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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3356/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3356/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 18 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisa Bruni ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 18 luglio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Peio (TN) in data 30 settembre 2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Peio,
Parte II, Serie A, N. 3, Anno 2006, e che dalla loro unione sono nati a Trento i
1 gemelli e il 14 maggio 2007, entrambi maggiorenni e non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Le parti hanno rappresentato che la dimora coniugale è sita in Mezzana (TN) in via
Quirino Bezzi n. 4 ed è di proprietà esclusiva del sig. Pt_2
I ricorrenti hanno dedotto che il sig. è socio al 50% della società Pt_2 [...] mentre la sig.ra è titolare della ditta individuale Personal Parte_3 Parte_1
Trainer Studio.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 1443/2022 di data 5 maggio 2022, con udienza innanzi al Presidente in data 13 aprile 2022, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“1) la casa coniugale sita a Mezzana (TN) Via Quirino Bezzi n. 4 di proprietà del sig. rimarrà assegnata alla sig.ra con i relativi Parte_2 Parte_1 arredi e corredi ove vivrà con i figli maggiorenni e che avranno ivi Per_1 Per_2 la collocazione e la residenza principale ed anagrafica;
2) i rapporti tra padre e figli saranno lasciati alla loro determinazione diretta in considerazione dell'età dei medesimi, in ogni caso nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e della loro volontà;
3) a far data dal 1 luglio 2025 il sig. si impegna a versare alla Parte_2 signora a titolo di concorso nel mantenimento dei figli l'importo di Parte_1 euro 1.000 (euro 500 per ciascun figlio) mensili, anticipatamente entro il 5 di ciascun mese e per dodici mensilità mediante bonifico bancario sul conto della sig.ra , assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Parte_1 con prima rivalutazione al 01.01.2026, oltre al 70% delle spese straordinarie con rinvio alle Linee Guida 2017 del C.N.F.;
4) a specificazione del punto che precede, per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione relative alle spese straordinarie, il sig. Parte_2 si impegna ad accollarsi integralmente le spese relative all'attività sciistica di
2 ad eccezione dell'iscrizione al corso per maestro di sci che rimarrà a Per_2 carico dei genitori nella misura del 70% a carico del papà e 30% a carico della mamma;
le parti precisano altresì che quanto alle spese per cui è previsto l'obbligo di concertazione, lo stesso si applicherà se superiori all'importo di euro 100,00; dette spese verranno rimborsate al genitore che le avrà materialmente anticipate, previa semplice presentazione della ricevuta di pagamento, entro dieci giorni dalla richiesta;
le pezze giustificative relative alle spese straordinarie da sostenersi per i figli dovranno recare i dati dei medesimi e l'indicazione del loro codice fiscale, al fine di consentire ad entrambi lo scarico fiscale;
5) le detrazioni fiscali per le spese straordinarie competeranno ai genitori nella misura del 70% per il sig. e 30% per la sig.ra ; Parte_2 Parte_1
6) le parti convengono che i sussidi pubblici destinati al nucleo familiare e/o alla prole - assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc.
- spettano integralmente dalla sig.ra ; Parte_1
7) il sig. (nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
) concede una proroga della data di scadenza del contratto C.F._2 di comodato (oggi in essere fino al 31.12.2026) avente ad oggetto la p.m. 1 della p.ed. 386 in C.C. Mezzana attualmente in essere tra il medesimo e la sig.ra Parte_1
(nata a [...] il [...], C.F.: ) quale titolare della
[...] C.F._1 ditta individuale Personal Trainer Studio di AR RI (P.IVA: P.IVA_1 fino alla data del 31.12.2030 impegnandosi a sottoscrivere il relativo contratto di comodato alla data di sottoscrizione del presente atto ed impegnandosi altresì a prorogare il predetto contratto alla nuova scadenza del 31.12.2030 per ulteriori due anni e cioè fino al 31.12.2032 nel caso in cui i figli e non fossero Per_1 Per_2 ancora economicamente autosufficienti e/o nel caso in cui non avesse la Per_1 necessità di utilizzare il predetto immobile per la propria attività lavorativa;
8) nessun altra statuizione di ordine economico o di altra natura è richiesta posto che nulla è dovuto a titolo di assegno di divorzile per entrambe le parti che si dichiarano economicamente autosufficienti e, altresì, dichiarano di nulla avere più
a che pretendere l'una dall'altro in ordine al rapporto intercorso ed al successivo periodo di separazione, rinunciata comunque sin d'ora ogni azione ed eccezione:
3 le parti dichiarano di avere provveduto anche allo scioglimento della comunione di beni già in sede di separazione;
9) le spese legali del presente procedimento rimangono a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuno”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in data 13 aprile 2022, nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n.
1443/2022 di data 5 maggio 2022, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative al mantenimento dei figli e Per_1 Per_3 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, corrispondenti al loro interesse ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a Peio (TN) in data 30 settembre 2006, Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Peio, Parte II, Serie
A, N. 3, Anno 2006, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
4 Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3356/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 18 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisa Bruni ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 18 luglio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Peio (TN) in data 30 settembre 2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Peio,
Parte II, Serie A, N. 3, Anno 2006, e che dalla loro unione sono nati a Trento i
1 gemelli e il 14 maggio 2007, entrambi maggiorenni e non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Le parti hanno rappresentato che la dimora coniugale è sita in Mezzana (TN) in via
Quirino Bezzi n. 4 ed è di proprietà esclusiva del sig. Pt_2
I ricorrenti hanno dedotto che il sig. è socio al 50% della società Pt_2 [...] mentre la sig.ra è titolare della ditta individuale Personal Parte_3 Parte_1
Trainer Studio.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 1443/2022 di data 5 maggio 2022, con udienza innanzi al Presidente in data 13 aprile 2022, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“1) la casa coniugale sita a Mezzana (TN) Via Quirino Bezzi n. 4 di proprietà del sig. rimarrà assegnata alla sig.ra con i relativi Parte_2 Parte_1 arredi e corredi ove vivrà con i figli maggiorenni e che avranno ivi Per_1 Per_2 la collocazione e la residenza principale ed anagrafica;
2) i rapporti tra padre e figli saranno lasciati alla loro determinazione diretta in considerazione dell'età dei medesimi, in ogni caso nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e della loro volontà;
3) a far data dal 1 luglio 2025 il sig. si impegna a versare alla Parte_2 signora a titolo di concorso nel mantenimento dei figli l'importo di Parte_1 euro 1.000 (euro 500 per ciascun figlio) mensili, anticipatamente entro il 5 di ciascun mese e per dodici mensilità mediante bonifico bancario sul conto della sig.ra , assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Parte_1 con prima rivalutazione al 01.01.2026, oltre al 70% delle spese straordinarie con rinvio alle Linee Guida 2017 del C.N.F.;
4) a specificazione del punto che precede, per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione relative alle spese straordinarie, il sig. Parte_2 si impegna ad accollarsi integralmente le spese relative all'attività sciistica di
2 ad eccezione dell'iscrizione al corso per maestro di sci che rimarrà a Per_2 carico dei genitori nella misura del 70% a carico del papà e 30% a carico della mamma;
le parti precisano altresì che quanto alle spese per cui è previsto l'obbligo di concertazione, lo stesso si applicherà se superiori all'importo di euro 100,00; dette spese verranno rimborsate al genitore che le avrà materialmente anticipate, previa semplice presentazione della ricevuta di pagamento, entro dieci giorni dalla richiesta;
le pezze giustificative relative alle spese straordinarie da sostenersi per i figli dovranno recare i dati dei medesimi e l'indicazione del loro codice fiscale, al fine di consentire ad entrambi lo scarico fiscale;
5) le detrazioni fiscali per le spese straordinarie competeranno ai genitori nella misura del 70% per il sig. e 30% per la sig.ra ; Parte_2 Parte_1
6) le parti convengono che i sussidi pubblici destinati al nucleo familiare e/o alla prole - assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc.
- spettano integralmente dalla sig.ra ; Parte_1
7) il sig. (nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
) concede una proroga della data di scadenza del contratto C.F._2 di comodato (oggi in essere fino al 31.12.2026) avente ad oggetto la p.m. 1 della p.ed. 386 in C.C. Mezzana attualmente in essere tra il medesimo e la sig.ra Parte_1
(nata a [...] il [...], C.F.: ) quale titolare della
[...] C.F._1 ditta individuale Personal Trainer Studio di AR RI (P.IVA: P.IVA_1 fino alla data del 31.12.2030 impegnandosi a sottoscrivere il relativo contratto di comodato alla data di sottoscrizione del presente atto ed impegnandosi altresì a prorogare il predetto contratto alla nuova scadenza del 31.12.2030 per ulteriori due anni e cioè fino al 31.12.2032 nel caso in cui i figli e non fossero Per_1 Per_2 ancora economicamente autosufficienti e/o nel caso in cui non avesse la Per_1 necessità di utilizzare il predetto immobile per la propria attività lavorativa;
8) nessun altra statuizione di ordine economico o di altra natura è richiesta posto che nulla è dovuto a titolo di assegno di divorzile per entrambe le parti che si dichiarano economicamente autosufficienti e, altresì, dichiarano di nulla avere più
a che pretendere l'una dall'altro in ordine al rapporto intercorso ed al successivo periodo di separazione, rinunciata comunque sin d'ora ogni azione ed eccezione:
3 le parti dichiarano di avere provveduto anche allo scioglimento della comunione di beni già in sede di separazione;
9) le spese legali del presente procedimento rimangono a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuno”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in data 13 aprile 2022, nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n.
1443/2022 di data 5 maggio 2022, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative al mantenimento dei figli e Per_1 Per_3 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, corrispondenti al loro interesse ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a Peio (TN) in data 30 settembre 2006, Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Peio, Parte II, Serie
A, N. 3, Anno 2006, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
4 Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre
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Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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