Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1961/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. CANTORO ILENIA MONICA ricorrente nei confronti di
Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. IACCHETTI DANIELA resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 473 bis c.p.c. , notificato unitamente al decreto di fissazione udienza in data 29.11.2024, ha chiesto al Tribunale di Cremona la modifica dell'accordo Parte_1 raggiunto con madre della figlia minore ora di anni dieci, accolto Controparte_1 Per_1 da Codesto Tribunale in data 15.2.2017, in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore, dell'esercizio di visita paterno e della misura del contributo al mantenimento.
All'udienza del 17 febbraio 2025, dopo ampia discussione, le parti addivenivano a un accordo e all'udienza del 25 febbraio 2025 precisavano le seguenti conclusioni congiunte:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Cremona del 15.2.2017 pubblicato il 22.2.2018 nel Proc. Rg. VG n. 2390/2017:
1) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con esercizio Persona_2 congiunto della potestà solo per le decisioni più importanti in materia di educazione, istruzione e salute e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le residue decisioni assunte quando la bambina si trova presso ciascun genitore, con collocazione della minore presso la residenza materna in Montodine (CR), via Papa
Giovanni XXIII n. 36;
2) entrambi i genitori si occuperanno della crescita e della formazione di , Per_1 condividendo le scelte importanti, come quelle quotidiane, anche considerato il diritto della minore a conservare con entrambi i genitori un rapporto continuativo e significativo;
3) per quanto attiene al diritto di visita, il padre terrà con sé a fine settimana alternato dal Per_1 venerdì alla domenica sera mediante prelievo della minore dalla casa materna entro le ore 17,00 del venerdì e accompagnamento a casa della medesima entro le ore 18,30;
4) i genitori trascorreranno in egual misura con le festività natalizie e pasquali, avendo cura di Per_1 alternare di anno in anno le festività principali;
5) potrà trascorrere con il padre dieci giorni consecutivi durante le vacanze estive nel periodo che il Per_1 sig. comunicherà alla sig.ra con congruo anticipo;
Pt_1 CP_1
6) l'assegno unico universale per la minore verrà percepito al 100% dalla sig.ra il sig. si CP_1 Pt_1 impegna a rinunciare alla quota di assegno ad oggi percepito e a collaborare con la sig.ra per tutti gli CP_1 adempimenti e pratiche necessari;
7) dispone che il padre corrisponda a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 250,00 – somma che include espressamente anche il vestiario e i cambi di stagione – indicizzato su base annua da corrispondersi entro il 15 del mese, oltre rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Cremona.
pag. 2/3 La modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre avrà decorrenza da mese in cui la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico universale;
CP_1
8) i genitori si danno reciprocamente l'assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento di identità equipollente in favore della figlia minore;
9) con compensazione tra le parti delle spese di lite;
10. per tutto quanto non indicato e non modificato dal presente atto, ci si riporta al decreto del Tribunale di Cremona del 15.2.2017 pubblicato il 22.2.2018 nel Proc. Rg. VG n. 2390/2017”.
il Collegio,
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 11/03/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
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