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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3902/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del g.u., dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3902 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Federico Antoniello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino, alla via L. Amabile n. 88
ATTORE
E
, P.I. , in p.d.l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Edoardo Strazzullo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, alla via E. Marmorale n. 6
CONVENUTA
NONCHÉ
, C.F. , in p.d.l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine Monico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taurasi (Av), alla c.da San Barbato n. 2
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
(d'ora in avanti, ), nonché la Controparte_1 CP_1 [...]
(d'ora in avanti, , esponendo: che in data Controparte_2 Controparte_3
5.2.2021, alle ore 19.00 circa, in Melito Irpino (Av), alla via XXI Agosto, mentre si trovava
- Pagina 1 - sul ciglio della strada, veniva investito dall'autovettura tg. EY454CV, di proprietà della Srg ed assicurata per la r.c.a. con la;
che a causa dell'impatto riportava lesioni personali, CP_1
per le quali veniva sottoposto a cure mediche presso il Presidio Ospedaliero “S.G. Moscati” di
Avellino; che i sanitari gli riscontravano una “frattura bi malleolare sx, frattura acetabolo dx, infrazione V, VI, VII costa a dx” con prognosi di giorni 30; che, a seguito di ulteriori visite, veniva giudicato guarito solamente in data 8.10.2021.
Chiedeva, pertanto: accertarsi che il sinistro si era verificato per responsabilità del conducente;
condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
oltre spese e compensi con attribuzione.
Si costituiva la , la quale contestava la veridicità storica del sinistro, eccepiva il CP_1 concorso di colpa dell'attore e censurava la quantificazione delle lesioni. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, il concorso di colpa.
Si costituiva la Srg, la quale eccepiva la legittima difesa, essendosi il conducente Parte_2
dovuto difendere dalla previa aggressione dell'attore. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ammesse le prove orali e disposta c.t.u. medico- legale, la causa veniva rinviata per conclusioni e riservata a sentenza con i termini ex art. 190
c.p.c..
Il Tribunale osserva.
Va rammentato che, in base alla norma di cui all'art. 2054, co. 1, c.c., “il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone” (Cass. n.
2241/2019). Invero, la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, co. 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, sicché il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. n.
1135/2015).
- Pagina 2 - Nel caso che occupa, in cui è emerso da tutte le prove orali (interrogatorio libero delle parti;
interrogatorio formale del legale rappresentante della;
testi di parte attrice Parte_3 [...]
e testi della convenuta e ) che lo era alla Tes_1 Tes_2 Controparte_4 Tes_3 Parte_2
guida della Fiat PA tg EY454CV e il a piedi sul ciglio della strada, deve Parte_1
osservarsi come lo , in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale del 14.9.2023), Parte_2
abbia, di fatto, confessato (art. 228 c.p.c.) l'investimento.
In particolare, egli ha riferito che “stavamo avendo una discussione per motivi personali, lui
[il ] è venuto con la sua macchina avanti alla mia e mi ha chiuso la strada, è sceso Parte_1
dalla sua macchina e mi ha iniziato a colpire con dei pugni, avendo io il finestrino aperto;
a quel punto, ho messo la retromarcia per andarmene e sfuggire all'attacco e l'ho investito con il lato sinistro della mia macchina;
preciso di essere stato io il conducente della PA tg
EY454CV”. Inoltre, ha dichiarato di avere attinto, con la macchina, l'attore alla gamba sinistra e, una volta investitolo, di essersi fermato e di essere stato rassicurato da taluni ragazzi che sarebbero stati loro a portarlo in ospedale.
Orbene, posto che il valore di prova legale della confessione, quale vincolo per il giudice alla verità dei fatti che ne formano oggetto (cfr. Cass. 5725/2019: la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e risponde alla regola per la quale ove la parte riferisca fatti a sé sfavorevoli le sue dichiarazioni hanno valore confessorio), non implica anche il dovere di considerarli sicuramente rilevanti e decisivi al fine di determinarne il convincimento, che può formarsi in base a tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio (Cass. n. 8403/2014), deve convenirsi, comunque, che anche le restanti prove orali hanno confermato la dinamica sopra descritta.
Invero, il convenuto anche in sede di interrogatorio libero (cfr. verbale del 14.3.2024) ha ribadito la medesima versione dei fatti fornita in sede di interpello, così come parimenti hanno fatto il teste della convenuta (“tentava di allontanarsi facendo retromarcia Controparte_4
con il proprio veicolo PA e, nel fare ciò, colpiva inavvertitamente il sig. Parte_1
che cadeva sull'asfalto”) e i testi attorei (“ho visto questa PA in
[...] Tes_1 retromarcia che si stava girando colpire l'attore con la ruota sinistra e andargli sopra con la ruota stessa”) e (“ho visto la PA fare retromarcia, girarsi e il cadere a Tes_2 Parte_1 terra, attinto dalla PA”).
Acclarata, quindi, la dinamica del sinistro, occorre, a questo punto, interrogarsi sull'incidenza,
Co ai fini del concorso di colpa invocato dalla e della legittima difesa invocata dalla , CP_1
del comportamento tenuto dall'attore.
- Pagina 3 - Invero, il legale rappresentante della convenuta, in sede di interrogatorio sia formale che libero, ha dichiarato di avere avuto un previo diverbio con l'attore, che lo avrebbe, poi, raggiunto con la sua Porsche e, una volta sceso da questa, lo avrebbe aggredito mentre era ancora seduto sul lato conducente della sua PA.
L'attore, dal suo canto, ha ammesso di avere diverbiato con lo e di averlo Parte_2
strattonato, tuttavia negando, una volta che quello era rientrato in macchina, di averlo aggredito.
Ora, i testi attorei e hanno genericamente detto di non avere visto Tes_1 Tes_2
colluttazioni, mentre, sempre in maniera del tutto generica, il teste della ha, Controparte_4
invece, affermato che il , sceso dalla macchina, avrebbe iniziato a colpire con dei CP_5
pugni lo . Parte_2
Valore dirimente, per converso, assume la deposizione, chiara e circostanziata, dell'altro teste della il quale ha dichiarato “ero lì presente in quanto ero andato a fare la CP_1 Tes_3
spesa con mio fratello in macchina;
stavamo tornando e sulla strada abbiamo CP_6
trovato la macchina di , una Porsche, sulla mia carreggiata;
abbiamo Parte_1
trovato già vicino alla macchina della che lo stava prendendo Parte_1 Parte_2
a pugni;
lo era seduto al lato guida;
pertanto, io che stavo tentando di sorpassare Parte_2
la macchina di , ho fermato la macchina e sono sceso per tentare di dividerli, Parte_2 dirigendomi proprio sul lato guida dove si trovava la;
… non sono riuscito a Parte_2 dividerli… durante l'aggressione è rimasto sul lato guida;
… , durante Parte_2 Parte_2
l'aggressione, è riuscito a ripartire e ha fatto un po' di marcia indietro e un po' di marcia avanti per evitare di prendere le botte”.
Appare, quindi, verosimile che il e lo siano venuti alle mani e che, una Parte_1 Parte_2 volta che quest'ultimo sia rientrato in macchina, il primo abbia continuato a percuoterlo e che il secondo, mettendo in marcia per guadagnare la fuga, lo abbia investito.
Alla luce di ciò, deve convenirsi che se, da un lato, lo , pur legittimamente Parte_2
riparandosi dall'altrui aggressione, abbia ecceduto i limiti della difesa, non essendovi proporzione (cfr. Cass. n. 18799/2009) tra questa (investimento con l'auto) e l'offesa (pugni), dall'altro va affermato il concorso di colpa dell'attore in misura pari al 70%, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1227 cod. civ., che, da giurisprudenza consolidata di legittimità, è configurabile proprio in caso di partecipazione ad una colluttazione provocata dal danneggiato allorquando le lesioni inferte a quest'ultimo siano imputabili ad una reazione difensiva, pur se colposamente eccedente i limiti consentiti da una difesa legittima e purché non dovute a ritorsioni o vendetta (Cass. n. 6009/2007; ex plurimis Cass. n. 20137/2005):
- Pagina 4 - evenienza, quest'ultima, non certamente ricorrente nel caso di specie, ove, come anche scritto nella richiesta del p.m. di emissione di decreto penale di condanna a carico dello , Parte_2 quest'ultimo ha compiuto una brusca manovra, ripartendo con il veicolo e colpendo il
[...]
con la ruota anteriore sinistra della sua autovettura Fiat PA, per sfuggire a questo Pt_1 che lo percuoteva dall'esterno dell'abitacolo.
Venendo alla quantificazione dei danni occorsi, è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio da parte del dott. per verificare le lesioni lamentate da parte attrice e l'incidenza Persona_1 delle stesse sull'integrità fisica.
La relazione peritale depositata ha riconosciuto, in base alla documentazione sanitaria in atti, che nel traumatismo accidentale subito dall'attore, le lesioni patite dallo stesso (frattura multipla scomposta dell'estremo distale di tibia e perone con conseguente impianto di placche e viti e filo peroneale e zoppia) sono da attribuirsi al violento conflitto tra l'estremità distale dell'arto inferiore sinistro e la struttura metallica dell'automobile o, comunque, alla caduta rovinosa a terra con impatto violento sul selciato, facendo, in ogni caso, propendere per la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni. Cosicché l'ausiliario ha rilevato la sussistenza di 1) un'invalidità temporanea totale (ITT) di 20 giorni;
2) un'invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% di 30 giorni;
3) un'invalidità temporanea parziale (ITP) al
50% di 30 giorni;
4) un'invalidità temporanea parziale (ITP) al 25% di 60 giorni;
5) una invalidità permanente (IP) valutabile equamente al 14-15%.
Orbene tali esiti peritali vanno condivisi, essendo la consulenza corroborata da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico, né essendo pervenute osservazioni delle parti a riguardo.
Di conseguenza, quantificando il danno biologico stimato dal c.t.u. in base alla tabella di cui all'art. 138 cod. ass. (quindi, come noto, in base alle tabelle di Milano), si giunge, in base all'età dell'attore all'epoca del fatto (49 anni), all'importo di € 56.030,50 che, al netto del concorso di colpa, va rideterminato in € 16.809,15.
Deve, invece, escludersi l'attribuzione di un'autonoma voce a titolo di danno morale - relativo a tutti quei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), i quali possono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione solamente ove ne sia dedotta e provata l'esistenza (cfr. Cass. sez. III, 27 febbraio 2018 n.
7513; ex plurimis cfr. Cass. nn. 7753/2020, 25164/2020) – non provato e, prima ancora, allegato.
- Pagina 5 - In ordine, poi, al danno (impropriamente definito “esistenziale”) dinamico-relazionale, deve rammentarsi che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento. (Cass. n. 21939/2017, 2788/2019).
In altri termini, il danno biologico consiste già in una “ordinaria” compromissione delle attività quotidiane (gli “aspetti dinamico-relazionali”) e solamente quando, a causa della specificità del caso, sono compromesse non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività
“particolari” (ovvero i “particolari aspetti dinamico-relazionali”), di questa perdita, se allegata e provata (anche con il notorio, con le massime di comune esperienza e con le presunzioni semplici), deve tenersene conto nella determinazione del grado di invalidità permanente, aumentando la stima con la personalizzazione (cfr. Cass. n. 25164/2020).
Anche in tal caso l'attore nulla ha provato, e, prima ancora, allegato sul punto, indi per cui la richiesta va respinta.
Complessivamente, quindi, deve riconoscersi in favore dell'attore l'importo totale di €
16.809,15.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto dal deposito della ctu fino al momento del fatto e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza. Sull'importo risultante vanno riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
In conclusione, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, con condanna in solido del proprietario dell'auto danneggiante e dell'impresa di assicurazione
(art. 144 cod. ass.).
- Pagina 6 - Quanto alle spese di lite, l'accoglimento della richiesta risarcitoria in misura inferiore non è indice di soccombenza reciproca (S.U. n. 32061/2022), ragion per cui esse seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione € 5.201
- € 26.000) in base al tenore delle difese espletate.
Quanto, infine, alle spese di ctu, si provvede come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la responsabilità di
, quale conducente l'autovettura Fiata PA, tg. EY454CV, nella Controparte_7
causazione del sinistro stradale avvenuto in data 5.2.2021, alle ore 19.00 circa, in Melito
Irpino (Av), alla via XXI Agosto del 5.2.2021, in concorso al 70% con quella dell'attore
[...]
; Parte_1
2) per l'effetto sub 1), condanna e Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della
[...] Parte_1
somma di € 16.809,15, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi come in parte motiva;
3) condanna e Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese di lite, che liquida Parte_1 in € 3.380,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
4) le spese di ctu, ferma restando la solidarietà passiva nei confronti del consulente in base al decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono nei rapporti interni definitivamente a carico dei convenuti.
Benevento, 5.2.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del g.u., dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3902 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Federico Antoniello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino, alla via L. Amabile n. 88
ATTORE
E
, P.I. , in p.d.l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Edoardo Strazzullo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, alla via E. Marmorale n. 6
CONVENUTA
NONCHÉ
, C.F. , in p.d.l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine Monico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taurasi (Av), alla c.da San Barbato n. 2
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
(d'ora in avanti, ), nonché la Controparte_1 CP_1 [...]
(d'ora in avanti, , esponendo: che in data Controparte_2 Controparte_3
5.2.2021, alle ore 19.00 circa, in Melito Irpino (Av), alla via XXI Agosto, mentre si trovava
- Pagina 1 - sul ciglio della strada, veniva investito dall'autovettura tg. EY454CV, di proprietà della Srg ed assicurata per la r.c.a. con la;
che a causa dell'impatto riportava lesioni personali, CP_1
per le quali veniva sottoposto a cure mediche presso il Presidio Ospedaliero “S.G. Moscati” di
Avellino; che i sanitari gli riscontravano una “frattura bi malleolare sx, frattura acetabolo dx, infrazione V, VI, VII costa a dx” con prognosi di giorni 30; che, a seguito di ulteriori visite, veniva giudicato guarito solamente in data 8.10.2021.
Chiedeva, pertanto: accertarsi che il sinistro si era verificato per responsabilità del conducente;
condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
oltre spese e compensi con attribuzione.
Si costituiva la , la quale contestava la veridicità storica del sinistro, eccepiva il CP_1 concorso di colpa dell'attore e censurava la quantificazione delle lesioni. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, il concorso di colpa.
Si costituiva la Srg, la quale eccepiva la legittima difesa, essendosi il conducente Parte_2
dovuto difendere dalla previa aggressione dell'attore. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ammesse le prove orali e disposta c.t.u. medico- legale, la causa veniva rinviata per conclusioni e riservata a sentenza con i termini ex art. 190
c.p.c..
Il Tribunale osserva.
Va rammentato che, in base alla norma di cui all'art. 2054, co. 1, c.c., “il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone” (Cass. n.
2241/2019). Invero, la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, co. 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, sicché il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. n.
1135/2015).
- Pagina 2 - Nel caso che occupa, in cui è emerso da tutte le prove orali (interrogatorio libero delle parti;
interrogatorio formale del legale rappresentante della;
testi di parte attrice Parte_3 [...]
e testi della convenuta e ) che lo era alla Tes_1 Tes_2 Controparte_4 Tes_3 Parte_2
guida della Fiat PA tg EY454CV e il a piedi sul ciglio della strada, deve Parte_1
osservarsi come lo , in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale del 14.9.2023), Parte_2
abbia, di fatto, confessato (art. 228 c.p.c.) l'investimento.
In particolare, egli ha riferito che “stavamo avendo una discussione per motivi personali, lui
[il ] è venuto con la sua macchina avanti alla mia e mi ha chiuso la strada, è sceso Parte_1
dalla sua macchina e mi ha iniziato a colpire con dei pugni, avendo io il finestrino aperto;
a quel punto, ho messo la retromarcia per andarmene e sfuggire all'attacco e l'ho investito con il lato sinistro della mia macchina;
preciso di essere stato io il conducente della PA tg
EY454CV”. Inoltre, ha dichiarato di avere attinto, con la macchina, l'attore alla gamba sinistra e, una volta investitolo, di essersi fermato e di essere stato rassicurato da taluni ragazzi che sarebbero stati loro a portarlo in ospedale.
Orbene, posto che il valore di prova legale della confessione, quale vincolo per il giudice alla verità dei fatti che ne formano oggetto (cfr. Cass. 5725/2019: la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e risponde alla regola per la quale ove la parte riferisca fatti a sé sfavorevoli le sue dichiarazioni hanno valore confessorio), non implica anche il dovere di considerarli sicuramente rilevanti e decisivi al fine di determinarne il convincimento, che può formarsi in base a tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio (Cass. n. 8403/2014), deve convenirsi, comunque, che anche le restanti prove orali hanno confermato la dinamica sopra descritta.
Invero, il convenuto anche in sede di interrogatorio libero (cfr. verbale del 14.3.2024) ha ribadito la medesima versione dei fatti fornita in sede di interpello, così come parimenti hanno fatto il teste della convenuta (“tentava di allontanarsi facendo retromarcia Controparte_4
con il proprio veicolo PA e, nel fare ciò, colpiva inavvertitamente il sig. Parte_1
che cadeva sull'asfalto”) e i testi attorei (“ho visto questa PA in
[...] Tes_1 retromarcia che si stava girando colpire l'attore con la ruota sinistra e andargli sopra con la ruota stessa”) e (“ho visto la PA fare retromarcia, girarsi e il cadere a Tes_2 Parte_1 terra, attinto dalla PA”).
Acclarata, quindi, la dinamica del sinistro, occorre, a questo punto, interrogarsi sull'incidenza,
Co ai fini del concorso di colpa invocato dalla e della legittima difesa invocata dalla , CP_1
del comportamento tenuto dall'attore.
- Pagina 3 - Invero, il legale rappresentante della convenuta, in sede di interrogatorio sia formale che libero, ha dichiarato di avere avuto un previo diverbio con l'attore, che lo avrebbe, poi, raggiunto con la sua Porsche e, una volta sceso da questa, lo avrebbe aggredito mentre era ancora seduto sul lato conducente della sua PA.
L'attore, dal suo canto, ha ammesso di avere diverbiato con lo e di averlo Parte_2
strattonato, tuttavia negando, una volta che quello era rientrato in macchina, di averlo aggredito.
Ora, i testi attorei e hanno genericamente detto di non avere visto Tes_1 Tes_2
colluttazioni, mentre, sempre in maniera del tutto generica, il teste della ha, Controparte_4
invece, affermato che il , sceso dalla macchina, avrebbe iniziato a colpire con dei CP_5
pugni lo . Parte_2
Valore dirimente, per converso, assume la deposizione, chiara e circostanziata, dell'altro teste della il quale ha dichiarato “ero lì presente in quanto ero andato a fare la CP_1 Tes_3
spesa con mio fratello in macchina;
stavamo tornando e sulla strada abbiamo CP_6
trovato la macchina di , una Porsche, sulla mia carreggiata;
abbiamo Parte_1
trovato già vicino alla macchina della che lo stava prendendo Parte_1 Parte_2
a pugni;
lo era seduto al lato guida;
pertanto, io che stavo tentando di sorpassare Parte_2
la macchina di , ho fermato la macchina e sono sceso per tentare di dividerli, Parte_2 dirigendomi proprio sul lato guida dove si trovava la;
… non sono riuscito a Parte_2 dividerli… durante l'aggressione è rimasto sul lato guida;
… , durante Parte_2 Parte_2
l'aggressione, è riuscito a ripartire e ha fatto un po' di marcia indietro e un po' di marcia avanti per evitare di prendere le botte”.
Appare, quindi, verosimile che il e lo siano venuti alle mani e che, una Parte_1 Parte_2 volta che quest'ultimo sia rientrato in macchina, il primo abbia continuato a percuoterlo e che il secondo, mettendo in marcia per guadagnare la fuga, lo abbia investito.
Alla luce di ciò, deve convenirsi che se, da un lato, lo , pur legittimamente Parte_2
riparandosi dall'altrui aggressione, abbia ecceduto i limiti della difesa, non essendovi proporzione (cfr. Cass. n. 18799/2009) tra questa (investimento con l'auto) e l'offesa (pugni), dall'altro va affermato il concorso di colpa dell'attore in misura pari al 70%, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1227 cod. civ., che, da giurisprudenza consolidata di legittimità, è configurabile proprio in caso di partecipazione ad una colluttazione provocata dal danneggiato allorquando le lesioni inferte a quest'ultimo siano imputabili ad una reazione difensiva, pur se colposamente eccedente i limiti consentiti da una difesa legittima e purché non dovute a ritorsioni o vendetta (Cass. n. 6009/2007; ex plurimis Cass. n. 20137/2005):
- Pagina 4 - evenienza, quest'ultima, non certamente ricorrente nel caso di specie, ove, come anche scritto nella richiesta del p.m. di emissione di decreto penale di condanna a carico dello , Parte_2 quest'ultimo ha compiuto una brusca manovra, ripartendo con il veicolo e colpendo il
[...]
con la ruota anteriore sinistra della sua autovettura Fiat PA, per sfuggire a questo Pt_1 che lo percuoteva dall'esterno dell'abitacolo.
Venendo alla quantificazione dei danni occorsi, è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio da parte del dott. per verificare le lesioni lamentate da parte attrice e l'incidenza Persona_1 delle stesse sull'integrità fisica.
La relazione peritale depositata ha riconosciuto, in base alla documentazione sanitaria in atti, che nel traumatismo accidentale subito dall'attore, le lesioni patite dallo stesso (frattura multipla scomposta dell'estremo distale di tibia e perone con conseguente impianto di placche e viti e filo peroneale e zoppia) sono da attribuirsi al violento conflitto tra l'estremità distale dell'arto inferiore sinistro e la struttura metallica dell'automobile o, comunque, alla caduta rovinosa a terra con impatto violento sul selciato, facendo, in ogni caso, propendere per la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni. Cosicché l'ausiliario ha rilevato la sussistenza di 1) un'invalidità temporanea totale (ITT) di 20 giorni;
2) un'invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% di 30 giorni;
3) un'invalidità temporanea parziale (ITP) al
50% di 30 giorni;
4) un'invalidità temporanea parziale (ITP) al 25% di 60 giorni;
5) una invalidità permanente (IP) valutabile equamente al 14-15%.
Orbene tali esiti peritali vanno condivisi, essendo la consulenza corroborata da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico, né essendo pervenute osservazioni delle parti a riguardo.
Di conseguenza, quantificando il danno biologico stimato dal c.t.u. in base alla tabella di cui all'art. 138 cod. ass. (quindi, come noto, in base alle tabelle di Milano), si giunge, in base all'età dell'attore all'epoca del fatto (49 anni), all'importo di € 56.030,50 che, al netto del concorso di colpa, va rideterminato in € 16.809,15.
Deve, invece, escludersi l'attribuzione di un'autonoma voce a titolo di danno morale - relativo a tutti quei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), i quali possono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione solamente ove ne sia dedotta e provata l'esistenza (cfr. Cass. sez. III, 27 febbraio 2018 n.
7513; ex plurimis cfr. Cass. nn. 7753/2020, 25164/2020) – non provato e, prima ancora, allegato.
- Pagina 5 - In ordine, poi, al danno (impropriamente definito “esistenziale”) dinamico-relazionale, deve rammentarsi che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento. (Cass. n. 21939/2017, 2788/2019).
In altri termini, il danno biologico consiste già in una “ordinaria” compromissione delle attività quotidiane (gli “aspetti dinamico-relazionali”) e solamente quando, a causa della specificità del caso, sono compromesse non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività
“particolari” (ovvero i “particolari aspetti dinamico-relazionali”), di questa perdita, se allegata e provata (anche con il notorio, con le massime di comune esperienza e con le presunzioni semplici), deve tenersene conto nella determinazione del grado di invalidità permanente, aumentando la stima con la personalizzazione (cfr. Cass. n. 25164/2020).
Anche in tal caso l'attore nulla ha provato, e, prima ancora, allegato sul punto, indi per cui la richiesta va respinta.
Complessivamente, quindi, deve riconoscersi in favore dell'attore l'importo totale di €
16.809,15.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto dal deposito della ctu fino al momento del fatto e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza. Sull'importo risultante vanno riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
In conclusione, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, con condanna in solido del proprietario dell'auto danneggiante e dell'impresa di assicurazione
(art. 144 cod. ass.).
- Pagina 6 - Quanto alle spese di lite, l'accoglimento della richiesta risarcitoria in misura inferiore non è indice di soccombenza reciproca (S.U. n. 32061/2022), ragion per cui esse seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione € 5.201
- € 26.000) in base al tenore delle difese espletate.
Quanto, infine, alle spese di ctu, si provvede come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la responsabilità di
, quale conducente l'autovettura Fiata PA, tg. EY454CV, nella Controparte_7
causazione del sinistro stradale avvenuto in data 5.2.2021, alle ore 19.00 circa, in Melito
Irpino (Av), alla via XXI Agosto del 5.2.2021, in concorso al 70% con quella dell'attore
[...]
; Parte_1
2) per l'effetto sub 1), condanna e Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della
[...] Parte_1
somma di € 16.809,15, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi come in parte motiva;
3) condanna e Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese di lite, che liquida Parte_1 in € 3.380,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
4) le spese di ctu, ferma restando la solidarietà passiva nei confronti del consulente in base al decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono nei rapporti interni definitivamente a carico dei convenuti.
Benevento, 5.2.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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