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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 64649/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64649 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2019, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14/10/2024 e vertente tra
(C.F. elettivamente domiciliato in Gorgonzola via Parte_1 C.F._1
Oberdan n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Lombardi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione
- Opponente
e elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 12, rappresentata e difesa Controparte_1 anche disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Marco Presenti, Alberto Toffoletto, Christian Romeo giusta procura versata in atti
- Opposta nonché
e per essa la mandataria elettivamente domiciliata in Controparte_2 CP_3
Roma, via Francesco De Sanctis n. 4, presso lo studio dell'avv. Carmine Picone che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti versata in atti
- Terza intervenuta
Conclusioni delle parti: per la parte opponente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione deduzione, per i titoli di cui in narrativa,
Pag. 1 a 10 In via preliminare, per i motivi di cui in premessa, dichiarare la propria incompetenza territoriale, e per l'effetto, revocare l'opposto decreto perché invalido o nullo e rimettere le parti dinanzi al competente Tribunale di Nuoro;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i titoli di cui in narrativa, previo il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. qualora ex adverso proposta per i motivi di cui in narrativa, ogni altra istanza avversaria respinta e disattesa;
In via principale nel merito, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.
5047/2019 del 12.03.2019 - RG n. 6327/2019, emesso in data 3 marzo 2019 dal Tribunale di
Roma, qui opposto, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
dichiarare l'inefficacia della garanzia fideiussoria del dott. e comunque dichiarare liberato da ogni Parte_1 obbligazione il fideiussore per i motivi di cui in narrativa;
accertare, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che sul conto ordinario n. c/c 103316336, si sono rinvenuti interessi e spese non pattuite pertanto non dovute e, conseguentemente, compensare tali somme con quanto richiesto dalla convenuta opposta con ogni provvedimento consequenziale relativamente alla determinazione del saldo;
In via istruttoria: disporre CTU sul contratto di cui in narrativa per verificare l'applicazione di interessi e spese non dovute di interessi anatocistici e la precisa quantificazione degli interessi debitori. Con riserva di ogni altra produzione, istanza, anche istruttoria e difesa, nei termini di legge previsti, di cui sin d'ora si chiede la concessione, anche ai sensi dell'art. 183 comma sesto n.
1, 2, 3”.
Per la parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
a) in via preliminare:
- preso atto della pendenza del giudizio di opposizione avverso lo stesso decreto ingiuntivo promosso dalla rubricato al n. 28728/2019 di R.G. Sezione XVI G.U. Dott. Controparte_4
Scerrato con prossima udienza al 9.06.2020, adottare ogni provvedimento utile alla riunione dei giudizi;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per la carenza dei presupposti di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
- accogliere l'istanza di concessione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e sussistendo pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
Pag. 2 a 10 - all'esito, dato atto del mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'art. 84, lettera b) del D.L. n. 69/2013, convertito con modifiche con la legge 9 agosto 2013, n. 98, assegnare alla parte opponente termine per l'introduzione della procedura di mediazione, con ogni consequenziale provvedimento ritenuto opportuno;
b) nel merito:
- rigettare l'opposizione spiegata dall'opponente, siccome infondata in fatto ed in diritto, oltreché sfornita di ogni e qualunque supporto probatorio, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
l'opponente al pagamento della somma, minore o maggiore, che dovesse emergere in corso di causa. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari”.
Per la parte intervenuta: “a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva – rectius di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto – di rispetto a ogni Controparte_2 domanda di natura risarcitoria e/o restitutoria di parte opponente;
b) rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente, siccome infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa anche dalla cedente con conseguente Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari”.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 14/10/2024, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla , nella sua qulità Controparte_1 Parte_1 di fideiussore della proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_4
5047/2019 del 12/03/2019, ad esso notificato in data 08/08/2019 reso inter partes dal
Tribunale di Roma per la somma di € 201.062,64 oltre interessi come richiesti e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre iva e c.a. come per legge.
Pag. 3 a 10 In via preliminare, l'odierno opponente eccepiva che il decreto ingiuntivo sarebbe stato ad esso notificato oltre i termini previsti dall'art. 644 c.p.c. con la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In via pregiudiziale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, posto che il ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposto innanzi al Tribunale di Nuoro, essendo esso opponente residente ad Oristano;
Nel merito deduceva che:
o il credito esatto in via monitoria non sarebbe debitamente provato non essendo sufficiente a tal fine il solo estratto ex art. 50TUB posto a fondamento del ricorso da parte della banca;
o la fideiussione, da esso opponente rilasciata, sarebbe nulla per violazione della normativa antitrust;
o la banca avrebbe applicato sul rapporto di conto interessi usurari, cms illegittime, interessi anatocistici.
Si costituiva in giudizio la banca la quale, contestate tutte le eccezioni Controparte_1 sollevate dalla parte opponente, deduceva che:
- il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato notificato anche alla debitrice principale che con autonoma opposizione avrebbe incardinato il giudizio Controparte_4 rubricato al n. 28782/2019 innanzi al medesimo ufficio;
- l'atto di citazione sarebbe nullo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
- sarebbe del tutto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente, soprattutto in ragione del fatto che la predetta, pur professando la propria qualità di consumatore, non potrebbe considerarsi tale, posto che la garanzia sarebbe stata rilasciata nell'esercizio della propria attività imprenditoriale;
- inoltre, alla stregua della clausola trasfusa all'art. 12 del contratto di fideiussione, sottoscritta ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. le parti stesse avrebbero individuato quale foro competente “il Foro ove la banca ha la sede”;
- sussisterebbero tutti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, a mente dell'art. 648 c.p.c.;
- non sarebbe ipotizzabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a mente dell'art. 644 c.p.c. per le ragioni meglio espresse nell'atto di costituzione (pp. 11,12);
- il credito esatto in via monitoria sarebbe pienamente provato, avendo essa opposta offerto in giudizio anche tutta la documentazione a corredo dei contratti tra le parti intercorsi;
Pag. 4 a 10 - la garanzia fideiussoria rilasciata sarebbe da qualificare quale contratto autonomo di garanzia e pertanto il garante non potrebbe opporre eccezione alcuna nei confronti del creditore;
- ad ogni modo sarebbero infondate le doglianze concernenti l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici;
- parimenti infondata sarebbe la doglianza relativa alla illegittima segnalazione del garante presso la Centrale dei Rischi, tanto in ragione del fatto che non occorre preavviso ed inoltre, la parte opponente, pur dolendosi di una presunta segnalazione non ha avrebbe offerto prova alcuna in tal senso deponente.
Spiegava intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c. , la quale, premesso di essere CP_2 cessionaria dei crediti oggetto di causa – ai sensi dell'art. 58 TUB – in via preliminare eccepiva il di lei difetto di legittimazione passiva in ordine alle eventuali domande di risarcimento o di ripetizione formulate dalla parte opponente;
nel merito deduceva l'infondatezza di tutte le doglianze dalla predetta opponente formulate.
Con ordinanza del 16/07/2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
09/06/2020, veniva respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concesso alle parti termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Con ordinanza del 14/10/2024, a seguito di diversi rinvii richiesti dalle parti per componimento bonario della controversia, infine conclusisi con esito negativo, la causa – istruita documentalmente ed a mezzo espletamento di ctu di natura contabile – veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va anzitutto osservato che preso atto della pendenza – innanzi a questo Ufficio – della causa incardinata mediante autonoma opposizione proposta dalla società debitrice principale avverso lo stesso decreto ingiuntivo, in questa sede opposto, su istanza formulata dalla banca opposta, ne veniva disposta la riunione. Tuttavia, il giudizio rubricato al n. 2878/2019, è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
1. Questioni pregiudiziali e preliminari
Ciò promesso, in via pregiudiziale va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal fideiussore opponente.
Pag. 5 a 10 In particolare, premesso in linea generale che la sopravvenuta cessione di quote, stipulata il
02/08/2018, con cui ha ceduto la propria partecipazione detenuta nella Parte_1 [...]
non vale in questa sede a rendere applicabile la disciplina consumeristica nei Controparte_4 confronti del predetto, il quale al momento in cui ha rilasciato la garanzia, nel 2015, in favore della detta società, rivestendo la qualifica di socio al 90%, ha evidentemente prestato garanzia a beneficio di un soggetto pacificamente esercente un'attività di impresa e da lui stesso partecipato in via pressoché totalitaria.
E' quindi da escludere nel caso di specie la qualifica di consumatore in capo all'attore, ai fini dell'applicazione della disciplina consumieristica comunitaria.
Dunque, in applicazione della clausola trasfusa nell'art. 12 del contratto di fideiussione, sottoscritta a termini dell'art. 1341, comma 2, c.c. dallo stesso garante, e dunque espressione della volontà delle parti di individuare quale foro competente il luogo ove ha sede l'istituto di credito, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato correttamente incardinato innanzi al
Tribunale di Roma.
Quanto alla eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla banca opposta, va rilevato che dal tenore delle difese dalla medesima svolte si coglie agevolmente come questa sia stata messa nelle condizioni di articolarle e, dunque, di comprendere tanto il petitum che la causa petendi sottesi alla citazione. Non può quindi darsi luogo alla invocata sanzione che, ponendosi a tutela del diritto della convenuta di approntare le proprie difese, è comminabile nel solo caso in cui gli elementi della domanda siano omessi al punto da comprometterne l'esercizio.
Va parimenti respinta la prospettazione della parte opponente in ordine alla presunta inefficacia del decreto ingiuntivo, a suo dire, notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.
La banca opposta ha infatti offerto in giudizio documentazione comprovante la disposta rimessione in termini, a mente dell'art. 647 c.p.c., da parte del giudice del monitorio, posto che l'indirizzo di residenza indicato dal fideiussore nel relativo contratto, presso il quale è avvenuta la prima notificazione, risultava non corretto, avendo, del resto il predetto, modificato il suddetto indirizzo (prima del rilascio della garanzia). Non ricorrono quindi i presupposti dell'inefficacia disposta dall'art. 644 c.p.c.
2. Sui contratti di fideiussione
Premesso che , a garanzia delle obbligazioni assunte dalla si Parte_1 CP_4 costituiva fideiussore della società con contratto sottoscritto in data Controparte_4
Pag. 6 a 10 3/06/2015 sino alla concorrenza dell'importo di € 260.000,00, occorre, posta la divergenza di vedute, procedere al vaglio della natura della garanzia rilasciata da cui, evidentemente, dipende la proponibilità o meno dell'eccezione di nullità sollevata dalla parte opponente, non estensibile al contratto autonomo di garanzia.
Per converso, deve sin da ora escludersi che il corretto inquadramento della natura del contratto in argomento possa incidere sulla facoltà o meno del garante di proporre eccezioni.
È infatti ormai noto che anche al cospetto di un contratto autonomo di garanzia al garante non
è precluso proporre eccezioni che mirino all'accertamento della nullità per l'applicazione di interessi usurari o della nullità derivante dalla violazione del divieto di anatocismo. Al riguardo, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale in materia di contratto autonomo di garanzia (improntandosi il rapporto tra il garante ed il creditore beneficiario a piena autonomia) il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dalla illiceità della causa;
tuttavia si deve escludere che la nullità di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, eccezion fatta per la previsione di interessi usurari (cfr. Cass. sent. n. 5833/2019; Cass. n. 20397/2017; Cass. n. 5044/2009;
Cass. n. 26262/2007). Può poi essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. n.
3873/2021; Cass. n. 371/2018).
Ciò chiarito è in ogni caso da escludere che la fideiussione in atti possa essere qualificata – come pretenderebbe la banca opposta – alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, non essendo a tal fine sufficiente la sola presenza in essa della clausola “a prima richiesta”.
La giurisprudenza di merito, ponendosi nel solco della sentenza della Corte di Cassazione, n.
3947/2010, è concorde nel ritenere che vale di per sé a qualificare come contratto autonomo di garanzia, ma sempre avuto riguardo al caso in concreto, la presenza della doppia clausola “a prima richiesta” e “senza eccezioni”. D'altro canto, i due contratti assumono funzioni e connotati differenti anche in ragione del fatto che se il vincolo di accessorietà tipico della fideiussione si traduce in una identità tra obbligazione principale ed obbligazione accessoria, la mancanza dello stesso nel contratto autonomo di garanzia comporta quale naturale conseguenza che il garante autonomo si impegna solo a tenere indenne il creditore dall'eventuale inadempimento del garantito.
Ciò posto, qualificato il contratto come fideiussione omnibus, per il quale dunque trova applicazione la sanzione della nullità di alcune delle clausole riproponenti pedissequamente
Pag. 7 a 10 lo schema ABI dichiarato nullo, la doglianza della parte opponente non può comunque trovare accoglimento.
In disparte la considerazione per cui, conformemente alla pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021 deve ritenersi che la sanzione comminata alle fideiussioni in argomento è quella della nullità parziale e non anche quella della nullità totale predicata dalla parte opponente, osserva il Tribunale che, avendo l'opponente sollevato l'eccezione ex art. 1957 c.c. soltanto con la seconda memoria istruttoria, lo stesso non potrebbe dirsi liberato nemmeno in caso di accertamento della nullità parziale delle clausole previste dagli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione.
Si rammenta infatti che l'eccezione in argomento ha natura di eccezione in senso stretto e, in quanto tale, è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito all'art. 167 c.p.c..
Da ultimo, non ha pregio alcuno la generica doglianza concernente l'illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, sollevata dal posta la dirimente circostanza per cui il predetto Pt_1 non ha inteso versare in atti neppure la pertinente visura della Centrale, in assenza della quale manca proprio il presupposto che possa rendere scrutinabile una siffatta doglianza.
3. Contratti di conto corrente
Procedendo alla disamina delle doglianze concernenti i rapporti contrattuali conclusi tra la fideiuvata e la banca s.p.a. – in particolare contratto del 29/07/2014 di CP_4 CP_1 conto corrente n. 103316336; contratto di apertura di credito in conto corrente del
30/07/2014 (di complessivi €71.000,00); contratto di apertura di credito in conto corrente del 3/06/2015 (di €200.000) Contratto di apertura di credito in conto corrente recante data
01/07/2016 (di complessivi € 200.000) – rispetto ai quali l'opponente si duole dell'applicazione di interessi anatocistici, interessi usurari e illegittima commissione di massimo scoperto, si è ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio.
In primo luogo, la consulente ha rilevato che la documentazione contrattuale offerta in giudizio dalla banca opposta è risultata essere completa.
Ha parimenti accertato che in ogni regolamento contrattuale risultano debitamente pattuite le pertinenti condizioni economiche ed ha escluso, a dispetto di quanto sostenuto dalla parte opponente, l'applicazione di interessi usurari, precisando al contempo che anche durante l'esecuzione del rapporto le condizioni economiche, oggetto di modifica, collimano con le soglie usurarie pro tempore vigenti.
Di contro, in relazione alla capitalizzazione degli interessi, premesso che trattasi di rapporti venuti in essere nel 2014 e dunque in una contingenza in cui non era in alcun modo ammessa
Pag. 8 a 10 la capitalizzazione, sino poi alla successiva ed ulteriore modifica intervenuta nel 2016 che l'ha ammessa ma solo a determinate condizioni. Siffatte condizioni, stabilite dall'art. 4, comma 5, della delibera CICR del 3 agosto 2016, non risultano rispettate nel caso in commento. Ha pertanto provveduto ad espungere le relative competenze dal saldo.
Le risultanze, giudicate condivisibili dai rispettivi consulenti nominati dalla banca opposta e dalla terza intervenuta, sono state contestate dal consulente nominato dalla parte opponente.
Tuttavia, deve aderirsi, quanto alla verifica dell'applicazione di interessi usurari, alle risultanze cui è pervenuta la consulente nominata d'ufficio, posto che l'analisi è stata condotta in linea con i quesiti ad essa sottoposti ed in applicazione della corretta formula della Banca
d'Italia.
Analogamente, non ha rilievo la doglianza relativa all'anatocismo in ragione del fatto che le relative competenze sono state espunte proprio perché illegittimamente applicate.
Il ricalcolo poi tiene conto dell'ultima osservazione sollevata dalla predetta, dacchè ritenuta condivisibile dalla consulente.
In conclusione, al saldo finale passivo del conto corrente N. 103316336 di cui è causa alla data del 28/02/2019 va sottratto l'importo di €5.736,36 a credito del correntista.
Pertanto, va accertato un credito dell'opposta, alla data del 14/01/2019, di € 195.326,28, da maggiorarsi degli interessi legali da tale data al saldo.
La somma in argomento andrà corrisposta in favore della terza intervenuta nella sua qualità di cessionaria del credito di cui è causa sulla scorta di una operazione di cessione avvenuta ex art. 58 TUB rispetto alla quale non è stata sollevata contestazione alcuna.
Va da ultimo evidenziato che l'esito della controversia consente di ritenere assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto ad eventuali domande di risarcimento del danno o di ripetizione di indebito in ipotesi proposte dalla parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, atteso che la pretesa creditoria azionata dall'opposta è risultata essere fondata, seppure entro i limiti del minore importo determinato dal CTU.
Le spese di ctu – liquidate come da separato decreto – vanno ripartite, nei rapporti interni tra le parti, in misura paritaria tra l'attrice, da un lato, e le ulteriori parti in causa dall'altro.
P.QM.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, così provvede:
Pag. 9 a 10 I. in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo
5047/2019 del 12/03/2019 reso inter partes dal Tribunale di Roma per la somma di €
201.062,64 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo medesimo;
II. accerta che il saldo del conto n. 103316336 al 14/01/2019 è pari ad € 195.326,28 a debito del correntista e per l'effetto condanna nella sua qualità di Parte_1 fideiussore, al pagamento della predetta somma in favore di da Controparte_2 maggiorarsi degli interessi legali dal 14/01/2019 al saldo;
III. respinge la domanda di nullità delle fideiussioni proposta da;
Parte_1
IV. condanna l'opponente a rifondere alle ulteriori parti le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 11.000 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
V. ripartisce le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, in misura paritaria tra l'attore, da un lato, e le ulteriori parti in causa dall'altro.
Roma, 09/01/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64649 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2019, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14/10/2024 e vertente tra
(C.F. elettivamente domiciliato in Gorgonzola via Parte_1 C.F._1
Oberdan n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Lombardi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione
- Opponente
e elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 12, rappresentata e difesa Controparte_1 anche disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Marco Presenti, Alberto Toffoletto, Christian Romeo giusta procura versata in atti
- Opposta nonché
e per essa la mandataria elettivamente domiciliata in Controparte_2 CP_3
Roma, via Francesco De Sanctis n. 4, presso lo studio dell'avv. Carmine Picone che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti versata in atti
- Terza intervenuta
Conclusioni delle parti: per la parte opponente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione deduzione, per i titoli di cui in narrativa,
Pag. 1 a 10 In via preliminare, per i motivi di cui in premessa, dichiarare la propria incompetenza territoriale, e per l'effetto, revocare l'opposto decreto perché invalido o nullo e rimettere le parti dinanzi al competente Tribunale di Nuoro;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i titoli di cui in narrativa, previo il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. qualora ex adverso proposta per i motivi di cui in narrativa, ogni altra istanza avversaria respinta e disattesa;
In via principale nel merito, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.
5047/2019 del 12.03.2019 - RG n. 6327/2019, emesso in data 3 marzo 2019 dal Tribunale di
Roma, qui opposto, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
dichiarare l'inefficacia della garanzia fideiussoria del dott. e comunque dichiarare liberato da ogni Parte_1 obbligazione il fideiussore per i motivi di cui in narrativa;
accertare, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che sul conto ordinario n. c/c 103316336, si sono rinvenuti interessi e spese non pattuite pertanto non dovute e, conseguentemente, compensare tali somme con quanto richiesto dalla convenuta opposta con ogni provvedimento consequenziale relativamente alla determinazione del saldo;
In via istruttoria: disporre CTU sul contratto di cui in narrativa per verificare l'applicazione di interessi e spese non dovute di interessi anatocistici e la precisa quantificazione degli interessi debitori. Con riserva di ogni altra produzione, istanza, anche istruttoria e difesa, nei termini di legge previsti, di cui sin d'ora si chiede la concessione, anche ai sensi dell'art. 183 comma sesto n.
1, 2, 3”.
Per la parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
a) in via preliminare:
- preso atto della pendenza del giudizio di opposizione avverso lo stesso decreto ingiuntivo promosso dalla rubricato al n. 28728/2019 di R.G. Sezione XVI G.U. Dott. Controparte_4
Scerrato con prossima udienza al 9.06.2020, adottare ogni provvedimento utile alla riunione dei giudizi;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per la carenza dei presupposti di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo opposto;
- accogliere l'istanza di concessione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e sussistendo pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
Pag. 2 a 10 - all'esito, dato atto del mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'art. 84, lettera b) del D.L. n. 69/2013, convertito con modifiche con la legge 9 agosto 2013, n. 98, assegnare alla parte opponente termine per l'introduzione della procedura di mediazione, con ogni consequenziale provvedimento ritenuto opportuno;
b) nel merito:
- rigettare l'opposizione spiegata dall'opponente, siccome infondata in fatto ed in diritto, oltreché sfornita di ogni e qualunque supporto probatorio, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
l'opponente al pagamento della somma, minore o maggiore, che dovesse emergere in corso di causa. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari”.
Per la parte intervenuta: “a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva – rectius di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto – di rispetto a ogni Controparte_2 domanda di natura risarcitoria e/o restitutoria di parte opponente;
b) rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente, siccome infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa anche dalla cedente con conseguente Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari”.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 14/10/2024, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla , nella sua qulità Controparte_1 Parte_1 di fideiussore della proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_4
5047/2019 del 12/03/2019, ad esso notificato in data 08/08/2019 reso inter partes dal
Tribunale di Roma per la somma di € 201.062,64 oltre interessi come richiesti e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre iva e c.a. come per legge.
Pag. 3 a 10 In via preliminare, l'odierno opponente eccepiva che il decreto ingiuntivo sarebbe stato ad esso notificato oltre i termini previsti dall'art. 644 c.p.c. con la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In via pregiudiziale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, posto che il ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposto innanzi al Tribunale di Nuoro, essendo esso opponente residente ad Oristano;
Nel merito deduceva che:
o il credito esatto in via monitoria non sarebbe debitamente provato non essendo sufficiente a tal fine il solo estratto ex art. 50TUB posto a fondamento del ricorso da parte della banca;
o la fideiussione, da esso opponente rilasciata, sarebbe nulla per violazione della normativa antitrust;
o la banca avrebbe applicato sul rapporto di conto interessi usurari, cms illegittime, interessi anatocistici.
Si costituiva in giudizio la banca la quale, contestate tutte le eccezioni Controparte_1 sollevate dalla parte opponente, deduceva che:
- il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato notificato anche alla debitrice principale che con autonoma opposizione avrebbe incardinato il giudizio Controparte_4 rubricato al n. 28782/2019 innanzi al medesimo ufficio;
- l'atto di citazione sarebbe nullo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
- sarebbe del tutto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente, soprattutto in ragione del fatto che la predetta, pur professando la propria qualità di consumatore, non potrebbe considerarsi tale, posto che la garanzia sarebbe stata rilasciata nell'esercizio della propria attività imprenditoriale;
- inoltre, alla stregua della clausola trasfusa all'art. 12 del contratto di fideiussione, sottoscritta ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. le parti stesse avrebbero individuato quale foro competente “il Foro ove la banca ha la sede”;
- sussisterebbero tutti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, a mente dell'art. 648 c.p.c.;
- non sarebbe ipotizzabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a mente dell'art. 644 c.p.c. per le ragioni meglio espresse nell'atto di costituzione (pp. 11,12);
- il credito esatto in via monitoria sarebbe pienamente provato, avendo essa opposta offerto in giudizio anche tutta la documentazione a corredo dei contratti tra le parti intercorsi;
Pag. 4 a 10 - la garanzia fideiussoria rilasciata sarebbe da qualificare quale contratto autonomo di garanzia e pertanto il garante non potrebbe opporre eccezione alcuna nei confronti del creditore;
- ad ogni modo sarebbero infondate le doglianze concernenti l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici;
- parimenti infondata sarebbe la doglianza relativa alla illegittima segnalazione del garante presso la Centrale dei Rischi, tanto in ragione del fatto che non occorre preavviso ed inoltre, la parte opponente, pur dolendosi di una presunta segnalazione non ha avrebbe offerto prova alcuna in tal senso deponente.
Spiegava intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c. , la quale, premesso di essere CP_2 cessionaria dei crediti oggetto di causa – ai sensi dell'art. 58 TUB – in via preliminare eccepiva il di lei difetto di legittimazione passiva in ordine alle eventuali domande di risarcimento o di ripetizione formulate dalla parte opponente;
nel merito deduceva l'infondatezza di tutte le doglianze dalla predetta opponente formulate.
Con ordinanza del 16/07/2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
09/06/2020, veniva respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concesso alle parti termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Con ordinanza del 14/10/2024, a seguito di diversi rinvii richiesti dalle parti per componimento bonario della controversia, infine conclusisi con esito negativo, la causa – istruita documentalmente ed a mezzo espletamento di ctu di natura contabile – veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va anzitutto osservato che preso atto della pendenza – innanzi a questo Ufficio – della causa incardinata mediante autonoma opposizione proposta dalla società debitrice principale avverso lo stesso decreto ingiuntivo, in questa sede opposto, su istanza formulata dalla banca opposta, ne veniva disposta la riunione. Tuttavia, il giudizio rubricato al n. 2878/2019, è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
1. Questioni pregiudiziali e preliminari
Ciò promesso, in via pregiudiziale va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal fideiussore opponente.
Pag. 5 a 10 In particolare, premesso in linea generale che la sopravvenuta cessione di quote, stipulata il
02/08/2018, con cui ha ceduto la propria partecipazione detenuta nella Parte_1 [...]
non vale in questa sede a rendere applicabile la disciplina consumeristica nei Controparte_4 confronti del predetto, il quale al momento in cui ha rilasciato la garanzia, nel 2015, in favore della detta società, rivestendo la qualifica di socio al 90%, ha evidentemente prestato garanzia a beneficio di un soggetto pacificamente esercente un'attività di impresa e da lui stesso partecipato in via pressoché totalitaria.
E' quindi da escludere nel caso di specie la qualifica di consumatore in capo all'attore, ai fini dell'applicazione della disciplina consumieristica comunitaria.
Dunque, in applicazione della clausola trasfusa nell'art. 12 del contratto di fideiussione, sottoscritta a termini dell'art. 1341, comma 2, c.c. dallo stesso garante, e dunque espressione della volontà delle parti di individuare quale foro competente il luogo ove ha sede l'istituto di credito, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato correttamente incardinato innanzi al
Tribunale di Roma.
Quanto alla eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla banca opposta, va rilevato che dal tenore delle difese dalla medesima svolte si coglie agevolmente come questa sia stata messa nelle condizioni di articolarle e, dunque, di comprendere tanto il petitum che la causa petendi sottesi alla citazione. Non può quindi darsi luogo alla invocata sanzione che, ponendosi a tutela del diritto della convenuta di approntare le proprie difese, è comminabile nel solo caso in cui gli elementi della domanda siano omessi al punto da comprometterne l'esercizio.
Va parimenti respinta la prospettazione della parte opponente in ordine alla presunta inefficacia del decreto ingiuntivo, a suo dire, notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.
La banca opposta ha infatti offerto in giudizio documentazione comprovante la disposta rimessione in termini, a mente dell'art. 647 c.p.c., da parte del giudice del monitorio, posto che l'indirizzo di residenza indicato dal fideiussore nel relativo contratto, presso il quale è avvenuta la prima notificazione, risultava non corretto, avendo, del resto il predetto, modificato il suddetto indirizzo (prima del rilascio della garanzia). Non ricorrono quindi i presupposti dell'inefficacia disposta dall'art. 644 c.p.c.
2. Sui contratti di fideiussione
Premesso che , a garanzia delle obbligazioni assunte dalla si Parte_1 CP_4 costituiva fideiussore della società con contratto sottoscritto in data Controparte_4
Pag. 6 a 10 3/06/2015 sino alla concorrenza dell'importo di € 260.000,00, occorre, posta la divergenza di vedute, procedere al vaglio della natura della garanzia rilasciata da cui, evidentemente, dipende la proponibilità o meno dell'eccezione di nullità sollevata dalla parte opponente, non estensibile al contratto autonomo di garanzia.
Per converso, deve sin da ora escludersi che il corretto inquadramento della natura del contratto in argomento possa incidere sulla facoltà o meno del garante di proporre eccezioni.
È infatti ormai noto che anche al cospetto di un contratto autonomo di garanzia al garante non
è precluso proporre eccezioni che mirino all'accertamento della nullità per l'applicazione di interessi usurari o della nullità derivante dalla violazione del divieto di anatocismo. Al riguardo, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale in materia di contratto autonomo di garanzia (improntandosi il rapporto tra il garante ed il creditore beneficiario a piena autonomia) il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dalla illiceità della causa;
tuttavia si deve escludere che la nullità di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, eccezion fatta per la previsione di interessi usurari (cfr. Cass. sent. n. 5833/2019; Cass. n. 20397/2017; Cass. n. 5044/2009;
Cass. n. 26262/2007). Può poi essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. n.
3873/2021; Cass. n. 371/2018).
Ciò chiarito è in ogni caso da escludere che la fideiussione in atti possa essere qualificata – come pretenderebbe la banca opposta – alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, non essendo a tal fine sufficiente la sola presenza in essa della clausola “a prima richiesta”.
La giurisprudenza di merito, ponendosi nel solco della sentenza della Corte di Cassazione, n.
3947/2010, è concorde nel ritenere che vale di per sé a qualificare come contratto autonomo di garanzia, ma sempre avuto riguardo al caso in concreto, la presenza della doppia clausola “a prima richiesta” e “senza eccezioni”. D'altro canto, i due contratti assumono funzioni e connotati differenti anche in ragione del fatto che se il vincolo di accessorietà tipico della fideiussione si traduce in una identità tra obbligazione principale ed obbligazione accessoria, la mancanza dello stesso nel contratto autonomo di garanzia comporta quale naturale conseguenza che il garante autonomo si impegna solo a tenere indenne il creditore dall'eventuale inadempimento del garantito.
Ciò posto, qualificato il contratto come fideiussione omnibus, per il quale dunque trova applicazione la sanzione della nullità di alcune delle clausole riproponenti pedissequamente
Pag. 7 a 10 lo schema ABI dichiarato nullo, la doglianza della parte opponente non può comunque trovare accoglimento.
In disparte la considerazione per cui, conformemente alla pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021 deve ritenersi che la sanzione comminata alle fideiussioni in argomento è quella della nullità parziale e non anche quella della nullità totale predicata dalla parte opponente, osserva il Tribunale che, avendo l'opponente sollevato l'eccezione ex art. 1957 c.c. soltanto con la seconda memoria istruttoria, lo stesso non potrebbe dirsi liberato nemmeno in caso di accertamento della nullità parziale delle clausole previste dagli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione.
Si rammenta infatti che l'eccezione in argomento ha natura di eccezione in senso stretto e, in quanto tale, è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito all'art. 167 c.p.c..
Da ultimo, non ha pregio alcuno la generica doglianza concernente l'illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, sollevata dal posta la dirimente circostanza per cui il predetto Pt_1 non ha inteso versare in atti neppure la pertinente visura della Centrale, in assenza della quale manca proprio il presupposto che possa rendere scrutinabile una siffatta doglianza.
3. Contratti di conto corrente
Procedendo alla disamina delle doglianze concernenti i rapporti contrattuali conclusi tra la fideiuvata e la banca s.p.a. – in particolare contratto del 29/07/2014 di CP_4 CP_1 conto corrente n. 103316336; contratto di apertura di credito in conto corrente del
30/07/2014 (di complessivi €71.000,00); contratto di apertura di credito in conto corrente del 3/06/2015 (di €200.000) Contratto di apertura di credito in conto corrente recante data
01/07/2016 (di complessivi € 200.000) – rispetto ai quali l'opponente si duole dell'applicazione di interessi anatocistici, interessi usurari e illegittima commissione di massimo scoperto, si è ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio.
In primo luogo, la consulente ha rilevato che la documentazione contrattuale offerta in giudizio dalla banca opposta è risultata essere completa.
Ha parimenti accertato che in ogni regolamento contrattuale risultano debitamente pattuite le pertinenti condizioni economiche ed ha escluso, a dispetto di quanto sostenuto dalla parte opponente, l'applicazione di interessi usurari, precisando al contempo che anche durante l'esecuzione del rapporto le condizioni economiche, oggetto di modifica, collimano con le soglie usurarie pro tempore vigenti.
Di contro, in relazione alla capitalizzazione degli interessi, premesso che trattasi di rapporti venuti in essere nel 2014 e dunque in una contingenza in cui non era in alcun modo ammessa
Pag. 8 a 10 la capitalizzazione, sino poi alla successiva ed ulteriore modifica intervenuta nel 2016 che l'ha ammessa ma solo a determinate condizioni. Siffatte condizioni, stabilite dall'art. 4, comma 5, della delibera CICR del 3 agosto 2016, non risultano rispettate nel caso in commento. Ha pertanto provveduto ad espungere le relative competenze dal saldo.
Le risultanze, giudicate condivisibili dai rispettivi consulenti nominati dalla banca opposta e dalla terza intervenuta, sono state contestate dal consulente nominato dalla parte opponente.
Tuttavia, deve aderirsi, quanto alla verifica dell'applicazione di interessi usurari, alle risultanze cui è pervenuta la consulente nominata d'ufficio, posto che l'analisi è stata condotta in linea con i quesiti ad essa sottoposti ed in applicazione della corretta formula della Banca
d'Italia.
Analogamente, non ha rilievo la doglianza relativa all'anatocismo in ragione del fatto che le relative competenze sono state espunte proprio perché illegittimamente applicate.
Il ricalcolo poi tiene conto dell'ultima osservazione sollevata dalla predetta, dacchè ritenuta condivisibile dalla consulente.
In conclusione, al saldo finale passivo del conto corrente N. 103316336 di cui è causa alla data del 28/02/2019 va sottratto l'importo di €5.736,36 a credito del correntista.
Pertanto, va accertato un credito dell'opposta, alla data del 14/01/2019, di € 195.326,28, da maggiorarsi degli interessi legali da tale data al saldo.
La somma in argomento andrà corrisposta in favore della terza intervenuta nella sua qualità di cessionaria del credito di cui è causa sulla scorta di una operazione di cessione avvenuta ex art. 58 TUB rispetto alla quale non è stata sollevata contestazione alcuna.
Va da ultimo evidenziato che l'esito della controversia consente di ritenere assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto ad eventuali domande di risarcimento del danno o di ripetizione di indebito in ipotesi proposte dalla parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, atteso che la pretesa creditoria azionata dall'opposta è risultata essere fondata, seppure entro i limiti del minore importo determinato dal CTU.
Le spese di ctu – liquidate come da separato decreto – vanno ripartite, nei rapporti interni tra le parti, in misura paritaria tra l'attrice, da un lato, e le ulteriori parti in causa dall'altro.
P.QM.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, così provvede:
Pag. 9 a 10 I. in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo
5047/2019 del 12/03/2019 reso inter partes dal Tribunale di Roma per la somma di €
201.062,64 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo medesimo;
II. accerta che il saldo del conto n. 103316336 al 14/01/2019 è pari ad € 195.326,28 a debito del correntista e per l'effetto condanna nella sua qualità di Parte_1 fideiussore, al pagamento della predetta somma in favore di da Controparte_2 maggiorarsi degli interessi legali dal 14/01/2019 al saldo;
III. respinge la domanda di nullità delle fideiussioni proposta da;
Parte_1
IV. condanna l'opponente a rifondere alle ulteriori parti le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 11.000 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
V. ripartisce le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, in misura paritaria tra l'attore, da un lato, e le ulteriori parti in causa dall'altro.
Roma, 09/01/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
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