Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3491/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._2
Palermo (PA), il 14/07/1971, residente in [...], Vico delle Compere n. 2/6,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Daniela Fizzotti (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 26/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Albissola Marina (SV) il 29/09/2020 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 363/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 13/09/2024, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, nulla va disposto in punto spese di lite.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Albissola Marina (SV) il 29/09/2020 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 2) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico
o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
dichiarano altresì di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'atro e di aver definito ogni questione di natura patrimoniale, ad eccezione della cessione delle quote della Società denominata “STUDIOLEGALEMILEX S.R.L.- S.T.-A. che verrà formalizzata nelle forme previste dalla legge. In ogni caso il Signor manleva la moglie da Parte_2
ogni onere e/o responsabilità al riguardo, rendendosi disponibile a sottoscrivere la cessione delle quote intestate alla moglie a semplice richiesta di quest'ultima.
3) I coniugi esprimono fin d'ora il reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi documenti personali validi per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2020, Numero 31, Parte II, Serie C, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3