TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa ES Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 805 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marisa De Quattro presso il cui studio, sito in Vairano Scalo (CE) alla Via SS Cosma e
Damiano n. 13 elettivamente domicilia;
E
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giusy Capoluongo presso il cui studio, sito in San Cipriano d'Aversa alla Via M.
Buonarroti n. 30 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 5.06.2025, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.g. n. 805/2024
Il Pubblico Ministero ha apposto il proprio il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 26.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Villa Literno in data 12.11.2005 e che dalla loro unione erano nate 2 figlie - (nata a [...] il [...]) e ES (nata a [...] Persona_1 il 20.05.2010),chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 20.03.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 5.06.2025 ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore con provvedimento del 01.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“a) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) le figlie e ES resteranno ad abitare con la madre e si trasferiranno in Persona_1 un'altra abitazione sita in Villa Literno alla Via Gallinelle n. 296;
c) le figlie resteranno affidate con modalità congiunta ad entrambi i genitori;
d) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, i coniugi concordano le giornate di martedì e giovedì nella fascia oraria 17:00/19:00 ed il sabato dalle 18:00 alle 20:00, salvo impegni scolastici e festivi, in tal caso saranno gli stessi coniugi in comune accordo a fissare una differente data.
Inoltre le figlie trascorreranno con il padre due fine settimane al mese, alternati, con inizio alle ore
14,30 del sabato alle 20,00 della domenica. In relazione alle festività Natalizie e Pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza e lo stesso criterio sarà adottato per tutte le altre feste comandate, nonché per i compleanni e gli onomastici delle figlie. In riferimento alle vacanze estive, le figlie trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi, durante il mese di agosto o luglio, date concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
2 R.g. n. 805/2024
e) nulla è richiesto e dovuto, a titolo di mantenimento tra i coniugi;
f) il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma Parte_1 mensile di € 350,00. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAI;
g) i coniugi provvederanno in maniera condivisa al 50% per le spese straordinarie sostenute per le figlie, purchè previamente concordate e debitamente documentate dalla madre.
Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche;
h) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
i) Il sig. dichiara che entro e non oltre il 30.11.2024 provvederà a ritirare tutta le Parte_1 proprie cose nonché le cose di proprietà del fratello che attualmente sono in deposito presso
l'abitazione sita in via Gallinelle n. 296.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata ad [...] il [...]), con Pt_1 Controparte_1 omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa Literno (atto n.48, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa ES Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 805 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marisa De Quattro presso il cui studio, sito in Vairano Scalo (CE) alla Via SS Cosma e
Damiano n. 13 elettivamente domicilia;
E
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giusy Capoluongo presso il cui studio, sito in San Cipriano d'Aversa alla Via M.
Buonarroti n. 30 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 5.06.2025, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.g. n. 805/2024
Il Pubblico Ministero ha apposto il proprio il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 26.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Villa Literno in data 12.11.2005 e che dalla loro unione erano nate 2 figlie - (nata a [...] il [...]) e ES (nata a [...] Persona_1 il 20.05.2010),chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 20.03.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 5.06.2025 ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore con provvedimento del 01.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“a) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) le figlie e ES resteranno ad abitare con la madre e si trasferiranno in Persona_1 un'altra abitazione sita in Villa Literno alla Via Gallinelle n. 296;
c) le figlie resteranno affidate con modalità congiunta ad entrambi i genitori;
d) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, i coniugi concordano le giornate di martedì e giovedì nella fascia oraria 17:00/19:00 ed il sabato dalle 18:00 alle 20:00, salvo impegni scolastici e festivi, in tal caso saranno gli stessi coniugi in comune accordo a fissare una differente data.
Inoltre le figlie trascorreranno con il padre due fine settimane al mese, alternati, con inizio alle ore
14,30 del sabato alle 20,00 della domenica. In relazione alle festività Natalizie e Pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza e lo stesso criterio sarà adottato per tutte le altre feste comandate, nonché per i compleanni e gli onomastici delle figlie. In riferimento alle vacanze estive, le figlie trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi, durante il mese di agosto o luglio, date concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
2 R.g. n. 805/2024
e) nulla è richiesto e dovuto, a titolo di mantenimento tra i coniugi;
f) il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma Parte_1 mensile di € 350,00. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAI;
g) i coniugi provvederanno in maniera condivisa al 50% per le spese straordinarie sostenute per le figlie, purchè previamente concordate e debitamente documentate dalla madre.
Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche;
h) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
i) Il sig. dichiara che entro e non oltre il 30.11.2024 provvederà a ritirare tutta le Parte_1 proprie cose nonché le cose di proprietà del fratello che attualmente sono in deposito presso
l'abitazione sita in via Gallinelle n. 296.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata ad [...] il [...]), con Pt_1 Controparte_1 omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa Literno (atto n.48, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3