Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 715/2022
Tribunale di Biella
Davanti al giudice onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 20 maggio 2025 è chiamata la causa promossa da in persona del legale rappresentante p.t. sig. Parte_1
nei confronti di in persona del titolare Parte_2 Controparte_1
firmatario sig. iscritta al ruolo nell'anno 2022 al numero 715. Controparte_1
L'udienza è svolta con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
I procuratori delle parti hanno depositato note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate discutendo la causa e precisando le conclusioni richiamandosi alle note conclusive autorizzate
Il giudice si ritira per deliberare
All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico
- dott.ssa Rita Buccetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 186/2022 RG n. 361/2022 emesso dal Tribunale di Biella in data 18.5.2022 notificato in data 19.5.2022 con cui era ingiunto il pagamento dell'importo di € 6481,00 oltre a interessi come da domanda e alle spese di procedura. A sostegno della propria opposizione deduceva l'infondatezza del credito azionato sul
Conseguentemente chiedeva in via principale nel merito revocarsi il decreto CP_1
ingiuntivo opposto, rigettarsi la domanda di pagamento essendo il credito contestato e, pertanto, non dovuto, in via riconvenzionale chiedeva la condanna di al CP_1 pagamento della somma di € 6309,44 a titolo di danni patrimoniali conseguenti al ripristino dei lavori eseguiti nei cantieri e € 4729,35 a titolo di materiale e prestito personale erogato come sopra, in via subordinata chiedeva compensarsi le somme ingiunte con il maggior importo dovuto a per quanto sovra dedotto. Si costituiva in giudizio Parte_1
la contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto allegando la CP_1 fondatezza della pretesa creditoria sussistendo precisi accordi relativamente al costo orario delle lavorazioni, deducendo l'insussistenza di qualunque vizio nelle opere eseguite e, in ogni caso, la tardività delle relative contestazioni, eccepiva l'infondatezza della richiesta compensazione trattandosi di somme in parte già precedentemente poste in compensazione e in parte non dovute in quanto non afferenti ai rapporti tra le parti oggetto di causa.
Conseguentemente chiedeva in via principale rigettarsi l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, condannarsi controparte al pagamento della somma ingiunta, rigettarsi le domande riconvenzionali avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, in via subordinata nel merito condannarsi al pagamento della diversa somma accertanda in causa previa Parte_1
compensazione del credito che dovesse parimenti risultare all'esito del giudizio.
Giova preliminarmente precisare che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbire (o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante.
1.Premessa: Come è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario processo di cognizione che si svolge secondo le regole del procedimento ordinario con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso. In tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, ciò in quanto non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova poiché non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti. Solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre in termini sostanziali è il creditore (opposto, convenuto in senso processuale) che ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato ex art. 2697 cod. civ., mentre al debitore (opponente, attore in senso processuale) compete di addurre eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito;
talchè le difese con le quali il debitore miri ad evidenziare l'inesistenza, invalidità o non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel procedimento d'ingiunzione) ma configurano delle eccezioni (ex multis Cass. 22.4.2003 n.6421).
Ciò posto, atteso che parte convenuta opposta ha formulato eccezione di improcedibilità dell'opposizione ovvero una questione da esaminarsi preliminarmente essendo idonea a definire il giudizio, la presente sentenza esaminerà specificatamente le questioni di diritto sottese a tale eccezione.
2. La vicenda oggetto di causa. Appare opportuno brevemente sintetizzare la vicenda oggetto di causa ai fini della miglior comprensione delle ragioni della decisione. Tra le odierne parti in causa intercorrevano rapporti di costante collaborazione consistenti da un lato nella esecuzione di lavorazioni edili da parte di su incarico di CP_1 Parte_1
presso diversi cantieri ubicati nel territorio biellese e, dall'altro,
[...] nell'approvvigionamento da parte della prima presso la seconda del materiale utilizzato per le lavorazioni. In particolare, per quanto di interesse nella vicenda che ci occupa, l'odierna creditrice convenuta ha svolto attività presso i seguenti cantieri: Biella Controparte_2 dal 26 agosto al 6 settembre 2021 e tra il 20 e 21 ottobre 2021), via Gramsci in CP_3
DI (dal 12 maggio al 19 luglio 2021), via Sant'Agata Biella (dal 20 Controparte_4 settembre al 1 ottobre 2021), (dal 7 al 16 settembre 2021). Per quanto Controparte_5
concerne i conteggi e la fatturazione delle prestazioni - secondo la prospettazione di parte creditrice - la prassi invalsa tra le parti, supportata dalla reciproca buona fede, prevedeva che redigesse periodicamente i conteggi dei compensi delle Parte_1
lavorazioni via via svolte da detti conteggi venivano trasmessi alla referente CP_1
contabile di quest'ultima che emetteva fattura conforme ai dati forniti. Sempre secondo la prospettazione di parte convenuta le parti si erano accordate per un compenso orario delle lavorazioni – al netto delle spese generali ed utile di impresa - tra € 23,45 a € 29,64 a seconda della specializzazione e che, con particolare riferimento i cantieri sovra indicati (relativi alle fatture azionate in sede monitoria), si assestava intorno a € 23,00/h. Detta ricostruzione non
è condivisa da parte attrice opponente la quale in primo luogo evidenziava come l'accordo circa il costo orario fosse di € 18,00/h, in secondo luogo eccepiva la sussistenza di una serie di vizi e difformità nella esecuzione delle opere , più dettagliatamente: i) quanto al cantiere
,:le colonne non sarebbero state realizzate a regola d'arte, non sarebbero Controparte_2 state predisposte le scatole per il passaggio dei fili e i cavi sarebbero stati schiacciati sotto la struttura;
ii) quanto al cantiere di via Gramsci in DI: posizionamento della CP_3 lana di vetro non a regola d'arte; iii) quanto al cantiere via Sant'Agata Biella: CP_4
isolamento in fibra di legno non eseguito a regola d'arte; iv) quanto al cantiere CP_5
isolamento in lana di vetro e opere in cartongesso non eseguite a regola d'arte,
[...] rottura di tubazioni elettrice, mancata esecuzione del controsoffitto, chiusura delle scatole elettrice nella controparete. Per ovviare a dette difformità e per far eseguire le opere non realizzate la si è trovata costretta a far intervenire altre maestranze Parte_1
supportando costi complessivamente esposti per € 6309,00. Sulla scorta di tali premesse parte attrice ritiene non dovute le somme portate dalle fatture azionate con la procedura monitoria, in particolare rileva che i) la fattura n. 37 del 31.12.2021 dell'importo di € 2664,00
e riferentesi al cantiere , risultava essere già stata emessa col n. 30 in data Controparte_2
27.10.2021 e, come tale, prontamente contestata, ii) la fattura 7 del 7.3.2022 si riferirebbe a lavori svolti nel cantiere di Piedicavallo già saldati con le fatture n. 24 del 29.9.2021 e n. 28 del 27.10.2021, iii) la fattura n. 8 del 7.3.2021 riporta erroneamente la dicitura “acconto” mentre il relativo lavoro risulterebbe già saldato con la fattura n.26 del 27.10.2021. L'odierna opponente prosegue asserendo che avrebbe acquistato da CP_1 Parte_1
materiale per complessivi € 4229,35 (vedi doc.prod. sub.15) e che il titolare della stessa avrebbe dato in prestito al titolare della la somma di € 500,00 (consegnata in due CP_1
tranche, una di € 200,00 e l'altra di € 300,00) quale importo necessario per la regolarizzazione
DURC. Pertanto, risulterebbe ulteriormente creditrice della somma Parte_1 complessiva di € 4729,35 da ritenersi compensata con le fatture n. 25 del 11.10.2021 e n. 30 del 27.10.2021 emesse da Conseguentemente parte attrice propone domanda CP_1
riconvenzionale avente ad oggetto le somme sovra esposte a titolo, da un lato di risarcimento danni, dall'altro di corrispettivo per l'acquisto di materiale e restituzione di prestito personale. Nella denegata ipotesi di riconoscimento della debenza delle somme ingiunte eccepisce la compensazione dei suddetti crediti.
3.La pretesa creditoria. Preliminarmente si osserva che risulta incontestata, e, pertanto pacifica in causa, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti concernente, da un lato la prestazione di servizi da parte di e dall'altro, la fornitura del relativo CP_1
materiale da parte di . Il diritto di credito asseritamente vantato da Parte_1 controparte e azionato con la procedura monitoria troverebbe la propria fonte negli accordi intercorsi tra le parti in merito ad un costo orario di € 23,00/h delle lavorazioni resa dalla sulla scorta del tariffario riportato dagli usi della Camera di Commercio Monte CP_1
RO AG AL IE (asseritamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame) a mente del quale i compensi orari variano da € 23,45/h a € 29,64/h a seconda della specializzazione. Tale prospettazione non ha, tuttavia, trovato conferma nelle risultanze processuali essendo emerso che la tariffa oraria concordata era di € 18.00/h (vedi deposizione teste resa all'udienza del 7.5.2024) se non addirittura € 16.00/h Testimone_1 per i tirocinanti (vedi deposizione teste resa all'udienza del 22.10.2024). Depongono Tes_2
in pari senso anche le dichiarazioni di valore confessorio rese dal titolare della Gesidee signor ancorchè corrette affermando “di non aver capito” (vedi verbale 22.10.2024). CP_1
Consegue da quanto precede che il credito portato dalla fattura n. 37 del 31.12.2021 azionata in via monitoria non appare dovuto. Quanto al credito portato dalle ulteriori fatture n. 7 e 8 del 7.3.2022 azionate in via monitoria anch'esso, parimenti, non risulta dovuto. Ed invero, detto credito si riferisce a lavorazioni eseguite da presso un cantiere in Piedicavallo CP_1
già saldate con le fatture n. 24 del 29.9.2021 e n.28 del 27.10.2021, circostanza riportata da parte opponente non contestata da controparte, che, tuttavia, afferma di aver emesso nuove fatture perché non sarebbero stati conteggiati i costi delle trasferte. Detta circostanza appare infondata in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio non avendo la parte provato né offerto di provare che i costi di trasferta venivano conteggiati a parte perché non ricompresi nel costo orario concordato. Consegue da quanto precede la non doverosità dei pagamenti richiesti. Non essendo stata raggiunta la prova della fonte della pretesa creditoria l'opposizione, sotto questo profilo, appare meritevole di accoglimento.
4. La domanda riconvenzionale. Parte attrice ha avanzato domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni conseguenti agli asseriti costi sostenuti per porre rimedio ai vizi e alle difformità dell'operato di nonché al pagamento dell'importo di € 4229.35 quale CP_1
prezzo corrispettivo del materiale venduto a e € 500,00 quale rimborso di prestito CP_1 personale effettuato dal signor in favore del signor Dall'istruttoria orale Parte_2 CP_1
è emersa conferma dei vizi dedotti (vedi deposizione rese dai testi , Parte_2 Tes_2
) nonchè la tempestività delle relative contestazioni effettuate verbalmente Tes_3 nell'imminenza dei lavori (vedi deposizione rese dai testi sovra indicati alle udienze del
22.10.2024 e 7.5.2024). Ancorchè sia stata raggiunta la prova dell'an occorre, tuttavia, osservare che non risulta provato il quantum non avendo parte attrice provato né offerto di provare i propri assunti. Ed invero, non risultano in alcun modo documentati i costi esposti per il rispristino delle difformità, la realizzazione a regola d'arte dei lavori e/o il completamento degli stessi. L'unica documentazione in atti (fattura n. 25 del 22.11.2021 prodotta sub.8 fascicolo parte attrice) non appare, tuttavia, conferente ai fatti di causa poichè detta fattura si riferirebbe alla ultimazione di lavori presso il , circostanza Controparte_2 rispetto alla quale non è stata raggiunta la prova se siano conseguenza dell'abbandono del cantiere da parte di (come prospettato da parte attrice) o se fosse stata oggetto di CP_1 un diverso accordo delle parti. Per contro giova sottolineare che dalla dichiarazione resa dal signor , legale rappresentante di parte attrice, risulterebbe che i lavori sono durati Parte_2
i 9 giorni indicati e concordati e che, quindi, non si sarebbe verificata alcun abbandono del cantiere da parte di A tale dichiarazione appare ragionevole attribuire valore CP_1
confessorio e, pertanto, ammissiva dei fatti come prospettati da parte convenuta circa la durata dei lavori tale da escludere un abbandono del cantiere. E' appena il caso di rilevare che i capitoli di prova dedotti da parte attrice nelle note conclusive appaino inammissibili in quanto tardivamente formulati. Quanto all'importo di € 4229,35 non risulta dovuto in quanto non documentato (risultando versato in atti unicamente un documento informale ad uso interno) così come l'importo di € 500,00 (non essendo emersa in causa la prova dell'asserito prestito personale). Ciò posto la domanda riconvenzionale appare infondata e, come tale, andrà rigettata.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita e/o disattesa.
5.Spese. Tenuto conto della soccombenza reciproca derivante dall'accoglimento dell'opposizione e dal rigetto della domanda riconvenzionale sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
186/2022 RG n. 361/2022 emesso dal Tribunale di Biella in data 18.5.2022
2. rigetta la domanda riconvenzionale in ogni sua parte
3.compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Biella in data 20 maggio 2025
La Giudice Onorario
Dott.ssa Rita Buccetti