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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 431/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 431/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 11,33 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. MANUEL FABBRI in sostituzione dell'avv. TOMASSINI Parte_1
STEFANO Per L' essuno compare CP_1
Su istanza della parte ricorrente viene introdotto il primo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza".
Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c..
Il testimone quindi risponde: "Sono , nata il [...] a [...], residente in [...]
Cantagallo. Sono stata dipendente di e ho lavorato presso il negozio di Parte_2 acconciature alla in via Firenze a Prato dal maggio 2022 a settembre 2022. Lì ho conosciuto CP_2 la ricorrente, perché ha lavorato nello stesso negozio di acconciatura con me. Io ho conosciuto un
che è la persona che mi ha assunto. Io ho fatto attività di shampoo e pulizia teste Persona_1 oltre a tutte le altre attività di parrucchiera Il Giudice procede quindi all'interrogatorio del testimone sui capitoli ammessi.
“Quando sono arrivata, ho trovato la ricorrente che già lavorava, lei ha fatto le stesse mie attività. Oltre a noi due, ha lavorato lì dopo un po' anche un ragazzo marocchino, di nome italianizzato . Per_2 L'orario da coprire era dalle 9,00 alle 19,00 per 6 giorni (domenica chiuso); ciascuno di noi aveva un giorno libero a variare, per cui ciascuno di noi, compresa la ricorrente, lavorava per 5 giorni a settimana;
noi tre ci organizzavamo tra noi i turni in modo che ciascuno di noi tre lavorasse 8 ore al giorno, oltre ad un'ora di pausa, quindi stavamo 9 ore al giorno. non stava in negozio, io l'ho visto 2 volte nel periodo in cui ho lavorato lì. Io avevo Persona_1 un contratto a tempo indeterminato come operaia, mi sono dimessa, non ho cause contro la resistente. L'insegna del negozio era AM CH GA Staff. Io non ho lavorato a Calenzano in via Puccini, ho sempre e solo lavorato nel negozio di cui ho detto, ove ho visto lavorare anche la ricorrente.
La ricorrente ha svolto le mansioni di cui cap. 3 del ricorso. Ho smesso di vedere la ricorrente al lavoro intorno ad agosto 2022, poco prima che io rassegnassi le dimissioni. Non so se la ricorrente avesse o meno un contratto.
So che la ricorrente, per come dettomi da lei, prima che io arrivassi aveva lavorato da sola, non so però i suoi orari prima del mio arrivo, quando siamo stati in tre l'orario era dalle 9,00 alle 19,00, al massimo possiamo aver lavorato 30 minuti in più. Non sapevo che la ricorrente fosse dipendente della resistente, il nome di quest'ultima l'ho appreso per la prima volta quando ho ricevuto l'atto di intimazione a teste. ci indicava di lavorare bene, controllava che si lavorasse e che venissero fissati gli Persona_1 appuntamenti, era a lui che la sera inviavamo la chiusura della giornata, cioè un foglio riportante i contanti ricevuti e i pos fatti”. L'Ufficio dà atto che è stata data lettura delle dichiarazioni rilasciate dal teste, il quale le conferma integralmente. L'Ufficio dà altresì atto che la redazione del verbale è avvenuta senza l'ausilio del cancelliere in quanto impegnato in altre attività istituzionali.
______________________________________________
Su istanza della parte ricorrente viene introdotto il secondo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione:
"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno
a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza".
Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c.. Il testimone quindi risponde: "Sono , nata il [...] in [...], residente in [...]
Empoli. Sorella della ricorrente
Il Giudice procede quindi all'interrogatorio del testimone sui capitoli ammessi.
“Mia sorella ha lavorato presso il negozio di parrucchiera AM CH, prima a Fucecchio e poi trasferito a Prato. So che vi ha lavorato nel 2022, ma non so le date precise.
So che aveva un contratto a tempo determinato di tre mesi, rinnovati via via di altri tre mesi. La circostanza la so dalla ricorrente.
Sono andate varie volte a Fucecchio a farmi i capelli, per due giorni ho anche lavorato lì per pubblicizzare qualcosa sui media. La ricorrente faceva la parrucchiera. A Fucecchio oltre alla ricorrente, lavoravano altre 3 parrucchiere, non ricordo i nomi;
a Prato all'inizio era solo lei poi è arrivato un ragazzo di nome e una ragazza di nome Per_3 Tes_1
è il datore di lavoro della ricorrente, ho incontrato quando mia sorella Persona_1 Per_1 faceva la prova a Fucecchio. l'ho visto varie volte in negozio, controllava il lavoro, portava Per_1 materiale. Mia sorella ha lavorato 5 mesi a Prato, l'orario di lavoro di mia sorella a Prato era dalle 9,00 alle 21,00, da lunedì al sabato, con domenica di riposo;
lo so perché tante volte la portavo e la riprendevo con l'unica macchina che abbiamo;
la portavo e riprendevo 4 o 5 giorni a settimana;
al tempo lavoravo part time a Limite sull'Arno a chiamata in una pizzeria. La ricorrente poteva anche fare un orario oltre le 21,00 se aveva un cliente da finire. Mia sorella aveva anche le chiavi del nuovo negozio”. L'Ufficio dà atto che è stata data lettura delle dichiarazioni rilasciate dal teste, il quale le conferma integralmente. L'Ufficio dà altresì atto che la redazione del verbale è avvenuta senza l'ausilio del cancelliere in quanto impegnato in altre attività istituzionali. ______________________________________________ Su istanza della parte ricorrente viene introdotto il terzo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione:
"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno
a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza".
Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c..
Il testimone quindi risponde: "Sono nata il [...] in [...], residente in [...]. Testimone_3
Sono amica della ricorrente e come cliente ho frequentato, per una o due volte alla settimana, il negozio di parrucchiera di Prato ove lavorava la ricorrente.
Il Giudice procede quindi all'interrogatorio del testimone sui capitoli ammessi.
“Mi sono sempre recata con quella frequenza al negozio di Prato nei 5 mesi del 2022 in cui la ricorrente ha lavorato, non ricordo i mesi del 2022 in cui la ricorrente ha lavorato. Di solito sono andata al negozio al termine del mio lavoro, intorno alle 18,00/18,30 e ci rimanevo fino alle 22,00, al termine del lavoro la ricorrente faceva le pulizie, tornavamo insieme perché abitiamo vicine.
Nel negozio vedevo un altro ragazzo al lavoro, di nome , non ho mai visto in negozio la ragazza Per_3 che ha deposto per prima, ma sapevo che lavorava lì, ma non ho mai avuto modo di incontrarla. Preciso che nel primo mese a Prato la ricorrente ha lavorato da sola.
Tante volte mi è capitato di accompagnare al lavoro la ricorrente al negozio di Prato, quindi so che la ricorrente arrivava lì alle 8,30 e ci rimaneva fino alla sera tardi, rientrando a casa alle 22,30, questo nella maggior parte dei giorni;
lavorava dal lunedì al sabato, con giorno di riposo la domenica. non lo conosco e non l'ho mai visto, ho sentito il nome dalla ricorrente, perché ero Persona_1 il suo datore di lavoro e non la pagava, pur avendole dato tante responsabilità. Non so il nome della società di cui la ricorrente era dipendente”. L'Ufficio dà atto che è stata data lettura delle dichiarazioni rilasciate dal teste, il quale le conferma integralmente. L'Ufficio dà altresì atto che la redazione del verbale è avvenuta senza l'ausilio del cancelliere in quanto impegnato in altre attività istituzionali.
____________________________________________
Il giudice invita alla discussione. L'avv. Fabri discute la causa insistendo per l'accoglimento delle domande del ricorso, anche alla luce delle deposizioni odierne dei testi;
si riporta agli atti.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,10, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 431/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMASSINI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA DEI LAMBERTI 1 FIRENZE presso il difensore avv.
TOMASSINI STEFANO
Parte ricorrente contro
L' C.F. , CP_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio davanti a questo giudice del lavoro l' chiedendo Parte_1 CP_1 la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della complessiva somma lorda di €
4.973,92 (di cui € 321,33 per TFR), a titolo di crediti maturati e non corrisposti.
La ricorrente ha dedotto:
- di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della resistente dal 1.6.2022 come parrucchiera e di aver prestato la sua attività presso il negozio con insegna “GA Staff” posto in Calenzano, via G. Puccini
335;
- che l'azienda resistente, per il tramite di (che le ha anche impartito le istruzioni di Persona_1
lavoro e si occupava della gestione del negozio) ha formalizzato il rapporto di lavoro proponendole un contratto a tempo determinato con scadenza prevista il 30.6.2022 a 40 ore settimanali, da lei mai sottoscritto;
- che, nonostante ciò, la resistente ha prorogato il contratto di lavoro sino al 31.7.2022, quando il rapporto di lavoro è comunque cessato;
- di non aver percepito la retribuzione per i mesi di giugno e luglio 2022 per un totale di € 2.182,09; - di avere altresì diritto al pagamento di differenze retributive per il maggior orario svolto rispetto a quello riportato nelle buste paga, avendo lavorato per 6 giorni alla settimana, senza pausa pranzo, dalle
9,00 alle 20,00 (dal lunedì al giovedì) e dalle 9,00 alle 21,00 (il venerdì e il sabato).
Nella contumacia della società convenuta (non costituita in giudizio benchè ritualmente citata), la causa
è stata istruita mediante documenti e prova per testi ed è stata decisa alla odierna udienza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Pur non avendo la ricorrente sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato e la relativa proroga propostile dalla resistente (docc. 1 e 2 fasc. ric.), è documentato che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.6.2022 al 31.7.2022, stante il tenore delle buste paga in atti (doc. 5 fasc. res.) che confermano e danno prova alle corrispondenti allegazioni del ricorso.
Sempre dalle buste paga, risulta l'inquadramento della ricorrente quale operaio al livello 2 del CCNL di settore (Barbieri/Parrucchieri).
Poiché la domanda della ricorrente di incentra sul solo pagamento delle retribuzioni, non è irrilevante in questa sede verificare se il rapporto di lavoro fosse a tempo determinato o indeterminato.
Ciò posto, deve confermarsi in questa sede il diritto della ricorrente al pagamento della somma lorda di
€ 2.182,09 a titolo di retribuzione delle mensilità di giugno e luglio 2022, come risultante dalle rispettive buste paga emesse (doc. 5 cit.), aventi per il datore di lavoro valore confessorio (tale somma è stata già oggetto di ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c. emessa a verbale di udienza del 9.10.2024.
Quanto all'ulteriore importo domandato a titolo di differenze retributive in ragione del maggior orario svolto e non riportato nelle buste paga, il giudicante ritiene la relativa domanda non provata e, quindi, da rigettare.
Invero, tutti e tre le testi escusse di parte ricorrente ( e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
hanno dichiarato che, nel periodo in esame, la ricorrente ha lavorato presso il negozio di Prato
[...]
e non in quello indicato in ricorso (Calenzano, via Pucini 335).
In ogni caso, anche a superare tale aspetto, si osserva che la teste collega della ricorrente, ha Tes_1 dichiarato che quest'ultima, nel periodo per cui è causa, ha lavorato come parrucchiera alternandosi nei turni con la teste e con il collega (arrivato poco dopo) per 8 ore al giorno per 5 giorni alla Per_2
settimana (essendo il negozio di acconciatura chiuso la domenica ed avendo ciascuno di loro tre un giorno di riposo variabile a settimana). Il giudice ritiene assolutamente attendibili le dichiarazioni della suddetta teste, che è l'unica – tra quelle escusse – ad aver lavorato con la ricorrente per l'intero periodo di causa1 e che risulta essere indifferente alle parti.
Per contro risultano inattendibili le dichiarazioni delle altre due testimoni escusse, non solo perché le medesime presentano legami con la ricorrente ( è sua sorella, è sua Testimone_2 Testimone_3
amica), ma anche contenuto delle loro dichiarazioni: entrambe hanno riferito che la ricorrente Per_4
avrebbe lavorato per 5 mesi al negozio di Prato e che, già in precedenza, aveva lavorato presso il negozio di Fucecchio, dichiarazioni del tutto difformi rispetto a quanto allegato dalla stessa ricorrente, che ha dedotto un rapporto lavorativo durato per soli due mesi (peraltro, come già detto, presso il negozio commerciale di Fucecchio e non di Prato); in secondo luogo, entrambe le testi – per dare contezza del maggior orario lavorativo da loro riferito e che la ricorrente avrebbe tenuto – hanno dichiarato entrambe di aver molto spesso accompagnato e ripreso la ricorrente dal lavoro, allegazioni che evidentemente confliggono tra loro e rendono ulteriormente inattendibili le loro affermazioni circa l'orario di lavoro seguito dalla ricorrente, viepiù considerando quello diverso indicato dalla teste che ha invece lavorato quotidianamente con la ricorrente in quel periodo.
Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti del dispositivo, che conferma il contenuto dell'ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c. emessa in corso di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente nei limiti dell'importo riconosciuto in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, domanda e richiesta disattesa,
1) condanna a pagare alla ricorrente a titolo di retribuzione CP_1 Parte_1 dei mesi di giugno e luglio 2022, la somma di € 2.182,09, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna L' a rifondere alla ricorrente il pagamento delle spese CP_1 Parte_1 di lite, liquidate in € 1.314,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La teste ha dichiarato di essere arrivata a maggio 2022 e di aver trovato già al lavoro la ricorrente Tes_1 presso il negozio di Prato. Anche a ritenere che la ricorrente, prima dell'arrivo della teste, avesse lavorato da sola presso il medesimo negozio, si osserva che il periodo oggetto di domanda giudiziale è riferito ai soli mesi di giugno e luglio 2022, quando sicuramente la teste era presente e quando quindi la Tes_1 ricorrente ha svolto gli orari riferiti dalla teste medesima.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 431/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 11,33 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. MANUEL FABBRI in sostituzione dell'avv. TOMASSINI Parte_1
STEFANO Per L' essuno compare CP_1
Su istanza della parte ricorrente viene introdotto il primo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza".
Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c..
Il testimone quindi risponde: "Sono , nata il [...] a [...], residente in [...]
Cantagallo. Sono stata dipendente di e ho lavorato presso il negozio di Parte_2 acconciature alla in via Firenze a Prato dal maggio 2022 a settembre 2022. Lì ho conosciuto CP_2 la ricorrente, perché ha lavorato nello stesso negozio di acconciatura con me. Io ho conosciuto un
che è la persona che mi ha assunto. Io ho fatto attività di shampoo e pulizia teste Persona_1 oltre a tutte le altre attività di parrucchiera Il Giudice procede quindi all'interrogatorio del testimone sui capitoli ammessi.
“Quando sono arrivata, ho trovato la ricorrente che già lavorava, lei ha fatto le stesse mie attività. Oltre a noi due, ha lavorato lì dopo un po' anche un ragazzo marocchino, di nome italianizzato . Per_2 L'orario da coprire era dalle 9,00 alle 19,00 per 6 giorni (domenica chiuso); ciascuno di noi aveva un giorno libero a variare, per cui ciascuno di noi, compresa la ricorrente, lavorava per 5 giorni a settimana;
noi tre ci organizzavamo tra noi i turni in modo che ciascuno di noi tre lavorasse 8 ore al giorno, oltre ad un'ora di pausa, quindi stavamo 9 ore al giorno. non stava in negozio, io l'ho visto 2 volte nel periodo in cui ho lavorato lì. Io avevo Persona_1 un contratto a tempo indeterminato come operaia, mi sono dimessa, non ho cause contro la resistente. L'insegna del negozio era AM CH GA Staff. Io non ho lavorato a Calenzano in via Puccini, ho sempre e solo lavorato nel negozio di cui ho detto, ove ho visto lavorare anche la ricorrente.
La ricorrente ha svolto le mansioni di cui cap. 3 del ricorso. Ho smesso di vedere la ricorrente al lavoro intorno ad agosto 2022, poco prima che io rassegnassi le dimissioni. Non so se la ricorrente avesse o meno un contratto.
So che la ricorrente, per come dettomi da lei, prima che io arrivassi aveva lavorato da sola, non so però i suoi orari prima del mio arrivo, quando siamo stati in tre l'orario era dalle 9,00 alle 19,00, al massimo possiamo aver lavorato 30 minuti in più. Non sapevo che la ricorrente fosse dipendente della resistente, il nome di quest'ultima l'ho appreso per la prima volta quando ho ricevuto l'atto di intimazione a teste. ci indicava di lavorare bene, controllava che si lavorasse e che venissero fissati gli Persona_1 appuntamenti, era a lui che la sera inviavamo la chiusura della giornata, cioè un foglio riportante i contanti ricevuti e i pos fatti”. L'Ufficio dà atto che è stata data lettura delle dichiarazioni rilasciate dal teste, il quale le conferma integralmente. L'Ufficio dà altresì atto che la redazione del verbale è avvenuta senza l'ausilio del cancelliere in quanto impegnato in altre attività istituzionali.
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Su istanza della parte ricorrente viene introdotto il secondo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione:
"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno
a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza".
Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c.. Il testimone quindi risponde: "Sono , nata il [...] in [...], residente in [...]
Empoli. Sorella della ricorrente
Il Giudice procede quindi all'interrogatorio del testimone sui capitoli ammessi.
“Mia sorella ha lavorato presso il negozio di parrucchiera AM CH, prima a Fucecchio e poi trasferito a Prato. So che vi ha lavorato nel 2022, ma non so le date precise.
So che aveva un contratto a tempo determinato di tre mesi, rinnovati via via di altri tre mesi. La circostanza la so dalla ricorrente.
Sono andate varie volte a Fucecchio a farmi i capelli, per due giorni ho anche lavorato lì per pubblicizzare qualcosa sui media. La ricorrente faceva la parrucchiera. A Fucecchio oltre alla ricorrente, lavoravano altre 3 parrucchiere, non ricordo i nomi;
a Prato all'inizio era solo lei poi è arrivato un ragazzo di nome e una ragazza di nome Per_3 Tes_1
è il datore di lavoro della ricorrente, ho incontrato quando mia sorella Persona_1 Per_1 faceva la prova a Fucecchio. l'ho visto varie volte in negozio, controllava il lavoro, portava Per_1 materiale. Mia sorella ha lavorato 5 mesi a Prato, l'orario di lavoro di mia sorella a Prato era dalle 9,00 alle 21,00, da lunedì al sabato, con domenica di riposo;
lo so perché tante volte la portavo e la riprendevo con l'unica macchina che abbiamo;
la portavo e riprendevo 4 o 5 giorni a settimana;
al tempo lavoravo part time a Limite sull'Arno a chiamata in una pizzeria. La ricorrente poteva anche fare un orario oltre le 21,00 se aveva un cliente da finire. Mia sorella aveva anche le chiavi del nuovo negozio”. L'Ufficio dà atto che è stata data lettura delle dichiarazioni rilasciate dal teste, il quale le conferma integralmente. L'Ufficio dà altresì atto che la redazione del verbale è avvenuta senza l'ausilio del cancelliere in quanto impegnato in altre attività istituzionali. ______________________________________________ Su istanza della parte ricorrente viene introdotto il terzo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione:
"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno
a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza".
Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c..
Il testimone quindi risponde: "Sono nata il [...] in [...], residente in [...]. Testimone_3
Sono amica della ricorrente e come cliente ho frequentato, per una o due volte alla settimana, il negozio di parrucchiera di Prato ove lavorava la ricorrente.
Il Giudice procede quindi all'interrogatorio del testimone sui capitoli ammessi.
“Mi sono sempre recata con quella frequenza al negozio di Prato nei 5 mesi del 2022 in cui la ricorrente ha lavorato, non ricordo i mesi del 2022 in cui la ricorrente ha lavorato. Di solito sono andata al negozio al termine del mio lavoro, intorno alle 18,00/18,30 e ci rimanevo fino alle 22,00, al termine del lavoro la ricorrente faceva le pulizie, tornavamo insieme perché abitiamo vicine.
Nel negozio vedevo un altro ragazzo al lavoro, di nome , non ho mai visto in negozio la ragazza Per_3 che ha deposto per prima, ma sapevo che lavorava lì, ma non ho mai avuto modo di incontrarla. Preciso che nel primo mese a Prato la ricorrente ha lavorato da sola.
Tante volte mi è capitato di accompagnare al lavoro la ricorrente al negozio di Prato, quindi so che la ricorrente arrivava lì alle 8,30 e ci rimaneva fino alla sera tardi, rientrando a casa alle 22,30, questo nella maggior parte dei giorni;
lavorava dal lunedì al sabato, con giorno di riposo la domenica. non lo conosco e non l'ho mai visto, ho sentito il nome dalla ricorrente, perché ero Persona_1 il suo datore di lavoro e non la pagava, pur avendole dato tante responsabilità. Non so il nome della società di cui la ricorrente era dipendente”. L'Ufficio dà atto che è stata data lettura delle dichiarazioni rilasciate dal teste, il quale le conferma integralmente. L'Ufficio dà altresì atto che la redazione del verbale è avvenuta senza l'ausilio del cancelliere in quanto impegnato in altre attività istituzionali.
____________________________________________
Il giudice invita alla discussione. L'avv. Fabri discute la causa insistendo per l'accoglimento delle domande del ricorso, anche alla luce delle deposizioni odierne dei testi;
si riporta agli atti.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,10, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 431/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMASSINI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA DEI LAMBERTI 1 FIRENZE presso il difensore avv.
TOMASSINI STEFANO
Parte ricorrente contro
L' C.F. , CP_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio davanti a questo giudice del lavoro l' chiedendo Parte_1 CP_1 la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della complessiva somma lorda di €
4.973,92 (di cui € 321,33 per TFR), a titolo di crediti maturati e non corrisposti.
La ricorrente ha dedotto:
- di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della resistente dal 1.6.2022 come parrucchiera e di aver prestato la sua attività presso il negozio con insegna “GA Staff” posto in Calenzano, via G. Puccini
335;
- che l'azienda resistente, per il tramite di (che le ha anche impartito le istruzioni di Persona_1
lavoro e si occupava della gestione del negozio) ha formalizzato il rapporto di lavoro proponendole un contratto a tempo determinato con scadenza prevista il 30.6.2022 a 40 ore settimanali, da lei mai sottoscritto;
- che, nonostante ciò, la resistente ha prorogato il contratto di lavoro sino al 31.7.2022, quando il rapporto di lavoro è comunque cessato;
- di non aver percepito la retribuzione per i mesi di giugno e luglio 2022 per un totale di € 2.182,09; - di avere altresì diritto al pagamento di differenze retributive per il maggior orario svolto rispetto a quello riportato nelle buste paga, avendo lavorato per 6 giorni alla settimana, senza pausa pranzo, dalle
9,00 alle 20,00 (dal lunedì al giovedì) e dalle 9,00 alle 21,00 (il venerdì e il sabato).
Nella contumacia della società convenuta (non costituita in giudizio benchè ritualmente citata), la causa
è stata istruita mediante documenti e prova per testi ed è stata decisa alla odierna udienza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Pur non avendo la ricorrente sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato e la relativa proroga propostile dalla resistente (docc. 1 e 2 fasc. ric.), è documentato che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.6.2022 al 31.7.2022, stante il tenore delle buste paga in atti (doc. 5 fasc. res.) che confermano e danno prova alle corrispondenti allegazioni del ricorso.
Sempre dalle buste paga, risulta l'inquadramento della ricorrente quale operaio al livello 2 del CCNL di settore (Barbieri/Parrucchieri).
Poiché la domanda della ricorrente di incentra sul solo pagamento delle retribuzioni, non è irrilevante in questa sede verificare se il rapporto di lavoro fosse a tempo determinato o indeterminato.
Ciò posto, deve confermarsi in questa sede il diritto della ricorrente al pagamento della somma lorda di
€ 2.182,09 a titolo di retribuzione delle mensilità di giugno e luglio 2022, come risultante dalle rispettive buste paga emesse (doc. 5 cit.), aventi per il datore di lavoro valore confessorio (tale somma è stata già oggetto di ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c. emessa a verbale di udienza del 9.10.2024.
Quanto all'ulteriore importo domandato a titolo di differenze retributive in ragione del maggior orario svolto e non riportato nelle buste paga, il giudicante ritiene la relativa domanda non provata e, quindi, da rigettare.
Invero, tutti e tre le testi escusse di parte ricorrente ( e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
hanno dichiarato che, nel periodo in esame, la ricorrente ha lavorato presso il negozio di Prato
[...]
e non in quello indicato in ricorso (Calenzano, via Pucini 335).
In ogni caso, anche a superare tale aspetto, si osserva che la teste collega della ricorrente, ha Tes_1 dichiarato che quest'ultima, nel periodo per cui è causa, ha lavorato come parrucchiera alternandosi nei turni con la teste e con il collega (arrivato poco dopo) per 8 ore al giorno per 5 giorni alla Per_2
settimana (essendo il negozio di acconciatura chiuso la domenica ed avendo ciascuno di loro tre un giorno di riposo variabile a settimana). Il giudice ritiene assolutamente attendibili le dichiarazioni della suddetta teste, che è l'unica – tra quelle escusse – ad aver lavorato con la ricorrente per l'intero periodo di causa1 e che risulta essere indifferente alle parti.
Per contro risultano inattendibili le dichiarazioni delle altre due testimoni escusse, non solo perché le medesime presentano legami con la ricorrente ( è sua sorella, è sua Testimone_2 Testimone_3
amica), ma anche contenuto delle loro dichiarazioni: entrambe hanno riferito che la ricorrente Per_4
avrebbe lavorato per 5 mesi al negozio di Prato e che, già in precedenza, aveva lavorato presso il negozio di Fucecchio, dichiarazioni del tutto difformi rispetto a quanto allegato dalla stessa ricorrente, che ha dedotto un rapporto lavorativo durato per soli due mesi (peraltro, come già detto, presso il negozio commerciale di Fucecchio e non di Prato); in secondo luogo, entrambe le testi – per dare contezza del maggior orario lavorativo da loro riferito e che la ricorrente avrebbe tenuto – hanno dichiarato entrambe di aver molto spesso accompagnato e ripreso la ricorrente dal lavoro, allegazioni che evidentemente confliggono tra loro e rendono ulteriormente inattendibili le loro affermazioni circa l'orario di lavoro seguito dalla ricorrente, viepiù considerando quello diverso indicato dalla teste che ha invece lavorato quotidianamente con la ricorrente in quel periodo.
Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti del dispositivo, che conferma il contenuto dell'ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c. emessa in corso di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente nei limiti dell'importo riconosciuto in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, domanda e richiesta disattesa,
1) condanna a pagare alla ricorrente a titolo di retribuzione CP_1 Parte_1 dei mesi di giugno e luglio 2022, la somma di € 2.182,09, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna L' a rifondere alla ricorrente il pagamento delle spese CP_1 Parte_1 di lite, liquidate in € 1.314,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La teste ha dichiarato di essere arrivata a maggio 2022 e di aver trovato già al lavoro la ricorrente Tes_1 presso il negozio di Prato. Anche a ritenere che la ricorrente, prima dell'arrivo della teste, avesse lavorato da sola presso il medesimo negozio, si osserva che il periodo oggetto di domanda giudiziale è riferito ai soli mesi di giugno e luglio 2022, quando sicuramente la teste era presente e quando quindi la Tes_1 ricorrente ha svolto gli orari riferiti dalla teste medesima.