Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/06/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 26.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R.108 / 2025
promossa da
, C.F. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. , giusta procura in atti, Parte_2
-ricorrente-
Contro
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
IMPARATO ALFONINO, giusta procura in atti,
-resistente-
mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite all'ente previdenziale, che si liquidano in euro 886,00, oltre iva e cpa come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
notificato il 12.12.2024, con il quale l'ente previdenziale richiedeva il pagamento dei contributi IVS della gestione commercianti pari ad euro 3.352,20 con riferimento ai periodi dal novembre 2022 al dicembre 2023 deducendo l'infondatezza della relativa richiesta per insussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Con
condanna alle spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l'ente previdenziale argomentava variamente l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese di giudizio.
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da separato verbale;
quindi la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è
stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il ricorso, va rigettato.
In punto di diritto, va evidenziato che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali è stata modificata dall'art. 1, comma 203, della legge 662/1996,
il quale, nel riformulare l'art. 29, comma 1, della legge 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti delle attività commerciali di cui alla legge 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Perché sorga l'obbligo di iscrizione non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ma è
richiesta l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Con particolare riferimento al tema delle condizioni necessarie per l'insorgere dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti del socio accomandatario la Corte di Cassazione ha chiarito che “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662
del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l.n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la
qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione
assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale
al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” (v. Cass. n. 3835 del 2016 e Cass. n.
5210 del 2017; in senso conforme v. altresì Cass. n. 2665 del 2021, ove si puntualizza che la ricorrenza di tali presupposti dev'essere provata dall' ). Controparte_2
In particolare, come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240/2010,
l'assicurazione obbligatoria “è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già
dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o
artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento
di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale
come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Orbene, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, è noto che nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito l'opposto, benché convenuto in senso formale, è attore sostanziale del procedimento per opposizione e, incombe, pertanto, su quest'ultimo l'onere di provare le ragioni del proprio credito (ex multis, Cassazione n. 4286/1994 e n. 3175/1974); in particolare,
l'onere della prova dei predetti caratteri di abitualità e prevalenza, secondo un consolidato principio di diritto, è a carico dell'Istituto assicuratore titolare della pretesa contributiva (cfr.
Cass. sent. n. 3835/2016). Tuttavia, le prove che vengono prodotte in giudizio, sebbene dal soggetto su cui non incombe l'onere probatorio, entrano nella disponibilità delle parti e possono essere d'ausilio al Giudice per formare il suo convincimento.
Nel caso di specie, il ricorrente, nel modello UnicoSP 2023 red 2022 quadro RO, ha barrato la casella occupazione prevalente;
inoltre, egli ha depositato in giudizio dei contratti che dovrebbero attestare che la sua attività prevalente è stata quella di insegnante la cui analisi,
tuttavia, porta a conclusioni differenti.
Ed invero, dagli allegati al ricorso risulta che dal 6 dicembre 2022 sino al giugno 2023 ha svolto attività di docente presso il Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” di San Giovanni
La Punta per sole n. 6 ore settimanali;
ad esse si sarebbe sommata, per il periodo da marzo a giugno 2023, l'attività di docenza con la nomina di “esperto” per il Progetto Pon presso l'Istituto San Quasimodo di Agrigento e dal 2 ottobre 2023 per tutto il 2024, docenza presso l'università di Catania. Questi contratti non stabiliscono un numero di ore prefissate.
Tali attività non paiono potersi considerare attività prevalente (soprattutto in considerazione dell'esiguità delle ore assegnate); circostanza che va valutata unitamente al fatto che la società di cui è l'unico socio accomandatario espleta attività di lingue ed, in assenza di dipendenti, si deve dedurre che l'insegnamento delle stesse sia effettuato dal ricorrente.
Alla luce di tali osservazioni, l'iscrizione del ricorrente operata d'ufficio alla Gestione
commercianti risulta legittima e l'opposizione va rigettata.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Agrigento, il 26/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo