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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
); C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Silvano La Rosa;
APPELLANTI
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio C.F._3
Carlo Trobia;
1 APPELLATO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania,
[...] Controparte_1
liquidatore e già amministratore della società Duegi s.r.l., proponendo azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., così qualificata dal primo giudice.
Assumevano che il e lo amici da tempo, avevano costituito Parte_1 CP_1
nel 2002 la Duegi s.r.l. con quote paritarie del 50% ciascuno e con affidamento dell'incarico di amministratore al;
che nel 2005 il aveva trasferito le Parte_1 Parte_1
proprie quote al nipote - divenendo amministratore lo - e, quindi, Per_1 CP_1 successivamente l aveva a sua volta trasferito la propria quota - pari al 30% del Per_1
valore della società - alla moglie del , , fermo restando Parte_1 Parte_2
che di fatto i due soci detenevano il 50% del patrimonio sociale della Duegi.
Deducevano che lo i era appropriato di notevoli somme della società per CP_1
fini personali;
che, esercitato dalla il recesso dalla società in data 11/5/2016, lo Pt_2
aveva illegittimamente posto in liquidazione la Duegi s.r.l.; che lo CP_1 CP_1 aveva depauperato il valore immobiliare della società attraverso svariati atti di vendita – anche in favore del suocero con cui aveva una società di fatto -, con Controparte_2
ciò rendendosi gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali.
Chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, quantificati in misura non inferiore ad €. 250.000,00.
Costituitosi in giudizio, contestava le deduzioni avversarie, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 3375/2024 del 2 luglio 2024 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
e hanno interposto appello sulla base Parte_1 Parte_2
di un unico motivo di censura.
Costituitosi in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
2 La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo gli appellanti deducono che ha errato il Tribunale a ritenere non provata la domanda.
Ed invero, il rigetto della richiesta dei mezzi istruttori (prova testimoniale;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; consulenza tecnica d'ufficio) aveva ingiustamente compromesso il diritto di difesa di essi attori, mentre l'accoglimento della richiesta avrebbe
“permesso al decidente la conoscenza della reale portata dei gravi fatti lamentati in citazione, fatti di cui già con la produzione in atti ne emergeva una grande rilevanza”.
A dire degli appellanti, il Tribunale aveva omesso di considerare: la portata dei documenti relativi alle ispezioni contabili dalle quali emergevano con tutta evidenza “delle gravi irregolarità”; le perizie in atti, dalle quali si evincevano “i reali valori degli immobili venduti dal convenuto a prezzi di favore e totalmente fuori mercato”; gli atti di vendita dei beni della Duegi, di cui uno venduto al suocero del convenuto per un prezzo irrisorio “e altri immobili ad altri soggetti con una parte del prezzo devoluta alla moglie dello
CP_1
La prova per testi, poi, avrebbe potuto chiarire l'effettiva esistenza della società di fatto, la presenza di gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e l'utilizzo di somme della società per fini personali.
Anche l'ordine di esibizione avrebbe potuto far comprendere le “attività compiute dal convenuto e se le stesse siano o meno state improntate alla conservazione del patrimonio sociale”.
L'appello è infondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda così motivando: “quanto alle azioni proposte dagli attori, entrambe di natura extracontrattuale, non si può non rilevare l'estrema genericità delle allegazioni da essi offerte e l'inadeguatezza del corredo probatorio fornito
a supporto, essendosi pure rivelate inammissibili per la loro genericità e il carattere esplorativo le richieste istruttorie avanzate.
Segnatamente, relativamente all'azione esperita in qualità di creditori della Duegi
s.r.l., questo Collegio ritiene non sia stata raggiunta la prova né in ordine alla violazione degli obblighi gravanti sull'amministratore per la conservazione del patrimonio sociale né all'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le pretese creditorie risultando piuttosto
3 il contrario, come già valutato da codesto Tribunale -sezione fallimentare- con il decreto emesso nel procedimento n. 307/2021 ruolo prefallimentare respingendo l'istanza di fallimento proposta dal e valutando anche “la concreta attività liquidatoria posta Parte_1
in essere di monetizzazione del patrimonio e soddisfazione dei debiti residui, anche mediante appostazione di fondo rischi per la causa in corso” (v. all. 8 fascicolo convenuto).
Né all'uopo, è stata fornita una diversa e/o specifica prova di quanto seppur genericamente affermato in ordine alle condotte dello che operando come CP_1
amministratore delle società e abusando dei poteri connessi alla carica, si sarebbe appropriato indebitamente di denaro appartenente alla società amministrata, distraendo dette somme dal conto corrente della società e depauperando il valore immobiliare della società attraverso svariati atti di vendita. E ciò nonostante fosse onere degli attori dimostrare la sussistenza dei due citati presupposti necessari al fine della configurabilità della responsabilità degli amministratori.
Peraltro, dalla documentazione prodotta dal convenuto risulta come i comportamenti stigmatizzati dagli attori circa la fattura emessa dallo nei confronti della Duegi CP_1
s.r.l. per una prestazione personale resa dallo stesso per l'elaborazione dei dati contabili e per altri pagamenti effettuati con somme della società siano stati oggetto di pronuncia da parte del Tribunale di Ragusa -Sentenza n. 554/2020- che ha assolto lo erché CP_1
“il fatto non sussiste” (v. all. 9 fascicolo convenuto).
In ordine, poi, all'azione promossa invocando il citato art. 2935 c.c., seppur da ricondurre alla previsione di cui all'art. 2476 c.c. VII comma trattandosi di S.r.l., in punto di diritto si evidenzia come la stessa sia esperibile solo qualora il danno lamentato dal socio
o dal terzo sia diretta e immediata conseguenza della condotta degli amministratori, escludendosi la possibilità di un ristoro economico nel caso in cui il danno sia invece il riflesso del pregiudizio subito dal patrimonio della società (Cfr. Cass. n. 22573/2014).
Orbene anche per tale caso si ritiene che gli attori non abbiano fornito idonea allegazione e/o prova sulla sussistenza della condotta colposa e/o dolosa dell'amministratore, sull'esistenza di danni diretti in capo ad essi nonché sul correlato nesso di causalità.
In tal senso va rilevato con riferimento alle due diverse azioni esperite che le prove testimoniali dedotte nonché la relativa consulenza tecnica richiesta si caratterizzavano per assoluta genericità difettando in toto l'allegazione e l'indicazione di circostanze e fatti storici oggettivi da provare relativi alle contestazioni poste a fondamento delle rispettive domande.
4 Difatti, “La responsabilità degli amministratori di società di capitali ex art. 2395 cc (in caso di amministratore di spa) o ex art. 2476 co. 7 cc (in caso di amministratore di srl) verso i soci o i terzi che abbiano stipulato un contratto con la società, per consolidata giurisprudenza, non discende automaticamente ex se da detta loro qualità, né ex se dall'inadempimento ad obblighi discendenti dal contratto stipulato dalla società essendo necessaria, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, la allegazione e prova della condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, la allegazione di un danno
“direttamente” incidente sul socio o sul terzo (e non dunque di mero “danno riflesso”) e la allegazione del nesso di causalità tale per cui il suddetto danno sia esso stesso conseguenza “immediata e diretta” della suddetta condotta illecita secondo i principi generali (v. art. 1223 cc richiamato quanto alla responsabilità extracontrattuale dall'art.
2056 cc)” (Cfr. Trib. Venezia -Sez. Specializzata in materia di impresa- Sentenza n.
154/2022 del 22.12.2021)”.
A fronte di tale compiuta motivazione, l'appello difetta di specificità, ribadendo genericamente gli appellanti l'esistenza di “gravi irregolarità”, ovvero che il decidente ha omesso di considerare “le perizie (…) dalle quali emergono i reali valori degli immobili venduti dal convenuto a prezzi di tutto favore”, e ciò senza confrontarsi con la decisione, e dunque senza effettuare una precisa disamina delle irregolarità che assumono di aver riscontrato, e senza indicare quello che si assume essere il valore di mercato dei beni e, per contro, il prezzo di vendita.
Correttamente, poi, il giudice di primo grado ha ritenuto che la prova testimoniale dedotta fosse assolutamente generica, sol che si consideri che gli articoli formulati non erano idonei né a comprovare l'esistenza della società di fatto, sulla quale invero l'appellante neppure insiste, né a comprovare l'esistenza di atti di mala gestio (“vero è che dalle ispezioni contabili effettuate presso lo studio del commercialista della società emersero diverse irregolarità per somme utilizzate dallo er fini personali?”), a CP_1
petto del gravoso onere probatorio sugli attori incombente.
Quanto alla richiesta afferente l'ordine di esibizione, poi, non solo essa è eccessivamente generica, avendo ad oggetto “l'intera documentazione sociale e la relativa contabilità con tutte le scritture contabili formali ed informali a partire dall'anno 2014”, ma, altresì, essa deve intendersi rinunciata, siccome non riproposta all'atto della precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice (la parte, infatti, si è limitata a riportarsi a quanto dedotto ed eccepito in atti e nei verbali di causa).
Costituisce, infatti, principio dal quale non vi è ragione di discostarsi, che “le
5 istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione” (v., ex multis, Cass. n. 34639/2023).
Infine, nuova e come tale inammissibile, stante il disposto dell'art. 345 c.p.c., è la deduzione – e la relativa produzione documentale - afferente il fatto che “gli ultimi gli ultimi due immobili intestati alla società sono stati oggetto di atto del 13/10/2023 (sempre in
Notaio di Catania…) di assegnazione a socio per cui gli stessi sono ad oggi Per_2 intestati alla società Ardens Società semplice di cui lo socio al 90%”. CP_1
La circostanza allegata, infatti, si sarebbe verificata nel corso del giudizio di primo grado, né la parte ha dedotto l'impossibilità di farla valere prima d'ora.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 3375/2024 in data 2/4/2024 Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese rigetta l'appello e condanna gli appellanti a rifondere, in favore dell'appellato, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 9.900,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
19 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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