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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SERVETTI GLORIA, Presidente e Relatore GALLINA CARMELA, Giudice VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2498/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO - Via Dei Missaglia 97 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 SPA - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 783/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 18/02/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B0614042432023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il 30/01/2026
RICHIESTE DELLE PARTI:
Appellante: L'Ufficio chiede alla On. Corte di Giustizia Tributaria adita di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese di lite. Appellato: Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado adìta, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale
- dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 546/92, l'estinzione del giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese del grado.
FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE:
- Resistente_1 In data 18.03.2024 l'Ufficio notificava alla società S.p.A. l'avviso di accertamento n. T9B061404243/2023, riferito all'annualità 2017, con cui accertava una maggiore Iva dovuta di € 2.096.840,44=, calcolata sull'imponibile pari ad € 9.531.092,90=, derivante da indebita detrazione dell'Iva riferita a fatture, emesse dai fornitori Società_1 s.r.l. e Società_2, reputate soggettivamente inesistenti, e contestualmente irrogava le sanzioni previste dagli artt. 5, c. 4 bis, e 6, c. 6, D.lgs. n. 471/97, nella misura di complessivi € 3.538.417,50=;
- l'atto impositivo finale era stato preceduto dalla notifica dell'invito a comparire n. T9BI11401335/2023 ma la procedura di adesione non si perfezionava, sì che veniva notificato l'avviso di accertamento suindicato;
- con ricorso notificato in data 9 maggio 2024 la società provvedeva a impugnarlo innanzi alla CGT di primo grado di Milano, in via preliminare eccependo l'intervenuta violazione dell'art. 43 DPR n. 600/73 e la conseguente decadenza dell'Ufficio dalla potestà accertativa poiché, trattandosi di avviso di accertamento riferito all'anno d'imposta 2017, il termine ordinario per la notifica dell'atto impositivo scadeva il 31.12.2023, mentre l'atto impugnato era stato notificato solo in data 18.03.2024, a suo dire non potendosi applicare la cd. “sospensione Covid” prevista dall'art. 67, c. 1, D.L. n. 18/2020;
- la CGT di Milano con sentenza n. 783/2025 accoglieva il ricorso, ritenendo fondata tale eccezione, e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese di lite che liquidava in €15.000,00= oltre accessori;
- ha proposto tempestivo appello l'Ufficio, sottolineando che il citato art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020 prevede la sospensione dei termini delle attività di controllo e accertamento degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente con l'interpretazione condivisa dal primo Collegio, tale sospensione ha determinato lo spostamento in avanti dei termini di decadenza riferiti all'attività di accertamento per la durata della medesima sospensione, a prescindere dal fatto che detto termine (di decadenza) fosse riferibile ad un atto in scadenza a dicembre del 2020;
- nell'invocare l'integrale riforma della sentenza impugnata, l'Ufficio ha altresì riproposto tutte le argomentazioni svolte con riguardo al merito della pretesa erariale;
- si è costituita nel grado parte appellata, segnalando che nelle more dei termini per la sua costituzione in giudizio le parti, a fini meramente transattivi e deflattivi, hanno sottoscritto un accordo conciliativo, il n. 500078/2025 di cui al prot. 291709 del 28 luglio 2025, già portato ad esecuzione con versamento, in data 12 agosto 2025, della prima rata del piano di pagamento convenuto;
- fissata l'odierna udienza di trattazione, le parti hanno confermato le concordi conclusioni intese alla declaratoria di estinzione del processo e la Corte si è riservata di decidere. ITENUTO CH :
- Come già riportato in narrativa, nelle more del giudizio la ricorrente, avviato un contraddittorio con l'Ufficio, si dichiarava disposta ad addivenire a una definizione globale delle contestazioni mosse per gli anni di imposta dal 2017 al 2022 e, con particolare riferimento al 2017, alla conciliazione della controversia;
- a tale fine chiedeva il riconoscimento di parte delle fatture contestate e l'applicazione dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 472/97, in considerazione della documentazione prodotta a riprova della propria buona fede ed in particolare della diligenza dimostrata nel verificare l'affidabilità dei propri fornitori, nonché della collaborazione prestata nell'ottica della definizione della vertenza;
- per quanto riguarda l'anno qui in contestazione, l'Ufficio ha accolto in parte le richieste e per il trattamento sanzionatorio ha proceduto, anche in ottica deflattiva del contenzioso, alla riduzione della sanzione alla metà del minimo edittale con ulteriore riduzione ai sensi dell'art. 48 ter del D.lgs. n. 546/92;
- i termini dell'accordo conciliativo raggiunto in corso di causa danno ampio conto del comune intento transattivo e allo stesso, per quanto qui non riferito, si rinvia integralmente;
- essendosi di conseguenza integrati i presupposti per una finale statuizione di estinzione del processo, non resta al Collegio che provvedere in conformità con le concordi istanze, solo precisando che in ragione di tale esito le spese processuali dovranno essere tra le parti compensate integralmente, quanto a dire con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, dichiara l'estinzione del processo;
spese compensate.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 gennaio 2026.
Il presidente rel.
dott. G. Servetti
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SERVETTI GLORIA, Presidente e Relatore GALLINA CARMELA, Giudice VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2498/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO - Via Dei Missaglia 97 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 SPA - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 783/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 18/02/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B0614042432023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il 30/01/2026
RICHIESTE DELLE PARTI:
Appellante: L'Ufficio chiede alla On. Corte di Giustizia Tributaria adita di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese di lite. Appellato: Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado adìta, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale
- dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 546/92, l'estinzione del giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese del grado.
FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE:
- Resistente_1 In data 18.03.2024 l'Ufficio notificava alla società S.p.A. l'avviso di accertamento n. T9B061404243/2023, riferito all'annualità 2017, con cui accertava una maggiore Iva dovuta di € 2.096.840,44=, calcolata sull'imponibile pari ad € 9.531.092,90=, derivante da indebita detrazione dell'Iva riferita a fatture, emesse dai fornitori Società_1 s.r.l. e Società_2, reputate soggettivamente inesistenti, e contestualmente irrogava le sanzioni previste dagli artt. 5, c. 4 bis, e 6, c. 6, D.lgs. n. 471/97, nella misura di complessivi € 3.538.417,50=;
- l'atto impositivo finale era stato preceduto dalla notifica dell'invito a comparire n. T9BI11401335/2023 ma la procedura di adesione non si perfezionava, sì che veniva notificato l'avviso di accertamento suindicato;
- con ricorso notificato in data 9 maggio 2024 la società provvedeva a impugnarlo innanzi alla CGT di primo grado di Milano, in via preliminare eccependo l'intervenuta violazione dell'art. 43 DPR n. 600/73 e la conseguente decadenza dell'Ufficio dalla potestà accertativa poiché, trattandosi di avviso di accertamento riferito all'anno d'imposta 2017, il termine ordinario per la notifica dell'atto impositivo scadeva il 31.12.2023, mentre l'atto impugnato era stato notificato solo in data 18.03.2024, a suo dire non potendosi applicare la cd. “sospensione Covid” prevista dall'art. 67, c. 1, D.L. n. 18/2020;
- la CGT di Milano con sentenza n. 783/2025 accoglieva il ricorso, ritenendo fondata tale eccezione, e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese di lite che liquidava in €15.000,00= oltre accessori;
- ha proposto tempestivo appello l'Ufficio, sottolineando che il citato art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020 prevede la sospensione dei termini delle attività di controllo e accertamento degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente con l'interpretazione condivisa dal primo Collegio, tale sospensione ha determinato lo spostamento in avanti dei termini di decadenza riferiti all'attività di accertamento per la durata della medesima sospensione, a prescindere dal fatto che detto termine (di decadenza) fosse riferibile ad un atto in scadenza a dicembre del 2020;
- nell'invocare l'integrale riforma della sentenza impugnata, l'Ufficio ha altresì riproposto tutte le argomentazioni svolte con riguardo al merito della pretesa erariale;
- si è costituita nel grado parte appellata, segnalando che nelle more dei termini per la sua costituzione in giudizio le parti, a fini meramente transattivi e deflattivi, hanno sottoscritto un accordo conciliativo, il n. 500078/2025 di cui al prot. 291709 del 28 luglio 2025, già portato ad esecuzione con versamento, in data 12 agosto 2025, della prima rata del piano di pagamento convenuto;
- fissata l'odierna udienza di trattazione, le parti hanno confermato le concordi conclusioni intese alla declaratoria di estinzione del processo e la Corte si è riservata di decidere. ITENUTO CH :
- Come già riportato in narrativa, nelle more del giudizio la ricorrente, avviato un contraddittorio con l'Ufficio, si dichiarava disposta ad addivenire a una definizione globale delle contestazioni mosse per gli anni di imposta dal 2017 al 2022 e, con particolare riferimento al 2017, alla conciliazione della controversia;
- a tale fine chiedeva il riconoscimento di parte delle fatture contestate e l'applicazione dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 472/97, in considerazione della documentazione prodotta a riprova della propria buona fede ed in particolare della diligenza dimostrata nel verificare l'affidabilità dei propri fornitori, nonché della collaborazione prestata nell'ottica della definizione della vertenza;
- per quanto riguarda l'anno qui in contestazione, l'Ufficio ha accolto in parte le richieste e per il trattamento sanzionatorio ha proceduto, anche in ottica deflattiva del contenzioso, alla riduzione della sanzione alla metà del minimo edittale con ulteriore riduzione ai sensi dell'art. 48 ter del D.lgs. n. 546/92;
- i termini dell'accordo conciliativo raggiunto in corso di causa danno ampio conto del comune intento transattivo e allo stesso, per quanto qui non riferito, si rinvia integralmente;
- essendosi di conseguenza integrati i presupposti per una finale statuizione di estinzione del processo, non resta al Collegio che provvedere in conformità con le concordi istanze, solo precisando che in ragione di tale esito le spese processuali dovranno essere tra le parti compensate integralmente, quanto a dire con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, dichiara l'estinzione del processo;
spese compensate.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 gennaio 2026.
Il presidente rel.
dott. G. Servetti