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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8795/2022 R.G.
TRA
(c.f. ) residente in [...](Le) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Colella (c.f. C.F._2
CONTRO
(c.f. ) residente in [...](Le) rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. Maria Greco (c.f. ) C.F._4
NONCHE' CONTRO
(c.f. ) residente in [...](Le) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._5 dall'avv. Maria Greco (c.f. ) C.F._4
NONCHE' CONTRO
(c.f. ) residente in [...](Le) rappresentato e difeso CP_3 C.F._6 dall'avv. Maria Greco (C.F. ) C.F._4
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
ha chiesto: 1) Riconoscere, accertare e declarare che i terreni siti Parte_1 in agro di OL al fg.23, rispettivamente p.lle 951 e p.lla 954 nonché l'immobile che insiste sulla predetta p.lla 951, indicato in catasto fabbricati fg. 23, p.lla 338, sono erroneamente intestati in maniera indivisa e , e e, per l'effetto 2) Accertare, CP_3 Controparte_1 Controparte_2 riconoscere e dichiarare che le predette particelle di terreni e fabbricato sono di proprietà e in possesso di . 3) Riconoscere, accertare e declarare che i terreni individuati al fg. 23, Parte_1 rispettivamente p.lle 950 catasto fabbricati quale area urbana e 286 catasto terreni sono erroneamente intestati a e, per l'effetto 4) Accertare, riconoscere e dichiarare che i predetti Parte_1 terreni sono di proprietà indivisa di , e . 5) Autorizzare CP_3 Controparte_1 Controparte_2 conseguentemente il competente Conservatore alle eventuali necessarie trascrizioni, nonché
l'Agenzia del territorio di Lecce ad effettuare la relativa variazione catastale in relazione all'istante, invertendo i nomi dei proprietari delle particelle in modo che alla situazione fattuale corrisponda la situazione formale. 6) Munire il decreto di clausola di provvisoria esecuzione come per legge. 7)
Condannare i convenuti al pagamento della metà quota di spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
, e hanno chiesto: I) Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Riconoscere, accertare e declarare che i terreni siti in agro di OL al fg. 23, rispettivamente p.lle
951 e p.lla 954 nonché l'immobile che insiste sulla predetta p.lla 951, indicato in catasto febbricati fg.23, p.lla 338, sono erroneamente intestati in maniera indivisa a , e CP_3 Controparte_1
; II) per l'effetto accertare, riconoscere e dichiarare che le predette particelle di terreni Controparte_2
e fabbricato sono di proprietà e in possesso di;
III) riconoscere, accertare e Parte_1 declarare che i terreni individuati al fg. 23, rispettivamente p.lle 950 catasto fabbricati quale area urbana e catasto terreni sono intestati a e per l'effetto; IV) Per l'effetto Parte_1 accertare, riconoscete e dichiarare che i predetti terreni sono di proprietà indivisa di , CP_3
e ; V) Autorizzare conseguentemente il competente Conservatore Controparte_1 Controparte_2 alle eventuali necessarie trascrizioni, nonché l'Agenzia del Territorio di Lecce ad effettuare la relativa variazione catastale in relazione all'istante, invertendo i nomi dei proprietari delle particelle in modo che alla situazione fattuale corrisponda la situazione formale;
VI) Munire il decreto di clausola di provvisoria esecuzione come per legge;
VII) Disporre la compensazione delle spese di lite.
****************
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha dedotto nell'atto di citazione che sarebbe proprietario di due Parte_1 appezzamenti di terreno siti in agro di OL (Le) ed indicati in catasto al fg. 23 p.lle 954 e 951.
Sugli stessi insisterebbe una costruzione censita al fg. 23 p.lla 338 con accesso da via Beneficati Rossi, piano terra. Tuttavia per errore, nel catasto queste particelle risultavano intestate ai GE
, e (cugini dello CP_3 Controparte_1 Controparte_2 [...]
) per 1/3 indiviso ciascuno. Parte_1
Lo stesso ha fatto inoltre presente che due terreni confinanti con Parte_1 la sua proprietà innanzi descritta, individuati quale area urbana in catasto fabbricati al fg. 23, particella
950, e in catasto terreni al fg. 23 p.lla 286 di proprietà in comune ed indiviso per 1/3 ciascuno dei predetti GE , e , risultano CP_3 Controparte_1 Controparte_2 invece in catasto erroneamente intestati a lui.
Ha chiesto pertanto riconoscere la situazione reale, procedendo alla correzione delle intestazioni delle particelle catastali.
Nel costituirsi in giudizio , e non CP_3 Controparte_1 Controparte_2 si sono opposti alla domanda dell'attore.
Hanno dedotto: “Quanto esposto nell'atto introduttivo del presente giudizio nei punti da 1) a 12) corrisponde al vero e segnatamente esiste uno “scollamento” fra la situazione “possessoria” e comunque fra la “proprietà sostanziale” di alcune partite di terreni chiaramente identificate in sede di atto introduttivo e la loro “intestazione formale”, in guisa tale che se esse “appartengono” incontestatamente all'attore, il quale da sempre le ha possedute come pure il suo dante causa prima di lui aveva fatto, i ridetti per mero errore risultano in catasto nella proprietà degli odierni convenuti.” (così a pag. 2 della comparsa di risposta).
E' stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente (l'ing. all'esito delle sue indagini ha rilevato che effettivamente Persona_1 sono stati commessi degli errori nelle individuazioni del proprietario di alcune particelle catastali e nelle volture.
L'errore va ricondotto alla voltura catastale disposta in seguito all'atto di “Vendita – Donazione ed altro” per notar del 28.12.1939, repertorio n. 12058, registrato a Gallipoli il Persona_2
09.01.1940 al n. 440 mod. 1 vol. 76, e trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Lecce in data
01.01.1940 ai nn. 27/25 – 28/26 e 29/28; con detto atto fu , tra l'altro, ha Parte_1 Per_3 proceduto a donare ai suoi figli e degli appezzamenti di terreno. CP_4 CP_5
“Nel dare corso alla relativa voltura catastale, l' , per un mero errore, introduce sulla Controparte_6 mappa catastale il frazionamento della particella originaria (particella 23) completamente ruotato
a specchio, secondo un orientamento diametralmente opposto a quello che in realtà erano le indicazioni riportate nell'atto di donazione del notaio del 28.12.1939.(All. 2) Per_2
Infatti, al figlio viene erroneamente assegnata la porzione del fondo distinto con la particella CP_4 derivata 48 (ex particella 23 sub. a), che si trova ubicata a nord dell'intero ed in confine con proprietà degli aventi causa di quando invece, secondo quanto letteralmente Parte_2 indicato nell'atto di donazione per notar del 28.12.1939, al sig. bisognava Per_2 CP_4 attribuire la porzione di fondo distinta con la particella 23 (ex particella 23 sub. b) che in effetti si trova esattamente orientata a sud dell'intero ed in confine con proprietà degli aventi causa di Per_4
.
[...]
Al contrario, all'altro figlio , a causa del detto errore, viene erroneamente attribuita la Per_3 porzione del fondo distinta sulla mappa catastale con il numero di particella derivata 23 (ex particella 23 sub b), che si trova ubicata a sud dell'intero fondo ed in confine con proprietà degli aventi causa di;
quando invece, secondo quanto chiaramente indicato nel citato atto Persona_4 di donazione, al sig. bisognava attribuire l'altra metà del fondo che si orienta a nord CP_5 ed in confine con proprietà degli aventi causa di ” (così alle pagg. 3 e 4 della Parte_2 relazione di perizia).
L'errore che precede, si è scaricato sull'atto successivo di donazione posto in essere da CP_4
e sul successivo atto di accatastamento posto in essere da
[...] Parte_1 dell'immobile da lui realizzato sul terreno ricevuto in donazione:
“Successivamente, a seguito di denuncia di variazione del 19.05.1993 si procede all'accatastamento del fabbricato realizzato dal sig. sull'appezzamento di terreno a lui donato Parte_1 dal proprio genitore . In virtù dell'errore iniziale di cui si è narrato innanzi, il CP_4 fabbricato viene accatastato erroneamente sulla particella 48 di are 7,35, che per l'errore risultava intestata al sig. . In realtà sulla particella 48 non vi è mai stato alcun Parte_1 fabbricato. La particella posseduta dal sig. è quella adiacente alla Parte_1 particella 48 e posta sul confine sud dell'intero fondo ed in confine con proprietà degli aventi causa di . Quest'ultima particella risulta erroneamente intestata agli eredi del defunto Persona_4
. Su tale particella non risultava censito alcun fabbricato, anche se il fabbricato, in CP_5 realtà già esisteva, ed era quello del sig. , come per altro è facilmente Parte_1 visibile nelle ortofoto satellitari. Il fabbricato del sig. è stato edificato in Parte_1 data antecedente al 1950. Poiché il fabbricato è stato censito soltanto nell'anno 1993, dello stesso non si è data menzione alcuna nell'atto di donazione redatto dal notaio di Galatone Persona_5 del 1976.
In data 21.02.1986 viene rilasciata al sig. concessione edilizia per interventi di Parte_1 consolidamento della casa di campagna sita in località Rossina riportando nel titolo edilizio abilitativo ancora una volta erroneamente i dati censuari sbagliati (fol. 23 particella 48), In data
17.11.2011 viene rilasciato al sig. altro titolo edilizio abilitativo con permesso di Parte_1 costruire n. 868 per modifiche interne ed ampliamento e parziale cambio di destinazione d'uso al fabbricato sito in via Beneficati Rossi, riportando ancora un'altra volta erroneamente i dati censuari sbagliati (fol. 23 p.lla 48)”
…
L'abitazione censita nel catasto fabbricati di OL al fol. 23 con la particella 338, piano terreno, via vicinale Beneficati Rossi, snc, categoria A/4, classe 2^, consistenza vani 6, superficie catastale totale: mq. 88 (escluse aree scoperte: mq.79) e lo scoperto pertinenziale in catasto distinto allo stesso foglio 23 con la particella 951 di are 6,56(foto 1-2-3) risultano erroneamente censiti in testa alla ditta nata a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_2 Controparte_1
05.07.1955 e nato a OL il [...], in [...] ed indiviso per 1/3 a ciascuno, CP_3 in realtà detta abitazione appartiene al sig. nato a [...] il [...] Parte_1
c.f. proprietario per 1000/1000, bene personale.” C.F._1
(così alle pagg. 4, 5 e 6 della relazione di perizia).
In definitiva occorre quindi riconoscere che:
- L'abitazione censita nel catasto fabbricati di OL al fol. 23 con la particella 338, piano terreno, via vicinale Beneficati Rossi, snc, categoria A/4, classe 2^, consistenza vani 6, superficie catastale totale: mq. 88 (escluse aree scoperte: mq.79);
- lo scoperto pertinenziale in catasto distinto allo stesso foglio 23 con la particella 951 di are
6,56; risultano erroneamente censiti in favore di e Parte_3
in comune ed indiviso per 1/3 a ciascuno;
detti beni appartengono e devono essere CP_3 riconosciuti in favore di . Parte_1
Venendo invece al terreno posto sul fg. 23 p.lla 954, il consulente ha rilevato che:
“Gli appezzamenti di terreno distinti nel catasto terreni di OL al foglio 23 con le particelle
954, 955, 956 e 957 (All. 5a-5b-5c e 5d) sono erroneamente intestati ai GE Controparte_2 nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] e Controparte_1 CP_3 nato a [...] i seguenti:
- foglio 23, particella 954, uliveto, classe 1^, are 12,22, con euro 4, OL il 25.11.1951, in comune ed indiviso per 1/3 a ciascuno. In realtà i dati per identificarli 73 ed euro 4,42 appartiene al sig. nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
proprietario per 1000/1000 - bene personale.” (così a pag. 6 della C.F._1 relazione di consulenza). Quindi occorrerà riconoscere e dichiarare che il terreno sito in agro di OL (Le) al fg. 23 p.lla
954 è erroneamente intestato a , e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
allorquando è di proprietà e deve essere intestato a .
[...] Parte_1
Rimangono ora i terreni individuati al fg. 23 p.lle 950 catasto fabbricati e p.lla 286 catasto terreni.
Ebbene il consulente d'ufficio ha rilevato che:
“L'appezzamento di terreno distinto nel catasto terreni di OL al foglio 23 con la particella
286 e quello distinto nel catasto fabbricati come area urbana con la particella 950 (All. 6a e 6b), sono erroneamente intestati al sig. , in realtà essi appartengono in comune Parte_1 ed indiviso, per 1/3 ciascuno ai GE nata a [...] il [...] c.f. Controparte_2
nato a [...] il [...] c.f. e C.F._7 Controparte_1 C.F._8
nato a [...] il [...] c.f. .” (così a pag. 7 della CP_3 C.F._6 relazione di consulenza).
Occorrerà riconoscere quanto precede.
La circostanza che i convenuti si siano costituiti non opponendosi alla domanda, rende opportuna una integrale compensazione fra le parti delle spese processuali. Anche se i convenuti riceveranno un beneficio dall'azione dell'attore, quest'ultimo non può legittimamente pretendere di porre parte delle spese processuali a carico dei convenuti, avendo scelto in piena autonomia di promuovere l'azione giudiziale.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio (il compenso liquidato al consulente) dovranno esser poste definitivamente a carico dell'attore perché conseguenti alla domanda da lui proposta.
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 8795/2022 R.G. tra contro Parte_1
, e , così decide: Controparte_1 Controparte_2 CP_3
1. Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto: Parte_1
− Dichiara che gli immobili siti in agro di OL (Le) al fg. 23, rispettivamente p.lle 951
e p.lla 954 nonché l'immobile che insiste sulla predetta p.lla 951, indicato in catasto fabbricati fg. 23, p.lla 338, sono erroneamente intestati in maniera indivisa e CP_3
, E allorquando sono di
[...] Controparte_1 Controparte_2 proprietà e nel possesso di;
Parte_1 − Dichiara che gli immobili siti in agro di OL (Le) individuati al fg. 23, rispettivamente p.lle 950 catasto fabbricati quale area urbana e 286 catasto terreni sono erroneamente intestati a allorquando sono di proprietà Parte_1 indivisa e nel possesso di , E CP_3 Controparte_1 [...]
. CP_2
2. Autorizzare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari alle eventuali necessarie trascrizioni nonché l'Agenzia del Territorio di Lecce ad effettuare la relativa variazione catastale in modo che alla situazione fattuale corrisponda la situazione formale.
3. Compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Lecce 27.06.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini