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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/11/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, in seguito all'udienza del 30.10.2025, nei termini ex art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4326/2023 R.G
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Riccardo, Parte_1
con il quale elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge
Resistente
, in persona del legale rappresentante
Controparte_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ope legis come sopra;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.7.2023, la ricorrente ha dedotto che in data 24.5.2016 si era sottoposta a vaccinazione anti HPV – vaccino “Gardasil”, lotto n. L013960 – e che con l'insorgenza di sintomi post vaccinali, a distanza di pochi mesi, le avevano diagnostico una pastrinopenia, poi inquadrata nel settembre 2019 come porpora trombocitopenica idiopatica, quadro clinico che successivamente si era conclamato in Lupus Eritematoso Sistemico (LES), in follow up clinico strumentale. Di fronte al compendiato quadro clinico, quindi, il sig. , padre Persona_1 della ricorrente, all'epoca dei fatti minorenne, in data 24.2.2021 aveva Cont presentato presso l di Caserta 23 – domanda per il CP_5 riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 1 l. 210/92 per danno irreversibile da vaccinazione obbligatoria, ritenendo sussistente il nesso causale tra la vaccinazione e la patologia insorta.
1 Ricevuto in data 9.6.2022 dalla Commissione Medico Ospedaliera Militare (CMO) verbale con esito negativo, la ricorrente aveva presentato ricorso al Ministero della Salute il 16.6.2022, che è rimasto inerte. Tutto ciò premesso, ha adito il Tribunale di Nola chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) Accertare e dichiarare che la sig.ra
[...]
è affetta da danno permanente ed irreversibile alla salute dovuto al Parte_1 manifestarsi di porpora trombocitopenica idiopatica riconducibile, causalmente, alla vaccinazione anti HPV, vaccino “Gardasil” (lotto n. L013960), effettuata in data 24.05.2016; 2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conseguimento dell'indennizzo ex Legge 210/92 nella misura indicata dalla legge e conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro p.t., alla corresponsione, in favore della ricorrente, dell'assegno legislativamente previsto oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, ovvero di qualunque altra data;
3) Condannare, infine, il , in persona Controparte_1 del p.t. al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa con CP_2 attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante». Si è costituito il che, preliminarmente ha rappresentato la Controparte_1 CP_ necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell' ai sensi dell'art. 5 bis d.l. n. 73/2017, ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, oltre che carente circa l'onere probatorio. Disposta l'integrazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio l , CP_3 che ha chiesto la reiezione della domanda perché carente sotto il profilo probatorio in relazione al nesso causale tra il danno e la vaccinazione somministrata. Istruita la causa mediante nomina di CTU medico-legale, all'odierna udienza, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale nei termini di legge.
La domanda è infondata e va rigettata. È opportuno rammentare, in linea di principio, che la L. n. 210 del 1992, ha introdotto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie. L'art. 1, comma l, recita che "Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge". Il fondamento di questa previsione è da ricercare essenzialmente nell'art. 32 Cost. (che tutela il diritto fondamentale alla salute), in collegamento con l'art. 2 Cost., come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 307 del 1990, la quale ha precisato che un corretto bilanciamento tra il sacrificio della salute di
2 ciascuno per la tutela della salute degli altri implica il riconoscimento, ove si determini un danno per il singolo, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. In particolare - ha precisato il Giudice delle leggi - finirebbe con l'essere sacrificato il contenuto minimale del diritto alla salute garantito all'individuo se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito. Il diritto all'indennizzo in questione, come noto, è stato riconosciuto anche in favore di coloro che si sono sottoposti a vaccinazioni solo raccomandate alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale (v. sent. n. 107/2012, sent. n. 268/2017, sent. n. 27101/2018) che, come ricordato anche dal giudice nella sentenza, ha ritenuto che “non vi è ragione di differenziare il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge” da quello “in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità, in vista della sua diffusione capillare nella società”. Da ultimo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a causa della vaccinazione
– non obbligatoria, ma raccomandata dalle autorità competenti - contro il contagio da papillomavirus umano (HPV). Come sottolineato dal Giudice delle leggi, tramite la campagna vaccinale l'autorità pubblica fa appello alla autodeterminazione dei singoli (o alla responsabilità genitoriale, ove si tratti di vaccinazioni raccomandate ai minori), ingenerando negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie. Di conseguenza, raccomandare e prescrivere finiscono per essere percepite dalla collettività quali azioni “egualmente doverose”. La norma suddetta, omettendo di garantire un indennizzo in caso di danno da vaccino anti-HPV, oggetto di una prolungata e diffusa campagna di sensibilizzazione, viola gli artt. 2 e 32 Cost. che impongono allo Stato di non lasciare sprovvisto di tutele il singolo che subisca un danno permanente alla salute per essersi attenuto alla condotta richiesta dalle pubbliche autorità in vista di un interesse collettivo. La Corte ravvisa altresì un contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., dal momento che la negazione dell'indennizzo pregiudica irragionevolmente coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale rispetto a chi, invece, ha agito in forza della minaccia di una sanzione (Corte Cost. n. 181 del 2023).
3 Ciò premesso, l'art. 3, comma 1, della legge n. 210/92 stabilisce che per ottenere l'indennizzo in questione occorre presentare domanda entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post – trasfusionali ovvero di dieci anni nei casi di infezioni da Hiv, termini entrambi decorrenti dal momento in cui il richiedente risultasse aver avuto conoscenza del danno irreversibile alla salute. È stato chiarito che il termine triennale per la presentazione dell'istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l'avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, ossia del danno con riferimento anche alla sua eziologia (Cass. sez. lav. n. 9239/2021). Tale verifica, ove manchi certezza di una conoscenza soggettiva inequivocabile, che di certo non è confondibile con il possibile sospetto di una certa origine etiologica, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata la conoscibilità di quel nesso di causa, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro, espressamente affermato dalla sentenza rescindente, dell'ordinaria diligenza (Cass. sez. lav., 23/12/2020, n.29453). Nella materia, quanto mai affine, del risarcimento dei danni da contagio la giurisprudenza ha anche di recente affermato che «un siffatto accertamento circa il fatto che il danneggiato conoscesse (o potesse conoscere, con l'ordinaria diligenza) l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione può essere compiuto anche mediante presunzioni semplici, sempreché tuttavia - "il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto"" (Cass. n. 17421/2019); viceversa, incorre "in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione" (Cass. n. 13745/2018; conforme Cass. n. 24164/2019); invero, ciò che rileva ai fini dell'art. 2935 c.c. (secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere) è il momento in cui l'emotrasfuso ha avuto consapevolezza della natura dell'infezione e della sua correlabilità alla trasfusione o, comunque, ha avuto a disposizione elementi che gli avrebbero consentito, con l'ordinaria diligenza, di individuare la possibile origine della patologia;
non possono invece rilevare nell'ambito di un accertamento che è volto a individuare il momento in cui il danneggiato avrebbe potuto concretamente attivarsi per far valere il suo diritto - circostanze e valutazioni come quelle valorizzate dalla Corte, attinenti a condotte che - in via del tutto ipotetica - avrebbero consentito di acquisire in
4 anticipo la conoscibilità della natura della malattia e della sua possibile origine» (Cassazione civile sez. III, 26/04/2022, n.12966). Ebbene, venendo al caso in esame, la parte istante, ritenendo sussistente un nesso causale tra la vaccinazione anti HPV, somministrata nel maggio 2016, e la porpora trombocitopenica idiopatica, diagnosticata nel settembre 2019, ha intrapreso tempestivamente l'iter amministrativo, avanzando domanda all'Asl competente in data 24.2.2021, quando ancora non erano decorsi tre anni dalla diagnosi, così come confermato dal ctu, dott. . Per_2
Venendo al merito, dirimenti sono le osservazioni dell'esperto, che all'esito delle operazioni peritali del 17.2.2025, ha osservato che: «l'esame dettagliato della documentazione tecnica agli atti consente di ritenere che la periziata, sign.
risulta affetta da “Lupus Eritematoso Sistemico” e non da Parte_1 una “Porpora Trombocitopenica Idiopatica”, patologia per la quale era stato richiesto il riconoscimento dei benefici previsti dall'art.1 Legge 210/92 per danno irreversibile da vaccinazione obbligatoria». Invero, l'esperto ha rappresentato che in seguito alla diagnosi di porpora trombocitopenica idiopatica, intervenuta nel settembre 2019, grazie a plurimi riscontri clinici, strumentali e laboratoristici, nel maggio 2022 le veniva diagnosticato il lupus eritematoso sistemico (LES), tutt'ora in corso. Ciò posto, è su quest'ultima infezione che eventualmente dovrebbe essere accertata l'interdipendenza con la somministrazione del vaccino anti HPV e su cui il ctu si è soffermato, giungendo comunque ad un esito negativo. Invero, il consulente d'ufficio ha escluso il nesso causale tra il LES diagnosticato nel maggio 2022 e la vaccinazione anti HPV effettuata nel maggio 2016, riportando a sostegno delle proprie determinazioni un report del “SEFAP” (Servizio di Epidemiologia e Farmacologia Preventiva) di Milano, che non ha mostrato alcuna associazione tra l'esposizione a una vaccinazione e il rischio di sviluppare LES. Le conclusioni del consulente tecnico, frutto di un rigoroso accertamento logico scientifico, basato sull'esame della documentazione medica in atti, sulla visita della periziata e su un'ampia ed approfondita valutazione critica degli studi scientifici in materia, sono sorrette da una corretta motivazione e restano immuni da vizi logici, tanto da essere condivise e fatte proprie dallo scrivente. Consegue, quindi, il rigetto della domanda. Spese irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per la stessa ragione, le spese peritali vanno poste a carico delle Amministrazioni convenute in solido.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Spese di ctu a carico delle resistenti in solido, come da separato decreto.
5 Nola, 3.11.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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