Articolo 207 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 206Articolo 208
Versione
24 ottobre 1989
Art. 207
(Ambito di applicazione delle disposizioni
del codice)
1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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