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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/11/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. c.p.c
nel procedimento di appello RG n. 613/2025 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e di- Parte_1 C.F._1 fesa dall'avv. BONELLI SANDRO;
- parte attrice appellante –
Contro
Controparte_1 cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA DLLO P.IVA_1
STATO;
- parte convenuta appellata –
Oggetto: appello sentenza giudice pace 22/01/2025 n. 41.
Conclusioni parte attrice: “Voglia il Tribunale di Pistoia adito, in totale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di n. 41/2025 del 22/01/2025 del Giudice di Pace
CP_1 di che ha disciplinato il procedimento n. 3838/2024, e respinta ogni contraria istanza,
CP_1 eccezione e deduzione ed in accoglimento del presente appello, dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullamento la nullità del Verbale 08/06/2024 Questura di – Com-
CP_1 missariato Pubblica Sicurezza di Pescia con il quale è stata ritirata a la Parte_1 patente di guida categoria B n. rilasciata da in data 24/04/2024 18.2 NumeroD_1 CP_2 e/o del Provvedimento della Prefettura di protocollo WebArch n. 24980/2024 con il
CP_1 quale il Dirigente Reggente dell'Area III ha revocato a la patente di guida Parte_1 sopra indicata per le causali di cui in premessa, con ogni relativo provvedimento di annulla- mento e/o di inefficacia di ragione e di Legge”:
Conclusioni parte convenuta: “Si chiede che il ricorso sia rigettato siccome infon- dato in fatto e in diritto. Spese vinte.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha depositato di fronte al Giudice di Pace di Parte_1 CP_1 ricorso in opposizione avverso l'ordinanza della Prefettura di 29/05/2024 CP_1
(protocollo WebArch n. 24980/2024) con il quale gli era stata revocata la patente
1 di guida categoria B n. rilasciata da in data 24/04/2024, NumeroD_1 CP_2 deducendo la violazione del termine generale di 60 giorni per la notifica del prov- vedimento di revoca della patente. Con atto di “deposito di nuovo documento e mo- difica di domande eccezioni e conclusioni” la parte aveva dato atto che – a differenza di quanto erroneamente indicato nel ricorso (punto 3) – aveva ricevuto la notifica del provvedimento di revoca solo dopo l'incardinamento del procedimento giurisdi- zionale incardinato per la sua revoca ed eccependo come la notifica avvenuta del provvedimento era avvenuta dopo il materiale ritiro di essa e l'oggettiva inversione dei provvedimento era causa di nullità di quello impugnato.
Il Giudice di Pace, con la sentenza resa a verbale del giorno 22 gennaio 2025, aveva respinto la domanda.
Con atto di citazione in appello depositato il 20 marzo 2025 parte attrice ha censurato la decisione sotto i seguenti profili:
a) “errata pronuncia di irritualità e tardività” del deposito del provvedimento di revoca della patente avvenuta in data 01/08/2024;
b) ”l'omissione della notifica dell'atto principale e/o presupposto del procedi- mento (Provvedimento di revoca della patente della Prefettura di CP_1
29/05/2024) comporta la nullità dell'atto conseguenziale (verbale di ritiro della pa- tente da parte della Questura di 08/06/2024)”. CP_1
La si è costituita in giudizio ritenendo che “la revoca della patente CP_1 di guida, in quanto sanzione amministrativa accessoria, non è soggetta ai termini previsti dalla Legge 241/1990 per i procedimenti amministrativi generali, bensì alle specifiche disposizioni del Codice della Strada (art. 219 C.d.S.) e della Legge
689/1981, che non prevedono termini di decadenza per l'emissione o la notifica” aggiungendo che “l'appellante, infatti, ha prodotto l'ordinanza prefettizia di revoca della patente sin dal deposito del ricorso di primo grado (27/06/2024), avendo avuto piena conoscenza del provvedimento e, di conseguenza, il suo diritto di difesa non è stato in alcun modo pregiudicato”.
2.- L'appello, tempestivo nonostante la sua introduzione con citazione, non
è fondato.
Anche a voler dare per pacifica la legittimità dell'ulteriore memoria in primo grado, si rileva che l'appellante non ha dato dimostrazione alcuna in merito all'er- rore scusabile in cui era incorso nell'attestare che la notifica del provvedimento era avvenuta il 23 ottobre 2023. Peraltro, la reticenza è comprensibile in quanto è dif- ficile credere che egli abbia promosso opposizione ad un provvedimento di cui nulla conosceva a causa della mancata comunicazione essendo di lapalissiana evidenza
2 che … avendolo impugnato, doveva averlo prima di tutto ricevuto). Peraltro, pro- seguendo l'affatto surreale ragionamento, si potrebbe addirittura affermare che, non avendo ricevuto la notifica del provvedimento, la parte aveva di fatto proposto opposizione ad un atto ufficialmente inesistente.
La verità è che avendo avuto comunque la possibilità di impugnazione della revoca, la parte non si può dolere di una – improvvida quanto maldestra – ulteriore notifica del medesimo provvedimento che non ha in nulla modificato il thema deci- dendum dell'opposizione. Inoltre, si osserva che l'appellante – che non impugnato il verbale di ritiro della patente – vorrebbe fare derivare dalla supposta “tardiva” notifica del provvedimento di revoca la nullità di quello di ritiro che, come detto, non è stato mai oggetto di impugnazione.
Da ciò consegue che dal momento che l'appellante non ha riproposto l'ori- ginario motivo di appello ma solo censure in merito ad una (improbabile) nuova notifica del provvedimento, l'infondatezza del motivo dedotto impone il rigetto dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Stante il rigetto dell'appello ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma
1 quater D.P.R 30 maggio 2002 n. 115.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1 giudice di pace 22 gennaio 2025 n. 41;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1
che si liqui- Controparte_1 dano in € 2.500,00 oltre accessori come per legge oltre al pagamento del doppio del contributo unificato;
Pistoia, 20 novembre 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. c.p.c
nel procedimento di appello RG n. 613/2025 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e di- Parte_1 C.F._1 fesa dall'avv. BONELLI SANDRO;
- parte attrice appellante –
Contro
Controparte_1 cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA DLLO P.IVA_1
STATO;
- parte convenuta appellata –
Oggetto: appello sentenza giudice pace 22/01/2025 n. 41.
Conclusioni parte attrice: “Voglia il Tribunale di Pistoia adito, in totale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di n. 41/2025 del 22/01/2025 del Giudice di Pace
CP_1 di che ha disciplinato il procedimento n. 3838/2024, e respinta ogni contraria istanza,
CP_1 eccezione e deduzione ed in accoglimento del presente appello, dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullamento la nullità del Verbale 08/06/2024 Questura di – Com-
CP_1 missariato Pubblica Sicurezza di Pescia con il quale è stata ritirata a la Parte_1 patente di guida categoria B n. rilasciata da in data 24/04/2024 18.2 NumeroD_1 CP_2 e/o del Provvedimento della Prefettura di protocollo WebArch n. 24980/2024 con il
CP_1 quale il Dirigente Reggente dell'Area III ha revocato a la patente di guida Parte_1 sopra indicata per le causali di cui in premessa, con ogni relativo provvedimento di annulla- mento e/o di inefficacia di ragione e di Legge”:
Conclusioni parte convenuta: “Si chiede che il ricorso sia rigettato siccome infon- dato in fatto e in diritto. Spese vinte.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha depositato di fronte al Giudice di Pace di Parte_1 CP_1 ricorso in opposizione avverso l'ordinanza della Prefettura di 29/05/2024 CP_1
(protocollo WebArch n. 24980/2024) con il quale gli era stata revocata la patente
1 di guida categoria B n. rilasciata da in data 24/04/2024, NumeroD_1 CP_2 deducendo la violazione del termine generale di 60 giorni per la notifica del prov- vedimento di revoca della patente. Con atto di “deposito di nuovo documento e mo- difica di domande eccezioni e conclusioni” la parte aveva dato atto che – a differenza di quanto erroneamente indicato nel ricorso (punto 3) – aveva ricevuto la notifica del provvedimento di revoca solo dopo l'incardinamento del procedimento giurisdi- zionale incardinato per la sua revoca ed eccependo come la notifica avvenuta del provvedimento era avvenuta dopo il materiale ritiro di essa e l'oggettiva inversione dei provvedimento era causa di nullità di quello impugnato.
Il Giudice di Pace, con la sentenza resa a verbale del giorno 22 gennaio 2025, aveva respinto la domanda.
Con atto di citazione in appello depositato il 20 marzo 2025 parte attrice ha censurato la decisione sotto i seguenti profili:
a) “errata pronuncia di irritualità e tardività” del deposito del provvedimento di revoca della patente avvenuta in data 01/08/2024;
b) ”l'omissione della notifica dell'atto principale e/o presupposto del procedi- mento (Provvedimento di revoca della patente della Prefettura di CP_1
29/05/2024) comporta la nullità dell'atto conseguenziale (verbale di ritiro della pa- tente da parte della Questura di 08/06/2024)”. CP_1
La si è costituita in giudizio ritenendo che “la revoca della patente CP_1 di guida, in quanto sanzione amministrativa accessoria, non è soggetta ai termini previsti dalla Legge 241/1990 per i procedimenti amministrativi generali, bensì alle specifiche disposizioni del Codice della Strada (art. 219 C.d.S.) e della Legge
689/1981, che non prevedono termini di decadenza per l'emissione o la notifica” aggiungendo che “l'appellante, infatti, ha prodotto l'ordinanza prefettizia di revoca della patente sin dal deposito del ricorso di primo grado (27/06/2024), avendo avuto piena conoscenza del provvedimento e, di conseguenza, il suo diritto di difesa non è stato in alcun modo pregiudicato”.
2.- L'appello, tempestivo nonostante la sua introduzione con citazione, non
è fondato.
Anche a voler dare per pacifica la legittimità dell'ulteriore memoria in primo grado, si rileva che l'appellante non ha dato dimostrazione alcuna in merito all'er- rore scusabile in cui era incorso nell'attestare che la notifica del provvedimento era avvenuta il 23 ottobre 2023. Peraltro, la reticenza è comprensibile in quanto è dif- ficile credere che egli abbia promosso opposizione ad un provvedimento di cui nulla conosceva a causa della mancata comunicazione essendo di lapalissiana evidenza
2 che … avendolo impugnato, doveva averlo prima di tutto ricevuto). Peraltro, pro- seguendo l'affatto surreale ragionamento, si potrebbe addirittura affermare che, non avendo ricevuto la notifica del provvedimento, la parte aveva di fatto proposto opposizione ad un atto ufficialmente inesistente.
La verità è che avendo avuto comunque la possibilità di impugnazione della revoca, la parte non si può dolere di una – improvvida quanto maldestra – ulteriore notifica del medesimo provvedimento che non ha in nulla modificato il thema deci- dendum dell'opposizione. Inoltre, si osserva che l'appellante – che non impugnato il verbale di ritiro della patente – vorrebbe fare derivare dalla supposta “tardiva” notifica del provvedimento di revoca la nullità di quello di ritiro che, come detto, non è stato mai oggetto di impugnazione.
Da ciò consegue che dal momento che l'appellante non ha riproposto l'ori- ginario motivo di appello ma solo censure in merito ad una (improbabile) nuova notifica del provvedimento, l'infondatezza del motivo dedotto impone il rigetto dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Stante il rigetto dell'appello ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma
1 quater D.P.R 30 maggio 2002 n. 115.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1 giudice di pace 22 gennaio 2025 n. 41;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1
che si liqui- Controparte_1 dano in € 2.500,00 oltre accessori come per legge oltre al pagamento del doppio del contributo unificato;
Pistoia, 20 novembre 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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