha notificato al una lettera di messa in CP_2
mora a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cf in atti allegata alle note del 5.02.2024), a cui ha fatto seguito una successiva lettera di messa in mora, notificata a mezzo pec in data 4/01/2022 (cfr. nella produzione di parte del ricorrente).
Pertanto, le suddette comunicazioni, regolarmente ricevute dal , CP_2 rappresentano atti idonei a determinare l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale.
§§§
8. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati al proprio fondo agricolo e alle colture su di esso presenti, derivanti dall'esondazione dell'alveo avvenuta il 19/06/2014, come descritti e quantificati nella relazione tecnico- CP_4 peritale dell'agronomo del 13/09/2014, depositata nel fascicolo Persona_2
telematico unitamente al ricorso.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 [...]
Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello CP_9
soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; CP_10
8 Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 19/06/2014 l'alveo è esondato, CP_4 provocando l'allagamento del fondo per cui è causa, è stata confermata dalla relazione tecnico-peritale dell'agronomo e dai testi escussi, mentre nessuna Persona_2
prova contraria è stata offerta dalla e dal . Controparte_1 CP_2
Infatti, il cattivo stato di manutenzione dell'alveo è stato provato attraverso le CP_4 fotografie prodotte e le dichiarazioni testimoniali, dalle quali si evince che l'alveo si presentava invaso da detriti e vegetazione. Peraltro, la ed in , quali CP_1 CP_2
enti istituzionalmente competenti in ragione di quanto si dirà infra, non hanno documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo medesimo con la necessaria regolarità.
Allo stesso tempo, è da escludersi che abbia concorso alla causazione Parte_1
dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito genericamente sia dal CP_11
che dalla in quanto non è stato provato che la ricorrente abbia
[...] CP_2 CP_1 violato specifici obblighi di manutenzione o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento posto a carico dei proprietari dei terreni confinanti con l'alveo.
Ad modo, si risolve in un'ammissione di responsabilità, da parte della la CP_1 pretesa che la proprietaria facesse un'informativa agli enti competenti per la rimozione di rifiuti e vegetazione, circostanza che evidenzia l'omissione dei compiti di vigilanza e controllo sulle acque pubbliche spettanti certamente alla CP_1
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 Controparte_2
del
[...] CP_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
Egualmente generica e del tutto sfornita di prova si palesa – all'esito dell'istruttoria -
l'affermazione della che la ricorrente abbia violato l'obbligo di rispetto di fasce CP_1
distanza delle coltivazioni oltre 4 metri dall'argine ex art. 96 lett f) del RD 523/1904. 9
***
9. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
La prova dei danni subiti può essere ricavata dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte redatta dal tecnico e dalla deposizione dei testi escussi. Persona_2
9.1. Dopo aver effettuato vari sopralluoghi nell'immediatezza dei fatti e nei giorni successivi, il perito di parte ha constatato che il fondo della ricorrente era stato invaso da melma per uno spessore di circa 20 cm per tutta la sua estensione.
In particolare, il perito ha sostenuto nel suo elaborato che “l'ulteriore e più ingente danno è dovuto all'avvelenamento e comunque, all'inquinamento del terreno e delle piante ivi insistenti dovuto alla stessa acqua riversatasi sul suolo che è risultata essere mista a liquami per gli scarichi che vengono immessi nel predetto lagno. Di tanto si è avuta ulteriore prova nei giorni successivi all'evento con riferimento all'odore nauseabondo insistente in zona e sui terreni allagati. Ai fini, quindi, di rimediare ai danni innanzi descritti, a parere dello scrivente, il terreno di proprietà del committente necessita in primo luogo della rimozione dello strato di detriti su di esso convogliato dall'acqua, mediante asporto dello stesso con utilizzo di pala meccanica e trasporto a rifiuto, poi, di una disinfezione, disinfestazione e riammonizzazione del terreno con idonei prodotti chimici”.
Nell'identificare e quantificare i danni, il perito ha calcolato la somma di € 5.250,00 per sterri e riporti, € 7.000,00 per lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale all'esecuzione della semina, € 3.445,00 per trattamento insetticida – nematocida con
Ethoprophos, € 22.500,00 per trattamento del terreno con fungocidi specifici ed €
N. 2916/2019 r.g.a.c.c. Sentenza e Controparte_5 [...]
Controparte_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte d'Appello di Napoli
42.000,00 per riammonizzazione ed umificazione con “sangue ps” o similare, per un totale di € 80.195,00.
9.2. Ebbene, occorre innanzitutto evidenziare la non coincidenza tra la quantificazione
10 dei danni effettuata nella perizia, pari alla cifra di € 80.195,00, e la somma richiesta dalla ricorrente a titolo di risarcimento dei danni, pari a € 26.000,00, differenza sulla quale la ricorrente non fornisce alcuna motivazione.
9.3. In ogni caso, le cifre indicate nella perizia per le attività di pulizia e bonifica del suolo e per la somministrazione di concimi organici non possono essere riconosciute in toto, in quanto la perizia è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che dovrebbero essere svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti di tipo ultra-specialistico.
Tale deficit non è colmato dalle dichiarazioni testimoniali, che non riferiscono nulla riguardo le attività menzionate nella perizia.
Peraltro, il difetto di prova di pagamento alle aziende specializzate per i lavori di pulizia menzionati nella CTP, oltre alle dichiarazioni testimoniali riguardanti l'invasione di melma sui terreni, rendono verosimile la possibilità che la ricorrente abbia dovuto compiere tali attività quantomeno in economia e probabilmente in autonomia.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dal CTP, dalla prova testimoniale emerge che i lavori di pulizia certamente furono fatti in economia e con l'aiuto dei familiari e di amici. Infatti, il teste dichiara “Mi sono recato circa 10 giorni dopo sul Tes_1
fondo della insieme ai figli. Abbiamo proceduto a liberarlo da tutti i detriti, CP_5 come plastica, cassettine e quant'altro”.
Pare il caso di rimarcare che pur a distanza di ben 10 anni dall'evento alluvionale non risultano documentate spese di pulizia, concimazione, fertilizzazione e sistemazione del fondo.
Per quanto esposto, tenuto conto dell'estensione del terreno e della verosimile necessità di utilizzare dei concimi per ripristinare la corretta fertilità del fondo, ma anche dell'assoluto difetto di prova del ricorso a imprese specializzate e dell'assoluto difetto di prova documentale degli esborsi occorsi per il ripristino, appare congruo riconoscere per l'esecuzione dei lavori di pulizia e sistemazione, in via equitativa, la somma
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complessiva di € 9.000,00, ovvero poco più del 10% dell'intero importo richiesto con la
CTP.
9.4. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 11 9.000,00 in favore di Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
10. La legittimazione passiva
Ciò posto, è necessario verificare quale tra gli enti convenuti debba rispondere della citata somma, atteso che entrambi i convenuti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo tenuti, a loro avviso, alla manutenzione del corso d'acqua in questione.
Sul punto, questo Tribunale in conformità con sue precedenti decisioni, rileva quanto segue.
I Regi Lagni rappresentano un sistema idraulico di bonifica di origine borbonica per la regimentazione e lo smaltimento delle acque superficiali della pianura campana. Il loro bacino si estende per circa 1.398 kmq e raccoglie le acque alte di un ampio comprensorio montano che comprende i versanti dei Monti Tifatini, dei Monti di
Avella, dei Monti di Sarno e del rivestendo così per il territorio il ruolo CP_12
di importante infrastruttura di bonifica e raccolta delle acque, anche per il recapito in essa dei cinque impianti di depurazione comprensoriali (Nola, Acerra, Napoli Nord,
Marcianise e Foce Regi Lagni) e di molti scarichi di acque di pioggia.
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Per la sua funzione, il bacino dei Regi Lagni rientra tra i grandi colatori, ovvero opere idrauliche su acque pubbliche, e, pertanto, al medesimo può essere riconosciuta la duplice natura di acqua pubblica ed opera di bonifica. 12 Sussiste, dunque, la legittimazione passiva della poiché ai sensi Controparte_1
degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con specifico riguardo all'attività di manutenzione, e, in particolare, alla sistemazione degli alvei ed al contenimento delle acque dei grandi colatori.
Anche l'art. 10, lett. f) della legge n. 183/89 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.
152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86
D.Lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico.
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, permane Controparte_1
certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque pubbliche nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori
(quali quelli in oggetto).
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 32730 del 18/12/2018 e Cass., Sezioni Unite,
n. 25928 del 05/12/2011).
Accertata così la responsabilità della quale ente titolare della Controparte_1
proprietà demaniale precostituito per legge alla conservazione, manutenzione e gestione
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delle risorse idriche e delle acque in generale, va affermata, altresì, la responsabilità del in quanto i Regi Controparte_2
Lagni rientrano nelle opere idrauliche che costituiscono il comprensorio di competenza 13 del stesso. CP_2
Essendo la gestione dei Regi Lagni pacificamente compito del , è del tutto CP_2
irrilevante il fatto che alla data del 19/06/2014 il Comune di Cicciano non faceva parte del comprensorio del secondo il piano di classifica del 1998. Non può CP_2 derivarne l'irresponsabilità del . La difesa del su questo punto è del CP_2 CP_2
tutto errata, proprio perché la sua competenza si estende a tutto il bacino idrografico dei
Regi Lagni, di cui fa parte l'alveo CP_4
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha più volte affermato (cfr. sentenze nn.
134/2019, 157/2019, 213/2019) che l'art. 33, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 4/2003 ha espressamente ricompreso il bacino dei Regi Lagni nel CP_1
comprensorio di bonifica Volturno-Garigliano. Per cui, in virtù di tale previsione legislativa (e tenuto conto che la ben può delegare ai Consorzi di le CP_1 CP_2
sue funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura), gli oneri di manutenzione dei Regi Lagni gravano sul Consorzio di bonifica
Volturno-Garigliano, senza necessità di un apposito atto di consegna da parte della e senza necessità di un piano di classifica (che rappresenta una sorta di tabella CP_1
millesimale di contribuzione con cui vengono ripartite le spese sostenute dal CP_2
per i lavori di bonifica), fatti salvi i soli casi in cui vi sia un espresso provvedimento del
Presidente della Giunta Regionale che, ai sensi degli artt. 2, 3 e 12 della citata legge regionale, abbia dichiarato l'opera di preminente interesse regionale, con conseguente onere di manutenzione e gestione a carico esclusivo della CP_1
Tali principi sono stati ora confermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 15574/2021.
Pertanto, i principi che si ricavano dalle citate sentenze del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche e da quella delle Sezioni Unite sono i seguenti:
- le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, ed i conseguenti poteri di manutenzione e custodia, che l'art. 89, comma 1, lett.
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a) del D.Lgs. n. 112/98 ha trasferito dallo Stato alle Regioni, possono da queste ultime essere delegate ai o ai concessionari delle relative opere;
Controparte_2
- in attuazione di questa facoltà la con la legge regionale n. 4/2003, Controparte_1
14 ha ridefinito, all'art. 33, comma 2, gli attuali comprensori di bonifica integrale e, nel far questo, ha espressamente ricompreso nel comprensorio di bonifica
[...]
" i Regi Lagni e, conseguentemente, tutti i canali che rientrano nel loro Parte_2
bacino;
- dalla stessa ricognizione legislativa di cui al citato art. 33 della legge regionale e dalla norma fondamentale di cui all'art. 54 R.D. n. 215/1933 (in base al quale “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”) discende automaticamente l'attribuzione al di della funzione di manutenzione dei corsi d'acqua CP_2 CP_2
rientranti nel bacino dei Regi Lagni, senza la necessità di un apposito atto di consegna da parte della e senza che abbia altresì rilievo se, in concreto, il CP_1 CP_2
abbia o meno proceduto alla predisposizione di un piano di classifica e di contribuzione consortile, esigendone il pagamento.
In conclusione, nel caso che qui occupa, essendo pacifico che il sistema idraulico dei
Regi Lagni rientra nella zona di ampliamento del comprensorio di competenza del
, quest'ultimo ne ha Controparte_2
per ciò solo l'obbligo di manutenzione e custodia, pur in assenza di un apposito atto di consegna da parte della discendendo tale obbligo direttamente dalla CP_1 ricognizione legislativa operata dall'art. 33 delle legge regionale (cosi questo Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche sentenza n. cron 3321/2022 decisa in data 8.06.2022 e pubblicata il 14.07.2022 a definizione del giudizio n. r.g. 4232/2016, rel dott. Del
Franco).
Infine, la ed il non hanno fornito adeguata allegazione e Controparte_1 CP_2
prova della concorrente responsabilità del , non essendo a ciò Controparte_7
sufficiente la circostanza della mancata rimozione dei rifiuti, comunque non provata né dalla né dal , atteso lo strutturale e risalente stato di cattiva CP_1 CP_2
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manutenzione nel quale risultano all'epoca dei fatti tenuti gli alvei, come risulta dal complesso dell'istruttoria svolta.
Peraltro nessuna domanda risulta formulata verso il CP_6
15 Alla stregua delle considerazioni che precedono la ed il Controparte_1 [...]
vanno condannati, in Controparte_2
solido, al pagamento in favore del ricorrente della somma sopra indicata.
***
11. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste in solido a carico della CP_1
e del e liquidate in
[...] Controparte_2
dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore dell'avv. Ciro Casoria per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2916/2019 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie la domanda di risarcimento proposta da e, per l'effetto, Parte_1
condanna la e il Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore della ricorrente ed in solido tra di loro, dell'importo
[...] complessivo di € 9.000,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
(19/06/2014) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la e il Controparte_1 [...]
in solido a pagare alla ricorrente la residua Controparte_2 parte, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed euro 1.500,00 per onorario,
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Controparte_2 Tribunale Pubbliche Controparte_13
Corte d'Appello di Napoli
oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Ciro Casoria per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli addì 8/01/2025 16 Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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