Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 30.01.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n.6425 R.G. dell'anno 2022 del Tribunale di Torre Annunziata, cui sono state riunite le controversie recanti n.6443/2022, n.212/2023 e n.213/2023 TRA
, nato il giorno 3.8.1965 in POZZUOLI ed ivi Parte_1 residente, C.F.: ; CodiceFiscale_1
, nato il giorno 21.2.1992 in GRAGNANO e residente in Parte_2
CASTELLAMMARE DI STABIA, C.F.: ; CodiceFiscale_2
, nata il giorno 25.3.1985 in CASTELLAMMARE DI STABIA Parte_3
e residente in [...], C.F.: ; CodiceFiscale_3
, nata il giorno 14.02.1989 in CASTELLAMMARE DI Parte_4
STABIA e residente in SCAFATI, C.F.: ; CodiceFiscale_4 tutti rappresentati e difesi, per mandato telematicamente trasmesso con i rispettivi atti introduttivi di lite, dall'avv. ROSARIO D'ORAZIO, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in NAPOLI al Corso PONTICELLI n.54 RICORRENTI CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Maria SICILIANO, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale resta elettivamente domiciliata in TORRE del GRECO alla via MARCONI n.66 RESISTENTE
OGGETTO: illegittimità contratti di collaborazione continuativa;
accertamento dei tratti tipici della subordinazione;
spettanze retributive e risarcitorie.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
1
Con ricorsi iscritti al R.G. rispettivamente in data 23.11.2022, 24.11.2022 e 12.01.2023, i signori Parte_1 Pt_2
, e adivano il Giudice del
[...] Parte_3 Parte_4
Lavoro dell'intestato Tribunale allegando:
-- di aver prestato attività lavorativa presso l'azienda sanitaria ASL Parte_5
in qualità di “operatori tecnici informatici”, nelle varie articolazioni
[...] dell'azienda e, in particolare: presso il Distretto 53 di Parte_1
Castellammare di Stabia, settore ''anziani, fragili e demenze'', dal 19.5.2021 al 31.5.2022; presso il Distretto 53 di Castellammare di Parte_2
Stabia, settore UOS ''anziani fragili e demenze'', dal 15.4.2021 al 31.5.2022; presso il Distretto 58 di Pompei e adibita all'hub vaccinale di Parte_3
Santa Maria La Carità, dal 12.4.2021 al 31.5.2022; Parte_4 presso il Distretto 53 di Castellammare di Stabia, settore UOS ''anziani fragili e demenze'', dal 6.5.2021 al 31.5.2022;
-- di essere stati assunti a seguito di avviso pubblico del 29/12/2020, con il quale l' aveva proceduto al reclutamento di personale a Parte_6 tempo determinato per sei mesi di lavoro, da espletare col profilo di operatore tecnico, per far fronte alle attività connesse all'emergenza sanitaria da Covid- 19, con sottoscrizione di un asserito contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
-- che gli originari contratti erano stati più volte prorogati, talvolta senza preventiva accettazione da parte dei lavoratori e con riduzione delle ore lavorative, fino al 31.05.2022;
-- di aver svolto in maniera costante, continuativa e prevalente mansioni appartenenti a livelli contrattuali superiori rispetto al profilo categoriale preso a riferimento negoziale per la quantificazione del “compenso” pattuito, oltre a quelle di operatore tecnico informatico videoterminalista, secondo le modalità proprie di un rapporto di lavoro subordinato. Sulla base di tale premesse, i ricorrenti chiedevano dichiararsi la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dei contratti di collaborazione sottoscritti, in ogni caso predisposti dall'Azienda con intento fraudolento, e delle relative proroghe;
accertarsi la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con l'ASL, con inquadramento nella categoria corrispondente alle mansioni di fatto svolte (“Bs” per quel che concerne e “C” Parte_2 Parte_4 per quel che riguarda e;
per Parte_1 Parte_3
l'effetto, condannarsi l' resistente al pagamento delle differenze CP_1 retributive dovute e al risarcimento del cd. “danno comunitario” e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi compresi quelli da perdita di opportunità lavorative. Il tutto con interessi e vittoria di spese, diritti e onorari e con attribuzione.
2 Si costituiva ritualmente in tutti i giudizi l' che resisteva nel Parte_6 merito alle domande attoree chiedendo il rigetto delle pretese ex adverso azionate.
In corso di attività istruttoria il Giudice, oltre alla assunzione diretta della prova orale, ha ammesso, nei limiti di cui all'ordinanza in data 23 settembre 2024, da intendersi qui integralmente richiamata, il deposito dei verbali relativi alle dichiarazioni rese dai testi in procedimenti analoghi vertenti sulle medesime questioni.
Di poi le cause venivano riunite per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, alla luce dei criteri di economia e speditezza processuali applicati.
La controversia -unica- veniva quindi mandata in decisione.
Sicché, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale giorno 30.01.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza. (2)
Va premesso che il Giudice non terrà conto delle note trasmesse dalle parti, rispettivamente il 29 gennaio (ricorrenti) e il 27 gennaio h. 9,04 (resistente), in quanto a chiara ed evidente impronta “illustrativa”, o se si preferisce “esplicativa”. Come dimostrato dal fatto che le vere note sostitutive sono state separatamente trasmesse. Ed invero, con il provvedimento reso a norma dell'art. 127 ter c.p.c. il 23 settembre 2024 il G.U.L. aveva autorizzato le sole note sostitutive dell'udienza finale di trattazione, avendo già concesso, in tutte e quattro le originarie, autonome vertenze, i termini per le note illustrative. Termini ampiamente sfruttati dalle parti. Le ragioni poste dai ricorrenti a sostegno dell'ulteriore sforzo argomentativo non sono condivisibili per motivi sui quali non è necessario attardarsi. In ogni caso le stesse avrebbero, al più, consentito alla parte di chiedere l'autorizzazione ad una attività preclusa dalla consecutio procedimentale. (3)
Le domande attoree sono risultate infondate e vanno, quindi, rigettate.
La pretesa azionata resta nella buona sostanza incentrata sull'accertamento della natura subordinata dei rapporti di collaborazione intercorsi con l' resistente, in tesi attorea solo formalmente inquadrati CP_1 come co.co.co. in quanto sostanzialmente dipanatisi in regime di lavoro subordinato. A sostegno di una tale prospettazione i ricorrenti hanno dedotto che il rapporto instaurato con l' doveva in realtà essere qualificato come Parte_7 rapporto di lavoro subordinato sul presupposto che essi, nonostante la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, erano stati
3 sottoposti ai tipici poteri del datore di lavoro, quali quello direttivo, gerarchico e disciplinare. Allega, infatti, parte attrice che ricorrono nel caso di specie gli indicatori sussidiari della subordinazione individuati dalla giurisprudenza, tra cui lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, l'assenza di autonomia organizzativa circa le modalità e i tempi di svolgimento delle attività lavorative, l'utilizzo di strumenti forniti dal datore di lavoro, la presenza di ordini e direttive e la sottoposizione a poteri di controllo e disciplinari, l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato con obbligo di firma in entrata e in uscita, la necessità di giustificare le assenze, il pagamento a cadenze periodiche della retribuzione.
Ora, pare al Giudice che la premessa giuridico-ermeneutica da cui muovere sia “necessitata”. Ed invero, deve ritenersi pacifico che, al fine di accertare la natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, l'elemento decisivo funzionale alla individuazione dell'una piuttosto che dall'altra è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro con conseguente inserimento del lavoratore in modo pieno e stabile nell'organizzazione aziendale. La Suprema Corte ha avuto più volte modo di ribadire che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, la subordinazione deve necessariamente essere accertata o esclusa anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto stesso, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.), ma pure ai fini della verifica di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione delle originarie intese negoziali e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista. Con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali inerenti la natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata da una delle parti del contratto. (Si cfr., ex multis: Cass. n.4770/2003; Cass. n.5960/1999).
Cioè a dire. Nella necessaria preminenza valutativa della “effettiva” volontà delle parti contraenti non può annettersi valore assorbente al nomen iuris utilizzato per l'indicazione negoziale del rapporto, dovendo al contrario tenersi conto, sul piano della interpretazione di detta volontà, del comportamento complessivo dei contraenti, anche posteriore alla conclusione dell'accodo negoziale. Con la conseguenza che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali
4 relativi alle modalità della prestazione, occorre dare prevalenza ai secondi. (Si cfr., ex plurimis: Cass. n.22289/2014; Cass. n.17455/2009; Cass. n.13884/2004).
Tanto premesso, ritiene il G.U.L. che l'attività istruttoria svolta, analizzata nel complesso delle restanti emergenze processuali, non consente il positivo apprezzamento della prospettazione attorea. La cui dimostrazione, naturalmente, era/è a carico dei ricorrenti (4)
Determinante ai fini della decisione in punto di riconducibilità dei rapporti in disamina alla subordinazione tecnicamente intesa è la circostanza che nessun teste abbia riferito della sottoposizione dei ricorrenti al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro. Nel dettaglio.
Il teste , a conoscenza dei fatti di causa in quanto Testimone_1 responsabile dell'Unità dipartimentale “anziani, fragili e demenze”, pienamente attendibile in quanto le sue dichiarazioni non sono in contrasto con la documentazione in atti, sul punto ha dichiarato: questi operatori informatici si organizzavano tra loro per quanto concerne le giornate e i turni lavorativi … gli informatici non dovevano comunicare a me preventivamente per la relativa autorizzazione le giornate di assenza … non ho mai intrapreso provvedimenti disciplinari nei confronti degli informatici … le presenze degli informatici venivano prese sui dei brogliacci dalla sig.ra anch'essa esterna all'ASL.>. Per_1
Il teste , a conoscenza dei fatti di causa in quanto Testimone_2 direttore sanitario presso il Distretto 58, a sua volta ha dichiarato: la ricorrente lavorava sette giorni su sette, compresi i festivi, su turni 08,00- 20,00, la cui predisposizione era rimessa a lei ed ai suoi colleghi che si trovavano nella sua stessa posizione. Lavorava per 36 ore complessive settimanali … il personale dipendente seguiva, invece, le turnazioni predisposte dall'Azienda… c'erano dei fogli di presenza sulla base dei quali la ricorrente veniva pagata, a differenza dei dipendenti non aveva a disposizione la timbratura elettronica. …. Era, all'uopo, stato istituito un apposito sportello e nella turnazione operativa del personale aggregato per fronteggiare l'emergenza COVID rientrava anche questa incombenza. … anche in questo caso erano i collaboratori a determinarsi fra loro operativamente.>
Dello stesso tenore la deposizione di dirigente Testimone_3 medico presso l'ASL, il quale ha confermato: la ricorrente organizzava autonomamente la sua turnazione insieme ai suoi colleghi aggregati per fronteggiare l'emergenza pandemica.>
I testi esaminati hanno, dunque, confutato le allegazioni attoree in ordine alla sussistenza del vincolo di subordinazione e degli indicatori sussidiari della stessa, atteso che:
- l'organizzazione dei turni di lavoro era gestita in totale autonomia dagli
5 operatori informatici;
- non vi era l'obbligo di giustificare l'assenza laddove a questa avesse operativamente sopperito l'auto-organizzazione interna dei collaboratori;
- sempre a tale ultima condizione, non era richiesta la preventiva autorizzazione ad assentarsi, ma vi era solo l'obbligo di annotare gli orari di ingresso e di uscita su un apposito registro, a differenza di quanto previsto per il personale dipendente ASL che disponeva di badge per la timbratura elettronica.
Sia la presenza degli operatori che la predisposizione dei turni erano quindi svolte in totale autonomia organizzativa, essendo interesse esclusivo della ASL ottenere il corretto ed efficiente espletamento del servizio, nonché verificare l'effettività della prestazione ai fini della liquidazione del compenso.
Quanto alle “interferenze” esterne nella gestione dei compiti demandati ai ricorrenti, innegabili in punto di fatto seppure in una perimetrazione ben diversa da quella allegata, peraltro in maniera quasi
“scolastica”, negli atti introduttivi di lite, deve nuovamente rammentarsi il parametro ermeneutico di riferimento della relativa valutazione in ottica individualizzante. I Giudici di legittimità, infatti, hanno più volte segnalato la necessità di valorizzare il concreto atteggiarsi del potere direttivo che, per poter assurgere ad indice rivelatore della subordinazione non può manifestarsi in direttive di carattere generale, di per sé compatibili con il semplice coordinamento esistente anche nel lavoro autonomo, dovendo invece esplicitarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti la prestazione lavorativa, a sua volta stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale. (Si cfr., fra le numerose altre: Cass. n.29646/2018.)
Nel caso di specie difettano in maniera evidente le caratteristiche sintomatiche indicate dalla Corte Regolatrice, per vero nemmeno allegate con precisione dagli interessati.
A D.R. la ricorrente era addetta quale informatica alle esigenze connesse alla pandemia. … A D.R. per le incombenze più squisitamente sanitarie la ricorrente era affiancata da un medico. Non c'era vicino a lei altro personale amministrativo. … A D.R. la ricorrente aveva contatti solo con il responsabile del singolo centro vaccinale al quale era stata destinata. Costui era un dipendente dell'ASL, più precisamente un dirigente medico. Il singolo centro vaccinale restava operativo solo grazie al personale aggregato per l'emergenza pandemica. … A D.R. la ricorrente era anche addetta alla consegna delle carte elettroniche contenenti i dati vaccinali alle persone, già vaccinate almeno con una dose, che ne facevano richiesta.> Così il teste . Testimone_2
C'era una scheda preparata dal medico addetto alla somministrazione del vaccino, medico che decideva il tipo di vaccino da usare. La scheda veniva
6 consegnata all'infermiere che, dopo la materiale somministrazione, la completava inserendovi i dati ancora necessari. Successivamente la scheda veniva portata al personale informatico che la inseriva nel sistema. A D.R. il sistema produceva l'attestazione di avvenuta vaccinazione che veniva consegnata, sempre dall'informatico, al paziente vaccinato. A D.R. che io ricordi non c'erano altri compiti assegnati agli informatici. Nella formazione della attestazione di cui ho detto, l'informatico aveva la possibilità di gestire, insieme al diretto interessato, la data di somministrazione della dose successiva. … A D.R. la ricorrente si rapportava solo con me, anche -(se)- si trattava di contatti molto rari.> Così il teste . Testimone_3
Lo scenario dimostrativo non subisce modifiche alla luce della deposizione, acquisita su impulso attoreo, del sig. , sul Parte_8 punto specifico rimasto silente.
Nemmeno è stato dimostrato, con la documentazione prodotta, l'esercizio del potere disciplinare nell'ambito del rapporto tra la ASL convenuta e i ricorrenti, giacché il documento denominato “Preavviso di provvedimento disciplinare – segnalazione irregolarità apposizione orario di lavoro su registro presenza”, a firma del referente dott. , non aveva altra finalità che Per_2 quella di assicurare l'efficienza del servizio, non essendo determinante la terminologia usata. Tanto è vero che non risulta documentato alcun procedimento disciplinare. In effetti il medesimo teste ha confermato che i ricorrenti Testimone_1 potevano assentarsi senza autorizzazione, organizzandosi tra di loro per le sostituzioni, e il fatto che l'assenza dovesse essere comunque comunicata all'azienda risponde, all'evidenza, ad un'esigenza di continuità del servizio che non poteva che essere garantito dagli operatori informatici. In tale contesto ciò che restava ineludibile era, da un lato, la necessità del costante monitoraggio, a fini compensativi, delle presenze e degli orari effettivi e, dall'altro, la necessità dell'intervento aziendale “sostitutivo” nei casi in cui l'organizzazione interna dei collaboratori non si fosse rivelata risolutiva. Di qui l'infondatezza dell'assunto attoreo a tenore del quale la deposizione del teste sarebbe vulnerata da inveridicità. Testimone_1
Ed infatti, il supporto cartolare reiteratamente evocato dalla difesa degli istanti non è apprezzabile nella direzione indicata, trattandosi, nella sostanza e al di là della intestazione del provvedimento, di un mero richiamo alla necessità di attenersi all'orario “negoziato”, di rendere tracciabile in maniera corretta l'assicurazione di tale orario e di munirsi di preventiva autorizzazione, eventualmente da dispensare a cura del “referente aziendale emergenza COVID”, per derogarvi. Tanto ciò è vero -ripetesi- che nessuna iniziativa disciplinare è stata allegata e men che mai documentata dai ricorrenti.
Stessa destinazione funzionale mantiene l'avviso del 7 giugno 2021
7 attraverso il quale l'ASL intervenne sulla “gestione” delle timbrature del personale Co.Co.Co. Anche in questo caso trattasi di un atto che lungi dal caratterizzare nel senso della subordinazione il rapporto sotteso mira(va) a garantire l'efficienza del servizio e la trasparenza delle prestazioni in ottica compensativa.
In sintesi, i rapporti di lavoro in questione, riconducibili a un
“originario” progetto specifico, funzionalmente collegati al raggiungimento di un “pre/fissato” risultato finale, determinato dal committente, sono stati gestiti dai collaboratori senza soggezione al potere direttivo/organizzativo altrui e, quindi, senza il vincolo di subordinazione. (5)
Per ragioni speculari destituita di fondamento deve ritenersi, altresì, la contestazione attorea secondo cui il ricorso alla procedura di reclutamento mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia stato attuato unicamente per aggirare le norme imperative inerenti il momento genetico dell'assunzione, al fine di non far maturare ai collaboratori i requisiti per la stabilizzazione.
Pare evidente, in primo luogo, che una tale allegazione necessita del riscontro fattuale dato dalle effettive modalità di svolgimento dei rapporti di collaborazione. Nel momento in cui queste depongono per la mancanza in concreto dei tratti distintivi della subordinazione lo “scopo originario” asseritamente prefissosi dall' retrocede nell'inconferente. Controparte_1
In secondo luogo, non può non evidenziarsi, sulla base delle risultanze di causa, che per fronteggiare le esigenze di celerità ed efficienza Pt_9 richieste dalla situazione emergenziale in atto, ha stipulato con i ricorrenti contratti di co.co.co., a seguito dell'avviso pubblico del 29/12/2020, mediante una procedura di reclutamento agile che consentisse di garantire, in tempi brevi ed in conformità con le disposizioni dettate a livello nazionale, il necessario supporto tecnico in attività strettamente legate al particolare momento storico. Tali collaborazioni hanno si comportato l'inserimento funzionale dei ricorrenti nell'organizzazione lavorativa ma al solo e limitato fine di raggiungere uno scopo preciso, pre/fissato, ossia lo svolgimento di attività di supporto alle articolazioni aziendali nelle attività connesse alla crisi generata dal “COVID 19”, limitata nel tempo ed eventualmente prorogabile in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria. Deve, quindi, escludersi da qualsiasi prospettiva un intento fraudolento nella condotta “negoziale” della ASL convenuta. (6)
La questione giuridico-ermeneutica di fondo merita una ulteriore riflessione alla luce dei rilievi finali dei ricorrenti incentrati in via -ritenuta- prioritaria sulla circostanza secondo cui i contratti di collaborazione sarebbero
8 stati formalizzati solo a distanza di tempo dall'inizio dei singoli rapporti. In tal modo posto, il problema, che fra l'altro nemmeno sfiora le posizioni di e , cela un equivoco di fondo. Parte_2 Parte_4
La tematica dei contratti a termine, dalla quale parte attrice trae a ripetizione spunti argomentativi ad asserito sostegno del proprio assunto, resta di per sé neutra fino a quando non si dimostri la natura subordinata del rapporto sottostante. Non è, in altre parole, possibile desumere dalla disciplina del rapporto a tempo determinato conseguenze indiscriminate, valide a tutto campo, trattandosi di una regolamentazione che presuppone la natura subordinata del rapporto sottostante. Consegue che lo scrutinio delle emergenze di causa deve muovere dalla necessità di risolvere prima di tutto, e senza interferenze esterne a detta tematica, la questione del rapporto realmente intercorso fra le parti. Ragione per la quale, la circostanza della formalizzazione dei contratti di collaborazione “successiva” all'inizio dei singoli rapporti si palesa, di per sé, del tutto neutra se non accompagnata dalla allegazione e relativa dimostrazione che quei rapporti si stagliavano ab origine come subordinati. E siccome, per come verificato, non sono mai emersi i tratti tipici della subordinazione, il fatto che i contraenti abbiano deciso di formalizzare gli accordi negoziali in un momento successivo all'inizio dei rapporti non ha ricadute nella direzione evocata dagli istanti. Anche perché non è contestata che la c.d. “immissione in servizio” è avvenuta all'esito del regolare espletamento dell'apposita procedura di reclutamento. Urgente, per le ragioni ben note.
Se non che, l'obiezione attorea si palesa infondata anche da una prospettiva meramente storico-fattuale in quanto resta dagli stessi ricorrenti allegato, ed in due casi anche documentato e Pt_2 Parte_4
, per come si anticipava), che la stipula del contratto è stata
[...] preceduta da una formale immissione in servizio, nella realtà “conferimento di incarico”, che fedelmente richiama l'avviso pubblico di origine e che segna il legittimo dies a quo dei rispettivi rapporti di collaborazione.
In tale ambito argomentativo va esaminata anche la “contestazione” attorea secondo cui l'assegnazione ai ricorrenti di compiti diversi da quelli negoziati comporterebbe ispo facto, ipsoque iure il delinearsi, nei relativi rapporti, della subordinazione. In realtà, in disparte la tenuta giuridica della “consecutio” espositiva, difetta chiaramente la premessa in fatto della stessa.
Da una prima prospettiva. Le allegazioni su cui si regge un tale assunto, puntualmente contestate dall'ASL, sono rimaste indimostrate, il testimoniale in atti, di cui si è data contezza, restando incentrato su attività fisse e ripetitive, ben lontane dal
9 quadro delineato dagli istanti. Oltre alle mansioni cennate di videoterminalista, infatti, lo stesso e' stato adibito anche alle ulteriori seguenti mansioni: preventive telefonate alle persone (del settore anziani, fragili e demenze) da vaccinare e sottoposizione a specifico questionario per certificare l'idoneità del paziente a ricevere il vaccino. Dopo circa 4/5 mesi, previa sua abilitazione alla piattaforma, incaricato alle immissioni nel sistema So.re.sa. con credenziali Spid del dirigente per gestire vaccinazioni ed effettuare modifiche alle stesse. Oltre alle modifiche e inserimenti vaccinazioni ci occupavamo anche della gestione di vaccinazioni di tutte le Rsa che la supervisionava e controllava sul Parte_5 piano sanitario. In più la formazione e controllo del database dello stesso. In aggiunta unitamente ad altri colleghi (tra cui NT, UM ed altri) incaricato di gestire e organizzare gli Open Day principalmente pediatrici presso gli istituti scolastici e strutture comunali. La gestione Open Day comprendeva l'organizzazione dell'incontro con dirigente scolastico e funzionario comunale o sindaco, supervisione della zona di vaccinazione con relativa via di ingresso e uscita e sala di attesa e organizzazione database vaccinazioni Open Day tutti creati con file Excel tutt'ora in possesso dell'ASL.> Così il che può essere preso a “modello” nella misura in Controparte_2 cui rimanda ad un ventaglio di compiti estremamente variegato nel cui ambito trovano collocazione le attività di tutti i ricorrenti, seppure in misura minore.
Ora, per come si anticipava, queste allegazioni non trovano riscontro nelle deposizioni dei testi esaminati in corso di causa o acquisite come da apposito, già richiamato, provvedimento istruttorio.
In secondo luogo, nuovamente discutibile è la premessa di fondo da cui si origina la “contestazione” attorea, costituita dal termine di paragone preso a riferimento per sostenere la diversità dei compiti eseguiti rispetto alle originarie previsioni negoziali. Ed invero, tutte le fonti documentali scrutinabili rimandano ad attività connesse alla vaccinazione per il COVIS 19, di supporto alle attività COVID 19. Attività, naturalmente, che non dovevano debordare oltre misura dalla declaratoria negozial-collettiva presa a parametro di riferimento per la quantificazione del
“compenso”. Ragion per cui denunciare l'assicurazione di compiti “diversi” da quelli propri del videoterminalista da un lato è allegazione generica e non coerente con le fonti formali del reclutamento, dall'altro è prospettazione inesatta in quanto muove da premessa limitativa, infine è accelerazione espositiva rimasta indimostrata. Come definitivamente portato in emersione nella successiva sezione motivazionale inerente le rivendicazioni economico-compensative.
In definitiva. Si desume dalla stessa giurisprudenza di legittimità evocata dai ricorrenti la necessità di individuare nel rapporto formalmente regolato secondo i principi
10 della collaborazione continuativa i tratti della subordinazione. Solo a questa condizione può ritenersi “non genuina” la fonte negoziale “collaborativa”. Con le conseguenze evocata dalla parte attrice. Nella fattispecie de qua i tratti della subordinazione non sono processualmente apprezzabili. Ai fini del corretto inquadramento del rapporto di lavoro assumono rilievo elementi fattuali -quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali- che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, unitamente all'esistenza di un potere gerarchico e direttivo che non può, tuttavia, esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, laddove il potere organizzativo deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.> Così in massima, Cass. n.16743/19. Per come accertato, non sono individuabili nei rapporti sottoposti al vaglio del G.U.L. né il potere gerarchico, nè la eterodirezione, né la eterorganizzazione tecnicamente intesa, in quanto l'inserimento nell'organizzazione aziendale è rimasto sempre funzionale al mero raggiungimento dei fini per i quali i rapporti stessi erano sorti, con margini di autonomia -organizzativa appunto- obiettivamente inconciliabili con il concetto di subordinazione. Lo tesso criterio dell'orario stabile e continuativo non è riscontrabile, nei termini indispensabili ai fini della sua sintomaticità in chiave di subordinazione, atteso che i ricorrenti erano tenuti ad assicurare, per contratto, un certo numero di ore lavorative in modo tale da positivamente incidere sul risultato avuto di mira dalla fonte negoziale. Null'altro. I controlli aziendali, per come verificato, avevano il solo scopo di calibrare il compenso sulle ore contrattuali effettivamente assicurate e di non lasciare scoperte le attività di riferimento nel caso in cui l'autorganizzazione dei collaboratori esterni non avesse generato soluzioni per le contingenti assenze sulla programmazione autogestita. (7)
Parimenti infondata, infine, è la richiesta di pagamento di differenze retributive, per avere i ricorrenti percepito un compenso mensile inferiore a quello contrattualmente pattuito con l'ASL convenuta, il cui importo lordo doveva essere “equiparato al trattamento economico previsto dal CCNL vigente per il profilo categoria B” (cfr. art.4, comma 2, del contratto di co.co.co. versato in atti dai ricorrenti). Ed invero, da un esame delle Tabelle retributive allegate al C.C.N.L. Sanità 2016-2018 e, in particolare, della Tabella C, si evince che correttamente l'A.S.L. ha corrisposto ai ricorrenti un compenso mensile lordo pari ad €
11 1.545,04, esattamente pari alla retribuzione mensile lorda prevista per la posizione economica B.
Non meno infondata è la sollecitazione attorea secondo cui i termini negozial-collettivi di riferimento per la quantificazione del compenso pattuito sarebbero errati avendo i ricorrenti disimpegnato mansioni rapportabili al superiore Livello categoriale “Bs” o addirittura al Livello “C”.
La prima declaratoria in disamina (che interessa le posizioni di Pt_2
e rimanda, nella evocata prospettiva
[...] Parte_4 differenziale, a compiti di coordinamento di altri lavoratori, all'assunzione di responsabilità dell'operato di costoro, alla particolare specializzazione del dipendente. Ebbene, la denunciata riferibilità al Livello “Bs” sarebbe da individuare nel fatto che i ricorrenti coordinavano i dipendenti dell'ASL del medesimo reparto nella misura in cui erano loro, dopo avere raccolto i dati dei “vaccinandi”, a disporre quale dose di vaccino (prima, seconda o terza) somministrare all'utente e di quale casa farmaceutica (cfr. pagg. 4 e 5 dei ricorsi e Parte_4
). Parte_2
Ora, pare al Giudice evidente che delle due l'una:
-- o si “interpreta” detta allegazione nella prospettiva di un mansionale di categoria superiore, e allora dovrebbe concludersi che la “responsabilità” della vaccinazione ricadeva, nella buona sostanza, sul personale in senso lato amministrativo;
il che non è neanche ipotizzabile per le ricadute di un tale assunto che evocano scenari ai limiti dell'illecito;
-- oppure la si “legge” nell'unico senso compiuto ragionevolmente da attribuirle, e quindi nella direzione della ricezione, ad opera dei ricorrenti, dei dati necessari alla successiva individuazione del vaccino somministrabile secondo le indicazioni del personale medico. Consegue che nessuna attività di coordinamento è prospettabile. Come del resto confermato dal testimoniale in atti.
Stesso discorso vale per le mansioni da Livello “C” (ricorsi Part e valorizzabili secondo i ricorrenti Parte_1 Parte_3 alla luce dei compiti inerenti l'istruttoria di documenti, delle attività di programmazione e studio con attribuzione di responsabilità, dell'assegnazione dello speed per l'operatività sul portale SORESA, del controllo degli errori commessi da altri con pedissequa correzione degli stessi (cfr.supra). In questo caso evidente si palesa prima di tutto l'estrema genericità delle allegazioni espositive attoree che rimandano a situazioni descrittive troppo vaghe per supportare la tesi della loro rapportabilità alle declaratorie del Livello
“C”. Le quali, peraltro, non sono quelle troppo sinteticamente evocate alle pagg. 24-25 dei due citati ricorsi, dovendo all'uopo farsi riferimento alle più precise indicazioni contenute nelle memorie di costituzione dell'ASL.
12 <"Appartengono a questa categoria (Cat. C) i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventualmente coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità”.>
Ora, se per un verso manca qualsiasi esplicitazione attorea sulle conoscenze teoriche specialistiche di base e sulle elevate capacità tecniche in concreto predicabili in favore dei due ricorrenti, per altro verso non è spiegato a quale autonomia e a quale responsabilità sia riferibile l'attività svolta dagli istanti.
Da altra prospettiva, deve segnalarsi che la prova per testi scrutinabile circoscrive in maniera netta e precisa l'ambito dei compiti svolti dai ricorrenti. Ai passaggi dichiarativi già riportati è opportuno aggiungere quelli concernenti la deposizione di esaminato in altro, parallelo Parte_8 contenzioso (cfr. supra). Conosco il ricorrente per averci lavorato insieme presso il settore “anziani, fragili e demenze”; il sig. … faceva mansioni di videoterminalista, caricava i dati delle vaccinazioni;
il sig. … ha svolto compiti di addetto agli open day presso istituti scolastici a rotazione con i colleghi;
non conosco le modalità di organizzazione degli open day;
… Noi dovevamo telefonare a casa delle persone da vaccinare, gli uffici della asl ci davano i nominativi, poi ci davano dei percorsi da seguire per far vaccinare le persone, arrivavano i medici e gli infermieri andavano al domicilio dei Per_3 pazienti e al ritorno li consegnavano a noi che caricavamo i dati;
>
Pare, in definitiva, ben arduo risalire dalle deposizioni raccolte in corso di causa a quei compiti di “responsabilità”, disimpegnati ad un livello di
“autonomia” evidentemente coerente con la prima, indicati dalle declaratorie di riferimento, passando attraverso l'apprezzamento concreto, id est ricollegabile all'espletamento di quelle specifiche attività, delle richieste capacità tecniche e conoscenze teoriche specialistiche.
Dei profili inerenti il coordinamento si è già detto e non emergono spunti di novità “posizionale” per ulteriormente ampliare il relativo iter argomentativo. (8)
Solo a margine si segnala l'inconferente pregnanza espositiva e rivendicativa delle ultime due questioni poste dagli istanti.
L'evocato principio di non discriminazione resta fuori da ogni verifica mirata in quanto intrinsecamente connesso alla allegata, ma processualmente non apprezzabile, natura subordinata del rapporto di collaborazione. Sembra del tutto evidente che nessuna posizione “comparabile” è predicabile nel caso in cui vengano a confronto prestazioni assicurate da personale
13 “dipendente” e prestazioni assicurate da collaboratori esterni con contratto di Co.Co.Co., prestazioni dal Giudice ritenute conformi alla cornice giuridico- negoziale di originario riferimento. E, come è noto, senza la prospettazione di posizioni comparabili non è nemmeno astrattamente ipotizzabile la violazione del principio di non discriminazione.
La perdita di “opportunità lavorative” rimanda alla mancata prosecuzione del rapporto, non importa come qualificabile, fino al 31 dicembre 2022 o, alternativa, fino al 30 giugno 2022. Per vero, non è ben chiara l'origine di tale doglianza e nemmeno la sua coerenza, gli istanti avendo stigmatizzato, in altra sezione dei ricorsi, la proroga dei rapporti non “negoziata”, id est: disposta, asseritamente, senza il consenso del singolo collaboratore. Salvo poi a denunciare la mancata … proroga ulteriore. Di cui non si allega alcun sollecito durante la collaborazione
“esterna”. In ogni caso.
La fonte dell'assunto attoreo va individuata in una circolare della Regione Campania nella quale si affermava che le Aziende Sanitarie avrebbero potuto -quindi non dovuto- adottare, nell'ambito dell'autonomia gestionale, delle specifiche esigenze e del PTFP, le procedure di proroga … dei rapporti di collaborazione fino al 31 dicembre 2022>. Basterebbe l'analisi letterale di questo documento per chiudere la questione, palese restando che un tale “atto di indirizzo” non poteva generare alcuna aspettativa negli operatori in rapporto di collaborazione con l'ASL circa la continuazione dello stesso fino al 31 dicembre 2022, una tale determinazione restando prevista nell'ambito delle scelte dell'Amministrazione sanitaria e delle connesse esigenze da salvaguardare.
E tuttavia concorrono ben altri elementi a paralizzare sul nascere i rilievi attorei.
Nella proroga fino al 30 giugno 2022 l' avvisava che, ad onta CP_1 della decisione di perpetuare i rapporti fino a tale data, l'eventuale cessazione dello stato emergenziale anticipata rispetto al 30 giugno avrebbe comportato la risoluzione, evidentemente a sua volta anticipata, dei rapporti stessi. La situazione è, quindi, estremamente chiara e tale resta apprezzabile anche in ottica processuale. Così come il reclutamento di personale in senso lato amministrativo, sub specie juris della “collaborazione esterna”, era stato deciso in vista di un ben individuato risultato, anche l'evoluzione dei rapporti di collaborazione è stata gestita valorizzando -correttamente- lo stesso parametro di riferimento. Con la conseguenza che la cessazione dello stato emergenziale, -che a nessun titolo avrebbe dovuto essere preventivamente notiziata ai collaboratori, come sostenuto senza ragionevole impalcatura motivazionale dai ricorrenti-
14 costituiva e costituisce ineludibile sbarramento alla protrazione di rapporti originatisi dall'emergenza pandemica. Come puntualmente preannunciato nell'ultima proroga.
Una traccia “sentenziale” coerente con l'assunto qui patrocinato è rinvenibile nella sentenza del TAR CAMPANIA n.7050/2022 che, seppure a proposito di questione concernente il personale “assunto alle dipendenze dell' a tempo determinato”, ha sottolineato la oggettiva pregnanza CP_1 giuridica delle ragioni che indussero l'ASL a non prorogare ulteriormente i contratti a termine. Ragioni incentrate -appunto- sul venir meno della necessità di supporto alle attività vaccinali legata al particolare momento storico. Id est: alla crisi pandemica. (9)
Le argomentazioni svolte determinano il rigetto delle domande, assorbita ogni ulteriore questione, con particolare riferimento alle eccezioni relative alla proroga dei contratti di natura subordinata a tempo determinato, nonché al cd. “danno comunitario”, stante il mancato riconoscimento del vincolo della subordinazione che costituisce la premessa indefettibile di tali questioni. Sulla prima eccezione preme solo ribadire la scarsa coerenza della stessa, portata in emersione dalla contestuale doglianza concernente la … mancata ulteriore proroga del rapporto fino al 31 dicembre 2022 o, in alternativa, fino al 30 giugno 2022.
Per ragioni di “continuità” con i precedenti sezionali specifici si conclude anche in questo contesto decisionale per la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio, spese che, evidentemente, graverebbero sulla parte soccombente.
P.Q.M
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Il G.U.L. di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti dell' , così provvede: Parte_4 Parte_7
rigetta le domande attoree;
2) compensa fra le parti le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 3/3/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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