Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in grado di appello iscritte al numero 700 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 ed al numero 707 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertenti
TRA
, con l'Avv. Luciano Valentino ---- appellante Parte_1
E
, in persona del legale rappresentante in carica, con l'Avv. Controparte_1
Laura Pitaro e con l'Avv. Alessandra Greco ---- appellata
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro. Opposizione a decreto ingiuntivo - retribuzioni.
Conclusioni per l'appellante:
Lav., Giudice Dott.ssa Fedora Cavalcanti, proc. n. 3992/18 R.G.A.L., pubblicata il 16 Giugno 2022, notificata a mezzo PEC il 16 Giugno 2022 e, per l'effetto, rigettare la spiegata opposizione svolta da in persona del Rettore p.t. e confermare il Decreto Ingiuntivo nr. Parte_2
339 del 15.6.2018, emesso dal Tribunale di Cosenza ed opposto da in Parte_2
pers. Rettore p.t.; con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi>>;
Conclusioni per l'appellata:
Svolgimento del processo
1. L'appellante, sulla premessa di avere lavorato alle dipendenze della società
[...]
appaltatrice di lavori edili per conto dell' , e di essere Controparte_2 Parte_2
stato retribuito da quest'ultima, per avere richiesto l'attivazione della procedura di pagamento diretto, a carico della stazione appaltante (ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.M.
n° 145/2000 e dell'art. 1676 c.c.), dal mese di agosto del 2011, ha presentato un ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendolo, per vedersi riconosciute le voci stipendiali nette relative alle mensilità da settembre 2012 ad aprile 2013 (per un complessivo ammontare di € 18.603,00), ancora una volta nei confronti dell' . Parte_2
2. Avverso il detto provvedimento monitorio ha proposto opposizione l' Parte_2
, la quale ne ha chiesto la revoca evidenziando di non avere potuto più onorare gli
[...]
impegni intestatile, quale soggetto appaltante, per avere visto assoggettate a molteplici pignoramenti (e quindi sottoposti a vincolo di indisponibilità) tutte le somme dovute, a quelle date, alla società in conseguenza dell'esecuzione del contratto di Controparte_2
appalto.
La detta opponente ha poi chiarito che i ratei stipendiali relativi a periodi precedenti ai pignoramenti indicati erano stati regolarmente pagati.
Purtroppo, però, gli stipendi di settembre 2012 e di ottobre 2012, invocati con richieste, rispettivamente, del 19/10/2012 e del 16/11/2012, erano maturati dopo la notifica di due pignoramenti, avvenuta in entrambi i casi in data 25/6/2012; di talché erano incorsi nel vincolo di indisponibilità anzidetto.
Invece, i ratei stipendiali decorrenti da novembre 2012 e sino ad aprile 2013, anzitutto, non risultavano oggetto di specifiche richieste;
inoltre, afferivano ad un periodo in cui nessuna maestranza era stata più in cantiere a lavorare, posto che l'ultimo SAL (il 57°) relativo ai lavori eseguiti nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2012 ammontava a soli € 2.727,97, a dimostrazione dell'intervenuta interruzione dei lavori appaltati.
In ogni caso, l'interruzione dei lavori aveva fatto sì che la società appaltatrice non maturasse ulteriori crediti, dai quali recuperare somme per il pagamento indiretto di eventuali stipendi,
a carico di CP_3
Ed i 100.000,00 euro maturati dalla società a seguito della risoluzione Controparte_2 consensuale intervenuta nel mese di ottobre del 2013, rappresentavano sì un debito di CP_3
verso l'appaltatore, ma trattavasi di un debito non ancora maturato all'epoca della richiesta di pagamento diretto delle mensilità di settembre e di ottobre 2012, le uniche riconosciute, come dovute al lavoratore, da parte di CP_3
3. Il Tribunale ha accolto i motivi di opposizione, quanto all'ultimo precisando che sarebbe spettato al lavoratore dimostrare l'avvenuta prestazione lavorativa per le mensilità successive ad ottobre 2012; e, conseguentemente, ha revocato il decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dal Sig. . Pt_1
4. Quest'ultimo ha interposto appello avverso la sentenza dianzi tratteggiata, opponendole le seguenti critiche, con le quali ha evidenziato: a) che la statuizione secondo cui “le somme dovute verso l'appaltatore erano indisponibili siccome sottoposte a pignoramenti” doveva intendersi irrilevante, se è vero che, nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2012, siccome ammesso da almeno 2.727,97 euro erano maturati, in esito al 57° SAL;
di CP_3
talché potevano essere conferiti al lavoratore, quantunque a parziale soddisfacimento dei suoi crediti del bimestre settembre/ottobre 2012; b) che la statuizione secondo cui “all'epoca della domanda di pagamento diretto delle retribuzioni relative ai mesi di settembre e ottobre 2012” il credito di 100,000,00 non era maturato, visto che sarebbe sorto solo in esito alla risoluzione consensuale dell'ottobre del 2013, doveva intendersi erronea, posto che, ai sensi dell'art. 5 del
DPR n° 207/2010 (che aveva sostituito l'art. 13 del DM n° 145/2000), da ritenersi norma speciale, rispetto all'art. 1676 c.c., valido solo per ipotesi residuali, veniva sancito, per il pagamento diretto a carico della stazione appaltante, solo il limite generico delle “somme dovute all'esecutore del contratto” a prescindere dall'imputazione e dal momento in cui sorgevano, purché legate al contratto d'appalto; mentre l'art. 1676 c.c. imponeva il duplice limite della “concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”; c) che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare l'esistenza di una garanzia fideiussoria prestata dalla società in favore della stazione Controparte_2
appaltante, dalla quale quest'ultima avrebbe potuto recuperare le risorse necessarie ad onorare gli impegni economici verso l'appellante; d) che la statuizione secondo cui “nessuna maestranza era presente in cantiere dal 19.11.2012” doveva intendersi erronea e non calzante a descrivere il perimetro fattuale della questione controversa, visto che col termine
“maestranze” si descrivono solo gli operai, mentre il Geom. svolgeva mansioni di Pt_1
impiegato; e) che la statuizione secondo cui “l'opposto non ha fornito prova dell'avvenuta prestazione lavorativa, da parte sua, in epoca successiva alla dedotta cessazione ... non essendo la documentazione prodotta a sostegno sufficiente a dimostrare l'assunto contestato dall per le retribuzioni da novembre 2012 ad aprile 2013” doveva considerarsi parimenti CP_3
erronea, al sol considerare che il “verbale di constatazione unico” versato in atti sub All. A3, redatto il 4/4/2013, nella fase conclusiva del contratto di appalto, dava atto della presenza dell'appellante sui luoghi di lavoro anche in mesi successivi ad ottobre 2012; f) che anche la statuizione secondo cui “il 19.11.2012 deve considerarsi come data di cessazione di esecuzione dell'opera ... sicché – mancando l'effettiva realizzazione dell'opera e, dunque, l'esecuzione dell'appalto e la correlata maturazione di crediti dell'appaltatore nei confronti della committente – non possono dirsi sussistenti crediti di lavoro da far valere nei confronti della committente medesima” doveva, ancora, ritenersi erronea, alla luce del fatto che la realizzazione di un appalto di opera pubblica non si riferisce alla sola fase dell'edificazione, ma alla conclusione di un percorso plurifasico che prevede, dopo la realizzazione del manufatto, la consegna, la redazione del verbale di constatazione, il collaudo e l'accettazione, che si è certamente concluso ben dopo la chiusura del cantiere operativo;
quindi nell'aprile del 2013; g) che il Tribunale avrebbe dovuto valutare, quale prova offerta dal lavoratore, anche le buste paga dallo stesso prodotte, relative al periodo lavorativo concluso ad aprile del 2013.
5. L' si è costituita anche in grado d'appello, nell'ambito del Parte_2
procedimento n° 707/2022, resistendo.
6. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 11 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- Nelle more della conclusione del giudizio d'appello, l'appellante ha versato in atti un documento, datato 20/3/2025, a sua firma, recante la rinuncia agli atti del giudizio, con, in calce, l'accettazione di detta rinuncia, da parte di CP_3
Le spese sono state regolate nel documento stesso, in termini di compensazione integrale.
II.- Alla luce delle risultanze di tale sopravvenuta documentazione, da cui emerge il venir meno dell'interesse delle parti a proseguire il giudizio, in riforma della sentenza appellata, si deve dichiarare cessata la materia del contendere.
III.- Nulla circa il raddoppio del contributo unificato, stante il contenuto della decisione
(Cass. Civ. 3542/17).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da , Parte_1
con ricorsi depositati in data 16 e 18 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1011/2022, resa in data 6 giugno 2022, così provvede:
1. in riforma della sentenza gravata, dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese del grado di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, il
24 aprile 2025.
Il Cons. Est.
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale