CASS
Sentenza 1 dicembre 2023
Sentenza 1 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2023, n. 47926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47926 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AB AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/09/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore della parte civile GA MI, Avv. Sabatino Cipollini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv Giuseppe Napoli, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. AL LA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 22/09/2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Avellino, in data 14/04/2021, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Con i primi due motivi di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. 2 Penale Sent. Sez. 2 Num. 47926 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 20/10/2023 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità. 4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza del danno di tenue entità. 5. Il difensore della parte civile, in data 16 ottobre, ha depositato nota spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 6. Il difensore del ricorrente, in data 17 ottobre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 1. I primi due motivi di impugnazione sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti nonché aspecifici in quanto meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicitèi e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagina 3 della sentenza impugnata). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 2. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 3 Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. (vedi Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 — 01). Nel caso di specie l'aggravante della minorata difesa è stata contestata in fatto in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. con conseguente inapplicabilità dell'invocata causa di esclusione della punibilità. 3. Il quarto motivo di ricorso non è consentito. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile MI GA, che liquida in complessivi euro 1.843/00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 20 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore della parte civile GA MI, Avv. Sabatino Cipollini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv Giuseppe Napoli, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. AL LA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 22/09/2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Avellino, in data 14/04/2021, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Con i primi due motivi di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. 2 Penale Sent. Sez. 2 Num. 47926 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 20/10/2023 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità. 4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza del danno di tenue entità. 5. Il difensore della parte civile, in data 16 ottobre, ha depositato nota spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 6. Il difensore del ricorrente, in data 17 ottobre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 1. I primi due motivi di impugnazione sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti nonché aspecifici in quanto meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicitèi e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagina 3 della sentenza impugnata). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 2. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 3 Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. (vedi Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 — 01). Nel caso di specie l'aggravante della minorata difesa è stata contestata in fatto in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. con conseguente inapplicabilità dell'invocata causa di esclusione della punibilità. 3. Il quarto motivo di ricorso non è consentito. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile MI GA, che liquida in complessivi euro 1.843/00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 20 ottobre 2023.