Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 01/02/2023, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/02/2023
N. 00203/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01036/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2018, proposto da
C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emilia Straziuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ignazio Lagrotta in Bari, via Prospero Petroni 15;
contro
Acquedotto Pugliese S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Angelini, Ada Carabba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di A.Q.P. del 29.05.2018, comunicato in pari data, di cancellazione della odierna ricorrente dall'Albo dei Fornitori di A.Q.P. S.p.A;
- della delibera di A.Q.P. S.p.A. prot. n. 54259 del 24.05.2018, trasmessa in pari data in allegato al provvedimento di cancellazione, con la quale è stata disposta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 138 del d.lgs. n. 163/2016 e s.m.i, la risoluzione del contratto d'appalto del 12.07.2016, avente ad oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Fasano Forcatelle (BR), ed è stato altresì demandato alla Direzione Procurement di procedere alla cancellazione della stessa Ditta dall'Albo Fornitori di A.Q.P. S.p.A, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dell'apposito Regolamento;
- e dell'eventuale provvedimento assunto dal Direttore Procurement in data 29.5.2018 o altra data di cancellazione dall'Albo, allo stato non conosciuto, e mai notificato alla ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- ove occorra, nei limiti dell'interesse, ove lesivo, per l'annullamento, disapplicazione, invalidazione dell'apposito Regolamento di A.Q.P. S.p.A. preposto alla disciplina dell'Albo dei Fornitori; nello specifico, nei limiti dell'interesse, dell'art. 12 rubricato “ Cause di Cancellazione e di Sospensione ” del predetto Regolamento dell'Albo dei Fornitori;
- nei limiti dell'interesse della ricorrente, di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e, comunque, connessi a quelli impugnati, anche se non conosciuti, qualora ostativi all'accoglimento del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Roberto Michele Palmieri nell'udienza smaltimento del giorno 31 gennaio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa degli atti in epigrafe, tra cui il provvedimento di A.Q.P. del 29.05.2018, comunicato in pari data via mail, di cancellazione della odierna ricorrente dall’Albo dei Fornitori di A.Q.P. S.p.A;
- rilevato che con memoria depositata in data 29.12.2022 il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
- ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 – tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO