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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/09/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1195/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
, (C.F. ), con il Proc. dom. Avv. Jacopo Parte_1 C.F._1
Astolfo come da mandato in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante contro
, (C.F. , con il Proc. dom. Avv. Alessandro Controparte_1 P.IVA_1
Moscatelli, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellato
In punto: appello avverso la Sentenza definitiva n. 1115/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Vicenza in data 29.5.2024.
CONCLUSIONI
Parte appellante in data 18.3.2025 depositava note scritte che riportavano le seguenti conclusioni
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, premesse, le più opportune pronunzie e declaratorie, così GIUDICARE, - in via principale: In riforma parziale della Sentenza impugnata, riconoscersi a favore dell'Attore appellante il giusto indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c., quantificato in € 10.500,00 o nel diverso importo da determinarsi anche in via equitativa – eventualmente anche ai sensi dell'art. 2233 c.c., avuto riguardo all'importanza dell'opera ed al decoro della professione esercitata dall'odierno Attore, previo espletamento dei necessari incombenti, eventualmente anche attraverso apposita CTU – applicando al caso di specie i criteri stabiliti dalle norme in esame, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta a corrispondere all'Attore
1 l'importo così determinato, e maggiorato di rivalutazione ed interessi a far data dalla debenza della somma;
Confermarsi la Sentenza nella parte in cui ha rigettato l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c., in quanto prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto, nonché l'azione ex art. 96 c.p.c., giacché del tutto priva di fondamento, esperite in primo grado in via riconvenzionale dal o;
In Controparte_2 ogni caso: con vittoria di spese anche generali, competenze ed onorari di causa, sia del primo grado che dell'appello, con sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge;
In via istruttoria, Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2)
c.p.c. depositata nel primo grado, qui espressamente richiamate.”
Parte appellata in data 20.3.2025 depositava le note scritte che Controparte_1 riportavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, nel merito:
1. rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto dall'AR. in quanto infondato in fatto Pt_1 ed in diritto e confermare la sentenza n. 1115/2024 pubblicata il 29.5.2024 emessa dal Tribunale di
Vicenza nel giudizio n. 4374/2022 R.G.; 2. con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.8.2022 l'Arch. asseriva: - di avere Parte_1 eseguito per la convenuta quattro incarichi Controparte_3 professionali a cavallo degli anni 2003 e 2007, tra i quali rientrava anche l'elaborazione di una
Variante Urbanistica al P.P.A. di iniziativa pubblica “area ex consorzio agrario” per l'ingrandimento della volumetria della Nuova Residenza Municipale (NRM), voluta dal predetto con la delibera n. 51 del 1.7.2005; - che per detta attività, l'attore chiedeva che CP_1 il Comune di venisse condannato a pagarli l'importo di Euro 10.500,00, Controparte_1 oltre accessori di legge, a titolo di compenso a saldo ed in subordine, che la liquidazione del compenso professionale venisse liquidata ai sensi dell'art. 2233 C.c. data l'importanza dell'opera e, in via subordinata, chiedeva il riconoscimento di un giusto indennizzo ex art. 2041 C.c. ovvero il risarcimento previsto ex art. 1338 C.c. quantificato in Euro 10.500,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
L'Ente Locale si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità del rapporto professionale intercorso tra il suddetto professionista e l'amministrazione comunale per difetto di forma scritta del contratto inerente allo svolgimento dell'incarico e, in conseguenza, in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione della somma di Euro 7.000,00 oltre accessori e ne chiedeva altresì la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 C.p.c.
2 Concessi i termini istruttori, con ordinanza del 22.6.2023 il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.11.2023, ritenendo opportuno definire preliminarmente le questioni riguardanti la validità dell'incarico professionale oggetto di causa e la valutazione dell'accordo intervenuto tra le parti in data 30.5.2006.
Con la Sentenza n. 1115/2024 emessa e pubblicata in data 29.5.2024, il Tribunale di Vicenza così statuiva: “accerta e dichiara la nullità del rapporto professionale intercorso tra l'AR. Parte_1 ed il come indicato in motivazione, per mancanza di forma scritta del Controparte_1 relativo contratto, e per l'effetto rigetta le domanda di pagamento proposte dall'attore; in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'attore, rigetta la domanda proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 2033
c.c.; rigetta le domande proposte dall'attore ai sensi degli artt. 2041 e 1338 c.c.; compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
rigetta le domande proposte dalle parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Con l'atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c. l'AR. impugnava la sentenza emessa Pt_1 dal Tribunale di Vicenza lamentando il mancato riconoscimento del giusto indennizzo ex art. 2041 C.c. l'erroneo convincimento assunto sul pagamento della minor somma di euro 7.000,00
a titolo di saldo e non di acconto, confermando la prescrizione dell'azione restitutoria formulata dal e la sua infondatezza nel merito. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il , che resisteva all'appello chiedendo Controparte_1 la conferma della sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 21.11.2024 il Consigliere istruttore dott. Marco Campagnolo fissava davanti a sé per la rimessione al collegio l'udienza del 21.5.2025 ore 10:30, udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. assegnando i termini di legge per note di udienza, comparse conclusionali e memorie di replica. Con decreto in data 6-5-2025 la causa è stata riassegnata al
Cons. Giudice Ausiliario Avv. Pietro Repossi, fermi restando la data dell'udienza, gli incombenti e i termini già fissati, in base a quanto disposto con provvedimento in data 28 marzo
2025 dal Presidente della Corte d'appello di Venezia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'AR. affida l'appello a tre motivi di censura. Parte_1
Con il primo di essi, l'appellante critica la decisione assunta dal tribunale quanto al mancato riconoscimento del giusto indennizzo ex art. 2041 c.c. a fronte della accertata nullità del rapporto contrattuale per difetto della forma scritta.
Evidenzia a tale riguardo l'AR. che il compenso di € 7.000 oltre accessori ricevuto a Pt_1 seguito della determina tecnica n. 131/2006 non sarebbe sufficiente a coprire le spese vive
3 sostenute per l'elaborazione della variante urbanistica oggetto del contendere, e che anche l'importo complessivo di € 86.408 già ricevuto per i precedenti incarichi svolti per conto del sarebbe comunque inadeguato rispetto alla portata e alla qualità del lavoro CP_1 complessivamente svolto, tenuto conto non solo delle spese, ma anche del tempo, l'energia e il sacrificio profusi, potendo il compenso essere determinato anche in via equitativa, come pure attestato dalla giurisprudenza in argomento (Cass. Civ. Ord. 14670/2019 e Cass. Civ. n.
14329/2019).
Per contro, anche la somma oggetto di causa, pari ad € 10.500,00, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, sarebbe da reputarsi giustificata e compatibile con le spese conglobate previste dal tariffario professionale di riferimento.
Obietta la difesa del appellato che la decisione assunta sulla non debenza del compenso CP_1 in discussione a titolo di giusto indennizzo stante la nullità del relativo incarico professionale sarebbe da ritenersi corretta, in quanto non sarebbe stata fornita prova adeguata quanto ad un impoverimento patrimoniale dell'appellante, né della mancanza di giusta causa per un presunto arricchimento del CP_1
Inoltre, così come giustamente evidenziato dal giudice di primo grado andava considerato che il pregiudizio indennizzabile secondo l'art. 2041 C.c. non può mai riguardare il mancato guadagno, ma le spese vive o i costi sostenuti per l'esecuzione della prestazione, già ampiamente coperti dal pagamento di € 7.000,00 oltre accessori disposto dal Comune appellato, tenuto conto che tale importo era da considerarsi integrazione o completamento dei rimborsi dovuti per gli altri incarichi per i quali il professionista aveva ricevuto compensi superiori a € 85.000,00.
Il motivo è infondato e in parte inammissibile e non può essere accolto: in primo luogo, vanno condivise le valutazioni espresse da parte del tribunale di Vicenza, invero neppure oggetto di specifica impugnazione, sulla nullità del contratto inerente il terzo incarico: secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sent. n. 11799/2017, che a sua volta conferma Cass. Sez. Unite, sent. n. 7700/2016), il contratto d'opera concluso dal professionista con l'ente pubblico deve sempre rivestire la forma scritta così come attualmente stabilito dall'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023.
Secondo la Suprema Corte, il contratto concluso con la P.A. in difetto del predetto requisito formale ad substantiam è sempre nullo e non è sanabile in alcun modo e sotto nessun profilo, perché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (in tal senso, in particolare, Cass. n. 22501/2006). L'appellante
4 non ha censurato specificamente la statuizione di nullità del rapporto contrattuale per difetto di forma, come ha eccepito anche l'Ente appellato, sicché su tale capo della decisione si è formato il giudicato. In particolare, dunque, è da ritenersi definitivamente accertato che nella fattispecie il contratto relativo al predetto terzo incarico, quello riguardante la nuova sede del comune, non era stato formalizzato tra le parti e che di conseguenza la sussistenza e validità del suddetto contratto non avrebbe potuto ricavarsi nemmeno dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che aveva autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria (Cass. n. 11465/2020).
Occorre evidenziare che, con recente ordinanza interlocutoria (Cass.1284/2025), la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se “alla luce della Sentenza n. 33954/2023, in ordine alla residualità dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2042 c.c. e ove non risulti opportuna la definizione di “giusta causa” (in difetto della quale l'azione è ammissibile) l'ipotesi di nullità del contratto della P.A. per difetto di forma scritta rientri o meno nelle cause di nullità per violazione di norme imperative o per contrarietà all'ordine pubblico, integrando quindi un'ipotesi ostativa all'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. “.
Osserva il Collegio che può procedersi allo scrutinio dei motivi d'appello secondo la ragione più liquida e tralasciare la suddetta questione giuridica, pur se idonea, anche nella presente fattispecie, a rivestire astrattamente decisiva rilevanza, atteso che la ratio decidendi principale della sentenza impugnata, non adeguatamente censurata dall'appellante per quanto si dirà, è basata sulla mancanza di prova dell'impoverimento subito dal professionista e nei limiti del vantaggio asseritamente conseguito dal convenuto. CP_1
Sotto il profilo sostanziale, infatti, appaiono esenti da vizi logico giuridici e basate su puntuali riscontri desunti dagli atti e documenti di causa le considerazioni espresse dal giudice di primo grado riguardo alla mancanza, nel caso di specie, dei presupposti indispensabili l'accertamento del diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c.
Sulla base della documentazione esibita, può condividersi la circostanza che non sia stata fornita prova certa che l'attività oggetto della pretesa ora azionata fosse stata effettivamente svolta, né,
a maggior ragione, che vi sia stato impoverimento del creditore professionista, onerato della prova dei suddetti requisiti (cfr. da ultimo Cass. 27753/2024 sulla necessità della dimostrazione del depauperamento in ipotesi di prestazioni asseritamente rese in favore di una Pubblica
Amministrazione; Cass. S.U. n.10798/2015). La censura di cui trattasi non si confronta compiutamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata sul punto (pag.7 e 8), che il Collegio condivide. In particolare, l'appellante diffusamente deduce di aver svolto
5 “attività separate e distinte ognuna meritevole di essere retribuita” (pag.15 appello) e deduce che l'indennizzo ex art.2041 c.c. deve anche “compensare il sacrificio di tempo e l'energia mentale e fisica” (pag.17 appello), senza precisamente indicare a quale porzione di attività professionale e a quali specifiche spese si riferisca l'impoverimento lamentato, considerato che, come riconosciuto dallo stesso appellante ed evidenziato nella sentenza impugnata, egli aveva ricevuto un compenso di oltre euro 85.000, 00 per l'attività professionale complessivamente prestata per il Comune appellato.
Con il secondo motivo di gravame, articolato in quattro aspetti di critica e correlato al primo,
l'AR. lamenta in primis l'erroneo convincimento del giudicante di prime cure sulla Pt_1 questione del pagamento di € 7.000 oltre accessori da parte del il Controparte_1
Tribunale, a tale riguardo, avrebbe erroneamente ritenuto che il pagamento di € 7.000 fosse stato disposto a saldo e non a titolo di acconto come dovrebbe risultare dalla corrispondenza intercorsa tra le parti.
Secondo l'appellante in atti non vi sarebbe alcuna traccia scritta di un accordo transattivo per un ulteriore compenso “a saldo e stralcio”, e che sarebbe stato necessario per la validità di un tale accordo con una Pubblica Amministrazione: la somma di € 7.000, a detta del professionista appellante, non poteva che rappresentare quindi un'intesa per un acconto, come sarebbe pure dimostrato dal preventivo di spesa di € 13.500 trasmesso però in un momento successivo.
Anche il secondo motivo non è fondato, e sono da considerarsi corrette le valutazioni compiute da parte del tribunale di Vicenza sugli elementi probatori a tale scopo considerati.
Come in effetti risulta dalla memoria di parcella del 31 maggio 2006 e dal fax del 1° giugno 2006,
l'AR. stesso indicava l'importo in parola come “concordato” durante l'incontro del 30 Pt_1 maggio 2006.
Deve ritenersi decisivo a tale riguardo il comportamento concludente conforme assunto dal preteso creditore dato che L'AR. , per sette anni (2006-2013), non aveva avanzato Pt_1 alcuna richiesta di ulteriori pagamenti dovuti palesando in tal modo egli stesso di considerare il pagamento di € 7.000,00 come avvenuto a saldo e non come acconto. Va aggiunto, come rimarcato dal Tribunale, quale elemento senz'altro rafforzativo delle considerazioni suesposte, che nel documento sopra citato (fax 1-6-2006) e dalla corrispondente fattura emessa dal professionista (doc. 9 prodotto dal non si rinviene alcuna dicitura che faccia CP_1 riferimento al pagamento di cui trattasi come mero acconto.
6 Va anche tenuto conto a tale proposito che le memorie di parcella inviate nel 2013 dall'appellante e nel 2021 contengono voci generiche, non riconducibili con certezza al terzo incarico oggetto di causa, e nemmeno riportano alcuna deduzione dell'importo già pagato, contraddicendo in tal modo la tesi dell'acconto, sostenuta per l'appunto ora dall'appellante.
Non hanno pregio le ulteriori questioni sollevate nel secondo motivo d'appello, e con le quali l'appellante approva, in buona sostanza, la decisione di rigetto dell'azione di restituzione dell'acconto pagato al professionista, stante l'intervenuta prescrizione del diritto corrispondente, e la ritenuta infondatezza della domanda nel merito, trattandosi di pagamento disposto in ossequio ad un dovere morale e sociale, oltre alla tardività dell'eccezione di prescrizione della pretesa vantata dall'appellante considerata dal Tribunale vicentino.
In ordine a dette questioni si ravvisa la sostanziale carenza di interesse alla riforma della decisione oggetto di gravame: la pronuncia di primo grado è infatti favorevole all'appellante quanto al rigetto della domanda di restituzione della somma pagata al professionista appellante a seguito della determina tecnica n. 131/2006, mentre le allegazioni svolte sulla tardività dell'eccezione di prescrizione possono considerarsi assorbite dalla decisione assunta quanto al rigetto della correlata domanda svolta dal appellato. CP_1
Quanto al terzo motivo di appello, con il quale l'appellante protesta la necessità di revisione dei provvedimenti istruttori senza invero neppure censurare compiutamente le ragioni della decisione resa dal Tribunale sul punto, la Corte d'appello ritiene che l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado risulti esaustiva, alla stregua delle risultanze documentali di cui si è dato conto, e i motivi in base ai quali il tribunale non ha ammesso i capitoli di prova testimoniale che l'attore aveva dedotto siano condivisibili, sicché le istanze di prova, anche inammissibili per genericità, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni vanno comunque respinte.
Da quanto precede discende il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la
Sentenza non definitiva n. 1115/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Vicenza in data
29.5.2024, così decide:
-rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata;
7 -condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 23.7.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
, (C.F. ), con il Proc. dom. Avv. Jacopo Parte_1 C.F._1
Astolfo come da mandato in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante contro
, (C.F. , con il Proc. dom. Avv. Alessandro Controparte_1 P.IVA_1
Moscatelli, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellato
In punto: appello avverso la Sentenza definitiva n. 1115/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Vicenza in data 29.5.2024.
CONCLUSIONI
Parte appellante in data 18.3.2025 depositava note scritte che riportavano le seguenti conclusioni
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, premesse, le più opportune pronunzie e declaratorie, così GIUDICARE, - in via principale: In riforma parziale della Sentenza impugnata, riconoscersi a favore dell'Attore appellante il giusto indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c., quantificato in € 10.500,00 o nel diverso importo da determinarsi anche in via equitativa – eventualmente anche ai sensi dell'art. 2233 c.c., avuto riguardo all'importanza dell'opera ed al decoro della professione esercitata dall'odierno Attore, previo espletamento dei necessari incombenti, eventualmente anche attraverso apposita CTU – applicando al caso di specie i criteri stabiliti dalle norme in esame, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta a corrispondere all'Attore
1 l'importo così determinato, e maggiorato di rivalutazione ed interessi a far data dalla debenza della somma;
Confermarsi la Sentenza nella parte in cui ha rigettato l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c., in quanto prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto, nonché l'azione ex art. 96 c.p.c., giacché del tutto priva di fondamento, esperite in primo grado in via riconvenzionale dal o;
In Controparte_2 ogni caso: con vittoria di spese anche generali, competenze ed onorari di causa, sia del primo grado che dell'appello, con sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge;
In via istruttoria, Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2)
c.p.c. depositata nel primo grado, qui espressamente richiamate.”
Parte appellata in data 20.3.2025 depositava le note scritte che Controparte_1 riportavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, nel merito:
1. rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto dall'AR. in quanto infondato in fatto Pt_1 ed in diritto e confermare la sentenza n. 1115/2024 pubblicata il 29.5.2024 emessa dal Tribunale di
Vicenza nel giudizio n. 4374/2022 R.G.; 2. con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.8.2022 l'Arch. asseriva: - di avere Parte_1 eseguito per la convenuta quattro incarichi Controparte_3 professionali a cavallo degli anni 2003 e 2007, tra i quali rientrava anche l'elaborazione di una
Variante Urbanistica al P.P.A. di iniziativa pubblica “area ex consorzio agrario” per l'ingrandimento della volumetria della Nuova Residenza Municipale (NRM), voluta dal predetto con la delibera n. 51 del 1.7.2005; - che per detta attività, l'attore chiedeva che CP_1 il Comune di venisse condannato a pagarli l'importo di Euro 10.500,00, Controparte_1 oltre accessori di legge, a titolo di compenso a saldo ed in subordine, che la liquidazione del compenso professionale venisse liquidata ai sensi dell'art. 2233 C.c. data l'importanza dell'opera e, in via subordinata, chiedeva il riconoscimento di un giusto indennizzo ex art. 2041 C.c. ovvero il risarcimento previsto ex art. 1338 C.c. quantificato in Euro 10.500,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
L'Ente Locale si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità del rapporto professionale intercorso tra il suddetto professionista e l'amministrazione comunale per difetto di forma scritta del contratto inerente allo svolgimento dell'incarico e, in conseguenza, in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione della somma di Euro 7.000,00 oltre accessori e ne chiedeva altresì la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 C.p.c.
2 Concessi i termini istruttori, con ordinanza del 22.6.2023 il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.11.2023, ritenendo opportuno definire preliminarmente le questioni riguardanti la validità dell'incarico professionale oggetto di causa e la valutazione dell'accordo intervenuto tra le parti in data 30.5.2006.
Con la Sentenza n. 1115/2024 emessa e pubblicata in data 29.5.2024, il Tribunale di Vicenza così statuiva: “accerta e dichiara la nullità del rapporto professionale intercorso tra l'AR. Parte_1 ed il come indicato in motivazione, per mancanza di forma scritta del Controparte_1 relativo contratto, e per l'effetto rigetta le domanda di pagamento proposte dall'attore; in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'attore, rigetta la domanda proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 2033
c.c.; rigetta le domande proposte dall'attore ai sensi degli artt. 2041 e 1338 c.c.; compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
rigetta le domande proposte dalle parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Con l'atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c. l'AR. impugnava la sentenza emessa Pt_1 dal Tribunale di Vicenza lamentando il mancato riconoscimento del giusto indennizzo ex art. 2041 C.c. l'erroneo convincimento assunto sul pagamento della minor somma di euro 7.000,00
a titolo di saldo e non di acconto, confermando la prescrizione dell'azione restitutoria formulata dal e la sua infondatezza nel merito. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il , che resisteva all'appello chiedendo Controparte_1 la conferma della sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 21.11.2024 il Consigliere istruttore dott. Marco Campagnolo fissava davanti a sé per la rimessione al collegio l'udienza del 21.5.2025 ore 10:30, udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. assegnando i termini di legge per note di udienza, comparse conclusionali e memorie di replica. Con decreto in data 6-5-2025 la causa è stata riassegnata al
Cons. Giudice Ausiliario Avv. Pietro Repossi, fermi restando la data dell'udienza, gli incombenti e i termini già fissati, in base a quanto disposto con provvedimento in data 28 marzo
2025 dal Presidente della Corte d'appello di Venezia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'AR. affida l'appello a tre motivi di censura. Parte_1
Con il primo di essi, l'appellante critica la decisione assunta dal tribunale quanto al mancato riconoscimento del giusto indennizzo ex art. 2041 c.c. a fronte della accertata nullità del rapporto contrattuale per difetto della forma scritta.
Evidenzia a tale riguardo l'AR. che il compenso di € 7.000 oltre accessori ricevuto a Pt_1 seguito della determina tecnica n. 131/2006 non sarebbe sufficiente a coprire le spese vive
3 sostenute per l'elaborazione della variante urbanistica oggetto del contendere, e che anche l'importo complessivo di € 86.408 già ricevuto per i precedenti incarichi svolti per conto del sarebbe comunque inadeguato rispetto alla portata e alla qualità del lavoro CP_1 complessivamente svolto, tenuto conto non solo delle spese, ma anche del tempo, l'energia e il sacrificio profusi, potendo il compenso essere determinato anche in via equitativa, come pure attestato dalla giurisprudenza in argomento (Cass. Civ. Ord. 14670/2019 e Cass. Civ. n.
14329/2019).
Per contro, anche la somma oggetto di causa, pari ad € 10.500,00, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, sarebbe da reputarsi giustificata e compatibile con le spese conglobate previste dal tariffario professionale di riferimento.
Obietta la difesa del appellato che la decisione assunta sulla non debenza del compenso CP_1 in discussione a titolo di giusto indennizzo stante la nullità del relativo incarico professionale sarebbe da ritenersi corretta, in quanto non sarebbe stata fornita prova adeguata quanto ad un impoverimento patrimoniale dell'appellante, né della mancanza di giusta causa per un presunto arricchimento del CP_1
Inoltre, così come giustamente evidenziato dal giudice di primo grado andava considerato che il pregiudizio indennizzabile secondo l'art. 2041 C.c. non può mai riguardare il mancato guadagno, ma le spese vive o i costi sostenuti per l'esecuzione della prestazione, già ampiamente coperti dal pagamento di € 7.000,00 oltre accessori disposto dal Comune appellato, tenuto conto che tale importo era da considerarsi integrazione o completamento dei rimborsi dovuti per gli altri incarichi per i quali il professionista aveva ricevuto compensi superiori a € 85.000,00.
Il motivo è infondato e in parte inammissibile e non può essere accolto: in primo luogo, vanno condivise le valutazioni espresse da parte del tribunale di Vicenza, invero neppure oggetto di specifica impugnazione, sulla nullità del contratto inerente il terzo incarico: secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sent. n. 11799/2017, che a sua volta conferma Cass. Sez. Unite, sent. n. 7700/2016), il contratto d'opera concluso dal professionista con l'ente pubblico deve sempre rivestire la forma scritta così come attualmente stabilito dall'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023.
Secondo la Suprema Corte, il contratto concluso con la P.A. in difetto del predetto requisito formale ad substantiam è sempre nullo e non è sanabile in alcun modo e sotto nessun profilo, perché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (in tal senso, in particolare, Cass. n. 22501/2006). L'appellante
4 non ha censurato specificamente la statuizione di nullità del rapporto contrattuale per difetto di forma, come ha eccepito anche l'Ente appellato, sicché su tale capo della decisione si è formato il giudicato. In particolare, dunque, è da ritenersi definitivamente accertato che nella fattispecie il contratto relativo al predetto terzo incarico, quello riguardante la nuova sede del comune, non era stato formalizzato tra le parti e che di conseguenza la sussistenza e validità del suddetto contratto non avrebbe potuto ricavarsi nemmeno dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che aveva autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria (Cass. n. 11465/2020).
Occorre evidenziare che, con recente ordinanza interlocutoria (Cass.1284/2025), la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se “alla luce della Sentenza n. 33954/2023, in ordine alla residualità dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2042 c.c. e ove non risulti opportuna la definizione di “giusta causa” (in difetto della quale l'azione è ammissibile) l'ipotesi di nullità del contratto della P.A. per difetto di forma scritta rientri o meno nelle cause di nullità per violazione di norme imperative o per contrarietà all'ordine pubblico, integrando quindi un'ipotesi ostativa all'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. “.
Osserva il Collegio che può procedersi allo scrutinio dei motivi d'appello secondo la ragione più liquida e tralasciare la suddetta questione giuridica, pur se idonea, anche nella presente fattispecie, a rivestire astrattamente decisiva rilevanza, atteso che la ratio decidendi principale della sentenza impugnata, non adeguatamente censurata dall'appellante per quanto si dirà, è basata sulla mancanza di prova dell'impoverimento subito dal professionista e nei limiti del vantaggio asseritamente conseguito dal convenuto. CP_1
Sotto il profilo sostanziale, infatti, appaiono esenti da vizi logico giuridici e basate su puntuali riscontri desunti dagli atti e documenti di causa le considerazioni espresse dal giudice di primo grado riguardo alla mancanza, nel caso di specie, dei presupposti indispensabili l'accertamento del diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c.
Sulla base della documentazione esibita, può condividersi la circostanza che non sia stata fornita prova certa che l'attività oggetto della pretesa ora azionata fosse stata effettivamente svolta, né,
a maggior ragione, che vi sia stato impoverimento del creditore professionista, onerato della prova dei suddetti requisiti (cfr. da ultimo Cass. 27753/2024 sulla necessità della dimostrazione del depauperamento in ipotesi di prestazioni asseritamente rese in favore di una Pubblica
Amministrazione; Cass. S.U. n.10798/2015). La censura di cui trattasi non si confronta compiutamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata sul punto (pag.7 e 8), che il Collegio condivide. In particolare, l'appellante diffusamente deduce di aver svolto
5 “attività separate e distinte ognuna meritevole di essere retribuita” (pag.15 appello) e deduce che l'indennizzo ex art.2041 c.c. deve anche “compensare il sacrificio di tempo e l'energia mentale e fisica” (pag.17 appello), senza precisamente indicare a quale porzione di attività professionale e a quali specifiche spese si riferisca l'impoverimento lamentato, considerato che, come riconosciuto dallo stesso appellante ed evidenziato nella sentenza impugnata, egli aveva ricevuto un compenso di oltre euro 85.000, 00 per l'attività professionale complessivamente prestata per il Comune appellato.
Con il secondo motivo di gravame, articolato in quattro aspetti di critica e correlato al primo,
l'AR. lamenta in primis l'erroneo convincimento del giudicante di prime cure sulla Pt_1 questione del pagamento di € 7.000 oltre accessori da parte del il Controparte_1
Tribunale, a tale riguardo, avrebbe erroneamente ritenuto che il pagamento di € 7.000 fosse stato disposto a saldo e non a titolo di acconto come dovrebbe risultare dalla corrispondenza intercorsa tra le parti.
Secondo l'appellante in atti non vi sarebbe alcuna traccia scritta di un accordo transattivo per un ulteriore compenso “a saldo e stralcio”, e che sarebbe stato necessario per la validità di un tale accordo con una Pubblica Amministrazione: la somma di € 7.000, a detta del professionista appellante, non poteva che rappresentare quindi un'intesa per un acconto, come sarebbe pure dimostrato dal preventivo di spesa di € 13.500 trasmesso però in un momento successivo.
Anche il secondo motivo non è fondato, e sono da considerarsi corrette le valutazioni compiute da parte del tribunale di Vicenza sugli elementi probatori a tale scopo considerati.
Come in effetti risulta dalla memoria di parcella del 31 maggio 2006 e dal fax del 1° giugno 2006,
l'AR. stesso indicava l'importo in parola come “concordato” durante l'incontro del 30 Pt_1 maggio 2006.
Deve ritenersi decisivo a tale riguardo il comportamento concludente conforme assunto dal preteso creditore dato che L'AR. , per sette anni (2006-2013), non aveva avanzato Pt_1 alcuna richiesta di ulteriori pagamenti dovuti palesando in tal modo egli stesso di considerare il pagamento di € 7.000,00 come avvenuto a saldo e non come acconto. Va aggiunto, come rimarcato dal Tribunale, quale elemento senz'altro rafforzativo delle considerazioni suesposte, che nel documento sopra citato (fax 1-6-2006) e dalla corrispondente fattura emessa dal professionista (doc. 9 prodotto dal non si rinviene alcuna dicitura che faccia CP_1 riferimento al pagamento di cui trattasi come mero acconto.
6 Va anche tenuto conto a tale proposito che le memorie di parcella inviate nel 2013 dall'appellante e nel 2021 contengono voci generiche, non riconducibili con certezza al terzo incarico oggetto di causa, e nemmeno riportano alcuna deduzione dell'importo già pagato, contraddicendo in tal modo la tesi dell'acconto, sostenuta per l'appunto ora dall'appellante.
Non hanno pregio le ulteriori questioni sollevate nel secondo motivo d'appello, e con le quali l'appellante approva, in buona sostanza, la decisione di rigetto dell'azione di restituzione dell'acconto pagato al professionista, stante l'intervenuta prescrizione del diritto corrispondente, e la ritenuta infondatezza della domanda nel merito, trattandosi di pagamento disposto in ossequio ad un dovere morale e sociale, oltre alla tardività dell'eccezione di prescrizione della pretesa vantata dall'appellante considerata dal Tribunale vicentino.
In ordine a dette questioni si ravvisa la sostanziale carenza di interesse alla riforma della decisione oggetto di gravame: la pronuncia di primo grado è infatti favorevole all'appellante quanto al rigetto della domanda di restituzione della somma pagata al professionista appellante a seguito della determina tecnica n. 131/2006, mentre le allegazioni svolte sulla tardività dell'eccezione di prescrizione possono considerarsi assorbite dalla decisione assunta quanto al rigetto della correlata domanda svolta dal appellato. CP_1
Quanto al terzo motivo di appello, con il quale l'appellante protesta la necessità di revisione dei provvedimenti istruttori senza invero neppure censurare compiutamente le ragioni della decisione resa dal Tribunale sul punto, la Corte d'appello ritiene che l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado risulti esaustiva, alla stregua delle risultanze documentali di cui si è dato conto, e i motivi in base ai quali il tribunale non ha ammesso i capitoli di prova testimoniale che l'attore aveva dedotto siano condivisibili, sicché le istanze di prova, anche inammissibili per genericità, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni vanno comunque respinte.
Da quanto precede discende il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la
Sentenza non definitiva n. 1115/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Vicenza in data
29.5.2024, così decide:
-rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata;
7 -condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 23.7.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
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