Sentenza 9 agosto 2001
Massime • 1
L'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall'INPS in sostituzione della pensione di invalidità corrisposta dal Ministero dell'interno ha, in applicazione dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate, anche per quanto riguarda l'esclusione della rendita INAIL dall'ammontare del reddito massimo compatibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10972 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE NO, elettivamente domiciliato in ROMA, via BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato PATRIZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANTE ENRICO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Roma del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA, PESCOSOLIDO, sta in controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza definitiva n. 353/95 del Tribunale di TERNI, depositata il 05/03/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato Giovanni PATRIZI, Carlo DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento dei processo
Con ricorso al RE del lavoro di Temi, il signor BR LU chiedeva che fosse accertato il suo diritto alla pensione sociale sostitutiva della pensione d'invalidità civile di cui era titolare, con conseguente condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) alla corresponsione di detta prestazione. L'INPS contestava la fondatezza della domanda, che peraltro il RE adito accoglieva.
L'Istituto soccombente interponeva gravame, mentre il LU rimaneva contumace.
Il Tribunale di Temi accoglieva l'appello, ritenendo che non abbiano titolo alla pensione sociale coloro che hanno rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, comprese le pensioni di guerra, per un ammontare superiore al limite di legge, e che, pertanto, il LU non abbia diritto alla chiesta pensione, essendo titolare di una rendita INAIL per un ammontare superiore a detto limite.
Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura.
L'INPS resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
La causa è stata rimessa a queste Sezioni Unite dal Primo Presidente, ai fini della composizione di un contrasto di giurisprudenza rilevato in materia dalla Sezione Lavoro. Motivi della decisione
Il ricorrente, deducendo violazione dell'art. 14 septies DL 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, assume che, ai fini dell'attribuzione della pensione sociale sostitutiva della pensione d'invalidità civile, il requisito reddituale da prendere in considerazione non sia quello stabilito dall'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153 (e successive modificazioni) per la pensione sociale, ma quello stabilito dall'art. 14 septies DL, 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella legge n. 33 del 1980 (e successive modificazioni) per la pensione d'invalidità civile. Facendo, pertanto, quest'ultima norma, a differenza dell'altra, riferimento a diversi elementi costitutivi delle condizioni economiche dell'assistito, nella specie il Tribunale non avrebbe dovuto tener conto della rendita INAIL quale elemento ostativo. Il ricorso è fondato, ritenendosi di dover aderire al maggioritario indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia, implicitamente richiamato dall'interessato.
Secondo il prevalente orientamento elaborato da questa Corte, va applicato rigorosamente l'art. 19 della legge 30 marzo 1971 n. 118, a norma del quale gli invalidi civili che già fruiscano della relativa pensione, come nella specie, ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione (v. Cass. sez. lav. 22 ottobre 1997 n. 10397; 21 ottobre 1994 n. 8668; 27 febbraio 1990 n. 1530). Al criguardo, precipui elementi rilevabili a supporto dell distinzione fra le due situazioni, confluenti entrambe nella pensione sociale, sono individuati, oltre che nelle specifiche, differenti discipline legali della pensione per gli invalidi civili e di quella sociale, nella diversità dei presupposti e requisiti stabiliti dal legislatore, trattandosi di prestazioni che attingono la loro causa erogatoria a situazioni tra loro non assimilabili, nonché nella circostanza che la trasformazione della prima nella seconda, in via automatica, in ragione soltanto del compimento della prevista età anagrafica, non ne trasforma altresì la peculiare natura, senza dunque mutuarne i requisiti legali.
D'altra parte, diversamente opinando, si potrebbe pervenire al risultato che un soggetto che abbia goduto della pensione d'invalidità civile fino al sessantacinquesimo anno di età, potrebbe perderla in quel momento per l'applicazione dei più restrittivi criteri reddituali propri della pensione sociale. Di conseguenza, nelle fattispecie come quella in esame, non va applicato l'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153, ma l'art. 14 septies DL 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, mentre, in assenza della preesistente pensione d'invalidità
civile, l'ammissione al godimento diretto, e dunque non per effetto di trasformazione, di quella sociale presuppone il possesso del più oneroso requisito reddituale.
A questo indirizzo giurisprudenziale si è contrapposto l'altro, minoritario, di segno contrario, secondo il quale qualunque provvidenza di cui benefici personalmente l'aspirante alla pensione d'invalidità o a quella sociale sostitutiva, e che gli fornisca mezzi per vivere contribuendo al suo sostentamento (con esclusione della sola indennità di accompagnamento, diretta al sostegno del nucleo familiare del minorato e non direttamente di costui) deve essere valorizzata in sede di accertamento della sussistenza o persistenza dei requisiti di carattere economico che condizionano l'attribuzione e la concreta misura del diritto, quale che sia la fonte di queste provvidenze ed indipendentemente dalla natura che ad essa si riconosca (anche se non reddituale, dunque, ma risarcitoria, come nel caso di godimento di rendita INAIL;
v. Cass. sez. lav.3 febbraio 1998 n. 1082). Questo orientamento attinge elementi di supporto: 1) nella circostanza che questa Corte ha affermato che gli importi erogati dall'INAIL a titolo di rendita per invalidità debbono essere computati nel reddito del beneficiario ai fini dell'accertamento del requisito reddituale prescritto per l'attribuzione della pensione sociale e per l'attribuzione altresì di quella per gli invalidi civili (v. Cass. sez. lav. n. 6025 del 1992), senza che assuma rilievo, a detti fini, il carattere risarcitorio della rendita e la sua non assoggettabilità a imposizione fiscale - in particolare, all'imposta sul reddito delle persone fisiche (v. Cass. sez. lav. n. 7793 del 1995) -; 2) nel rilievo che, più specificamente, è da ritenere, per quanto riguarda la pensione d'invalidità civile sostituita in concreto da quella sociale, che il godimento di una rendita INAIL assume giuridica rilevanza non come elemento concorrente alla formazione del reddito richiesto dal secondo comma dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, di conversione del DL, 30
gennaio 1971 n. 5, per l'attribuzione della pensione, ma come condizione di erogabilità della stessa, in quanto eventualmente ostativa alla sua concreta attribuzione, a norma del successivo terzo comma del medesimo art. 12, il quale, con riferimento al contenuto della domanda degli interessati di cui all'art. 11 precedente, determina la riduzione dell'emolumento in misura corrispondente all'importo delle rendite, delle prestazioni e dei redditi percepiti, con la conseguente ipotizzabilità del venir meno addirittura dell'obbligo della erogazione, qualora detto importo complessivo risulti pari o superiore all'ammontare della prestazione assistenziale dovuta;
3) nel rilievo non trascurabile che, in ipotesi contraria, si potrebbe pervenire ad una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che ricevono direttamente la pensione sociale, assoggettati al più gravoso onere reddituale in ragione del computo in esso di ogni rendita o prestazione (anche INAIL, dunque), e coloro che transitano alla stessa pensione per effetto della conversione di quella d'invalidità civile, nei cui confronti detto cumulo non verrebbe operato, con palese effetto sperequativo. Orbene, si ritiene di dover aderire al primo degli esposti orientamenti giurisprudenziali per le ragioni che seguono. L'ordinamento pensionistico impone distinte situazioni reddituali, pregiudiziali al diritto alle diverse prestazioni. In particolare, per avere diritto alla pensione sociale prevista per i cittadini ultra sessantacinquenni in "stato di bisogno" occorre che il soggetto abbia un reddito personale non superiore ad un certo importo annuo, ed è richiesto anche che, sommando il suo reddito a quello del coniuge, l'importo che ne risulta non sia superiore ad un certo "tetto" (art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153; art.. 3) legge 3 giugno 1975 n. 160; art. 28 legge 21 dicembre 1978 n. 843). Sono
peraltro previsti limiti diversi per il diritto alla maggiorazione della pensione sociale prevista, più recentemente, dall'art. 2 legge 29 dicembre 1988 n. 544.
Per avere diritto alla pensione d'inabilità prevista per gli invalidi totali occorre che il soggetto abbia un età inferiore ai 65 anni e un reddito personale non superiore ad un certo importo annuo, sul quale non influisce in alcun modo, e, quindi, quale che ne sia l'ammontare, il reddito del coniuge (art. 14 septies DL, 30 dicembre 1979 n. 663, introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33). Per avere diritto all'assegno di invalidità previsto per gli invalidi parziali occorre che il soggetto non abbia compiuto 65 anni, che sia "incollocato al lavoro" e che il suo reddito personale annuo non sia superiore ad un certo importo annuo, sul quale non influisce in alcun modo il reddito del coniuge (art. 14 septies cit.; art. 9 DL 22 dicembre 1981 n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982 n. 54; art. 12 legge 30 dicembre 1991 n. 412).
Infine, i mutilati ed invalidi titolari di detti due ultimi trattamenti li vedono sostituiti con la pensione sociale corrisposta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ma il Ministero dell'interno continua a corrispondere loro, a titolo di assegno "ad personam", la eventuale differenza tra tale trattamento e quello in precedenza goduto (art. 19 legge 30 marzo 1971 n. 118; art. 11 legge 18 dicembre 1973 n. 854; art. 8 D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509).
La ricostruzione di questo articolato quadro normativo è stata più volte esposta anche dalla Corte Costituzionale (v., da ultimo, sent. 9 marzo 1992 n. 88), la quale, investita del vaglio di costituzionalità dei differenti requisiti reddituali fissati per il conseguimento dei trattamenti d'invalidità e della pensione sociale, ha sempre auspicato un appropriato riequilibrio che realizzi un adeguato contemperamento degli interessi in gioco, ma solo con la sentenza poc'anzi citata si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 legge n. 153 del 1969, come modificato dall'art. 3 legge 16 aprile 1974 n. 114, e dell'art. 3 legge 3 giugno 1975 n. 160, nella parte (peraltro nella fattispecie qui in esame non rilevante) in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non ne prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultra sessantacinquenni divenuti invalidi.
Ora, posto che l'auspicata omogeneizzazione dei requisiti reddituali tra i diversi trattamenti non ancora è stata raggiunta (anche se il legislatore, con l'art. 12 legge n. 412 del 1991, ha assimilato totalmente, con effetto dal 1^ gennaio 1992, il limite di reddito individuale valevole per la concessione dell'assegno agli invalidi parziali a quello stabilito per la pensione sociale) in quanto è rimasto invariato il diverso limite individuale vigente per gli invalidi assoluti, come pure la previsione del cumulo con il reddito del coniuge, limitata peraltro ai soli aspiranti alla pensione sociale, deve darsi risposta al quesito se le condizioni, evidentemente più vantaggiose, richieste per la concessione della pensione d'invalidità, con particolare riferimento all'incidenza della rendita INAIL nel computo del reddito individuale, rimangano oppur no al momento della sostituzione di detta pensione con la pensione sociale.
La risposta affermativa sopra anticipata si fonda sulle seguenti osservazioni di carattere essenzialmente ermeneutico, in relazione alla lettera delle norme applicabili in materia.
La previsione della pensione sociale c.d. sostitutiva è contenuta nell'art. 19 legge n. 118 del 1971, secondo il quale "in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal giorno successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 151 Agli ultra sessantacinquenni ... inabili ... la differenza ... tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno... " Ora, posto che la pensione per gli invalidi civili è prevista per coloro che hanno età compresa tra i 18 ed i 65 anni (l'art. 12 della legge n. 118 del 1971, relativo agli invalidi assoluti, non lo prescriveva espressamente, ma la limitazione in relazione all'età, come ha rilevato anche la dottrina, era evidente, alla luce dell'art. 19 della stessa legge, ed è stata poi confermata dall'art. 11 della legge n. 854 del 1973), il sostantivo "sostituzione" usato nel citato art. 19 è evidentemente coerente con l'impossibilità del mantenimento delle pensione d'invalidità al compimento della predetta età.
D'altra parte, l'affermazione che gli invalidi, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sono "ammessi" al godimento della pensione sociale sarebbe evidentemente pleonastica, atteso che tale ammissione non è esclusiva di tale categoria di cittadini, ed ha invece un senso in quanto si consideri che l'ammissione avviene per legge e non con atto amministrativo, ed ha carattere automatico, perché presuppone soltanto una comunicazione dell'organo competente (il Ministero dell'interno: v. art. 11 legge n. 854 citata) all'INPS, prescindendo completamente, oltre che dalla domanda dell'interessato, dall'accertamento, da parte dell'Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale della persona che fino al sessantacinquesimo anno di età sia stata titolare della pensione d'invalidità, in quanto tale condizione costituisce sufficiente presupposto per l'erogazione della pensione sociale.
La diversa prospettazione, formulata in giurisprudenza e in dottrina, secondo cui sarebbe necessaria una valutazione autonoma, da parte dell'INPS, delle condizioni economiche dell'invalido, in vista dell'ammissione alla pensione sociale, avrebbe, invece, postulato un inequivoco riferimento al procedimento di rivalutazione, oltre che la precisa indicazione del termine di inizio del procedimento stesso, quanto meno al fine di evitare soluzioni di continuità nella erogazione dei trattamenti pensionistici, incoerenti, nel caso, con l'ordinamento costituzionale (artt. 3 e 38 Cost.), dato che il superamento dell'età non costituisce superamento dell'invalidità, ma semmai un aggravio (Cass. sez. lav. 27 febbraio 1990 n. 1530). Del resto, l'art. 19 legge n. 118 del 1971 e poi l'art. 14 septies DL n. 663 del 1979 citati, che dispongono, come si è visto, la permanenza della somma corrispondente al trattamento economico d'invalidità, se quest'ultima è superiore alla pensione sociale, pongono in evidenza che, nonostante la diversità dei trattamenti pensionistici in esame, sussiste l'esigenza di evitare in concreto una diversa entità di essi, nei confronti di una stessa persona, per il solo fatto del compimento di una certa età anagrafica, e che, in definitiva, l'ammissione degli invalidi al godimento della pensione sociale risponde non già ad una esigenza di riesame della posizione pensionistica d'invalidità, ma all'opportunità di stabilire una diversa imputazione di spese, come conseguenza della distribuzione dell'onere finanziario rispettivamente a carico del Ministero dell'interno e dell'INPS.
Ciò posto, il diverso orientamento giurisprudenziale, per il quale la rendita INAIL dovrebbe essere computata nel reddito rilevante ai fini dell'ammissione sia alla pensione d'invalidità, sia alla pensione sociale sostitutiva (v. sent. sez. lav. n. 6025 del 1992 e n. 1082 del 1998) può essere agevolmente confutato alla luce di un'interpretazione letterale delle norme relative. Invero, l'art 26 legge n. 153 del 1969 citato stabilisce che la pensione sociale può essere concessa se gli aspiranti ad essa posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore ad un certo "tetto", e l'art. 14 septies DL n. 663 del 1979 citato fa del pari riferimento, per la pensione agli invalidi civili, al reddito calcolato "agli effetti dell'IRPEF.
Può quindi affermarsi che, poiché le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, per il carattere non reddituale ad esse riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale così come alle pensioni di guerra (v. sent il luglio 1989 n. 387), non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per entrambe le pensioni in questione dette rendite non rilevano ai fini del predetto "tetto";
sennonché l'irrilevanza, agli stessi fini, per la pensione sociale è neutralizzata dalla previsione contenuta nel terzo comma del medesimo articolo (così come nel terzo comma del successivo art. 3 DL 2 marzo 1974 n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974 n. 114, mentre nell'art 6 legge 8 agosto 1995 n. 335, istitutiva dell'assegno sociale in luogo della pensione sociale, è disposto che "alla formazione del reddito concorrono i redditi...ivi compresi quelli esenti da imposta...", ma la disposizione non rileva, ratione temporis, nella specie in esame relativa all'anno 1992) secondo cui "non hanno diritto alla pensione sociale coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali ... erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici...".
Resta così confermata la disparità dei presupposti per l'ammissione alla pensione sociale diretta e, in particolare, la condizione di minore favore per gli aspiranti a quest'ultima (ed ancora più evidente ora per gli aspiranti all'assegno sociale "ex" legge n. 335 del 1995 da ultimo citata), aventi titolo a rendita INAIL, rispetto agli aspiranti alla pensione d'invalidità civile aventi titolo alla medesima rendita. Ma tale disparità e tale condizione non possono avere alcun riflesso, per quel che si è detto, sulla ammissione alla pensione sociale in sostituzione della pensione d'invalidità.
È bensì vero che quest'ultima può essere ridotta in misura corrispondente all'importo della rendita, sicché, nel caso, la riduzione può tradursi nel venir meno dell'obbligo di erogazione, ove l'importo sia superiore all'ammontare della prestazione assistenziale dovuta, e così il godimento della rendita INAIL può assumere giuridica rilevanza come condizione di erogabilità della pensione stessa (v. sent. sez. lav. n. 1082 del 1998 citata, in relazione al terzo comma dell'art. 12 legge n. 118 del 1971), ma siffatta qualificazione si appalesa soltanto come effetto di una ricostruzione descrittiva della specifica disciplina della materia, dettata in ordine alle eccezioni poste al carattere ostativo di detta rendita in ordine alla pensione sociale diretta o al rilievo meramente "contabile" della stessa in ordine alla pensione d'invalidità civile, mentre non può evidentemente incidere sulla individuazione dianzi fatta degli effetti sia del superamento, da parte degli invalidi, del sessantacinquesimo anno di età, sia della titolarità della rendita INAIL dagli stessi goduta. In conclusione, deve affermarsi che l'ammissione degli invalidi civili alla pensione sociale erogata dall'INPS in sostituzione della pensione d'invalidità erogata dal Ministero dell'interno ha carattere automatico, e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della seconda di dette pensioni sufficiente presupposto per il conseguimento della prima di esse, alle condizioni di maggior favore già accertate, anche per quanto riguarda l'esclusione della rendita INAIL dall'ammontare del reddito massimo compatibile.
Il ricorso deve dunque essere accolto e la impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio per i necessari accertamenti di fatto alla luce del principio ora enunciato.
Si designa come giudice di rinvio la Corte di Appello di Perugia, alla quale si rimette altresì la pronuncia sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 8 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2001