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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4573 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Giuseppe Staglianò Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 4491 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del
10.7.2025 e vertente
TRA
l. ( ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Angelo Baldassarri n. 36, presso lo studio dell'avv. Umberto Liberati, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto
Mollo ( ), in virtù di procura in calce all'atto di appello C.F._1
- PARTE APPELLANTE -
pag. 1 di 21 E
( ) e, per essa, ( ), CP P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
in qualità di mandataria, in forza di procura conferita il 18.3.2020 , per atto del notaio ep. 5248, racc. 3536, elettivamente domiciliata Persona_1
in Roma, via delle Quattro Fontane n. 10, presso lo studio dell'avv. Lucio
Ghia ( ), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciata dall'avv. Maria
Pia Luisa Mazzucco, munita dei poteri di firma in forza di procura conferita il 20.3.2020 con atto del notaio rep. 5258, racc. 3543 Persona_1
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 11371/2021
pubblicata il 30.6.2021 (opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615,
comma 2, c.p.c.).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1. – Con atto di citazione ex artt. 616 e 618 c.p.c. notificato il
26.11.2018, in opposizione all'esecuzione immobiliare n. 1750/2015 R.G.E. –
promossa da .a. e nella quale era Parte_2
intervenuta la cessionaria , che poi aveva intrapreso altra CP
procedura esecutiva, avente n. 1244/2017 R.G.E., poi riunita alla n.
1750/2015– l. introduceva il giudizio di merito nel termine Parte_1
pag. 2 di 21 assegnato dal g.e. con l'ordinanza del 29.8.2018 di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.
In particolare, l'opponente deduceva:
1) l'improcedibilità dell'esecuzione per carenza assoluta di legittimazione attiva di l., resasi cessionaria del credito inizialmente vantato CP
da , intervenuta nella procedura per il tramite della mandataria Pt_2 _3
.;
[...]
2) l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'esecuzione, stante l'inesistenza dei requisiti di cui all'art. 474, comma 2, n. 3), c.p.c., dei contratti c.d.
condizionato di mutuo fondiario n. 421078 del 5.12.2006 dell'importo di €
1.500.000,00 e n. 422976 del 5.7.2007 dell'importo di € 1.200.000,00,
azionati, rispettivamente, per € 1.391.564,38 ed € 1.299.699,00, come da atti di precetto, oltre spese successive;
3) l'usurarietà della clausola di determinazione degli interessi moratori di cui all'art. 4) del contratto di mutuo del 5.12.2006, nonché delle condizioni economiche concretamente previste in caso di rispettiva estinzione anticipata;
4) la nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi di cui all'art. 3) del contratto di mutuo del 5.12.2006;
5) la nullità della clausola contrattuale di determinazione degli interessi corrispettivi di cui all'art. 3) del contratto di mutuo del 5.7.2007;
6) la necessità della corretta determinazione e applicazione degli interessi sulle somme eventualmente ancora dovute dall'opponente.
pag. 3 di 21 Si costituiva l'opposta l., dapprima a mezzo della CP
mandataria p.a. e poi della mandataria l., che Controparte_4 CP
contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione.
Il Tribunale adito, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 11371/2021 rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
§ 2. – Con atto di appello notificato il 21.7.2021 r.l. ha Parte_1
impugnato la sentenza, formulando tre motivi e rassegnando le seguenti conclusioni:
«In totale riforma della sentenza definitiva resa dal Tribunale di Roma n.11371/2021 Sent.,
pubblicata in data 30.06.2021, pronunciata nell'ambito della controversia n.77477/2018 R.G.:
In via pregiudiziale:
1) Accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della procedente/intervenuta quale mandataria della società con conseguente Controparte_6 Parte_3
declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposta esecuzione immobiliare n.1750/2017 RGE sopra epigrafata.
2) Accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva ad agire, con conseguente inammissibilità della rispettiva costituzione in giudizio datata 06.11.2020, della società CP_7
conseguentemente disponendo lo stralcio di tutti i rispettivi atti e produzioni
[...]
documentali.
3) Previo accertamento dell'insanabile inesistenza dei requisiti di cui all'art.474 cpc dei contratti di mutuo fondiario datati 05.12.2006 e 05.07.2007, con conseguente inesistenza del diritto della controparte nel procedere ad esecuzione forzata, accertarsi e dichiararsi pag. 4 di 21 l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposta esecuzione immobiliare, contraddistinta dal n.1750/2015 R.G.E. sopra epigrafata.
In ogni caso:
4) Condannarsi parte opposta al pagamento, in via esclusiva, delle spese e competenze dell'espletata CTU contabile, come liquidate dal Tribunale di Roma nel precedente grado di giudizio.
5) Disporsi l'esclusione della società in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, per il tramite della mandataria , in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, dalla distribuzione del ricavato derivante dalla vendita dei beni pignorati, conseguentemente condannando la suesposta società opposta alla restituzione, in favore della società in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_8
subordine in favore dei preposti organi dell'opposta procedura esecutiva, delle somme ottenute in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita del compendio pignorato.
6) Condannarsi, altresì, ex art.96, II° comma, cpc, parte opposta al risarcimento, in favore dell'opponente, società in persona del legale rappresentante pro tempore, dei CP_8
conseguenti danni subiti per effetto anche dell'avvenuta espropriazione del compendio pignorato, da determinarsi in via equitativa, nonché dell'ulteriore somma, ex art.96, III°
comma, cpc, sempre in favore della società da determinarsi in via equitativa, CP_8
oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria decorrenti dalla data della domanda e fino al saldo effettivo.
7) Vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge, in relazione al doppio grado di giudizio, con distrazione, ex art.93 cpc, in favore del sottoscritto difensore,
da liquidarsi, come da rispettive Note Spese Giudiziali precedentemente dimesse oppure nell'eventuale differente misura ai sensi di legge.»
pag. 5 di 21 Co
§ 3. – Si è costitu l., in qualità di mandataria di CP CP
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art.
[...]
348-bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza, instando per il suo rigetto .
§ 4. – Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 20.5.2025 è stata fissata l'udienza per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
con concessione del termine del 30.5.2025 per il deposito di note conclusionali
All'udienza del 10.7.2025 le parti hanno precisato le conclusioni
(l'appellante, in particolare, riportandosi al foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 9.7.2025) e discusso oralmente la causa;
al termine,
la Corte ha provveduto ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies, c.p.c.
(comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. n.
164/2024).
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. – Si osserva, in via preliminare, come la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avanzata dall'appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni sia stata implicitamente rigettata dalla Corte,
che ha invitato le parti alla discussione orale della causa e poi ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. (a tenore del quale, al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni).
pag. 6 di 21 Premesso, in via generale, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito scegliere, nell'ambito dei diversi procedimenti decisori previsti dal regime processuale applicabile al caso concreto, quello più opportuno per la decisione della causa (Cass. ord.
4.9.2019 n. 22094), si rileva che nella specie la Corte, con decreto del 20.5.2025, ha comunicato alle parti la scelta di definire la causa all'udienza del 10.7.2025 con il modulo decisorio di cui all'art. 281-sexies c.p.c. (reso applicabile al giudizio di appello, per quanto di rilievo nella specie ratione temporis, dal disposto di cui all'art. 352,
comma 6, c.p.c., aggiunto dall'art. 27, comma 1, lett. d, della L. n. 183/2011
e applicabile dal1'1.1.2012), assegnando un termine precedente per il deposito di note conclusionali;
ciò che ha garantito ampiamente il diritto di difesa, ben potendo i difensori illustrare le loro difese nelle anzidette note
(che nel caso in esame l'appellante, al pari dell'appellata, non ha depositato)
e replicare a quelle avverse all'udienza di discussione orale, fissata in presenza.
Si richiamano, sull'argomento, a sostegno di tale ragionamento, i principi affermati dalla S.C., secondo cui, in caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto a un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione,
all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande,
pag. 7 di 21 delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità
processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale (Cass. ord. 24.9.2018 n. 22521).
§ 2. – Sempre in via preliminare vanno affrontate le due questioni prospettate dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni, tramite richiamo al foglio depositato il 9.7.2025, con riferimento alla legittimazione processuale di l. e all'integrità del contradditorio nei confronti CP
di .a. s.r.l., trattandosi comunque di questioni rilevabili di Controparte_3
ufficio.
§ 2.1 – Quanto alla prima, si reputa che l., nominata CP
procuratore speciale di (con atto per notaio del CP Per_1
18.3.2020 rep. n. 5248 – all. B) sia regolarmente costituita nel giudizio di appello, in virtù della procura speciale alle liti conferita al difensore dall'avv. Mazzucco (nominata procuratore speciale con atto per notaio del 20.3.2020 rep. n. 5258 – all C), che è specificamente riferita al Per_1
presente giudizio (all. A), a nulla valendo, a fronte della documentazione prodotta, la generica eccezione di nullità delle due citate procure notarili sollevata dall'appellante in ragione della «assoluta indeterminatezza nella concreta individuazione del relativo oggetto ».
§ 2.2 – Con riguardo all'integrità del contradditorio, si osserva come il titolare dei crediti azionati, in forza dell'intervenuta cessione da parte dell'originario istituto mutuante CA di Risparmio di Rimini s.p.a. (come si dirà in relazione al primo motivo), sia , la quale, nel giudizio CP
di primo grado, ha dapprima conferito mandato ad agire, in suo nome e per pag. 8 di 21 suo conto, a e poi ad .a., intervenuta con Controparte_3 CP
«comparsa in prosecuzione del 6.11.2020», facendo propri tutti gli atti già
depositati dalla precedente mandataria, rappresentata e difesa dallo stesso difensore (avv. Lucio Ghia).
Appare chiaro, dunque, che l'incarico conferito a .a. sia Controparte_3
stato revocato implicitamente, in applicazione del disposto di cui all'art. 1724 c.c. (a tenore del quale la nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario), come riconosciuto, implicitamente, dalla Controparte_10
[...
.a., la quale, successivamente alla costituzione della nuova mandataria,
non ha compiuto ulteriori attività e non è indicata neppure nell'intestazione della sentenza impugnata.
Ne discende che . non è parte del giudizio di appello e Parte_4
non va dichiarata contumace, come richiesto invece dall'appellante.
§ 3. – Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, si rileva, in ordine all'eccezione sollevata dall'appellata di inammissibilità dell'appello,
ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che la Corte, nel rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata, con delibazione in senso reiettivo,
implicitamente resa sull'eccezione in questione (v. Cass. ord. 29.11.2021 n.
37272).
§ 4. – Passando al merito, con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione degli art. 2697 c.c., art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, artt. 112, 115 e pag. 9 di 21 116, comma 2, c.p.c., artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., nella parte in cui il giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della intervenuta/procedente , in qualità CP
di cessionaria dei crediti oggetto di causa, sull'errato presupposto che,
attraverso l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prodotto dalla controparte nel precedente grado di giudizio, fosse stata «(…) raggiunta la prova della cessione e della avvenuta pubblicazione della medesima (…)»; il tutto comprovato, secondo la sentenza impugnata, dalla circostanza che «(…) il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze (…) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, la legittimazione attiva del soggetto che assume,
quale cessionario, la titolarità di un credito (…)» (v. sentenza, pp. 3 e 4).
A conferma di tale iter argomentativo, il giudice di prime cure ha
«ulteriormente valorizzato la fantomatica rilevanza probatoria del richiamato codice identificativo NDG 784388, che la sedicente cessionaria ha associato ai Parte_3
rapporti di finanziamento controversi» (v. sentenza, p. 4).
Secondo l'appellante la sentenza sarebbe errata in quanto dallo stesso contenuto dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in G.U. (doc. 1 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado di .a. ) si Controparte_3
evincerebbe che l'operazione comprendeva i soli crediti che, alla data di riferimento, rispettavano tutti i seguenti criteri:
«i) derivino da Contratti di Finanziamento regolati dalla legge italiana;
ii) derivino da Contratti erogati presso le Filiali della Cedente;
pag. 10 di 21 iii) che, alla data del 31.12.2015, siano classificati a sofferenza ai sensi della normativa regolamentare della CA d'Italia e che, nel periodo tra il 2009 ed il 2015, siano classificati a sofferenza dalla Cedente;
iv) siano di ammontare compreso tra €.4.726= ed €.9.213.056=;
v) siano stati affidati in gestione all'unità operativa denominata Funzione Operativa
Contenzioso presso la Cedente e di ciò sia stata spedita, in data 11.03.2016, comunicazione raccomandata dal predetto , identificata dal codice comunicazione Parte_5
n.RIM-03/2016, all'indirizzo dei debitori principali risultante dalle relative anagrafiche ed indicante alcune informative gestionali;
vi) siano compresi tra i soggetti identificati dai relativi numeri di NDG ivi riportati.»
Nella specie, l'appellata non avrebbe mai fornito la prova della sussistenza delle condizioni di cui ai punti sub i) (rectius: sub iii), v) e vi),
non avendo la medesima mai allegato e provato:
« - la classificazione a sofferenza, nel periodo 2009 – 2015, dei crediti derivanti dai rapporti di mutuo controversi;
- l'asserito affidamento degli stessi in gestione alla preposta Funzione Operativa
Contenzioso presso la cedente unitamente alla corrispondente spedizione e recapito, in Pt_2
data 11.03.2016, all'asserita debitrice della prevista comunicazione CP_8
raccomandata indicante il codice comunicazione n.RM-03/2016;
- l'inclusione degli asseriti crediti controversi tra quelli identificati dai previsti numeri di
NDG.»
L'appellante censura altresì le statuizioni della sentenza impugnata relative all'efficacia esecutiva conferita all'avviso di cessione in G.U.,
nonché all'attribuzione del menzionato codice identificativo NDG 784388,
pag. 11 di 21 richiamando alcune pronunce di merito (tra cui la sentenza di questa Corte n.
3751/2021 del 20.5.2021) e di legittimità.
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più
essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (v. tra le più
recenti, Cass. ord. 22.6.2023 n. 17944; Cass. ord.
5.9.2019 n. 22151).
È stato altresì precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. tra pag. 12 di 21 le tante, Cass. ord. 22.3.2024 n. 7866; Cass. ord. n. 17944/2023 cit;
Cass.
6.9.2021 n. 24047; Cass.
5.11.2020 n. 24798; Cass.
2.3.2016 n. 4116).
Nella specie dalla documentazione prodotta risulta che 84 s.r.l., CP_8
con distinti ricorsi ex art. 615, comma 2, c.p.c. depositati, in data 10.7.2017
e 11.7.2018 , nell'ambito delle procedure nn. 1750/2015 e 1244/2017 R.G.E.,
introduttivi della fase sommaria (v. ricorsi, docc. B e D , fasc. primo grado opponente, motivo sub lett. A ) e poi con l'atto di citazione del 26.1.2018,
introduttivo del giudizio di merito, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di l. (intervenuta nella procedura n. 1750/2015 e CP
procedente in quella n. 1244/2017 , poi riunita), contestando «l'esistenza non solo dell'intervenuta cessione in blocco, tra le società e Cassa di Risparmio di CP
Rimini SpA, dei crediti vantati dal suesposto istituto di credito, bensì l'inclusione dei presunti crediti oggetto della presente procedura esecutiva in tale operazione di cessione» e lamentando l'omessa allegazione della necessaria documentazione comprovante la legittimazione.
Nel corso del giudizio di merito, a seguito della costituzione dell'opposta l. e, per essa, , quale CP Controparte_11
mandataria, che aveva prodotto la pubblicazione dell'avviso di cessione nella
Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 45, del 14.4.2016, la società opponente ha specificato l'eccezione, sostenendo l'efficacia non costitutiva di tale pubblicazione e contestando l'attribuzione del codice identificativo n.
784388 ai crediti fatti valere nei suoi riguardi in via esecutiva (v. memoria ex
art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del 17.4.2019, paragrafo II, pp. 4 e 5, ripresa nelle note conclusionali del 24.6.2021, pp. 3 e 4).
pag. 13 di 21 Tali contestazioni sono state rigettate nella sentenza gravata, mediante richiamo ai principi giurisprudenziali secondo cui è sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario la produzione dell'avvenuta pubblicazione dell'operazione di cessione in blocco sulla G.U. dalla quale sia possibile evincere chiaramente l'inclusione del credito controverso nell'oggetto di tale operazione (Cass. n. 15884/2019) e in base alla considerazione che il numero identificativo NDG 784388, riportato nell'avviso prodotto, corrisponde a quello presente, per entrambi i rapporti di mutuo, nei documenti di provenienza AR s.p.a. prodotti in giudizio dalla stessa opponente (v. docc. 8 e 9 fasc. primo grado r.l.). Parte_1
L'appellante impugna tali argomentazioni, da un lato, riproponendo le contestazioni svolte in primo grado, dall'altro, svolgendo deduzioni del tutto nuove e, dunque, inammissibili.
In particolare, quanto al primo profilo, la società esecutata: i) si limita a riprendere la contestazione riguardante «l'intervenuta cessione in blocco»,
che appare all'evidenza priva del carattere di specificità, richiesto dalle pronunce sopra richiamate al fine onerare la cessionaria di fornire adeguata dimostrazione circa l'esistenza del contratto di cessione;
ii) nulla precisa in ordine alla effettiva presenza del suddetto NDG sui documenti da essa stessa depositati, cui fa espresso riferimento il primo giudice, in violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile,
successivo alla modifica introdotta dall'art. 54 D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012), che richiede una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, sì da consentire al giudice del gravame di percepire con pag. 14 di 21 certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. ord. 21.6.2023 n. 17709; Cass. ord. 22.6.2022 n. 20123;
Cass. ord. 28.10.2020 n. 23871).
In relazione al secondo aspetto, l. introduce deduzioni Parte_1
nuove, dirette a contrastare l'inclusione dei crediti per cui è causa nell'oggetto della cessione in blocco di cui all'avviso pubblicato sulla G.U.,
sotto un profilo mai prospettato nel giudizio di primo grado e rispetto al quale la controparte avrebbe potuto difendersi anche producendo ulteriori documenti, lamentando la mancanza di alcuni dei criteri indicati nel suddetto avviso alla lett. A (che dovrebbero contestualmente ricorrere per individuare i crediti oggetto di cessione ) e, specificamente, al punto c) (classificazione dei crediti a sofferenza) e al punto e) (affidamento dei crediti in gestione a una particolare unità operativa, comunicata a mezzo raccomandata dell'11.3.2016), oltre al già contestato punto f ) (identificazione degli obbligati principali con i numeri di NDG ), già valutato in precedenza;
deduzioni da ritenersi inammissibili, alla stregua del consolidato principio secondo cui il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché
l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello, quest'ultimo, estraneo al vigente ordinamento processuale (Cass. ord. 22.3.2022 n. 9211; Cass. ord.
1.2.2018 n. 2529).
pag. 15 di 21 § 5. – Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione degli artt. 474, comma 2, n. 3) c.p.c. e artt. 1813, 1822 e 1353 c.c., laddove la sentenza ha disatteso l'eccezione di improcedibilità dell'opposta procedura esecutiva, considerando assorbente la circostanza che la mutuataria avesse conseguito la disponibilità giuridica della somma mutuata, sull rilievo che
«(…) la presenza della quietanza e la contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito costituiscono evidenza di esercizio pieno della volontà negoziale dell'opponente, che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte. Se si fosse trattato di mutuo condizionato, non vi sarebbe potuta essere né quietanza né disposizione della somma, poiché esse sarebbero stata vincolate all'avverarsi delle condizioni pattuite con mera promessa di finanziamento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Peraltro, a fronte della prova fornita da parte reclamata dell'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante dell'acquisizione dello stesso da parte del patrimonio del mutuatario realizzatasi con conferimento in deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali, parte reclamante non ha negato di aver conseguito la materialmente la somma né ha allegato la sussistenza di fatti ostativi alla sua utilizzazione (…)» (v. sentenza, pp. 4 e 5).
A fondamento del suesposto iter argomentativo, il giudicante aveva sostanzialmente ritenuto che la mutuataria avesse conseguito la disponibilità
giuridica della somma mutuata all'atto della sottoscrizione del contratto
«(…) cosa che ne determina la qualifica di titolo esecutivo ex art.474 cpc (…)» (v.
sentenza, pp. 3 e 4).
Secondo l'appellante, invece, i due mutui sarebbero privi dei requisiti di cui all'art. 474, comma 2, c.p.c., stante la definitiva omessa allegazione di pag. 16 di 21 prove, nella forma ricevuta dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, sia dell'avveramento delle condizioni di cui agli artt.
1 e 7 dei contratti c.d. condizionati di mutuo, sia dell'effettiva erogazione della somma mutuata, sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza,
ampiamente riportati.
In particolare, nell'appello si deduce che, sebbene la mutuante (CA
AR) avesse apparentemente procurato alla mutuataria ( r.l.) la Parte_1
disponibilità delle somme erogate mediante emissione, rispettivamente, di n.
6 e n. 5 assegni circolari, ai sensi dell'art.1) dei contratti di mutuo del
5.12.2006 e 5.7.2007, l'effettiva erogazione/disponibilità delle somme riportate in tali titoli e la conseguente determinazione dell'obbligazione restitutoria della mutuataria veniva subordinata alla preventiva verifica della sussistenza delle condizioni contrattualmente previste, comprese quelle di cui al successivo art. 7).
Infatti, secondo le comuni disposizioni di cui al suddetto art. 1), commi
4 e 5, dei contratti di mutuo in questione: «(…) la parte mutuataria riconsegna alla
CA AR la somma mutuata (ovvero i relativi gli assegni circolari), costituendola in deposito cauzionale infruttifero a garanzia degli adempimenti posti a carico della medesima parte mutuataria dal presente contratto. La somma costituita in deposito cauzionale presso la
CA AR verrà resa disponibile per la parte mutuataria non appena la stessa avrà
adempiuto a tutte le condizioni contrattuali previste. Dalla somma saranno prelevati l'imposta dovuta per le operazioni a medio termine, gli eventuali interessi per il periodo di preammortamento e quant'altro previsto dal contratto (…)».
pag. 17 di 21 Attraverso le suesposte dichiarazioni, quindi, l'apparente erogazione del prestito, peraltro avvenuta mediante emissione dei relativi assegni circolari,
veniva contestualmente smentita dalle contrapposte pattuizioni di cui al richiamato art. 1), che espressamente ne subordinavano l'effettiva dazione alla mutuataria ( esclusivamente alla verifica della sussistenza CP_8
delle condizioni contrattualmente previste, comprese quelle di cui all'art. 7.
La doglianza è priva di pregio.
Si condividono del tutto le argomentazioni del primo giudice , il quale,
con ragionamento immune da vizi logico -giuridici, fondato sull'esame puntuale delle clausole dei due contratti di mutuo fondiario in oggetto e sui principi giurisprudenziali in materia, ha ritenuto provata l'effettiva dazione delle somme mutuate (v. quietanza contenuta nell'art. 1 del contratto del
5.12.2006 e nell'art. 4 del contratto del 5.7.2007) e la loro riconsegna alla banca per la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, con impegno espresso a restituirla;
ragionamento non superato dai generici argomenti svolti dall'appellante, che si limita a negare l'avvenuta messa a disposizione delle somme mutuate.
Si richiamano, da ultimo, i principi affermati dalla recente pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite del 6.3.2025 n. 5968, secondo cui i l contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa e incondizionata – di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, ex art. 474 , comma 2, n. 3,
pag. 18 di 21 c.p.c., di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
§ 6. – Con il terzo motivo di appello si contesta il capo condannatorio al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 17.686,00 per compensi, per violazione dell'art. 91 c.p.c. e degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014,
«trattandosi di liquidazione omnicomprensiva ed insanabilmente priva di qualsiasi doverosa specificazione relativa alle singole voci liquidate, con conseguente impossibilità per la parte interessata (società “(…) di controllare se il giudice abbia rispettato i Controparte_12
limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe (…)” (Cass. civ. n.32394/2019).»
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha così motivato sulla regolamentazione delle spese di lite: «Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo,
sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014,
considerando il valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della natura controversia, oltre che per la semplicità delle questioni trattate, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, al 100% e per la fase di trattazione/istruttoria nella misura di 1/3, stante il solo espletamento della CTU».
Alla stregua dei criteri suindicati , non specificamente contestati dall'appellante, le spese risultano correttamente liquidate in € 17.686,00,
applicandosi lo scaglione di riferimento compreso tra € 2.000.000,01 e €
pag. 19 di 21 4.000.000,00 (avuto riguardo ai crediti azionati esecutivamente del complessivo ammontare di € 2.691.283,38), valori minimi per le quattro fasi,
ridotti a 1/3 per la fase di trattazione/istruttoria, e così € 3.708,00 per fase di studio, € 2.447,00 per fase introduttiva, € 5.083,00 per fase di trattazione/istruttoria ed € 6.448,00 per fase decisionale, per un totale proprio di € 17.686,00.
La correttezza di tale conclusione è confermata anche dalla nota spese depositata dalla stessa s.r.l. in primo grado, unitamente alle note CP_8
conclusionali del 24.6.2021 , che è stata redatta proprio in base ai parametri citati, applicando i valori medi dello scaglione sopra indicato per le quattro fasi, per un totale di € 46.988,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
§ 7. – In definitiva, l'appello va respinto .
Le spese del presente giudizio devono essere rifuse dall'appellante, in applicazione del principio di soccombenza, e si liquidano, secondo i parametri previsti dal citato D.M. n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal
D.M. n. 147/2022), scaglione di riferimento da € 2.000.000,01 a €
4.000.000,00, valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività difensiva svolta, e medi per le altre tre fasi, in complessivi €
37.742,00 per compensi (€ 9.643,00 per fase di studio;
€ 5.607,00 per fase introduttiva;
€ 6.459,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 16.033,00 per fase decisionale).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per pag. 20 di 21 l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002,
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 11371/2021 pubblicata il 30.6.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello;
2. – condanna l. alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
r.l., in qualità di mandataria di , che liquida in € CP CP
37.742,00 per compensi , oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
3. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Giuseppe Staglianò -
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