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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 5136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5136 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14321/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14321/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Tommaso Ponticelli, come da procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa Paola Laudiero
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno d'invalidità
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/11/2024, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che con decreto di omologa ex art 445 bis c.p.c del 3.06.2024 emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento iscritto al n. RG. 10608/2023, aveva ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per il beneficio dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal dicembre 2022, ma che l' non aveva provveduto CP_1
a liquidare la prestazione richiesta entro il termine di 120 gg dalla notifica del decreto suddetto, come prescritto dall'art 445 bis, comma 5 ult. cap. c.p.c.. Pertanto, adiva l'intestato Tribunale per sentire condannare l' al pagamento della prestazione CP_1 richiesta sin dal giorno della maturazione del diritto, oltre accessori come per legge, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la stessa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la sopravvenuta liquidazione e pagamento della provvidenza economica oggetto di causa da parte dell' . CP_1
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione in atti deve ritenersi che il pagamento della prestazione avvenuta a partire dal gennaio 2025 (cfr. modello TE08 e cedolino pensione) abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nella fattispecie in esame sussistono giusti motivi per la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti, atteso che l' ha provato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione con CP_1 provvedimento del 13.12.2024 (come da prospetto in atti), mentre il pagamento è avvenuto nel mese di gennaio 2025 dopo il deposito del ricorso ed in assenza di prova della notifica dello stesso in data antecedente, con condanna dell' al pagamento del residuo che liquida come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento del residuo che CP_1 liquida in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 18/12/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14321/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Tommaso Ponticelli, come da procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa Paola Laudiero
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno d'invalidità
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/11/2024, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che con decreto di omologa ex art 445 bis c.p.c del 3.06.2024 emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento iscritto al n. RG. 10608/2023, aveva ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per il beneficio dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal dicembre 2022, ma che l' non aveva provveduto CP_1
a liquidare la prestazione richiesta entro il termine di 120 gg dalla notifica del decreto suddetto, come prescritto dall'art 445 bis, comma 5 ult. cap. c.p.c.. Pertanto, adiva l'intestato Tribunale per sentire condannare l' al pagamento della prestazione CP_1 richiesta sin dal giorno della maturazione del diritto, oltre accessori come per legge, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la stessa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la sopravvenuta liquidazione e pagamento della provvidenza economica oggetto di causa da parte dell' . CP_1
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione in atti deve ritenersi che il pagamento della prestazione avvenuta a partire dal gennaio 2025 (cfr. modello TE08 e cedolino pensione) abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nella fattispecie in esame sussistono giusti motivi per la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti, atteso che l' ha provato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione con CP_1 provvedimento del 13.12.2024 (come da prospetto in atti), mentre il pagamento è avvenuto nel mese di gennaio 2025 dopo il deposito del ricorso ed in assenza di prova della notifica dello stesso in data antecedente, con condanna dell' al pagamento del residuo che liquida come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento del residuo che CP_1 liquida in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 18/12/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano