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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CAPONE GABRIELLA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FOMMEI FRANCESCA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/05/2025, le parti hanno consensulizzato il giudizio e, conseguentemente, i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo che “il Tribunale voglia prendere atto e disporre in conformità alle condizioni concordate dalle parti”, che si seguito si trascrivono: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
celebrato in Grosseto (GR) il giorno 29.12.2001; Parte_1
previsione di un assegno divorzile in favore della sig.ra ed a carico del Parte_1 sig. della somma di euro 150,00, da versarsi, a far data dalla mensilità Controparte_1 di giugno 2025, entro il 5 di ogni mese ed oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
le parti si danno atto che per la mensilità di maggio 2025 l'obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie, sarà da ritenersi integralmente adempiuto Parte_1 dal resistente con il versamento della somma di euro 250,00.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 29/12/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 111, anno
2001).
Dall'unione della coppia non nascevano figli.
Con provvedimento del 23.3.2013 questo stesso Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Da allora non vi è stata ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
A fronte dell'introduzione del presente giudizio, nel corso del presente procedimento, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra trascritte conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA Lo scioglimento del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 111, anno 2001), contratto tra Parte_1
e , in data 29/12/2001;
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza del 28/05/2025,
da intendersi qui integralmente trascritte e dispone in conformità alle stesse;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
COMPENSA
Integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CAPONE GABRIELLA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FOMMEI FRANCESCA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/05/2025, le parti hanno consensulizzato il giudizio e, conseguentemente, i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo che “il Tribunale voglia prendere atto e disporre in conformità alle condizioni concordate dalle parti”, che si seguito si trascrivono: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
celebrato in Grosseto (GR) il giorno 29.12.2001; Parte_1
previsione di un assegno divorzile in favore della sig.ra ed a carico del Parte_1 sig. della somma di euro 150,00, da versarsi, a far data dalla mensilità Controparte_1 di giugno 2025, entro il 5 di ogni mese ed oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
le parti si danno atto che per la mensilità di maggio 2025 l'obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie, sarà da ritenersi integralmente adempiuto Parte_1 dal resistente con il versamento della somma di euro 250,00.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 29/12/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 111, anno
2001).
Dall'unione della coppia non nascevano figli.
Con provvedimento del 23.3.2013 questo stesso Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Da allora non vi è stata ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
A fronte dell'introduzione del presente giudizio, nel corso del presente procedimento, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra trascritte conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA Lo scioglimento del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 111, anno 2001), contratto tra Parte_1
e , in data 29/12/2001;
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza del 28/05/2025,
da intendersi qui integralmente trascritte e dispone in conformità alle stesse;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
COMPENSA
Integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo