2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , in misura pari a lire 135.000 annue.
3. La misura contributiva di cui all' articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37 , gia' fissata all'8 per cento dall' articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e' elevata al 9 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all' articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37 , come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251 , gia' fissata in lire 250.000 dall' articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e' aumentata di lire 50.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio 1990.
4. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , la quota capitaria annua, gia' fissata in lire 170.000 dall' articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e' aumentata di lire 250.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1990.
5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. (39a)(42)(43)(48) ((61)) 5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. (39a)(42)(43) ((61)) 5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.(39a)(42)(43) ((61)) 6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 .(38)
7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all' articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
8. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale e' elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
9. La misura del contributo di solidarieta' di cui all' articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.
10. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 .
---------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155 , convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera b)) che "Con la stessa decorrenza di cui al comma 1:
[...]
b) le percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, previste per il settore agricolo dall' articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , sono elevate del 30 per cento con riferimento ai contributi a carico dei datori di lavoro e del 50 per cento, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, con riferimento a quelle dei contributi a carico dei lavoratori." ----------- AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che " L' articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, cosi' come sostituito dall' articolo 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 , non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64 , e successive modificazioni, e al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 , e successive modificazioni e integrazioni." ------------ AGGIORNAMENTO (39a)
Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 ha disposto (con l'art. 01, comma 2) che " Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall' articolo 9, commi 5 , 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni, sono cosi determinate;
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5 , 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988 ;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento." ------------ AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171 , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205 ha disposto (con l'art. 1-ter, comma 1) che "Le agevolazioni contributive previste dall' articolo 9, commi 5 , 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall' articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 . All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289 , quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro." ----------- AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171 , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205 , come modificato dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 ha disposto (con l'art. 1-ter, comma 1) che "Le agevolazioni contributive previste dall' articolo 9, commi 5 , 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 dicembre 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall' articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 . All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289 , quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro." ----------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 , ha disposto (con l'art. 32, comma 7-ter) che " Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta e' riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 , non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantita' di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile , in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione". -------------- AGGIORNAMENTO (61)
Il D.L. 15 maggio 2024, n. 63 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall' articolo 9, commi 5 , 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , trovano applicazione nella misura determinata dall' articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 .