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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10468 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Pasqualina
Grauso, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38896 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), quale soggetto gestore del Fondo Parte_1 P.IVA_1
Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso denominato i3 – , in Pt_2 personale del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, via Cola di Rienzo, n. 265, presso lo studio dell'avvocato Francesca
Giacovazzo, che la rappresenta e la difende;
- ricorrente -
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1 in Roma, via Ennio Bonifazi, n. 68, presso lo studio dell'avvocato Fabio
Mogiani, che lo rappresenta lo difende;
- resistente -
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato l' Parte_1
– premesso di aver acquisito in data 12.12.2017 la proprietà dell'immobile
[...]
1 sito in Roma, via Baldo degli Ubaldi. N. 115, scala B, piano IV, interno 17, censito al catasto al foglio 379, particella 205, subalterno 47, con annessa cantina (subalterno 529), che detto bene era condotto in locazione da Per_1
, poi deceduta in data 7.1.2019 e che il predetto immobile è stato
[...] occupato da suo figlio, sig. – ha convenuto in giudizio dinanzi CP_1 all'intestato Tribunale , chiedendo in via principale e nel merito, CP_1 previo accertamento della proprietà dell'immobile di cui è causa in capo alla ricorrente, di accertare l'illegittima occupazione dello stesso da parte del resistente e per effetto ordinargli, ai sensi di cui all'art. 948 c.c., il rilascio immediato;
sempre nel merito di condannare il resistente al risarcimento del danno nella misura di euro 1.145,76 mensili, oltre alla rivalutazione e agli interessi ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, con conseguente condanna del convenuto al pagamento in favore della ricorrente di tutte le somme scadute e non versate fino al soddisfo, oltre ad accessori di legge come le spese condominiali a far data dal 7.1.2019, ovverosia a far data dal decesso della conduttrice , fino all'effettivo rilascio dell'immobile. Persona_1
2. Si è costituito in giudizio , impugnando e contestando tutto CP_1 quanto dedotto dalla ricorrente. In particolare, in via pregiudiziale ha contestato la scelta del rito ex art. 281-decies c.p.c. per la mancanza dei presupposti giuridici sui quali esso si basa, chiedendo il mutamento del rito da quello speciale a quello ordinario.
Sempre in via pregiudiziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ad agire, chiedendo la propria estromissione dal giudizio. Nel merito ha contestato le presunzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio che dovranno essere oggetto di rigorosa prova, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla parte ricorrente perché infondate sia in fatto che in diritto.
3. Alla prima udienza il giudice, rilevata la necessità di un approfondimento istruttorio per la valutazione delle domande attoree, il giudice, visto l'artt. 281- duodecies c.p.c., ha disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario,
2 e rinviato la causa, concedendo alle parti i termini previsti dall'art. 171-ter
c.p.c..
3.1. All'udienza dell'8.7.2025 il giudice, ritenuta la lite parzialmente matura per la decisione, soltanto in relazione alla domanda di condanna al rilascio dell'immobile, necessitando, invece, di prova per testi in relazione alla domanda risarcitoria, ha deciso parzialmente la causa ex art. 281-sexies c.p.c. con riferimento alla domanda di rilascio, disponendo rinvio per escussione di testi con riguardo alla domanda risarcitoria.
4. Premesso che, vertendosi nell'area extracontrattuale, l'onere della prova circa l'occupazione senza titolo dell'immobile grava sul proprietario ricorrente alla stregua del generale principio recato dall'art. 2697 c.c., nel caso di specie siffatto onere, a fronte di contestazione del resistente, è stato evaso.
In proposito si osserva che il sig. , formalmente residente a CP_1
IN (RM) ha ricevuto presso l'immobile di Roma, via Baldo degli
Ubaldi, n. 15 tanto una lettera raccomandata di diffida al rilascio dell'appartamento in data 26.4.2024, per ricezione diretta (cfr. ricevuta firmata in atti), quanto la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio in data, perfezionatasi ritualmente ai sensi del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. presso il predetto indirizzo (cfr., in atti, relata del 24/29.10.2024 e cartolina firmata dal destinatario il 3.11.2024, relativa alla raccomandata inviata al medesimo indirizzo a chiusura del procedimento ex art. 140 c.p.c.), mentre l'altra notifica, a cui ha fatto riferimento il resistente nelle sue difese, a via
Baldo degli Ubladi n. 119 presso il negozio dove lavora il sig. non è CP_1 andata a buon fine.
È smentito, quindi, ex actis, quanto asserito dal resistente circa l'avvenuta ricezione di tali atti in altra sede.
Ne discende che nelle date del 26.4.2024 e del 3.11.2024 il signor CP_1
si trovava senz'altro nell'immobile.
[...]
Posto che l'immobile era stato detenuto in conduzione dalla madre del resistente fino al suo decesso avvenuto in data 7.1.2019 e stante la ricezione di due atti presso il predetto immobile – anche senza considerare le denunce querele sporte
3 dall' (che di per sé non provano l'occupazione), non essendoci in atti il Pt_1 verbale del tentativo di accesso all'appartamento svolto dai carabinieri – sussiste, in base al principio probatorio processualcivilisto del più probabile che non, la prova dell'occupazione anche per il periodo intercorrente tra le due date di ricezione degli atti, in ragione peraltro dell'assenza di giustificazioni del sig.
circa la sua presenza nell'immobile nei predetti due giorni e l'assenza di CP_1 titoli di detenzione, avendo, invece, il resistente negato la sua presenza, accertata tuttavia in via documentale.
Pertanto l'immobile è stato occupato dal sig. almeno fino alla CP_1 notificazione del ricorso e, considerato il quadro della vicenda e la mancanza di concrete giustificazioni della sua presenza nell'immobile, è ragionevole, sempre per il criterio del più probabile che non che l'occupazione si protragga a tutt'oggi, fermo restando che un eventuale volontario rilascio intervenuto recentemente avrebbe dovuto essere rappresentato dal resistente, attesa l'acclarata prova dell'occupazione quale fatto storico.
5. Tanto premesso, deve essere ordinato al sig. l'immediato CP_1 rilascio, in favore dell dell'immobile, occupato senza titolo, sito in Pt_1
Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 115, libero da cose e persone.
5.1. La domanda risarcitoria verrà vagliata nel prosieguo del giudizio, essendo necessario, ai fini della quantificazione del risarcimento, effettuare un approfondimento istruttorio di natura testimoniale per verificare l'eventuale presenza nell'immobile del sig. sin dal gennaio 2019, come CP_1 sostenuto dall' Pt_1
6. La regolazione delle spese del giudizio sin qui svolo segue il criterio soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna a rilasciare immediatamente, in favore di CP_1 [...]
l'immobile sito in Roma, via Baldo degli Ubaldi, n. 115, scala B, Parte_1
4 piano IV, interno 17, censito al catasto al foglio 379, particella 205, subalterno
47, con annessa cantina (subalterno 529), libero da cose e persone;
2) condanna a rifondere a le spese del CP_1 Parte_1 giudizio sin qui svolto, che liquida in euro 800, oltre al rimborso forfettario
(15%), iva e cpa nella misura di legge.
Roma, 10.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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