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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 848/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza del Tribunale della Spezia n.
157/2024, pubbl. il 14/02/2024, RG n. 2229/2019 tra
(P.I. ), in persona del proprio Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. GIORGIO FURLAN come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
FABIO ZANELLI come da mandato in atti
Appellato
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 C.F._2
dall'Avv. EMANUELA DALL'ARA come da mandato in atti appellato
* CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento dell'appello proposto da
riformata la sentenza appellata, condannare l'appellato Parte_1 [...]
come in atti rappresentato, ritenuta la sua esclusiva o comunque Controparte_2
prevalente responsabilità, alla restituzione della somma di € 45.011,19, di cui €
10.213,24 per spese legali, compresi gli accessori, o di quelle diverse somme ritenute di giustizia, con la condanna dello stesso appellato, sempre a favore di
[...]
al pagamento, in tutto o in parte, delle spese legali versate al proprio Parte_1
assicurato da pari ad € 6.580,00, con gli interessi su tutte le Parte_1
somme versate da a decorrere dal febbraio 2024, oltre al Parte_1
pagamento delle spese di registrazione della sentenza del I° Giudice. Piaccia alla
Ecc.ma Corte di Appello, tenuto conto che le controparti, a differenza di
[...]
non hanno accettato, senza peraltro una congrua motivazione o Parte_1
controproposta, l'equa proposta conciliativa formulata dalla Corte di Appello di
Genova con ordinanza del 18 dicembre 2024, condannarle al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., avuto anche riguardo alla mancata adesione alla proposta transattiva del Giudice. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
* per l'appellato : Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, in via principale dichiarare Parte_1
tenuta in ogni caso a manlevare dalle spese del giudizio
[...] Controparte_1
di appello ovvero, in subordine, nel caso di accoglimento dell'impugnazione, porre le spese del grado a carico dell'appellato ”. Controparte_2
* per l'appellato Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, adversis reiectis Respingere integralmente l'interposto appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.157/2024 pronunciata dal Tribunale della Spezia nella causa avente N.R.G.
2229/2019, pubblicata il 14.02.2024. Vinte le spese e competenze anche del presente grado d'appello”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale della Controparte_2
Spezia il Sig. esponendo che: Controparte_1
- in data 11/06/2018 alle ore 6.45 circa in La Spezia si trovava alla guida del proprio motociclo Suzuki V-Strom 650 tg. DM42594 e stava percorrendo viale
San Bartolomeo con direzione viale Italia;
- giunto al semaforo posto all'intersezione fra Viale Italia, Viale San Bartolomeo
e Via San RI si fermava al semaforo rosso.
- all'accendersi della luce verde, avanzava attraversando viale Italia ed imboccando Via San RI, ma, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale posto all'inizio di detta via, un podista, Sig. , con fare Controparte_1
imprudente e imprevedibile, in presenza di luce semaforica rossa per i pedoni, attraversava la strada, correndo lungo viale Italia da destra verso sinistra (in direzione Arsenale M.M.);
- per evitare l'investimento del pedone, poneva in essere manovra frenante e di deviazione laterale cadendo insieme alla propria moto e riportando lesioni personali.
L'attore ha chiesto di accertare e dichiarare che il sinistro è stato causato, in via esclusiva, dal comportamento negligente del Sig. responsabile ai Controparte_1
sensi dell'art.2043 c.c.
Si è costituito in giudizio il Sig. contestando tale dinamica del Controparte_1
sinistro, affermando che stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali con luce verde del semaforo per i pedoni, precisando, altresì, che nel momento in cui ha notato la presenza del motociclista alle proprie spalle stava ormai completando l'attraversamento. ha, inoltre, chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice per Controparte_1
la responsabilità civile, per esserne manlevato. Parte_2
Si è costituita contestando l'an e il quantum della domanda Parte_2
attorea, associandosi – quanto alla dinamica del sinistro – alla ricostruzione offerta dal proprio assicurato . Nel rapporto con l'assicurato ha eccepito la violazione del P_
patto di gestione della lite.
La causa è stata istruita con prove documentali, escussione di testi ed è stata licenziata
CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Il Tribunale ha deciso la vertenza con la sentenza indicata in epigrafe e qui gravata, così statuendo:
“Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile a condotta colposa esclusiva del convenuto;
Controparte_1
Condanna a corrispondere all'attore a titolo Controparte_1 Controparte_2
di risarcimento del danno:
• euro 29.909,75, a titolo di danno non patrimoniale liquidato all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi previa devalutazione della somma indicata al momento dell'evento e conteggio degli interessi tenendo conto solo della rivalutazione maturata anno per anno (Cass. S.U. n. 1712/1995).
• euro 705,60 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi in misura legale dai singoli pagamenti.
Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite all'attore che Controparte_1
liquida in euro 7.000,00 per compenso;
euro 786,00 per iscrizione causa;
euro 488,00 per CTP;
oltre spese generali, cassa previdenza e iva come per legge.
Pone la spesa della CTU a carico del convenuto.
In accoglimento della proposta manleva, condanna a tenere Parte_2
indenne per quanto il predetto corrisponderà a Controparte_1 CP_2 a titolo di risarcimento, spese legali (compreso il costo CTP) e di CTU in
[...]
forza della presente sentenza.
Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida Parte_2 Controparte_1
in euro 5.500,00 per compenso, oltre spese generali, cassa previdenza e iva come per legge”.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dall'attore. Si è attenuto alle risultanze dell'istruttoria orale, in particolare ha valorizzato la deposizione del teste , il quale ha dichiarato di aver visto il Tes_1
motociclista attore partire da fermo e il podista convenuto attraversare con il proprio semaforo rosso. Il Tribunale ha osservato che le dichiarazioni delle parti verbalizzate dalla Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza, nonché i rilievi fatti dalla stessa
Autorità convergono sulla dinamica affermata dall'attore.
Accertato il diritto al risarcimento, il Tribunale ha fatto proprie le risultanze della CTU per la liquidazione dello stesso. In particolare ha riconosciuto che l'attore ha riportato trauma distrattivo della colonna cervicale e lombosacrale, fratture composte della III,
IV, V, VI costa destra, trauma contusivo spalla destra, frattura composta dello scafoide carpale sinistro, e vari ulteriori traumi e fratture.
Conseguentemente, le lesioni hanno determinato una riduzione dell'integrità psico- fisica classificabile come danno biologico e valutabile nella misura del 12-13%; una inabilità temporanea totale stimabile in giorni 8 relativa al ricovero ospedaliero, seguita da una invalidità temporanea parziale di giorni 35 al 75%; giorni 30 al 50%; giorni 30 al 25%.
Quanto alla posizione di il Tribunale ha accolto la domanda di Parte_2
manleva proposta dal convenuto. In particolare, ha disatteso l'eccezione della terza chiamata circa la violazione del patto di gestione della lite, avendo il convenuto dimostrato di avere tempestivamente comunicato all'Assicurazione l'avvenuto sinistro, la richiesta di risarcimento stragiudiziale e la notifica della citazione, dovendosi poi rivolgere a legale di fiducia, vista l'inerzia della Società, per non incorrere nelle decadenze processuali. Propone appello Parte_2
Con unico motivo di appello censura la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale.
In primo luogo, contesta la valutazione della deposizione del teste , Tes_1
specificamente nella parte in cui fa riferimento ad elementi di imprudenza nella condotta del motociclista appellato, e a proposito dell'inattendibilità della dichiarazione circa il colore della luce del semaforo per il motociclista al momento del transito.
In secondo luogo, critica l'omessa valutazione di alcuni rilievi effettuati dalla Polizia
Locale o comunque risultati documentalmente dall'istruttoria, in particolare le dichiarazioni dell circa il proprio ingresso sulla carreggiata P_
sull'attraversamento pedonale, la ridotta tempistica della luce gialla semaforica dei pedoni (in ipotesi proiettata dopo che l aveva già impegnato l'attraversamento P_
con il verde e passata a rossa ancora mentre lo stesso vi stava passando sopra), il lato di caduta del motociclo attoreo, l'entità della traccia di frenata dello stesso e lo schema di alternanza semaforica dell'incrocio de quo, con particolare riferimento al lasso temporale tra l'inizio del semaforo verde per il motociclista e la fine del semaforo giallo per il pedone antagonista.
Per tali ragioni chiede una riforma integrale della sentenza con rigetto della domanda attorea.
Si costituisce rilevando l'acquiescenza dell'appellante sulla Controparte_1
statuizione circa il suo diritto ad essere manlevato, rimettendosi alla decisione della
Corte sul merito della controversia, chiedendo in caso di accoglimento dell'appello che le spese del grado siano poste a carico di e nel caso di rigetto a Controparte_2
carico di Parte_2
Si costituisce contestando integralmente l'avversario appello e Controparte_2
chiedendo la conferma della gravata sentenza. L'unico motivo di appello è articolato su due principali argomenti: un primo argomento che attiene alla condotta asseritamente imprudente del danneggiato CP_2
e un secondo vertente sulla circostanza che abbia attraversato
[...] Controparte_1
la strada con la luce semaforica verde.
Quanto al primo argomento, va disattesa la ricostruzione dell'appellante, in quando contrastante con le risultanze istruttorie.
Innanzitutto, la Corte osserva che lo schizzo planimetrico redatto in udienza dal teste indica la posizione del podista sul margine destro (rispetto al Testimone_2
motociclista proveniente da Via San Bartolomeo) del marciapiede di via San RI, in corrispondenza del tabacchino. La circostanza dedotta dall'appellante per cui il teste avrebbe individuato nella parte finale della carreggiata di via San Controparte_1
RI (quella opposta, ovvero quella sinistra in direzione Arsenale M. M.) per sostenere che avrebbe perso il controllo del proprio motociclo Controparte_2
solo dopo il passaggio dello stesso , è contraria all'evidenza. P_
L'ubicazione di indicata dal teste unitamente alle P_ Testimone_2
dichiarazioni raccolte nel verbale della Polizia locale, secondo cui lo stesso P_
stava correndo in direzione Arsenale, indicano che la necessità della frenata di emergenza è sorta quando il pedone era ancora alla destra del motociclista e stava correndo nel senso incidente alla traiettoria del motociclista stesso (da destra a sinistra, ovvero da ad Arsenale M.M.); infatti, i segni di frenata verso sinistra si Per_1
spiegano con l'istinto di evitare un pedone che proveniva da destra.
L'appellante osserva che le dichiarazioni rese dall (il pedone) ai verbalizzanti P_
(che cioè egli si trovava quasi al termine dell'attraversamento della strada e che aveva iniziato detto attraversamento con luce verde) e dagli stessi avallate, contrasterebbero con la lettura dei fatti data dal primo giudice.
Osserva la Corte che la Polizia locale si è limitata a verbalizzare sul punto le dichiarazioni dell , il quale ha effettivamente affermato che al momento del P_
sinistro aveva quasi terminato l'attraversamento, ma tali dichiarazioni sono smentite dalla planimetria redatta dal teste , che indica invece la posizione del pedone Tes_1 all'inizio dell'attraversamento, e anche dalla planimetria redatta dalla Polizia locale, benchè quest'ultima non abbia potuto rilevare la posizione del pedone sulla strada, perché intervenuta dopo che era stato trasportato al pronto soccorso.
Inoltre, le tracce di frenata della moto verso sinistra denotano che aveva cercato CP_2
di evitare l'investimento del pedone sterzando verso sinistra, cosa che sarebbe stata inutile se avesse al momento del fatto quasi ultimato l'attraversamento. P_
Circa l'asserita imprudenza del motociclista , la Corte non ravvisa alcuna evidenza CP_2
in tal senso. Il teste ha specificamente riferito di non aver notato Testimone_2
una particolare velocità del motociclista nell'attraversare l'incrocio, mentre risulta dalla menzione di quale “podista” da parte del teste stesso nonché dalla P_
verbalizzazione della Polizia, che stava correndo, come dallo stesso dichiarato P_
ai verbalizzanti nell'immediatezza del fatto. Infine, la traccia di frenata di soli 3 metri lasciata dalla moto sull'asfalto con il limitato scarrocciamento successivo alla caduta non è indice di una velocità imprudente. A supporto, in conclusione, deve anche tenersi presente che la Polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro, con piena contezza delle tracce della caduta e del contesto, non ha assunto alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti di motivando la decisione a verbale. CP_2
Residua ora la questione inerente alla proiezione delle luci semaforiche.
In primo luogo, l'appellante mette in dubbio – senza però addurre alcun elemento concreto in senso contrario – che abbia impegnato l'incrocio Controparte_2
con luce verde per sé.
In secondo luogo, sostiene che avrebbe iniziato l'attraversamento con luce P_
verde per sé sull'attraversamento di via San RI, e che tutto l'accaduto si sarebbe verificato tra la fine della luce verde e l'inizio della luce rossa per i pedoni (intervallate da 4 secondi di luce gialla), in modo da spiegare perché al momento della caduta del motociclista aveva notato la luce rossa sul proprio semaforo. P_
Ora, quanto alla luce semaforica proiettata su via San Bartolomeo per CP_2
non v'è motivo di dubitare che la stessa fosse verde al momento del transito,
[...]
considerato che: - il teste era incolonnato per primo su viale Italia in direzione Tes_1 Per_1
con semaforo rosso e vedeva il , alla sua destra sulla via San Bartolomeo, CP_2
perpendicolarmente a lui, partire da fermo;
- lo schema dell'alternanza semaforica descritto dalla Polizia locale nel proprio verbale indica che allorché il semaforo veicolare del teste era rosso, il Tes_1
semaforo di via San Bartolomeo potrebbe essere stato verde (“fase 2”), con luce rossa sull'attraversamento pedonale di via San RI, oppure (“fase 3”) rosso, ma sempre con luce rossa sull'attraversamento di via San RI, essendo in questo caso verde la luce veicolare su tale via;
- se il EI era fermo e poi ripartiva deve ritenersi ragionevole che lo stesso avesse dapprima il rosso e poi il verde, trovandosi quindi in “fase 2”, non spiegandosi altrimenti una ripartenza con il rosso su un incrocio così trafficato.
Diversamente, il podista aveva necessariamente luce rossa quando ha iniziato P_
l'attraversamento di via San RI, considerato che, oltre a quanto evidenziato nella relazione della Polizia locale circa le varie fasi semaforiche che depone in tal senso
(l'attraversamento di via San RI ha luce verde nella “fase 1”, ovvero quando i veicoli transitano sulla direttrice di viale Italia, dove era, invece, fermo con luce rossa il teste al momento del sinistro), il teste , posizionato sulla direttrice parallela Tes_1
all'attraversamento di via San RI, che poteva chiaramente vedere le lampade del semaforo pedonale di tale via poiché i pedoni a cui erano rivolte erano orientati come lui, ha dichiarato che al momento del sinistro la luce del semaforo pedonale di via San
RI era rossa, specificando che “dalla mia posizione vedevo benissimo quel semaforo”.
Si aggiunga che il fatto che stesse correndo rende inverosimile che P_
l'attraversamento da parte sua fosse così lento da iniziare con luce verde, perdurare durante i 4 secondi di luce gialla ed i 2 secondi di luce rossa per tutte le direttrici (v. relazione Polizia locale), ed essere ancora in atto al momento del transito del
[...]
per di più trovandosi nella prima semicarreggiata destra dove è accaduto il CP_2 fatto, e ancora alla destra della traiettoria del motociclista stesso al momento del sinistro (come motivato supra).
Per tali motivi deve ritenersi corretta la ricostruzione del fatto da parte del Tribunale, come l'accertamento della responsabilità di , e conseguentemente di Controparte_1
sua assicuratrice. L'appello deve quindi essere rigettato, con Parte_2
conferma della gravata sentenza, e condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di in ragione della soccombenza. Controparte_2
Tali spese devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, esclusa la fase di istruttoria non celebrata.
Le spese devono, invece, essere integralmente compensate nel rapporto processuale tra l'appellante e , stante la non impugnazione del rapporto assicurativo. Controparte_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
condanna l'appellante lla rifusione delle spese Parte_1
del presente grado del giudizio in favore dell'appellato Controparte_2
che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge;
compensa integralmente le spese di lite del presente grado del giudizio nel rapporto processuale tra d . Parte_1 Controparte_1
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato venendo rigettato l'appello.
Genova, 4 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 848/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza del Tribunale della Spezia n.
157/2024, pubbl. il 14/02/2024, RG n. 2229/2019 tra
(P.I. ), in persona del proprio Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. GIORGIO FURLAN come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
FABIO ZANELLI come da mandato in atti
Appellato
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 C.F._2
dall'Avv. EMANUELA DALL'ARA come da mandato in atti appellato
* CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento dell'appello proposto da
riformata la sentenza appellata, condannare l'appellato Parte_1 [...]
come in atti rappresentato, ritenuta la sua esclusiva o comunque Controparte_2
prevalente responsabilità, alla restituzione della somma di € 45.011,19, di cui €
10.213,24 per spese legali, compresi gli accessori, o di quelle diverse somme ritenute di giustizia, con la condanna dello stesso appellato, sempre a favore di
[...]
al pagamento, in tutto o in parte, delle spese legali versate al proprio Parte_1
assicurato da pari ad € 6.580,00, con gli interessi su tutte le Parte_1
somme versate da a decorrere dal febbraio 2024, oltre al Parte_1
pagamento delle spese di registrazione della sentenza del I° Giudice. Piaccia alla
Ecc.ma Corte di Appello, tenuto conto che le controparti, a differenza di
[...]
non hanno accettato, senza peraltro una congrua motivazione o Parte_1
controproposta, l'equa proposta conciliativa formulata dalla Corte di Appello di
Genova con ordinanza del 18 dicembre 2024, condannarle al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., avuto anche riguardo alla mancata adesione alla proposta transattiva del Giudice. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
* per l'appellato : Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, in via principale dichiarare Parte_1
tenuta in ogni caso a manlevare dalle spese del giudizio
[...] Controparte_1
di appello ovvero, in subordine, nel caso di accoglimento dell'impugnazione, porre le spese del grado a carico dell'appellato ”. Controparte_2
* per l'appellato Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, adversis reiectis Respingere integralmente l'interposto appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.157/2024 pronunciata dal Tribunale della Spezia nella causa avente N.R.G.
2229/2019, pubblicata il 14.02.2024. Vinte le spese e competenze anche del presente grado d'appello”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale della Controparte_2
Spezia il Sig. esponendo che: Controparte_1
- in data 11/06/2018 alle ore 6.45 circa in La Spezia si trovava alla guida del proprio motociclo Suzuki V-Strom 650 tg. DM42594 e stava percorrendo viale
San Bartolomeo con direzione viale Italia;
- giunto al semaforo posto all'intersezione fra Viale Italia, Viale San Bartolomeo
e Via San RI si fermava al semaforo rosso.
- all'accendersi della luce verde, avanzava attraversando viale Italia ed imboccando Via San RI, ma, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale posto all'inizio di detta via, un podista, Sig. , con fare Controparte_1
imprudente e imprevedibile, in presenza di luce semaforica rossa per i pedoni, attraversava la strada, correndo lungo viale Italia da destra verso sinistra (in direzione Arsenale M.M.);
- per evitare l'investimento del pedone, poneva in essere manovra frenante e di deviazione laterale cadendo insieme alla propria moto e riportando lesioni personali.
L'attore ha chiesto di accertare e dichiarare che il sinistro è stato causato, in via esclusiva, dal comportamento negligente del Sig. responsabile ai Controparte_1
sensi dell'art.2043 c.c.
Si è costituito in giudizio il Sig. contestando tale dinamica del Controparte_1
sinistro, affermando che stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali con luce verde del semaforo per i pedoni, precisando, altresì, che nel momento in cui ha notato la presenza del motociclista alle proprie spalle stava ormai completando l'attraversamento. ha, inoltre, chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice per Controparte_1
la responsabilità civile, per esserne manlevato. Parte_2
Si è costituita contestando l'an e il quantum della domanda Parte_2
attorea, associandosi – quanto alla dinamica del sinistro – alla ricostruzione offerta dal proprio assicurato . Nel rapporto con l'assicurato ha eccepito la violazione del P_
patto di gestione della lite.
La causa è stata istruita con prove documentali, escussione di testi ed è stata licenziata
CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Il Tribunale ha deciso la vertenza con la sentenza indicata in epigrafe e qui gravata, così statuendo:
“Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile a condotta colposa esclusiva del convenuto;
Controparte_1
Condanna a corrispondere all'attore a titolo Controparte_1 Controparte_2
di risarcimento del danno:
• euro 29.909,75, a titolo di danno non patrimoniale liquidato all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi previa devalutazione della somma indicata al momento dell'evento e conteggio degli interessi tenendo conto solo della rivalutazione maturata anno per anno (Cass. S.U. n. 1712/1995).
• euro 705,60 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi in misura legale dai singoli pagamenti.
Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite all'attore che Controparte_1
liquida in euro 7.000,00 per compenso;
euro 786,00 per iscrizione causa;
euro 488,00 per CTP;
oltre spese generali, cassa previdenza e iva come per legge.
Pone la spesa della CTU a carico del convenuto.
In accoglimento della proposta manleva, condanna a tenere Parte_2
indenne per quanto il predetto corrisponderà a Controparte_1 CP_2 a titolo di risarcimento, spese legali (compreso il costo CTP) e di CTU in
[...]
forza della presente sentenza.
Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida Parte_2 Controparte_1
in euro 5.500,00 per compenso, oltre spese generali, cassa previdenza e iva come per legge”.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dall'attore. Si è attenuto alle risultanze dell'istruttoria orale, in particolare ha valorizzato la deposizione del teste , il quale ha dichiarato di aver visto il Tes_1
motociclista attore partire da fermo e il podista convenuto attraversare con il proprio semaforo rosso. Il Tribunale ha osservato che le dichiarazioni delle parti verbalizzate dalla Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza, nonché i rilievi fatti dalla stessa
Autorità convergono sulla dinamica affermata dall'attore.
Accertato il diritto al risarcimento, il Tribunale ha fatto proprie le risultanze della CTU per la liquidazione dello stesso. In particolare ha riconosciuto che l'attore ha riportato trauma distrattivo della colonna cervicale e lombosacrale, fratture composte della III,
IV, V, VI costa destra, trauma contusivo spalla destra, frattura composta dello scafoide carpale sinistro, e vari ulteriori traumi e fratture.
Conseguentemente, le lesioni hanno determinato una riduzione dell'integrità psico- fisica classificabile come danno biologico e valutabile nella misura del 12-13%; una inabilità temporanea totale stimabile in giorni 8 relativa al ricovero ospedaliero, seguita da una invalidità temporanea parziale di giorni 35 al 75%; giorni 30 al 50%; giorni 30 al 25%.
Quanto alla posizione di il Tribunale ha accolto la domanda di Parte_2
manleva proposta dal convenuto. In particolare, ha disatteso l'eccezione della terza chiamata circa la violazione del patto di gestione della lite, avendo il convenuto dimostrato di avere tempestivamente comunicato all'Assicurazione l'avvenuto sinistro, la richiesta di risarcimento stragiudiziale e la notifica della citazione, dovendosi poi rivolgere a legale di fiducia, vista l'inerzia della Società, per non incorrere nelle decadenze processuali. Propone appello Parte_2
Con unico motivo di appello censura la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale.
In primo luogo, contesta la valutazione della deposizione del teste , Tes_1
specificamente nella parte in cui fa riferimento ad elementi di imprudenza nella condotta del motociclista appellato, e a proposito dell'inattendibilità della dichiarazione circa il colore della luce del semaforo per il motociclista al momento del transito.
In secondo luogo, critica l'omessa valutazione di alcuni rilievi effettuati dalla Polizia
Locale o comunque risultati documentalmente dall'istruttoria, in particolare le dichiarazioni dell circa il proprio ingresso sulla carreggiata P_
sull'attraversamento pedonale, la ridotta tempistica della luce gialla semaforica dei pedoni (in ipotesi proiettata dopo che l aveva già impegnato l'attraversamento P_
con il verde e passata a rossa ancora mentre lo stesso vi stava passando sopra), il lato di caduta del motociclo attoreo, l'entità della traccia di frenata dello stesso e lo schema di alternanza semaforica dell'incrocio de quo, con particolare riferimento al lasso temporale tra l'inizio del semaforo verde per il motociclista e la fine del semaforo giallo per il pedone antagonista.
Per tali ragioni chiede una riforma integrale della sentenza con rigetto della domanda attorea.
Si costituisce rilevando l'acquiescenza dell'appellante sulla Controparte_1
statuizione circa il suo diritto ad essere manlevato, rimettendosi alla decisione della
Corte sul merito della controversia, chiedendo in caso di accoglimento dell'appello che le spese del grado siano poste a carico di e nel caso di rigetto a Controparte_2
carico di Parte_2
Si costituisce contestando integralmente l'avversario appello e Controparte_2
chiedendo la conferma della gravata sentenza. L'unico motivo di appello è articolato su due principali argomenti: un primo argomento che attiene alla condotta asseritamente imprudente del danneggiato CP_2
e un secondo vertente sulla circostanza che abbia attraversato
[...] Controparte_1
la strada con la luce semaforica verde.
Quanto al primo argomento, va disattesa la ricostruzione dell'appellante, in quando contrastante con le risultanze istruttorie.
Innanzitutto, la Corte osserva che lo schizzo planimetrico redatto in udienza dal teste indica la posizione del podista sul margine destro (rispetto al Testimone_2
motociclista proveniente da Via San Bartolomeo) del marciapiede di via San RI, in corrispondenza del tabacchino. La circostanza dedotta dall'appellante per cui il teste avrebbe individuato nella parte finale della carreggiata di via San Controparte_1
RI (quella opposta, ovvero quella sinistra in direzione Arsenale M. M.) per sostenere che avrebbe perso il controllo del proprio motociclo Controparte_2
solo dopo il passaggio dello stesso , è contraria all'evidenza. P_
L'ubicazione di indicata dal teste unitamente alle P_ Testimone_2
dichiarazioni raccolte nel verbale della Polizia locale, secondo cui lo stesso P_
stava correndo in direzione Arsenale, indicano che la necessità della frenata di emergenza è sorta quando il pedone era ancora alla destra del motociclista e stava correndo nel senso incidente alla traiettoria del motociclista stesso (da destra a sinistra, ovvero da ad Arsenale M.M.); infatti, i segni di frenata verso sinistra si Per_1
spiegano con l'istinto di evitare un pedone che proveniva da destra.
L'appellante osserva che le dichiarazioni rese dall (il pedone) ai verbalizzanti P_
(che cioè egli si trovava quasi al termine dell'attraversamento della strada e che aveva iniziato detto attraversamento con luce verde) e dagli stessi avallate, contrasterebbero con la lettura dei fatti data dal primo giudice.
Osserva la Corte che la Polizia locale si è limitata a verbalizzare sul punto le dichiarazioni dell , il quale ha effettivamente affermato che al momento del P_
sinistro aveva quasi terminato l'attraversamento, ma tali dichiarazioni sono smentite dalla planimetria redatta dal teste , che indica invece la posizione del pedone Tes_1 all'inizio dell'attraversamento, e anche dalla planimetria redatta dalla Polizia locale, benchè quest'ultima non abbia potuto rilevare la posizione del pedone sulla strada, perché intervenuta dopo che era stato trasportato al pronto soccorso.
Inoltre, le tracce di frenata della moto verso sinistra denotano che aveva cercato CP_2
di evitare l'investimento del pedone sterzando verso sinistra, cosa che sarebbe stata inutile se avesse al momento del fatto quasi ultimato l'attraversamento. P_
Circa l'asserita imprudenza del motociclista , la Corte non ravvisa alcuna evidenza CP_2
in tal senso. Il teste ha specificamente riferito di non aver notato Testimone_2
una particolare velocità del motociclista nell'attraversare l'incrocio, mentre risulta dalla menzione di quale “podista” da parte del teste stesso nonché dalla P_
verbalizzazione della Polizia, che stava correndo, come dallo stesso dichiarato P_
ai verbalizzanti nell'immediatezza del fatto. Infine, la traccia di frenata di soli 3 metri lasciata dalla moto sull'asfalto con il limitato scarrocciamento successivo alla caduta non è indice di una velocità imprudente. A supporto, in conclusione, deve anche tenersi presente che la Polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro, con piena contezza delle tracce della caduta e del contesto, non ha assunto alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti di motivando la decisione a verbale. CP_2
Residua ora la questione inerente alla proiezione delle luci semaforiche.
In primo luogo, l'appellante mette in dubbio – senza però addurre alcun elemento concreto in senso contrario – che abbia impegnato l'incrocio Controparte_2
con luce verde per sé.
In secondo luogo, sostiene che avrebbe iniziato l'attraversamento con luce P_
verde per sé sull'attraversamento di via San RI, e che tutto l'accaduto si sarebbe verificato tra la fine della luce verde e l'inizio della luce rossa per i pedoni (intervallate da 4 secondi di luce gialla), in modo da spiegare perché al momento della caduta del motociclista aveva notato la luce rossa sul proprio semaforo. P_
Ora, quanto alla luce semaforica proiettata su via San Bartolomeo per CP_2
non v'è motivo di dubitare che la stessa fosse verde al momento del transito,
[...]
considerato che: - il teste era incolonnato per primo su viale Italia in direzione Tes_1 Per_1
con semaforo rosso e vedeva il , alla sua destra sulla via San Bartolomeo, CP_2
perpendicolarmente a lui, partire da fermo;
- lo schema dell'alternanza semaforica descritto dalla Polizia locale nel proprio verbale indica che allorché il semaforo veicolare del teste era rosso, il Tes_1
semaforo di via San Bartolomeo potrebbe essere stato verde (“fase 2”), con luce rossa sull'attraversamento pedonale di via San RI, oppure (“fase 3”) rosso, ma sempre con luce rossa sull'attraversamento di via San RI, essendo in questo caso verde la luce veicolare su tale via;
- se il EI era fermo e poi ripartiva deve ritenersi ragionevole che lo stesso avesse dapprima il rosso e poi il verde, trovandosi quindi in “fase 2”, non spiegandosi altrimenti una ripartenza con il rosso su un incrocio così trafficato.
Diversamente, il podista aveva necessariamente luce rossa quando ha iniziato P_
l'attraversamento di via San RI, considerato che, oltre a quanto evidenziato nella relazione della Polizia locale circa le varie fasi semaforiche che depone in tal senso
(l'attraversamento di via San RI ha luce verde nella “fase 1”, ovvero quando i veicoli transitano sulla direttrice di viale Italia, dove era, invece, fermo con luce rossa il teste al momento del sinistro), il teste , posizionato sulla direttrice parallela Tes_1
all'attraversamento di via San RI, che poteva chiaramente vedere le lampade del semaforo pedonale di tale via poiché i pedoni a cui erano rivolte erano orientati come lui, ha dichiarato che al momento del sinistro la luce del semaforo pedonale di via San
RI era rossa, specificando che “dalla mia posizione vedevo benissimo quel semaforo”.
Si aggiunga che il fatto che stesse correndo rende inverosimile che P_
l'attraversamento da parte sua fosse così lento da iniziare con luce verde, perdurare durante i 4 secondi di luce gialla ed i 2 secondi di luce rossa per tutte le direttrici (v. relazione Polizia locale), ed essere ancora in atto al momento del transito del
[...]
per di più trovandosi nella prima semicarreggiata destra dove è accaduto il CP_2 fatto, e ancora alla destra della traiettoria del motociclista stesso al momento del sinistro (come motivato supra).
Per tali motivi deve ritenersi corretta la ricostruzione del fatto da parte del Tribunale, come l'accertamento della responsabilità di , e conseguentemente di Controparte_1
sua assicuratrice. L'appello deve quindi essere rigettato, con Parte_2
conferma della gravata sentenza, e condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di in ragione della soccombenza. Controparte_2
Tali spese devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, esclusa la fase di istruttoria non celebrata.
Le spese devono, invece, essere integralmente compensate nel rapporto processuale tra l'appellante e , stante la non impugnazione del rapporto assicurativo. Controparte_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
condanna l'appellante lla rifusione delle spese Parte_1
del presente grado del giudizio in favore dell'appellato Controparte_2
che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge;
compensa integralmente le spese di lite del presente grado del giudizio nel rapporto processuale tra d . Parte_1 Controparte_1
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato venendo rigettato l'appello.
Genova, 4 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Marcello Bruno